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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2018 depositato il 05/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4495/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 04/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IRES-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2007, anno di imposta 2006, della società Resistente_1 S.r.l., rilevava gravi incongruenze fra i costi di diretta imputazione ed i ricavi dichiarati.
Tali incoerenze evidenziavano una gestione aziendale alquanto anomala ed illogica, palesemente antieconomica, difficilmente giustificabile nel settore in cui l'impresa opera.
L'Ufficio, inoltre, rilevava che tale condizione di antieconomicità, in cui aveva operato l'azienda, si era cristallizzata nel corso degli anni precedenti e successivi a quello in esame ( dal 2000 al 2016), e ciò lo induceva a ritenere che l'attività d'impresa non si sarebbe potuta protrarre a lungo, senza attingere a risorse di carattere economico non dichiarate.
In esito all'istruttoria esperita l'Ufficio, non ritenendo attendibili le scritture contabili nel loro complesso, avendo riscontrato una grave ed ingiustificata incongruenza tra componenti positivi e negativi dichiarati in relazione all'attività svolta, ha ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72, accertare i ricavi ed il reddito in via presuntiva.
In particolare l'Ufficio, con l'avviso di accertamento n. RJY03T100258/2010, notificato alla società, ha accertato un maggior reddito d'impresa di € 214.012,00, ai fini IRES, € 353.446,00 ai fini IRAP ed un volume d'affari di € 200.078,00.
In particolare l'Ufficio, con il suddetto avviso d'accertamento, tenuto conto dell'incidenza del 80% dei costi di diretta imputazione (€ 318.973,00) sui ricavi complessivi, percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché da dati, notizie ed informazioni presenti presso l'A.T. o comunque in possesso dell'Ufficio, determinava i ricavi complessivi in € 398.716,00.
( € 318.973,00 : 80 x 100) e i maggiori ricavi in € 200.078,00 ( ricavi accertati € 398.716,00 – ricavi dichiarati
€ 198.638,00).
Avverso l'avviso di accertamento individuato in epigrafe la Ricorrente proponeva ricorso avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependo:
1)l'operato dell'Ufficio contrasta palesemente con le disposizioni contenute negli artt. 39, 40 e 42 del DPR
600/73, con gli artt. 81 e 85 del TUIR e con gli artt. 6 e 7 della legge 212/2000 nonché con le disposizioni in materia di accertamento ai fini dell'IVA;
2)l'Ufficio accerta un reddito superiore perfino a quello risultante dagli studi di settore;
3)non è stato attivato il contraddittorio preventivo con il contribuente;
4)non vi è alcun riscontro né tecnico, né documentale delle affermazioni dell'Ufficio;
5)la società ha ampiamente documentato in sede di tentativo di accertamento con adesione le ragioni dell
'andamento dell'esercizio,
e chiedendo, previa sospensione cautelare, che fosse annullato l'atto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 546/92.
La CTP con la sentenza n. 4495/03/2017, osservato che si è in presenza di contabilità regolare, che tuttavia denota perdite d'esercizio per più anni consecutivi, l'Agenzia delle Entrate è legittimato all'accertamento induttivo, ma ha però accolto il ricorso di parte in quanto la ricorrente ha evidenziato l'esistenza di una generalizzata crisi del settore edilizio non contestata dalla Agenzia delle Entrate,
Propone appello principale l'Agenzia delle Entrate per Violazione e falssa applicazione dell'art. 39, comma
1 lett. D, del D.P.R.600 /73 Illogica e insufficiente motivazione della sentenza.
L'appellato si è costiuito con appello incidentale per violazione articolo 2 del D.M. 163/2013 con devoluzione dei motivi di prime cure e contestazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato, l'appello incidentale è assorbito.
La sentenza di prime cure è ben motivata.
Secondo Corte di Cassazione ordinanza n. 20608 del 27 giugno 2022, in tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006.
L'Agenzia delle Entrate non ha mai dimostrato la grave incongruenza ed ha pure accertato un reddito superiore perfino a quello risultante dagli studi di settore. E' stata violato il principio del contraddittorio. Il contribuente, invece, ha dimostrato i motivi di scostamento collegati all'indubbia crisi del settore.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della limitata attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello principale, assorbe l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AR NZ UI LO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 10/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4492/2018 depositato il 05/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4495/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 04/12/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IRES-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY03T100258 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2007, anno di imposta 2006, della società Resistente_1 S.r.l., rilevava gravi incongruenze fra i costi di diretta imputazione ed i ricavi dichiarati.
Tali incoerenze evidenziavano una gestione aziendale alquanto anomala ed illogica, palesemente antieconomica, difficilmente giustificabile nel settore in cui l'impresa opera.
L'Ufficio, inoltre, rilevava che tale condizione di antieconomicità, in cui aveva operato l'azienda, si era cristallizzata nel corso degli anni precedenti e successivi a quello in esame ( dal 2000 al 2016), e ciò lo induceva a ritenere che l'attività d'impresa non si sarebbe potuta protrarre a lungo, senza attingere a risorse di carattere economico non dichiarate.
In esito all'istruttoria esperita l'Ufficio, non ritenendo attendibili le scritture contabili nel loro complesso, avendo riscontrato una grave ed ingiustificata incongruenza tra componenti positivi e negativi dichiarati in relazione all'attività svolta, ha ritenuto legittimo, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72, accertare i ricavi ed il reddito in via presuntiva.
In particolare l'Ufficio, con l'avviso di accertamento n. RJY03T100258/2010, notificato alla società, ha accertato un maggior reddito d'impresa di € 214.012,00, ai fini IRES, € 353.446,00 ai fini IRAP ed un volume d'affari di € 200.078,00.
In particolare l'Ufficio, con il suddetto avviso d'accertamento, tenuto conto dell'incidenza del 80% dei costi di diretta imputazione (€ 318.973,00) sui ricavi complessivi, percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica, nonché da dati, notizie ed informazioni presenti presso l'A.T. o comunque in possesso dell'Ufficio, determinava i ricavi complessivi in € 398.716,00.
( € 318.973,00 : 80 x 100) e i maggiori ricavi in € 200.078,00 ( ricavi accertati € 398.716,00 – ricavi dichiarati
€ 198.638,00).
Avverso l'avviso di accertamento individuato in epigrafe la Ricorrente proponeva ricorso avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependo:
1)l'operato dell'Ufficio contrasta palesemente con le disposizioni contenute negli artt. 39, 40 e 42 del DPR
600/73, con gli artt. 81 e 85 del TUIR e con gli artt. 6 e 7 della legge 212/2000 nonché con le disposizioni in materia di accertamento ai fini dell'IVA;
2)l'Ufficio accerta un reddito superiore perfino a quello risultante dagli studi di settore;
3)non è stato attivato il contraddittorio preventivo con il contribuente;
4)non vi è alcun riscontro né tecnico, né documentale delle affermazioni dell'Ufficio;
5)la società ha ampiamente documentato in sede di tentativo di accertamento con adesione le ragioni dell
'andamento dell'esercizio,
e chiedendo, previa sospensione cautelare, che fosse annullato l'atto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 546/92.
La CTP con la sentenza n. 4495/03/2017, osservato che si è in presenza di contabilità regolare, che tuttavia denota perdite d'esercizio per più anni consecutivi, l'Agenzia delle Entrate è legittimato all'accertamento induttivo, ma ha però accolto il ricorso di parte in quanto la ricorrente ha evidenziato l'esistenza di una generalizzata crisi del settore edilizio non contestata dalla Agenzia delle Entrate,
Propone appello principale l'Agenzia delle Entrate per Violazione e falssa applicazione dell'art. 39, comma
1 lett. D, del D.P.R.600 /73 Illogica e insufficiente motivazione della sentenza.
L'appellato si è costiuito con appello incidentale per violazione articolo 2 del D.M. 163/2013 con devoluzione dei motivi di prime cure e contestazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato, l'appello incidentale è assorbito.
La sentenza di prime cure è ben motivata.
Secondo Corte di Cassazione ordinanza n. 20608 del 27 giugno 2022, in tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006.
L'Agenzia delle Entrate non ha mai dimostrato la grave incongruenza ed ha pure accertato un reddito superiore perfino a quello risultante dagli studi di settore. E' stata violato il principio del contraddittorio. Il contribuente, invece, ha dimostrato i motivi di scostamento collegati all'indubbia crisi del settore.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e tengono conto della limitata attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello principale, assorbe l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata.
Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia 10 settembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AR NZ UI LO