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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11673/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Beatrice BERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), via Emilia, n. 1; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra REGOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), via Cavour, n. 57; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio a Torino il 20 Parte_1 CP_1 febbraio 1994. Dalla loro unione sono nati , il 10 luglio 1994, e , il 19 maggio Per_1 Per_2
2000. Il 26 febbraio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 3 ha rilasciato autorizzazione rispetto alle condizioni stabilite nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 20 febbraio 2024. In particolare, tra l'altro: a) è stato stabilito che il signor arebbe rimasto Pt_1
a vivere nella casa coniugale e la signora i sarebbe trasferita altrove;
b) è stato CP_1 posto a carico del ricorrente la somma di 600,00 euro mensili per il mantenimento della resistente oltre all'ulteriore somma una tantum di 10.000 euro;
c) il signor i Pt_1
è impegnato a continuare a corrispondere il premio annuo del fondo pensione acceso presso Mediolanum Vita S.p.a. fino alla naturale scadenza.
2. Con ricorso depositato il 28 agosto 2025 il signor a domandato che: Pt_1
a) sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) siano confermate le condizioni contenute nell'accordo di separazione;
c) sia confermato che egli continuerà ad abitare la casa coniugale. Si è costituita la signora la quale non si è opposta alla pronuncia di divorzio CP_1
e, per il resto, ha chiesto che sia disposto che il signor e versi un assegno di Pt_1 mantenimento mensile di 1.200,00 euro.
Nell'udienza del 16 dicembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita dei genitori non allocatari, atteso che i figli sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che gli stessi sono economicamente autosufficienti. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente: pagina 2 di 3 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il 26
[...] CP_1 dicembre 1966, unitisi in matrimonio a Torino il 20 febbraio 1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 115 P. 2 S. A Uff. 1 anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) salvo per il pregresso quanto previsto in sede di separazione, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, dispone che il signor corrisponda, Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora un assegno di mantenimento di CP_1
600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
2) prende atto che il signor i impegna a continuare a pagare il fondo spese Pt_1 stipulato in favore della signora ino alla sua estinzione;
CP_1
3) prende atto che le parti hanno rinunciato a tutte le altre domande svolte;
D) compensa le spese di lite Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Beatrice BERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), via Emilia, n. 1; RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra REGOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), via Cavour, n. 57; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio a Torino il 20 Parte_1 CP_1 febbraio 1994. Dalla loro unione sono nati , il 10 luglio 1994, e , il 19 maggio Per_1 Per_2
2000. Il 26 febbraio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna pagina 1 di 3 ha rilasciato autorizzazione rispetto alle condizioni stabilite nel procedimento di separazione consensuale definito con la negoziazione assistita il 20 febbraio 2024. In particolare, tra l'altro: a) è stato stabilito che il signor arebbe rimasto Pt_1
a vivere nella casa coniugale e la signora i sarebbe trasferita altrove;
b) è stato CP_1 posto a carico del ricorrente la somma di 600,00 euro mensili per il mantenimento della resistente oltre all'ulteriore somma una tantum di 10.000 euro;
c) il signor i Pt_1
è impegnato a continuare a corrispondere il premio annuo del fondo pensione acceso presso Mediolanum Vita S.p.a. fino alla naturale scadenza.
2. Con ricorso depositato il 28 agosto 2025 il signor a domandato che: Pt_1
a) sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) siano confermate le condizioni contenute nell'accordo di separazione;
c) sia confermato che egli continuerà ad abitare la casa coniugale. Si è costituita la signora la quale non si è opposta alla pronuncia di divorzio CP_1
e, per il resto, ha chiesto che sia disposto che il signor e versi un assegno di Pt_1 mantenimento mensile di 1.200,00 euro.
Nell'udienza del 16 dicembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita dei genitori non allocatari, atteso che i figli sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento in quanto le parti hanno dichiarato che gli stessi sono economicamente autosufficienti. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente: pagina 2 di 3 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il 26
[...] CP_1 dicembre 1966, unitisi in matrimonio a Torino il 20 febbraio 1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 115 P. 2 S. A Uff. 1 anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) salvo per il pregresso quanto previsto in sede di separazione, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, dispone che il signor corrisponda, Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora un assegno di mantenimento di CP_1
600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
2) prende atto che il signor i impegna a continuare a pagare il fondo spese Pt_1 stipulato in favore della signora ino alla sua estinzione;
CP_1
3) prende atto che le parti hanno rinunciato a tutte le altre domande svolte;
D) compensa le spese di lite Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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