Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3781
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

    La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, dato che la separazione perdura ininterrottamente da anni e sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati o abbiano ripreso la convivenza coniugale. L'impossibilità di una riconciliazione è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni di separazione

    L'accordo raggiunto tra le parti è stato recepito in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, è stato confermato che il marito rimarrà nella casa coniugale, che verserà un assegno di mantenimento mensile di 600,00 euro alla moglie, annualmente rivalutabile, e che continuerà a pagare il premio del fondo pensione fino alla sua estinzione.

  • Accolto
    Disponibilità della casa coniugale

    La decisione di far rimanere il marito nella casa coniugale è stata confermata come parte dell'accordo recepito.

  • Accolto
    Richiesta di assegno di mantenimento

    La richiesta originaria della moglie di 1.200,00 euro è stata ridotta a 600,00 euro mensili, come stabilito dall'accordo recepito dal Tribunale. Si prende atto che le parti hanno dichiarato che i figli sono economicamente autosufficienti e nulla va stabilito sul loro mantenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3781
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3781
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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