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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6526 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 40790/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 40790/2019 promosso da
C.F. quale erede di Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv.ti Maia Maria Persona_1 C.F._2
Eugenia Reni e Massimiliano Maida) – attrice- contro
C.F. (Avv. Claudio Impennati) – Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-
–convenuta contumace- Controparte_2
Oggetto: LESIONE PERSONALE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra Persona_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e la Controparte_1 SI.ra , esponendo che in data 15.11.2014 alle ore 17,30 circa Controparte_2 pagina 1 di 6 in PE OL (PV), mentre percorreva a piedi l'attraversamento di via
Costituzione all'intersezione con viale Zanotti, con pioggia in atto, veniva investita dal veicolo Fiat Punto tg. DE931GR, condotto dalla proprietaria assicurato per la RCA con Tale Controparte_2 Controparte_1 investimento sarebbe stato confermato in sede di sommarie informazioni ai
Carabinieri della Stazione di PE OL da alcune persone presenti nell'immediatezza dell'evento. Narrava che, a seguito dell'investimento, riportava lesioni per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il Policlinico
S. Matteo di Pavia, ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta del piatto tibiale sinistro, flc sovrastante il tendine rotuleo”. Non essendo stata raggiunta la bonaria definizione della controversia all'esito della stabilizzazione dei postumi,
l'attrice si era vista costretta ad introdurre il presente giudizio, ove concludeva, previo accertamento della responsabilità della conducente e proprietaria per la condanna delle parti convenute in solido al risarcimento dei CP_2 danni per le lesioni da lei subite, che, sulla scorta della relazione medico-legale di parte allegata, quantificava in € 88.629,13, ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la sola convenuta che negava Controparte_1 fermamente il coinvolgimento della propria assicurata nel Controparte_2 sinistro per cui è causa. Contestava la ricostruzione dei fatti avversaria, sostenendo che la SI.ra elle circostanze di tempo e di luogo descritte CP_2 nell'atto introduttivo stava percorrendo via Zanotti in PE OL proveniente dal centro paese quando, giunta all'altezza di via Costituzione, iniziava manovra di conversione a sinistra verso quest'ultima via, ed allora si avvedeva di un qualcosa di scuro al centro della carreggiata in prossimità di tale intersezione. Fermato il veicolo e scesa dallo stesso, si avvicinava e si rendeva conto che si trattava di una persona di sua conoscenza e quasi coetanea, tale
La Compagnia convenuta riportava quindi quanto riferito dalla Persona_2 in sede di sommarie informazioni, ovvero che la era in stato CP_2 Per_1
pagina 2 di 6 confusionale e non ricordava cosa fosse accaduto, come riferito anche da
, uno dei primi soccorritori ad accorrere. Sottolineava come Persona_3 nessuno di coloro che erano accorsi avesse riferito di aver assistito personalmente all'incidente. Ad ulteriore prova dell'assenza di coinvolgimento della vettura condotta dalla rimarcava la mancanza di danni sulla CP_2
CP_ carrozzeria della di quest'ultima. Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, che contestava anche nel quantum, in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse accertato il coinvolgimento della nel sinistro, chiedeva che ne fosse graduata la CP_2 responsabilità, con conseguente liquidazione del danno patito dall'attrice nei limiti di quanto dovuto e provato.
Alla prima udienza del 18.2.2020 venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; quindi, all'udienza del 30.9.2020, fissata per discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori, il procuratore di parte attrice esibiva copia del certificato di morte della SI.ra , sicché veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato in data 3.11.2020 la SI.ra , quale unica Parte_1 figlia ed erede universale della SI.ra , riassumeva il Persona_1 giudizio nei confronti delle parti convenute, instando per la fissazione di udienza di prosecuzione. Fissata tale udienza, la SI.ra provvedeva alla notifica Pt_1 del ricorso e del pedissequo decreto, ed all'esito, avendo le parti insistito nelle istanze istruttorie già formulate, veniva ammessa ed espletata la prova orale nei limiti di cui all'ordinanza del 26.4.2021. L'istruttoria veniva completata con la
CTU medico-legale per la quantificazione del danno biologico subito dalla de cuius Le parti precisavano quindi le conclusioni all'udienza del Per_1
23.11.2023, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche.
La presente controversia si caratterizza per l'assenza di una vera e propria relazione di incidente, non avendo all'evidenza i Carabinieri, che hanno sentito pagina 3 di 6 a sommarie informazioni coloro che si sono fermati a prestare soccorso all'attrice (doc. 1 att.), ritenuto che vi fossero sufficienti elementi per una ricostruzione obiettiva del sinistro.
Invero, è pacifico che nessuno dei testimoni sentiti ha assistito all'incidente, così come è incontestato che l'autovettura di proprietà e condotta dalla CP_2 non abbia riportato segni visibili a seguito del presunto urto (cfr. fotografie sub docc. 2 e 3 allegati alla comparsa costitutiva della Compagnia convenuta).
Quanto poi alle circostanze capitolate da parte attrice, le stesse si concretizzano nella pronuncia di frasi o frammenti di frasi da parte della SI.ra
, ancora per terra a seguito del sinistro, nonché nella Persona_1 presunta risposta della convenuta L'avvenuta pronuncia di tali frasi è CP_2 stata confermata dai testi di parte attrice e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Quest'ultimo, sentito al pari degli altri testi all'udienza del 2.12.2021, ha
[...] in particolare precisato “che la SI.ra si diceva dispiaciuta di non aver CP_2 visto la SI.ra . Affermazione che, all'evidenza, non integra nessuna Per_1 ammissione di responsabilità, ma il semplice rincrescimento per non aver visto la SI.ra che avrebbe già potuto essere a terra all'arrivo della SI.ra Per_1
o perché caduta da sola, o perché investita da un veicolo allontanatosi CP_2
e rimasto non identificato.
In ogni caso i tre testi di parte attrice ammettono che era presente anche il teste di parte convenuta , chiamato ad intervenire sul posto dal teste Persona_3 in qualità di volontario dell'associazione PE Soccorso, che dal Tes_3
Cont canto suo ha confermato quanto dedotto nel capitolo 2 di ovvero che al momento del suo arrivo la SI.ra on sapeva dirgli cosa fosse successo. Per_1
Ciò collima con le concordi dichiarazioni rese dai sanitari intervenuti a mezzo Cont autoambulanza in risposta al capitolo 1 di ovvero che la SI.ra Per_1 appariva disorientata e ripetitiva e non ricordava cosa fosse successo, in conformità peraltro a quanto attestato con valenza fidefaciente nel verbale di
P.S. (doc. 6 conv.).
pagina 4 di 6 In un simile quadro probatorio, non può essere data prevalenza alle dichiarazioni dei testi di parte attrice, che anzi risultano prive di elementi oggettivi di riscontro (ad es. danni sul veicolo investitore) ed a rigore vanno considerate tamquam non essent, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”
(Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844 e succ. conf.). Ed ancora, recentemente è stato riaffermato quanto segue: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. Sez. 1, 20/02/2025, n. 4530).
A tutto voler concedere, poi, tra le citate deposizioni dei testi di parte attrice e di parte convenuta sussisterebbe un insanabile contrasto, dovendosi al riguardo ricordare quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia così massimata: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 4773/2015).
pagina 5 di 6 In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, in quanto destituita di fondamento probatorio.
Nonostante la piena soccombenza attorea, l'oggettiva incertezza delle modalità del sinistro consente di ritenere integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 40790/2019 promosso da
C.F. quale erede di Parte_1 C.F._1
C.F. (Avv.ti Maia Maria Persona_1 C.F._2
Eugenia Reni e Massimiliano Maida) – attrice- contro
C.F. (Avv. Claudio Impennati) – Controparte_1 P.IVA_1 convenuta-
–convenuta contumace- Controparte_2
Oggetto: LESIONE PERSONALE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra Persona_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e la Controparte_1 SI.ra , esponendo che in data 15.11.2014 alle ore 17,30 circa Controparte_2 pagina 1 di 6 in PE OL (PV), mentre percorreva a piedi l'attraversamento di via
Costituzione all'intersezione con viale Zanotti, con pioggia in atto, veniva investita dal veicolo Fiat Punto tg. DE931GR, condotto dalla proprietaria assicurato per la RCA con Tale Controparte_2 Controparte_1 investimento sarebbe stato confermato in sede di sommarie informazioni ai
Carabinieri della Stazione di PE OL da alcune persone presenti nell'immediatezza dell'evento. Narrava che, a seguito dell'investimento, riportava lesioni per le quali veniva trasportata in ambulanza presso il Policlinico
S. Matteo di Pavia, ove le veniva diagnosticata “frattura scomposta del piatto tibiale sinistro, flc sovrastante il tendine rotuleo”. Non essendo stata raggiunta la bonaria definizione della controversia all'esito della stabilizzazione dei postumi,
l'attrice si era vista costretta ad introdurre il presente giudizio, ove concludeva, previo accertamento della responsabilità della conducente e proprietaria per la condanna delle parti convenute in solido al risarcimento dei CP_2 danni per le lesioni da lei subite, che, sulla scorta della relazione medico-legale di parte allegata, quantificava in € 88.629,13, ovvero nella diversa maggiore o minore somma da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la sola convenuta che negava Controparte_1 fermamente il coinvolgimento della propria assicurata nel Controparte_2 sinistro per cui è causa. Contestava la ricostruzione dei fatti avversaria, sostenendo che la SI.ra elle circostanze di tempo e di luogo descritte CP_2 nell'atto introduttivo stava percorrendo via Zanotti in PE OL proveniente dal centro paese quando, giunta all'altezza di via Costituzione, iniziava manovra di conversione a sinistra verso quest'ultima via, ed allora si avvedeva di un qualcosa di scuro al centro della carreggiata in prossimità di tale intersezione. Fermato il veicolo e scesa dallo stesso, si avvicinava e si rendeva conto che si trattava di una persona di sua conoscenza e quasi coetanea, tale
La Compagnia convenuta riportava quindi quanto riferito dalla Persona_2 in sede di sommarie informazioni, ovvero che la era in stato CP_2 Per_1
pagina 2 di 6 confusionale e non ricordava cosa fosse accaduto, come riferito anche da
, uno dei primi soccorritori ad accorrere. Sottolineava come Persona_3 nessuno di coloro che erano accorsi avesse riferito di aver assistito personalmente all'incidente. Ad ulteriore prova dell'assenza di coinvolgimento della vettura condotta dalla rimarcava la mancanza di danni sulla CP_2
CP_ carrozzeria della di quest'ultima. Concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, che contestava anche nel quantum, in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse accertato il coinvolgimento della nel sinistro, chiedeva che ne fosse graduata la CP_2 responsabilità, con conseguente liquidazione del danno patito dall'attrice nei limiti di quanto dovuto e provato.
Alla prima udienza del 18.2.2020 venivano assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; quindi, all'udienza del 30.9.2020, fissata per discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori, il procuratore di parte attrice esibiva copia del certificato di morte della SI.ra , sicché veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.. Con ricorso ex art. 302 c.p.c. depositato in data 3.11.2020 la SI.ra , quale unica Parte_1 figlia ed erede universale della SI.ra , riassumeva il Persona_1 giudizio nei confronti delle parti convenute, instando per la fissazione di udienza di prosecuzione. Fissata tale udienza, la SI.ra provvedeva alla notifica Pt_1 del ricorso e del pedissequo decreto, ed all'esito, avendo le parti insistito nelle istanze istruttorie già formulate, veniva ammessa ed espletata la prova orale nei limiti di cui all'ordinanza del 26.4.2021. L'istruttoria veniva completata con la
CTU medico-legale per la quantificazione del danno biologico subito dalla de cuius Le parti precisavano quindi le conclusioni all'udienza del Per_1
23.11.2023, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche.
La presente controversia si caratterizza per l'assenza di una vera e propria relazione di incidente, non avendo all'evidenza i Carabinieri, che hanno sentito pagina 3 di 6 a sommarie informazioni coloro che si sono fermati a prestare soccorso all'attrice (doc. 1 att.), ritenuto che vi fossero sufficienti elementi per una ricostruzione obiettiva del sinistro.
Invero, è pacifico che nessuno dei testimoni sentiti ha assistito all'incidente, così come è incontestato che l'autovettura di proprietà e condotta dalla CP_2 non abbia riportato segni visibili a seguito del presunto urto (cfr. fotografie sub docc. 2 e 3 allegati alla comparsa costitutiva della Compagnia convenuta).
Quanto poi alle circostanze capitolate da parte attrice, le stesse si concretizzano nella pronuncia di frasi o frammenti di frasi da parte della SI.ra
, ancora per terra a seguito del sinistro, nonché nella Persona_1 presunta risposta della convenuta L'avvenuta pronuncia di tali frasi è CP_2 stata confermata dai testi di parte attrice e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Quest'ultimo, sentito al pari degli altri testi all'udienza del 2.12.2021, ha
[...] in particolare precisato “che la SI.ra si diceva dispiaciuta di non aver CP_2 visto la SI.ra . Affermazione che, all'evidenza, non integra nessuna Per_1 ammissione di responsabilità, ma il semplice rincrescimento per non aver visto la SI.ra che avrebbe già potuto essere a terra all'arrivo della SI.ra Per_1
o perché caduta da sola, o perché investita da un veicolo allontanatosi CP_2
e rimasto non identificato.
In ogni caso i tre testi di parte attrice ammettono che era presente anche il teste di parte convenuta , chiamato ad intervenire sul posto dal teste Persona_3 in qualità di volontario dell'associazione PE Soccorso, che dal Tes_3
Cont canto suo ha confermato quanto dedotto nel capitolo 2 di ovvero che al momento del suo arrivo la SI.ra on sapeva dirgli cosa fosse successo. Per_1
Ciò collima con le concordi dichiarazioni rese dai sanitari intervenuti a mezzo Cont autoambulanza in risposta al capitolo 1 di ovvero che la SI.ra Per_1 appariva disorientata e ripetitiva e non ricordava cosa fosse successo, in conformità peraltro a quanto attestato con valenza fidefaciente nel verbale di
P.S. (doc. 6 conv.).
pagina 4 di 6 In un simile quadro probatorio, non può essere data prevalenza alle dichiarazioni dei testi di parte attrice, che anzi risultano prive di elementi oggettivi di riscontro (ad es. danni sul veicolo investitore) ed a rigore vanno considerate tamquam non essent, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”
(Cass. Sez. 1, 19/05/2006, n. 11844 e succ. conf.). Ed ancora, recentemente è stato riaffermato quanto segue: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. Sez. 1, 20/02/2025, n. 4530).
A tutto voler concedere, poi, tra le citate deposizioni dei testi di parte attrice e di parte convenuta sussisterebbe un insanabile contrasto, dovendosi al riguardo ricordare quanto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia così massimata: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. 4773/2015).
pagina 5 di 6 In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, in quanto destituita di fondamento probatorio.
Nonostante la piena soccombenza attorea, l'oggettiva incertezza delle modalità del sinistro consente di ritenere integrate quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 12.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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