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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1874 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.5.2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti PATRIZIA VANNINI, RT
TIBERIO DI MARCO, FEDERICA FANTUZZI, FRANCESCA CASSERA e JACOPO
EDOARDO DI MARCO, ed elettivamente domiciliata in VIA RIVANI, 99 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. STEFANIA SIMONINI ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA PRADA, 1199 - VIGNOLA (MO)
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Modena n. 1692/2023, depositata il 17/10/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , quale titolare dell'omonima ditta individuale, otteneva e notificava a Controparte_1
Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, per l'importo, in RT linea capitale, di € 6.727,80, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dall'ingiungente, a favore della società opponente, da maggio a luglio 2019, come da contratto d'opera intellettuale, stipulato dalle parti in data 6.5.2019. Avverso detto D.i. proponeva formale opposizione quale azienda RT leader nel settore della creazione e commercializzazione di disegni per la decorazione di piastrelle ceramiche, eccependo l'intervenuta risoluzione anticipata, a mezzo lettera Racc. A/R. dell'8.7.2019, dell'accordo di collaborazione, concluso con la a seguito dei plurimi e reiterati CP_1 inadempimenti di quest'ultima agli obblighi di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, l'opponente allegava il grave inadempimento di parte convenuta opposta - giustificante, a suo dire, la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione professionale stipulato in data 6.5.2019, con scadenza 2.8.2019 - per aver quest'ultima posto in essere plurime condotte lesive del divieto di concorrenza sleale di cui all'art. 3 dell'accordo sottoscritto, con cui l'opposta si era impegnata: “i) a prestare la propria attività in esclusiva per;
ii) a non RT svolgere attività concorrenziale a quella di , ossia produrre/commercializzare disegni per RT il settore ceramico;
iii) a non divulgare o comunicare a terzi o utilizzare per fini personali informazioni commerciali o qualunque altra informazione, conoscenza o dati riguardanti
”. RT Viceversa, stando alla ricostruzione compiuta dall'opponente, la sfruttando il suo CP_1 accesso ai computer e all'archivio storico di , in brevissimo tempo, si era appropriata di RT una grande quantità di “creazioni” della società, commercializzandole, per conto proprio, tra il 14.6.2019 e il 6.7.2019. A tale fine, la società opponente produceva le risultanze dell'attività investigativa commissionata, dalla quale emergerebbe il tentativo dell'odierna convenuta di vendere a terzi i disegni di proprietà di . RT
Sulla base di tali premesse, pertanto, concludeva chiedendo la RT revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'allegato inadempimento, da quantificarsi, anche in via equitativa, in misura non inferiore ad € 86.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo, salva compensazione del credito risarcitorio così accertato con le somme eventualmente dovute a parte opposta;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio al fine di contestare l'opposizione ex Controparte_1 adverso promossa in quanto del tutto destituita di fondamento, oltre che pretestuosa.
In particolare, la stessa, negava di aver posto in essere le condotte attribuitele da controparte, in punto di commercializzazione a terzi dei disegni per materiale ceramico di proprietà di
[...] ed evidenziava l'assenza di contestazioni specifiche con riguardo al compenso dalla RT medesima maturato, oltre alla carenza di prova quanto ai danni asseritamente subiti.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del
Decreto ingiuntivo opposto e condanna di controparte al pagamento della somma dovuta, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alle spese legali.
Con Ordinanza del 27.12.2020, il G.I., concedeva la provvisoria esecuzione al D.i. opposto e, dopo aver esperito, con esito negativo, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante assunzione parziale della prova per testi, chiesta da parte opponente, all'esito della quale, veniva discussa e decisa nelle modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con rigetto dell'opposizione, conferma del Decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alle spese del giudizio e della fase di mediazione.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che gli assunti di parte opponente non avevano trovato adeguato riscontro in sede di istruttoria, atteso che le testimonianze assunte avevano messo in luce una serie di incongruenze, nella tesi difensiva di , con riguardo, da un lato, all'effettiva RT possibilità della di accedere all'archivio storico della società e, dall'altro lato, alla CP_1 commerciabilità del materiale grafico in suo possesso.
In particolare, da un raffronto delle dichiarazioni acquisite, era emerso che i files ad alta definizione, contenenti gli originali dei disegni di proprietà della società opponente erano salvati su appositi CD e conservati in una stanza ad accesso limitato al solo personale dipendente del reparto grafico, previa autorizzazione del responsabile. Al contrario, nell'archivio digitale, consultabile tramite l'accesso alla rete aziendale, erano contenuti unicamente i files a bassa definizione, non lavorabili e, dunque, privi di valore ed invendibili. Nel corso dell'istruttoria si era, inoltre, appurato l'accesso della ai soli files a bassa CP_1 definizione e non anche a quelli ad alta definizione, rimasti nell'esclusiva disponibilità della società opponente.
Anche la circostanza, allegata da parte opponente, secondo cui la avrebbe cercato CP_1 di vendere a terzi i files ad alta definizione, era rimasta indimostrata in ragione, da un lato, dell'inattendibilità della teste dipendente di , chiamata a riferire in Testimone_1 RT ordine a tale fatto e, dall'altro lato, dell'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal personale dipendente dell'agenzia investigativa, il quale non ha potuto riferire sulla natura dei files esibiti dall'opposta. L'assenza di prova quanto all'an della pretesa risarcitoria avanzata dalla società opponente, rendeva superflua la disamina relativamente al quantum debeatur del danno asseritamente subito da
, comunque basato su allegazioni generiche. RT
Sussistevano, dunque, i presupposti per rigettare l'opposizione promossa e per confermare il credito di cui al Decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifici e incontestati tra le parti, sia l'avvenuto conferimento dell'incarico sia l'esecuzione dello stesso da parte della CP_1 mancando, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto l'opposizione, per quanto infondata, non era sintomatica di un abuso dello strumento processuale. Avverso detta pronuncia proponeva appello RT
, insistendo per la revoca del D.I. opposto.
[...]
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Con Ordinanza resa da questa Corte in data 14.5.2024, venivano ritenute inammissibili le ulteriori richieste di istruttoria orale avanzate dall'appellante, anche perché non poste alla base di un motivo di impugnazione specificamente individuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, variamente articolato, l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe valutato l'eventuale violazione, da parte della degli obblighi contrattuali di CP_1 esclusiva, non concorrenza e segretezza, ma si sarebbe concentrato sull'acquisizione o meno da parte dell'appellata di “file ad alta definizione” appartenenti a e sulla loro RT commercializzazione, non considerando adeguatamente le testimonianze raccolte e l'attività investigativa svolta dall'appellante.
Vero sia che, per la stessa vicenda, la è imputata in un procedimento penale per i CP_1 reati di cui agli artt. 646 e 623 cp.
Sostiene l'appellante che la stante il rapporto contrattuale instaurato, in ragione CP_1 dei suoi compiti e funzioni, aveva accesso sia all'archivio storico digitalizzato, sia alla cartella
“condivisa” dai grafici contenente le grafiche salvate in alta definizione, sia ai pc dei grafici, sui quali in locale le grafiche in lavorazione venivano pure salvate in alta definizione, sia all'archivio digitale contenente le grafiche salvate in bassa definizione. Inoltre, la utilizzava le postazioni di lavoro non occupate presenti nell'ufficio dei CP_1 grafici;
venne sorpresa ad utilizzare il proprio hard-disk personale collegato ai computer dell'ufficio dei grafici;
che alla stessa venne assegnato anche un computer portatile, utilizzabile durante il normale orario di lavoro ed anche per far visita ai clienti ma non altrimenti, e che invece in più di un'occasione, e non soltanto nell'ultimo giorno del rapporto (come affermato in comparsa di risposta), la venne vista infilare un computer portatile nella propria borsa per portarlo CP_1 fuori dalla sede aziendale.
Intorno alla metà di giugno 2019 giungono prime informazioni a , circa una RT possibile illecita attività di che stava avviando un'attività di commercializzazione di CP_1 disegni di , tramite tale . RT Persona_1
In ragione di quanto appreso incaricava un'agenzia di investigazioni di svolgere
RT opportuni accertamenti, ed all'esito dell'attività investigativa emergeva che la aveva CP_1 violato l'obbligo di esclusiva, per aver intrattenuto per settimane una relazione commerciale con l'agente provocatore incaricato dall'Agenzia investigativa, concernente lo stesso campo per cui si era contrattualmente impegnata a lavorare in esclusiva per;
l'obbligo di non concorrenza,
RT per aver commercializzato per proprio conto (con il medesimo agente provocatore) disegni per il settore ceramico sia “propri” che di;
l'obbligo di segretezza, per aver rivelato a terzi
RT (sempre l'agente provocatore) e non nell'esecuzione dell'attività a favore di , informazioni
RT commerciali.
In ogni caso la col D.I. opposto ha chiesto ed ottenuto il pagamento dell'intero CP_1 corrispettivo stabilito nell'accordo, nonostante il rapporto si sia interrotto l'8.7.2019 e non alla naturale scadenza del 2.8.2019, stante la risoluzione ad opera di . RT
Il D.I., di conseguenza, incorporava una quota parte di credito non basata su prestazioni rese, quindi né liquido né esigibile, tenuto anche conto che la nel giudizio di primo grado, non CP_1 ha chiesto il pagamento di detta quota quale risarcimento per indebita anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Il D.I. quindi è stato illegittimamente e ingiustamente confermato. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attività contrattualmente illecita dell'appellata avrebbe reso commercialmente inutilizzabili le 42 grafiche offerte dalla CP_1 all'agente provocatore, poiché , secondo correttezza e buona fede, non sarebbe più in grado RT di cederne/concederne, in sicurezza, l'esclusiva a terzi potenziali clienti. Le suddette 42 grafiche, per una superficie totale di oltre 203 metri quadri (per l'esattezza 203,75, contenute nei file trasmessi dalla all'agente provocatore come allegati, avevano CP_1 un valore commerciale superiore ai 120mila euro.
Se invece si considerano i costi diretti di produzione di ed il margine di RT contribuzione industriale che si attesta sul 40%, il danno conseguente alla mancata chance di vendere i suddetti disegni può essere quantificato in almeno € 48.900, pari al 40% del valore commerciale - € 122.250 - delle 42 grafiche). Infine, se in luogo delle “utilità che la mancanza della prestazione contrattuale ha impedito di conseguire” si intendessero considerare quelle “distrutte”, allora si dovranno risarcire a RT i costi sostenuti “a vuoto” per la creazione delle 42 grafiche non più commercializzabili in sicurezza, costi pari ad € € 36.950, o ad € 73.350, a seconda dei costi di produzione considerati. In ogni caso a è dovuto il risarcimento (quale danno emergente) di quanto dalla RT stessa pagato all'agenzia investigativa per accertare gli illeciti contrattuali, pari ad € 2.000. L'appello è infondato.
In data 6.5.2019 le parti avevano stipulato un accordo di collaborazione in base al quale avrebbe fornito la propria consulenza, a favore di Controparte_1 RT avente ad oggetto la riorganizzazione dell'Ufficio grafico, nonché l'implementazione del supporto all'Ufficio commerciale. In particolare, la doveva gestire ed organizzare l'ufficio grafico, recependo dagli CP_1 addetti alle vendite le richieste che provenivano dai clienti e, successivamente, coordinare il lavoro dei tecnici grafici, nonché gestire i tempi delle disegnatrici e, se necessario, disegnare. Inoltre, le erano stati assegnati alcuni clienti e la stessa avrebbe dovuto effettuare visite dirette alla clientela, sia nazionale che internazionale.
L'accordo prevedeva che l'incarico sarebbe stato svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione, con piena libertà di impiego e di scelta di organizzazione, che aveva una durata di tre mesi (dal 6/5/2019 al 2/8/2018) e che il corrispettivo pattuito, omnicomprensivo e lordo, era di €
10.000, da versarsi in tre rate alle scadenze: 27/6/2019, 27/7/2019 e 27/8/2019 (All. 1 fasc.
. CP_1
Tuttavia, con raccomandata spedita in data 8/7/2019 e ricevuta dalla il 15/7/2019, CP_1
comunicava la risoluzione anticipata dell'accordo, dovuta, a suo dire, alla violazione RT dell'obbligo da parte della di prestare la propria attività in via esclusiva, dell'obbligo di CP_1 non svolgere attività concorrenziale, producendo e/o commercializzando disegni per il settore ceramico e dell'obbligo di non divulgare o comunicare a terzi le informazioni commerciali o qualunque altra informazione, conoscenza o dati riguardanti la società.
L'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
Anche dalla lettura degli atti delle indagini preliminari, le uniche dichiarazioni a carico della sono quelle di (madre della querelante ed attuale legale CP_1 Persona_1 Parte_2 rappresentante di , come ricavabile dalla costituzione di parte civile), affermazioni che, RT tuttavia, risultano clamorosamente ed inequivocabilmente smentite da tutti gli altri testi sentiti dalla
P.G. nel corso delle indagini (testi e i quali hanno negato che la Tes_2 Tes_3 Tes_4 stesse commercializzando opere grafiche di , come affermato dalla CP_1 RT Per_1
Stesso risultato si ottiene dalle testimonianze assunte in sede civile.
In particolare la teste ha dichiarato: “Preciso che i file originali della Tes_5 RT sono su CD chiusi in una stanza e possono accedervi, su richiesta formale fatta alla responsabile che li gestisce, solo le dipendenti del reparto grafico. lo ero dipendente, ma lavoravo nel commerciale. (…) I CD venivano dati alle ragazze ma non alla sig.ra (…) ADR: lo CP_1 lavoravo nel reparto commerciale, che ha una vetrata da cui io vedevo il reparto grafico. (…)
“Tutti avevano accesso ai file a bassa definizione, ma i file a bassa definizione non erano lavorabili;
per questo c'era bisogno dei CD che però venivano dati solo tramite richiesta formale.
(…) ADR: Io non ho mai visto la sig.ra fare richiesta formale di questi file per sé stessa. CP_1
Li richiedevano solo le ragazze e la sig.ra li visionava di fianco alle ragazze, ma non li CP_1 aveva in uso, cioè non ci lavorava”.
Del tutto inattendibile, invece, la deposizione della teste la quale ha dichiarato cose Tes_1 in palese contraddizione con le stesse affermazioni della società appellante, ad esempio affermando:
“Questi CD sono tutti in una stanza;
per quello che ricordo, la stanza era accessibile a tutti i dipendenti”, laddove è la stessa a parlare di “CD/DVD non ritrascrivibili, custoditi in un RT locale - archivio chiuso con una chiave in possesso della responsabile”.
Riguardo, poi, alle indagini svolte dall'agenzia investigativa, si nutrono seri dubbi circa la loro utilizzabilità, visto che l'agenzia si è avvalsa di un agente provocatore, senza che lo stesso fosse nemmeno un pubblico ufficiale (Cass. Pen n. 37805/2013 e Cass. Pen. n. 23864/2024), tenuto anche conto del fatto che l'agente provocatore non può essere colui che fa sorgere in altri il proposito criminoso, né può fornire un contributo tale da poter essere considerato rilevante per la commissione del reato. Solo nel rispetto di questi limiti l'attività svolta dall'agente provocatore può andare esente da pena per mancanza di dolo. Ciò indipendentemente dall'inconferenza delle indagini stesse, visto che “l'agente provocatore”, , sentita come teste, ha dichiarato: “io non conosco la differenza tra Testimone_6 alta e bassa definizione”.
In ogni caso non sussisterebbe alcun danno, in quanto le presunte grafiche dichiarate non più utilizzabili, sarebbero state consegnate dalla all'agente provocatore incaricato ed assunto CP_1 dalla stessa e, quindi, in ultima analisi, alla stessa. RT RT
Infine, il compenso è da ritenersi dovuto per intero, sia perché la risoluzione, inviata da in data 8/7/2019 è stata ricevuta dalla il 15/7/2019, cioè solo 15 giorni prima RT CP_1 della naturale scadenza del contratto, quando i compiti, i lavori e le obbligazioni dell'appellata erano ormai conclusi (affermazione non smentita dall'appellante); sia perché “in materia di prestazione d'opera professionale, l'art. 2237 c.c. pone a carico del cliente che recede dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta, indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata e può essere derogato solo per espressa volontà delle parti….” (cfr.: Cassazione Civile, Sez. III,
n.16342 del 21/6/2018).
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, nei confronti di , avverso la Sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Modena n. 1692/2023, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna , al pagamento, in favore RT di , delle spese del grado, che liquida in complessivi € 5.000, Controparte_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 29.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1874 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.5.2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti PATRIZIA VANNINI, RT
TIBERIO DI MARCO, FEDERICA FANTUZZI, FRANCESCA CASSERA e JACOPO
EDOARDO DI MARCO, ed elettivamente domiciliata in VIA RIVANI, 99 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. STEFANIA SIMONINI ed elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA PRADA, 1199 - VIGNOLA (MO)
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Modena n. 1692/2023, depositata il 17/10/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , quale titolare dell'omonima ditta individuale, otteneva e notificava a Controparte_1
Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, per l'importo, in RT linea capitale, di € 6.727,80, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dall'ingiungente, a favore della società opponente, da maggio a luglio 2019, come da contratto d'opera intellettuale, stipulato dalle parti in data 6.5.2019. Avverso detto D.i. proponeva formale opposizione quale azienda RT leader nel settore della creazione e commercializzazione di disegni per la decorazione di piastrelle ceramiche, eccependo l'intervenuta risoluzione anticipata, a mezzo lettera Racc. A/R. dell'8.7.2019, dell'accordo di collaborazione, concluso con la a seguito dei plurimi e reiterati CP_1 inadempimenti di quest'ultima agli obblighi di cui all'art. 3 del contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, l'opponente allegava il grave inadempimento di parte convenuta opposta - giustificante, a suo dire, la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione professionale stipulato in data 6.5.2019, con scadenza 2.8.2019 - per aver quest'ultima posto in essere plurime condotte lesive del divieto di concorrenza sleale di cui all'art. 3 dell'accordo sottoscritto, con cui l'opposta si era impegnata: “i) a prestare la propria attività in esclusiva per;
ii) a non RT svolgere attività concorrenziale a quella di , ossia produrre/commercializzare disegni per RT il settore ceramico;
iii) a non divulgare o comunicare a terzi o utilizzare per fini personali informazioni commerciali o qualunque altra informazione, conoscenza o dati riguardanti
”. RT Viceversa, stando alla ricostruzione compiuta dall'opponente, la sfruttando il suo CP_1 accesso ai computer e all'archivio storico di , in brevissimo tempo, si era appropriata di RT una grande quantità di “creazioni” della società, commercializzandole, per conto proprio, tra il 14.6.2019 e il 6.7.2019. A tale fine, la società opponente produceva le risultanze dell'attività investigativa commissionata, dalla quale emergerebbe il tentativo dell'odierna convenuta di vendere a terzi i disegni di proprietà di . RT
Sulla base di tali premesse, pertanto, concludeva chiedendo la RT revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna, in via riconvenzionale, di controparte al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'allegato inadempimento, da quantificarsi, anche in via equitativa, in misura non inferiore ad € 86.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo, salva compensazione del credito risarcitorio così accertato con le somme eventualmente dovute a parte opposta;
il tutto, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio al fine di contestare l'opposizione ex Controparte_1 adverso promossa in quanto del tutto destituita di fondamento, oltre che pretestuosa.
In particolare, la stessa, negava di aver posto in essere le condotte attribuitele da controparte, in punto di commercializzazione a terzi dei disegni per materiale ceramico di proprietà di
[...] ed evidenziava l'assenza di contestazioni specifiche con riguardo al compenso dalla RT medesima maturato, oltre alla carenza di prova quanto ai danni asseritamente subiti.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del
Decreto ingiuntivo opposto e condanna di controparte al pagamento della somma dovuta, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e alle spese legali.
Con Ordinanza del 27.12.2020, il G.I., concedeva la provvisoria esecuzione al D.i. opposto e, dopo aver esperito, con esito negativo, la procedura di mediazione, la causa veniva istruita mediante assunzione parziale della prova per testi, chiesta da parte opponente, all'esito della quale, veniva discussa e decisa nelle modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con rigetto dell'opposizione, conferma del Decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alle spese del giudizio e della fase di mediazione.
Osservava, infatti, il primo Giudice, che gli assunti di parte opponente non avevano trovato adeguato riscontro in sede di istruttoria, atteso che le testimonianze assunte avevano messo in luce una serie di incongruenze, nella tesi difensiva di , con riguardo, da un lato, all'effettiva RT possibilità della di accedere all'archivio storico della società e, dall'altro lato, alla CP_1 commerciabilità del materiale grafico in suo possesso.
In particolare, da un raffronto delle dichiarazioni acquisite, era emerso che i files ad alta definizione, contenenti gli originali dei disegni di proprietà della società opponente erano salvati su appositi CD e conservati in una stanza ad accesso limitato al solo personale dipendente del reparto grafico, previa autorizzazione del responsabile. Al contrario, nell'archivio digitale, consultabile tramite l'accesso alla rete aziendale, erano contenuti unicamente i files a bassa definizione, non lavorabili e, dunque, privi di valore ed invendibili. Nel corso dell'istruttoria si era, inoltre, appurato l'accesso della ai soli files a bassa CP_1 definizione e non anche a quelli ad alta definizione, rimasti nell'esclusiva disponibilità della società opponente.
Anche la circostanza, allegata da parte opponente, secondo cui la avrebbe cercato CP_1 di vendere a terzi i files ad alta definizione, era rimasta indimostrata in ragione, da un lato, dell'inattendibilità della teste dipendente di , chiamata a riferire in Testimone_1 RT ordine a tale fatto e, dall'altro lato, dell'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal personale dipendente dell'agenzia investigativa, il quale non ha potuto riferire sulla natura dei files esibiti dall'opposta. L'assenza di prova quanto all'an della pretesa risarcitoria avanzata dalla società opponente, rendeva superflua la disamina relativamente al quantum debeatur del danno asseritamente subito da
, comunque basato su allegazioni generiche. RT
Sussistevano, dunque, i presupposti per rigettare l'opposizione promossa e per confermare il credito di cui al Decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifici e incontestati tra le parti, sia l'avvenuto conferimento dell'incarico sia l'esecuzione dello stesso da parte della CP_1 mancando, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto l'opposizione, per quanto infondata, non era sintomatica di un abuso dello strumento processuale. Avverso detta pronuncia proponeva appello RT
, insistendo per la revoca del D.I. opposto.
[...]
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Con Ordinanza resa da questa Corte in data 14.5.2024, venivano ritenute inammissibili le ulteriori richieste di istruttoria orale avanzate dall'appellante, anche perché non poste alla base di un motivo di impugnazione specificamente individuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, variamente articolato, l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe valutato l'eventuale violazione, da parte della degli obblighi contrattuali di CP_1 esclusiva, non concorrenza e segretezza, ma si sarebbe concentrato sull'acquisizione o meno da parte dell'appellata di “file ad alta definizione” appartenenti a e sulla loro RT commercializzazione, non considerando adeguatamente le testimonianze raccolte e l'attività investigativa svolta dall'appellante.
Vero sia che, per la stessa vicenda, la è imputata in un procedimento penale per i CP_1 reati di cui agli artt. 646 e 623 cp.
Sostiene l'appellante che la stante il rapporto contrattuale instaurato, in ragione CP_1 dei suoi compiti e funzioni, aveva accesso sia all'archivio storico digitalizzato, sia alla cartella
“condivisa” dai grafici contenente le grafiche salvate in alta definizione, sia ai pc dei grafici, sui quali in locale le grafiche in lavorazione venivano pure salvate in alta definizione, sia all'archivio digitale contenente le grafiche salvate in bassa definizione. Inoltre, la utilizzava le postazioni di lavoro non occupate presenti nell'ufficio dei CP_1 grafici;
venne sorpresa ad utilizzare il proprio hard-disk personale collegato ai computer dell'ufficio dei grafici;
che alla stessa venne assegnato anche un computer portatile, utilizzabile durante il normale orario di lavoro ed anche per far visita ai clienti ma non altrimenti, e che invece in più di un'occasione, e non soltanto nell'ultimo giorno del rapporto (come affermato in comparsa di risposta), la venne vista infilare un computer portatile nella propria borsa per portarlo CP_1 fuori dalla sede aziendale.
Intorno alla metà di giugno 2019 giungono prime informazioni a , circa una RT possibile illecita attività di che stava avviando un'attività di commercializzazione di CP_1 disegni di , tramite tale . RT Persona_1
In ragione di quanto appreso incaricava un'agenzia di investigazioni di svolgere
RT opportuni accertamenti, ed all'esito dell'attività investigativa emergeva che la aveva CP_1 violato l'obbligo di esclusiva, per aver intrattenuto per settimane una relazione commerciale con l'agente provocatore incaricato dall'Agenzia investigativa, concernente lo stesso campo per cui si era contrattualmente impegnata a lavorare in esclusiva per;
l'obbligo di non concorrenza,
RT per aver commercializzato per proprio conto (con il medesimo agente provocatore) disegni per il settore ceramico sia “propri” che di;
l'obbligo di segretezza, per aver rivelato a terzi
RT (sempre l'agente provocatore) e non nell'esecuzione dell'attività a favore di , informazioni
RT commerciali.
In ogni caso la col D.I. opposto ha chiesto ed ottenuto il pagamento dell'intero CP_1 corrispettivo stabilito nell'accordo, nonostante il rapporto si sia interrotto l'8.7.2019 e non alla naturale scadenza del 2.8.2019, stante la risoluzione ad opera di . RT
Il D.I., di conseguenza, incorporava una quota parte di credito non basata su prestazioni rese, quindi né liquido né esigibile, tenuto anche conto che la nel giudizio di primo grado, non CP_1 ha chiesto il pagamento di detta quota quale risarcimento per indebita anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Il D.I. quindi è stato illegittimamente e ingiustamente confermato. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attività contrattualmente illecita dell'appellata avrebbe reso commercialmente inutilizzabili le 42 grafiche offerte dalla CP_1 all'agente provocatore, poiché , secondo correttezza e buona fede, non sarebbe più in grado RT di cederne/concederne, in sicurezza, l'esclusiva a terzi potenziali clienti. Le suddette 42 grafiche, per una superficie totale di oltre 203 metri quadri (per l'esattezza 203,75, contenute nei file trasmessi dalla all'agente provocatore come allegati, avevano CP_1 un valore commerciale superiore ai 120mila euro.
Se invece si considerano i costi diretti di produzione di ed il margine di RT contribuzione industriale che si attesta sul 40%, il danno conseguente alla mancata chance di vendere i suddetti disegni può essere quantificato in almeno € 48.900, pari al 40% del valore commerciale - € 122.250 - delle 42 grafiche). Infine, se in luogo delle “utilità che la mancanza della prestazione contrattuale ha impedito di conseguire” si intendessero considerare quelle “distrutte”, allora si dovranno risarcire a RT i costi sostenuti “a vuoto” per la creazione delle 42 grafiche non più commercializzabili in sicurezza, costi pari ad € € 36.950, o ad € 73.350, a seconda dei costi di produzione considerati. In ogni caso a è dovuto il risarcimento (quale danno emergente) di quanto dalla RT stessa pagato all'agenzia investigativa per accertare gli illeciti contrattuali, pari ad € 2.000. L'appello è infondato.
In data 6.5.2019 le parti avevano stipulato un accordo di collaborazione in base al quale avrebbe fornito la propria consulenza, a favore di Controparte_1 RT avente ad oggetto la riorganizzazione dell'Ufficio grafico, nonché l'implementazione del supporto all'Ufficio commerciale. In particolare, la doveva gestire ed organizzare l'ufficio grafico, recependo dagli CP_1 addetti alle vendite le richieste che provenivano dai clienti e, successivamente, coordinare il lavoro dei tecnici grafici, nonché gestire i tempi delle disegnatrici e, se necessario, disegnare. Inoltre, le erano stati assegnati alcuni clienti e la stessa avrebbe dovuto effettuare visite dirette alla clientela, sia nazionale che internazionale.
L'accordo prevedeva che l'incarico sarebbe stato svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione, con piena libertà di impiego e di scelta di organizzazione, che aveva una durata di tre mesi (dal 6/5/2019 al 2/8/2018) e che il corrispettivo pattuito, omnicomprensivo e lordo, era di €
10.000, da versarsi in tre rate alle scadenze: 27/6/2019, 27/7/2019 e 27/8/2019 (All. 1 fasc.
. CP_1
Tuttavia, con raccomandata spedita in data 8/7/2019 e ricevuta dalla il 15/7/2019, CP_1
comunicava la risoluzione anticipata dell'accordo, dovuta, a suo dire, alla violazione RT dell'obbligo da parte della di prestare la propria attività in via esclusiva, dell'obbligo di CP_1 non svolgere attività concorrenziale, producendo e/o commercializzando disegni per il settore ceramico e dell'obbligo di non divulgare o comunicare a terzi le informazioni commerciali o qualunque altra informazione, conoscenza o dati riguardanti la società.
L'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
Anche dalla lettura degli atti delle indagini preliminari, le uniche dichiarazioni a carico della sono quelle di (madre della querelante ed attuale legale CP_1 Persona_1 Parte_2 rappresentante di , come ricavabile dalla costituzione di parte civile), affermazioni che, RT tuttavia, risultano clamorosamente ed inequivocabilmente smentite da tutti gli altri testi sentiti dalla
P.G. nel corso delle indagini (testi e i quali hanno negato che la Tes_2 Tes_3 Tes_4 stesse commercializzando opere grafiche di , come affermato dalla CP_1 RT Per_1
Stesso risultato si ottiene dalle testimonianze assunte in sede civile.
In particolare la teste ha dichiarato: “Preciso che i file originali della Tes_5 RT sono su CD chiusi in una stanza e possono accedervi, su richiesta formale fatta alla responsabile che li gestisce, solo le dipendenti del reparto grafico. lo ero dipendente, ma lavoravo nel commerciale. (…) I CD venivano dati alle ragazze ma non alla sig.ra (…) ADR: lo CP_1 lavoravo nel reparto commerciale, che ha una vetrata da cui io vedevo il reparto grafico. (…)
“Tutti avevano accesso ai file a bassa definizione, ma i file a bassa definizione non erano lavorabili;
per questo c'era bisogno dei CD che però venivano dati solo tramite richiesta formale.
(…) ADR: Io non ho mai visto la sig.ra fare richiesta formale di questi file per sé stessa. CP_1
Li richiedevano solo le ragazze e la sig.ra li visionava di fianco alle ragazze, ma non li CP_1 aveva in uso, cioè non ci lavorava”.
Del tutto inattendibile, invece, la deposizione della teste la quale ha dichiarato cose Tes_1 in palese contraddizione con le stesse affermazioni della società appellante, ad esempio affermando:
“Questi CD sono tutti in una stanza;
per quello che ricordo, la stanza era accessibile a tutti i dipendenti”, laddove è la stessa a parlare di “CD/DVD non ritrascrivibili, custoditi in un RT locale - archivio chiuso con una chiave in possesso della responsabile”.
Riguardo, poi, alle indagini svolte dall'agenzia investigativa, si nutrono seri dubbi circa la loro utilizzabilità, visto che l'agenzia si è avvalsa di un agente provocatore, senza che lo stesso fosse nemmeno un pubblico ufficiale (Cass. Pen n. 37805/2013 e Cass. Pen. n. 23864/2024), tenuto anche conto del fatto che l'agente provocatore non può essere colui che fa sorgere in altri il proposito criminoso, né può fornire un contributo tale da poter essere considerato rilevante per la commissione del reato. Solo nel rispetto di questi limiti l'attività svolta dall'agente provocatore può andare esente da pena per mancanza di dolo. Ciò indipendentemente dall'inconferenza delle indagini stesse, visto che “l'agente provocatore”, , sentita come teste, ha dichiarato: “io non conosco la differenza tra Testimone_6 alta e bassa definizione”.
In ogni caso non sussisterebbe alcun danno, in quanto le presunte grafiche dichiarate non più utilizzabili, sarebbero state consegnate dalla all'agente provocatore incaricato ed assunto CP_1 dalla stessa e, quindi, in ultima analisi, alla stessa. RT RT
Infine, il compenso è da ritenersi dovuto per intero, sia perché la risoluzione, inviata da in data 8/7/2019 è stata ricevuta dalla il 15/7/2019, cioè solo 15 giorni prima RT CP_1 della naturale scadenza del contratto, quando i compiti, i lavori e le obbligazioni dell'appellata erano ormai conclusi (affermazione non smentita dall'appellante); sia perché “in materia di prestazione d'opera professionale, l'art. 2237 c.c. pone a carico del cliente che recede dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta, indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata e può essere derogato solo per espressa volontà delle parti….” (cfr.: Cassazione Civile, Sez. III,
n.16342 del 21/6/2018).
In definitiva l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, nei confronti di , avverso la Sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Modena n. 1692/2023, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna , al pagamento, in favore RT di , delle spese del grado, che liquida in complessivi € 5.000, Controparte_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 29.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei