Articolo 338 del Codice di procedura penale
Articolo 311Articolo 299
Versione
24 ottobre 1989
Art. 338. Curatore speciale per la querela 1. Nel caso previsto dall' articolo 121 del codice penale , il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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