Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 338. Curatore speciale per la querela 1. Nel caso previsto dall' articolo 121 del codice penale , il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Commentari • 24
- 1. Qual è la differenza tra denuncia e querela?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 luglio 2026 · 148.14075
[…] Se manca il rappresentante legale o c'è un conflitto di interessi, il giudice nomina un curatore speciale ai sensi dell'art. 338 cod. proc. pen. […]
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Giurisprudenza • 29
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1721Provvedimento: […] Ciò posto, rilevata la regolarità della rinuncia all'appello e dell'accettazione della stessa ad opera delle parti costituite, deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello, con conseguente passaggio in giudicato – ex art.338 c.p.p. – della sentenza appellata.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- giudicato sentenza appellata·
- estinzione del processo·
- art. 338 c.p.c.·
- scioglimento comunione·
- rinuncia all'appello