Articolo 34 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 gennaio 1870
Art. 34.

I Direttori generali del Demanio e Tasse, delle Gabelle, delle Poste, dei Telegrafi e delle Imposte dirette ed indirette, non che i Capi degli Uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilita', provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinche' prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870