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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 28/11/2022, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1173 del 2022, proposto dalla:
- Kaikko S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. 0060651 datato 20.10.2022 a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 del Comune di Nardò, avente ad oggetto ‘ concessione demaniale n. 3/2016 - stabilimento balneare denominato Salsedine in località Quattro Colonne - diffida rimozione ’;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 23 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che la società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 0060651 del 20.10.2022, a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 del Comune di Nardò, avente ad oggetto ‘ concessione demaniale n. 3/2016 - stabilimento balneare denominato Salsedine in località Quattro Colonne (…) ’, con il quale l’A.c. la diffidava a rimuovere i manufatti presenti sull’area demaniale in concessione entro il termine di sette giorni.
2.- Osservato che:
- la ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione dell’art. 10- septies d.l. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022.
- sul punto questa Sezione, all’odierna udienza, si è espressa nei sensi che seguono: « l’art. 10-septies, comma 1 lett. a), del D.L. n. 21/2022 stabilisce che “i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- contrariamente alla tesi interpretativa sostenuta da parte ricorrente la norma, quanto ai permessi di costruire, non sembra consentire l’estensione della proroga al di là dei termini di inizio e conclusione dei lavori, sino a comprendervi la durata del diritto al mantenimento delle strutture nel caso di titoli assoggettati a termine ultimo di validità o a clausola di stagionalità;
- in tal senso depongono i seguenti argomenti di carattere letterale, logico e sistematico:
a) la norma non opera puntuali ed espliciti riferimenti al termine di validità dei permessi di costruire (o comunque al diritto al mantenimento delle strutture), ma disciplina esclusivamente i termini di inizio e conclusione dei lavori;
b) sussiste una chiara concatenazione logica tra la prima e la seconda parte della norma, la quale, fissata la regola che prevede la proroga dei termini di inizio e conclusione dei lavori, successivamente precisa che la stessa proroga è possibile anche in caso di termini di già prorogati (“Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga …”);
c) se si ritenesse che la seconda parte della norma, che prevede la proroga dei termini già prorogati, fosse riferibile, non soltanto ai termini di inizio e conclusione dei lavori, ma anche al diritto al mantenimento delle strutture - e quindi valesse ad introdurre una nuova e diversa regola, più ampia rispetto a quella contenuta nella prima parte della norma (espressamente riferita soltanto ai termini di inizio e conclusione lavori) e tale da operare (anche) sul piano della validità dei titoli - non si capirebbe per quale ragione dovrebbe essere prorogata (soltanto) la validità dei titoli già prorogati, ma non quella dei titoli in scadenza, che non hanno beneficiato di proroghe precedenti;
d) la ratio sottesa all’art. 10 septies del D.L. n. 21/2022, rubricato “Misure a sostegno dell’edilizia privata” (con specifico riferimento, nel primo comma, alle “conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi”), non risulta congruente con il mantenimento delle strutture balneari amovibili, atteso che, di norma, a seguito dello smontaggio è possibile riutilizzare le strutture nella successiva stagione estiva » (tra le altre, T.a.r. Puglia Lecce, I, ord. n. 572 del 25 novembre 2022).
3.- Osservato che, per il resto, le ulteriori censure formulate paiono superabili in ragione degli indirizzi anche recentemente espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia ( v., in specie, Cons. Stato n. 5479 del 1° luglio 2022, di riforma della sentenza di questa Sezione n. 744 del 2021 ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO