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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 167/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Vallelunga Pratameno (Cl), presso lo studio degli Avvocati Tommaso Pelagalli e Angela Testa, i quali, anche disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro con sede in Reggio Emilia (Codice Fiscale e Registro Controparte_1
Imprese di Reggio Emilia – P. IVA ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. M.
Ferrari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
* * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ) “ogni eccezione, istanza e domanda avversaria Pt_1
rigettata, nel merito: - Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
[...]
nella operazione di vendita delle obbligazioni argentina alla sig.ra , Controparte_1 Pt_1 per le motivazioni indicate quivi e nell'atto di citazione introduttivo del giudizio
(violazione dell'obbligo di diligenza specifica, degli obblighi informativi relativi al prodotto finanziario di cui al TUF e successiva delibera Consob di attuazione, violazione degli artt. 26, 28 e 29, del. cit., artt. 21 e 23 D. Lgs. 58/98, artt. 1337 e 1375 c.c.) CP_2
e per l'effetto,
- Condannare la banca convenuta al risarcimento del danno, nella misura pari alle somme complessivamente investite, ossia pari ad € 41.000, oltre interessi legali, dal giorno dell'investimento al soddisfo, oltre la rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
( : “in via istruttoria: ammettersi ed assumersi siccome rilevante e non CP_3
soggetta al regime delle preclusioni (perché di formazione successiva allo spirare dei termini perentori) la produzione del doc. 25 (quotazioni settembre 2016) effettuata da questa difesa in primo grado con apposita nota di deposito in data 11/12/17, nonché ammettere la produzione in atti dei documenti allegati alla comparsa di costituzione del presente giudizio, e/o comunque disporne l'acquisizione e, comunque ammettersi ed assumersi i mezzi istruttori dedotti da questa difesa in atti e qui tutti richiamati, nei limiti di quanto non già avvenuto nel corso del giudizio, rimettendolo in istruttoria.
Nel merito: In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e conseguentemente rigettare in rito la domanda, o, in via preliminare /pregiudiziale subordinata di rito, salvo gravame, dichiarare il parziale difetto di legittimazione attiva dell'attrice, adottando ogni consequenziale provvedimento, per il parziale rigetto in rito della domanda.
In via subordinata e in ogni caso di merito:
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, inammissibile o come meglio, e confermare in toto l'impugnata sentenza n° 90/2020, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta e pubblicata in data 05 marzo 2020;
- rigettare, in ogni caso, tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
In via ulteriormente subordinata di merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellante, subordinare la restituzione dell'importo investito alla consegna, da parte della signora a Pt_1 CP_1
, dei titoli e delle cedole percepite e del valore realizzo reale o potenziale dalla
[...]
vendita; il tutto oltre interessi e relativa compensazione;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, limitare l'entità del risarcimento in considerazione del realizzo reale o potenziale dei titoli e delle cedole percepite, oltre che in considerazione del concorso di colpa nella causazione del danno;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e cpa”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1
(successivamente innanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_3
Caltanissetta, e, premettendo di avere effettuato in data 14.06.2000 un rovinoso investimento in obbligazioni denominate “Argentina 9% codice ISIN DE0002466208” per un controvalore di € 41.000,00, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito
“nella misura pari alle somme complessivamente investite, oltre interessi legali”.
Deduceva al riguardo di avere eseguito l'anzidetta operazione su suggerimento dei funzionari dell'istituto di credito i quali, oltre ad averle prospettato un lucroso rendimento, avevano altresì escluso ogni possibilità di rischio economico.
Soggiungeva però che i precisati titoli avevano subito l'azzeramento del loro valore in dipendenza della grave crisi finanziaria che aveva colpito la Repubblica Argentina, sicché, alla scadenza, non aveva ricevuto il rimborso del capitale investito e neppure la corresponsione dei relativi interessi.
La , più precisamente, contestava alla Banca “la violazione degli artt. 26, 28 Pt_1
(violazione degli obblighi informativi, sotto il duplice profilo della omessa acquisizione di informazioni rilevanti e della mancata comunicazione, delle stesse, alla cliente, la quale fu indotta a credere si trattasse di un comune titolo di stato, assimilabile ai BOT) e 29
(violazione del divieto di astensione in presenza di operazione adeguata mancata menzione dell'inadeguatezza con le forme di legge) della delibera 1.7.1998, e, in CP_2
generale, degli obblighi di diligenza specifica e di informazione, previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria”.
Nel giudizio così promosso si costituiva la depositando fascicolo e CP_3
comparsa con la quale confutava tutte le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto della relativa pretesa.
Esponeva, in particolare, che dalla documentazione che era stata ex adverso prodotta e da quella allegata alla comparsa di costituzione emergeva che all'attrice era stato regolarmente consegnato il “documento sui rischi generali”; precisava, inoltre, di avere regolarmente richiesto alla cliente le informazioni di natura economica e soggiungeva che dalla relativa “profilatura” appariva chiara la propensione della ad effettuare Pt_1
“investimenti che presentavano anche massima rischiosità, in funzione della ricerca della massima redditività”.
Sottolineava, infine, che il primo declassamento di “rating” da parte delle due principali agenzie di valutazione era avvenuto nel marzo del 2001 e che, all'epoca dell'investimento, nulla lasciava presagire il tracollo economico di uno Stato sovrano, quale l'Argentina.
Radicatosi il contraddittorio, si approdava alla fase istruttoria la quale si sostanziava nella produzione di copiosa documentazione e nell'audizione dei testi indotti dalle parti.
All'esito il Tribunale pronunciava la sentenza n° 90/2020, con la quale disponeva il rigetto di tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta e condannava l'attrice a rifondere le spese processuali all'altra parte.
Per quel che qui rileva, il giudice di prime cure, nell'analizzare i rapporti tra intermediario e cliente, non ravvisava alcuna violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza da parte dell'ente creditizio;
osservava anzi che dai documenti prodotti dalle parti era emerso che l'operazione di acquisto dei titoli era adeguata al profilo di rischio dell'investitore, nonché l'assenza di prova che la Banca fosse in possesso di informazioni taciute deliberatamente agli investitori circa il successivo default dello Stato argentino.
Avverso l'anzidetta statuizione ha interposto gravame con atto Parte_1 notificato il 18.06.2020, con il quale ne ha chiesto l'integrale riforma per i motivi che saranno in prosieguo illustrati.
Si è costituita in giudizio la banca eccependo il difetto di legittimazione dell'appellante e formulando difese nel merito volte ad ottenere il rigetto dell'impugnazione.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto controverso (quantomeno parziale) che la parte appellata ha sollevato a motivo che i rapporti intercorsi tra le parti erano a “intestazione congiunta con la figlia”.
Si osserva al riguardo che “il deposito titoli” intestato alla e alla di lei figlia, Pt_1
prevedeva la facoltà delle predette di operare a “firma disgiunta”, Parte_2 sicché l'ordine di acquisto impartito dalla prima ha assunto natura e dignità di autonomo negozio giuridico che non necessitava della sottoscrizione dell'altra cointestataria. E d'altra parte, se così non fosse, l'investimento in questione, non essendo stato sottoscritto dalla si dovrebbe considerare radicalmente nullo. Pt_2
Sul punto si richiama una perspicua pronuncia di merito: “Qualora le domande proposte dagli attori, seppur sotto diversi aspetti, siano dirette ad invalidare gli ordini di acquisto impartiti da uno solo di loro, gli altri cointestatari del conto di deposito titoli non hanno legittimazione rispetto alle predette domande non avendo essi né sottoscritto né altrimenti impartito gli ordini di acquisto che si intendono invalidare. La circostanza che i titoli derivanti dagli acquisti siano stati poi immessi nel deposito titoli cointestato è irrilevante, trattandosi di mere conseguenze patrimoniali indirettamente causate dalla condotta contrattuale tenuta da uno solo dei cointestatari” (Tribunale di Torino sentenza n.
1853/08).
Con i motivi che sorreggono il proposto gravame, i quali vengono congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, l'impugnante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere accertato “la piena e grave violazione, da parte della banca, degli artt. 26 e 28 del regolamento 11522/98, nonché degli CP_2 artt. 1337 e 1375 c.c.”
Sostiene la , in particolare, che la consegna del c.d. “Documento sui rischi generali Pt_1 degli strumenti finanziari” non era “sufficiente a far ritenere assolti gli obblighi di informazioni che la normativa di settore impone agli intermediari autorizzati”, e soggiunge che ove il Tribunale avesse correttamente valutato “le dichiarazioni testimoniali” rese in giudizio, avrebbe senz'altro percepito che il teste Tes_1
dipendente della banca, non aveva illustrato alla sig.ra le caratteristiche specifiche Pt_1
del titolo in questione.
Afferma inoltre che “ove i documenti fossero stati correttamente ed oggettivamente valutati, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente affermare che un ordine di acquisto
Pt_ privo del codice , privo dell'indicazione del rating e privo della menzione di inadeguatezza dell'operazione, non era idoneo a ritenere assolto l'onere probatorio, gravante sull'intermediario, di avere fornito le informazioni sul titolo previste dalla disciplina di settore, sopra richiamati”.
Denuncia, infine, la violazione dell'art. 29 reg. Consob. 11522/1998, a mente del quale è fatto divieto all'intermediario di effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, non adeguate all'investitore per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell'ordine preceduta dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza. A suo dire, infatti, l'operazione de qua era inadeguata “per l'oggetto, in ragione delle caratteristiche dell'ente emittente, uno Stato sull'orlo del crac finanziario”, per
“dimensione, perché aveva assorbito tutto il patrimonio della sig.ra allora Pt_1 impegnato in investimenti finanziari”, e lo era anche “per frequenza” posto che la predetta non aveva mai effettuato, prima di allora, analoghe operazioni di investimento.
Entrambe le doglianze sono infondate in tutta la loro articolazione per le ragioni che qui di seguito si espongono.
E di vero, con riferimento alla richiesta di affermazione di responsabilità dell'intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, va anzitutto ricordata la regola di riparto dell'onere probatorio tracciata dal legislatore (art. 23, ult. co., D.lgs. 1998 n. 58) ed approfondita dalla giurisprudenza, secondo cui: «in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'art. 23 del
D.lgs n° 58/98, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che
l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute» (cfr. per tutti, Cass.
n° 10111/2018).
L'intermediario assolve quindi l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccoglie preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottopone a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'operazione (v. Cass. n. 22513.2021); nel caso, poi, in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. n. 11522 del 1998 si ritiene assolto CP_2
allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
nondimeno, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute (v. Cass. n.
23570/2020).
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio inquadrare i termini della questione che ne occupa, si osserva che l'intermediario, nel caso a mani, ha compiutamente assolto all'onere di acquisire dal cliente le informazioni necessarie sull'esperienza, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, dal momento che preventivamente, gli ha fatto sottoscrivere la relativa scheda finanziaria (cfr. doc. 7 allegato fasc. appellata).
Da tale documento, regolarmente siglato dalla , emerge che la predetta aveva una Pt_1 certa “esperienza in investimenti finanziari” (in particolare in titoli di Stato / obbligazioni a medio termine;
obbligazioni strutturate / obbligazioni di emittenti a basso e/o senza rating) e, soprattutto, che era disposta ad effettuare “investimenti che presentano massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività”.
Se così è, appare evidente come l'intermediario non era neppure tenuto a rilasciare particolari informazioni in relazione alle operazioni richieste dall'investitrice, e ciò in ragione del tenore delle succitate dichiarazioni con le quali la afferma, Pt_1 sostanzialmente, di essere “operatore esperto con alta propensione al rischio”.
E al riguardo appare utile richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il quale: “In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - ai sensi dell'art. 13 del regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387 - la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso;
pertanto, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base della propria decisione, art. 116 c.p.c., anche come unica fonte di prova, restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro. (Cassazione civile, sez. I, 26/05/2009, n. 12138)
A ciò si aggiunga poi che se da un lato è vero che in materia di servizi di investimento mobiliare l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli da acquistare, dall'altro non può sottacersi che ciò non comporta affatto l'assunzione di un vero e proprio obbligo di consulenza con conseguente onere informativo perdurante per tutta la durata dell'investimento, trattandosi di un obbligo informativo delle circostanze rilevanti che sussiste solo al momento dell'investimento.
Sicché, nella fattispecie, depongono nel senso dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'istituto di credito alcune circostanze di non poco momento: 1) la consegna al momento dell'investimento, ex art. 28 del regolamento, del “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (che si presume letto dall'investitore) il quale, al punto 1.3, con riferimento ai titoli obbligazionari recita testualmente che: “il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso di interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi di interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di stato, con riferimento ad emissioni di pari scadenza”; 2) gli investimenti eseguiti non erano investimenti in default, quanto e piuttosto operazioni che non hanno avuto un risultato positivo (si ricorda che il primo declassamento si è avuto nel marzo dell'anno successivo); 3) non risulta acquisita al processo alcuna prova sul fatto che l'istituto di credito appellato fosse in possesso di informazioni idonee a far ipotizzare una situazione particolarmente grave dell'emittente le obbligazioni in questione, né può ragionevolmente ritenersi sussistente, per quanto in precedenza esposto, un obbligo di effettuare, in favore dell'investitore, una reiterata e successiva segnalazione;
4) l'investimento era in linea con le caratteristiche delle clienti le quali, nell'occorso, non hanno volontariamente fornito informazioni sulla loro situazione finanziaria, essendo comunque orientate verso scelte di massima rischiosità perché intendevano realizzare di più di quanto titoli di Stati dotati di rating migliore potevano loro offrire (doc. 7). Ebbene, detti elementi, complessivamente considerati, portano a ritenere che nel caso che ne occupa non sussista alcuna violazione degli obblighi di comportamento della banca intermediaria, ma si ritiene, invece, che la perdita subita dalla rientri nella normale Pt_1
alea che contraddistingue qualunque investimento finanziario ad alto rischio, alea che all'investitrice doveva comunque essere nota sulla base dell'ordine che ha poi sottoscritto.
Per converso, nessun elemento può inferirsi, nel senso preteso dalla parte appellante, dalla deposizione del teste il quale, dopo avere precisato di aver personalmente Tes_1
illustrato alla le principali caratteristiche dei titoli (prezzo, rendimento offerto e Pt_1 scadenza), ha affermato che fu “l'attrice ad effettuare deliberatamente la scelta di investimento in Bond Argentina a rendimento conseguente, ma a rischio, medio-alto”, soggiungendo altresì che “per la cliente erano importanti il fattore tempo e il rendimento”.
Quanto, infine, alla dedotta inadeguatezza dell'operazione di investimento, è necessario ricordare preliminarmente che le disposizioni che la parte appellante richiama hanno previsto la compilazione di un “questionario di profilatura” per offrire un più alto livello di tutela all'investitore secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
L'obiettivo, infatti, è quello di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente.
Si vuole dire, più precisamente, che l'intermediario ha innanzitutto il dovere di conoscere il proprio cliente in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, e ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
Ebbene, nel questionario di profilatura versato agli atti del giudizio e debitamente sottoscritto, la ha affermato di avere “esperienza in investimenti finanziari” e, Pt_1
soprattutto, di essere disposta -come dianzi cennato- ad effettuare “investimenti che presentano massima rischiosità in funzione della ricerca della massima redditività”, senza però nulla riferire in ordine alla propria situazione economica. Pertanto, se la valutazione dell'investimento per “dimensione e frequenza” non è stata correttamente eseguita, ciò è ascrivibile unicamente allea condotta della investitrice ed alle gravi omissioni in cui la predetta è incorsa in sede di redazione del “questionario di profilatura”.
Ed ad avvalorare l'esistenza di una effettiva attività di informazione, infine, concorre anche il tenore delle prove orali raccolte, atteso che il teste ha, tra l'altro, Tes_1 affermato “di aver proposto un ventaglio di offerte compatibili con le esigenze di investimento, che però erano orientate verso un titolo a breve scadenza ed alto rendimento”, che “i titoli acquistati corrispondevano alle esigenze manifestate dalla cliente”, e “di aver illustrato alle clienti le principali caratteristiche dei titoli, quali il prezzo, il rendimento offerto e la scadenza”.
E' ben vero che, nell'occorso, il predetto ha escluso che “i titoli Argentina” fossero particolarmente rischiosi come si sono poi rivelati, ma è altrettanto vero che prima del dicembre 2001 non si era mai registrato il “fallimento” di uno Stato sovrano.
E d'altra parte non può ritenersi che esistono titoli di debito "sicuri", rivelandosi un siffatto argomento decisamente incongruo, atteso che, traendone le logiche conseguenze, dovrebbero ritenersi superflue le cautele poste dall'ordinamento a protezione degli interessi dei risparmiatori con tutto il corollario di obbligazioni poste a carico degli intermediari per la natura intrinsecamente aleatoria di ogni investimento in strumenti finanziari.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnazione non può dunque essere accolta.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 4.000,00, importo che, in ragione del valore della lite e della non particolare complessità delle questioni trattate, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€
1200,00), introduttiva (€ 1000,00) e decisoria (€ 1.800,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 90/2020, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta il 05.03.2020 ed impugnata da . Parte_1 Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 4.000,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico dell'impugnante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice