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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21294/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ERIKA FANTONI e l'avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
CONFORTINI
e
(c.f.: ), con l'avv. con l'avv. ERIKA FANTONI e l'avv. ILARIA CP_1 C.F._2
CONFORTINI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
B) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la figura materna, ove Per_1 avra dimora abituale e residenza anagrafica.
Il padre potra vedere e stare con quando vorrà, in base agli impegni della figlia. Per_1
C) A titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia , il padre Sig. Persona_2 Parte_1 corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 250 (euro duecentocinquanta/00) fino a quando la figlia non sarà autosufficiente, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso Banca
Valsabbina [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, come per legge, senza formali richieste a riguardo.
1 D) A titolo di contributo ordinario al mantenimento alla moglie il Sig. corrisponderà CP_1 Parte_1 alla stessa la somma mensile di € 50 (cinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso Banca Valsabbina [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, come per legge, senza formali richieste a riguardo.
E) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno, individuate come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
F) assegnazione dell'assegno unico universale relativo alla figlia alla madre Per_1 CP_1
G) La casa familiare, sita in Molinetto di NO (BS) Via Marconi n. 38, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie che l'abiterà unitamente alla figlia maggiorenne non autosufficiente. CP_1 CP_ H) I Sig.ri e comproprietari -nella misura della metà ciascuno- della casa familiare si impegnano a Pt_1 porla in vendita al miglior prezzo di mercato possibile entro 18 MESI dalla data della sentenza di omologa della separazione.
Ciascun coniuge si impegna a pagare la metà delle rate del mutuo fino all'atto di cessione dell'immobile, nonché alla suddivisione in parti uguali del corrispettivo di vendita (che sarà residuato dopo l'estinzione del mutuo).
I) Le autovetture Golf Volkswagen targata FA129WT e Fiat Seicento targata CC671BB, di proprietà del Sig.
, rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso;
l'autovettura Fiat Seicento tg CC671BB rimarrà in Parte_1 uso a entrambe le figlie.
L) I coniugi, ad eccezione di quanto indicato nel presente ricorso, danno atto di aver regolamentato, in separata sede, ogni ulteriore questione economica e patrimoniale e dichiarano, essendo reciprocamente soddisfatti, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BEDIZZOLE, BS (atto n. 31, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21294/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ERIKA FANTONI e l'avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
CONFORTINI
e
(c.f.: ), con l'avv. con l'avv. ERIKA FANTONI e l'avv. ILARIA CP_1 C.F._2
CONFORTINI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
B) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la figura materna, ove Per_1 avra dimora abituale e residenza anagrafica.
Il padre potra vedere e stare con quando vorrà, in base agli impegni della figlia. Per_1
C) A titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia , il padre Sig. Persona_2 Parte_1 corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 250 (euro duecentocinquanta/00) fino a quando la figlia non sarà autosufficiente, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso Banca
Valsabbina [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, come per legge, senza formali richieste a riguardo.
1 D) A titolo di contributo ordinario al mantenimento alla moglie il Sig. corrisponderà CP_1 Parte_1 alla stessa la somma mensile di € 50 (cinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e aperto presso Banca Valsabbina [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, come per legge, senza formali richieste a riguardo.
E) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno, individuate come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
F) assegnazione dell'assegno unico universale relativo alla figlia alla madre Per_1 CP_1
G) La casa familiare, sita in Molinetto di NO (BS) Via Marconi n. 38, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie che l'abiterà unitamente alla figlia maggiorenne non autosufficiente. CP_1 CP_ H) I Sig.ri e comproprietari -nella misura della metà ciascuno- della casa familiare si impegnano a Pt_1 porla in vendita al miglior prezzo di mercato possibile entro 18 MESI dalla data della sentenza di omologa della separazione.
Ciascun coniuge si impegna a pagare la metà delle rate del mutuo fino all'atto di cessione dell'immobile, nonché alla suddivisione in parti uguali del corrispettivo di vendita (che sarà residuato dopo l'estinzione del mutuo).
I) Le autovetture Golf Volkswagen targata FA129WT e Fiat Seicento targata CC671BB, di proprietà del Sig.
, rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso;
l'autovettura Fiat Seicento tg CC671BB rimarrà in Parte_1 uso a entrambe le figlie.
L) I coniugi, ad eccezione di quanto indicato nel presente ricorso, danno atto di aver regolamentato, in separata sede, ogni ulteriore questione economica e patrimoniale e dichiarano, essendo reciprocamente soddisfatti, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BEDIZZOLE, BS (atto n. 31, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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