Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1709 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1709 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]35 FORLI, con il patrocinio dell'avv. VOCE ESTER ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MERENDA 9 FORLI'
- ricorrente
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
residente in [...]51 FORLI, con il patrocinio dell'avv. RATTI
BARBARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CORSO GIUSEPPE
MAZZINI 83 FORLI'
- resistente
In punto a: scioglimento del matrimonio civile.
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
visti la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
19/09/1987 a Forlì, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Forlì, atto n. 61 –P.
1 anno 1987, da questi formalizzata nel foglio di conclusioni congiunte depositato in data
29.01.2025 per parte resistente ed in data 30.01.2025 per parte ricorrente nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 18/07/2024 ed il conseguente provvedimento di trasformazione del rito;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 3° febbraio 2004) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 17/03/2004;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia (il FORLIMPOPOLI Persona_1
26/08/1991), attualmente maggiorenne ed autosufficiente;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 24.07.2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano non contrarie all'ordine pubblico:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì il 19.9.1987 tra il sig.
e la signora trascritto negli atti di matrimonio di Forlì al n. Parte_1 CP_1 a qualsiasi ragione o titolo. - Le spese legali di questo procedimento saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale ai sensi art.
13, comma 8, legge n. 247/2012. I signori e Parte_1 CP_1
- dato atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza;
-rilevato che sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese legali, considerato altresì l'accordo delle parti in tal senso;
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 19 settembre 1987 in Forlì tra nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
FORLÌ (FC) il 03/07/1962, recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato
Anno 1987 Atto n° 61 Parte I^
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
61 – P. 1 anno 1987 e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
alle seguenti condizioni Il sig. si obbliga a Parte_1
versare a a tacitazione di ogni pretesa, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, CP_1
comma 8, Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, e dunque a titolo di una tantum divorzile, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, l'importo di euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) entro 7 giorni dalla sentenza di divorzio;
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l.
n. 898/1970 e ss. Le parti dichiarano, quindi, di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra
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