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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
12635/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 19/05/2025 come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12635/2023 R.G.L. promosso
DA
, c.g. , con Sede in Motta Sant'Anastasia ( CT ) Parte_1 P.IVA_1
contrada Tiritì s.n.c. in persona del liquidatore , rappresentata e difesa in Parte_2 giudizio dall'avv. stabilito presso il foro di Gela Alfredo Alberto Verzì e dall'avv. Lipari Filippo del foro di Enna, domiciliata ai fini del giudizio presso lo studio dell'avv. Alfredo Alberto Verzì in
Gela , via Pio X n. 18, come da procura in atti di giudizio depositata;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in OM via Giuseppe Grezar 14,c.f. Controparte_1
in persona del Procuratore speciale Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_2 Controparte_2
del Giudizio Sicilia , come da procura speciale , autenticata per atto notaio in Persona_1
OM , rep. n. 180134 , raccolta n. 12348 , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Valerio Scelfo come da procura alle liti in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Catania , via
Ronchi 12;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione recante data 29/09/2023 parte attrice conveniva in giudizio l' Controparte_3
dinanzi la VI Sezione civile del Tribunale di Catania chiedendo , previa sospensione degli
[...] effetti esecutivi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90025660 78000, notificata il 14 marzo 2023, emessa per l'importo complessivo di € 44.088,57 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento : n. 29320110020319785000 che risultava notificata il 15.12.2011; n.
29320120021475400000 , che risultava notificata in adata19.10.2012; 29320120075640721000 che risultava notificata il 02.03.2017 ; n 29320170026237715000 che risultava notificata in data
26.11.2017; n. 29320180026817530000 che risultava notificata il 13.05.2019; avviso di addebito n.59320130005569639000 che risultava notificato in data 05.03.2014.
In atto di citazione dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione fondata sulla assenza di titolo esecutivo per la mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito impugnati e pertanto eccepiva l'assenza di valido titolo esecutivo che fondava l'esecuzione intrapresa da Eccepiva CP_1
l'avvenuto decorso di prescrizione delle somme portate dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e deduceva l'illegittimità dell'atto medesimo non preceduto da notifica degli atti sottesi e la prescrizione dei medesimi con conseguente carenza di titolo esecutivo. Deduceva altresì la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione del diritto di difesa del contribuente per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi indicati da ciascuna cartella poiché l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo a seguito di difficili controlli che non competono al contribuente
, in violazione del diritto di difesa di quest'ultimo. Chiedeva altresì l'esibizione dei ruoli formati dall'ufficio competente e la prova di consegna dei medesimi all' , a pena Controparte_1 di invalidità dell'iscrizione a ruolo e nullità dell'intimazione impugnata. Citava pertanto il concessionario a comparire all'udienza del 02.02.2024. Il Tribunale rilevava che le cartelle oggetto di giudizio contenevano ruoli di natura tributaria afferenti alla giurisdizione del Giudice Tributario e non già del Tribunale ordinario. L'Ufficio valutava altresì che due cartelle erano afferenti a premi assicurativi e contributi di previdenza , che rientravano nella cognizione del Giudice del CP_4 CP_5 lavoro a mente dell'art. 444 c.p.c, sicchè procedeva alla formazione di autonomo fascicolo da trasmettere al Presidente del tribunale per le valutazioni di competenza in ordine all'assegnazione del procedimento .Il Presidente con provvedimento dell'11.12.2023 disponeva l'assegnazione del procedimento separato ovverosia afferente le cartelle recanti i numeri 293201220075640721000 e n.
59320130005569639000 aventi ad oggetto premi assicurativi e contributi , alla sezione CP_4 CP_5
lavoro del tribunale di Catania. Successivamente in data 22.12.2023 veniva depositato il ricorso introduttivo di giudizio che proponeva le doglianze nei confronti dell' Controparte_1
già proposte con citazione , ovverosia l'omessa notifica degli atti propedeutici l'intimazione di pagamento e pertanto l'omessa notifica della cartella afferente i premi e la mancata notifica CP_4 dell'avviso di addebito portante i contributi . Deduceva la prescrizione di tutte le pretese in atti CP_5 portete e chiedeva l'esibizione dei ruoli formati dagli uffici competenti e sottoscritti , con la prova di consegna all'Agente di Riscossione. Chiedeva l'annullamento degli atti essendo illegittimi, non risultando provata la loro notifica essendo pertanto nulla l'intimazione di pagamento prescritte in ogni caso le pretese. Il Tribunale adìto fissava udienza di discussione contermine per notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione . Successivamente il Tribunale , nella persona del Magistrato titolare del ruolo , riscontrava che parte ricorrente aveva proceduto alla notificazione all' del ricorso introduttivo dinanzi il tribunale Lavoro, trasmettendo gli Controparte_1 atti introduttivi all'indirizzo PEC di estratto sai pubblici elenchi e non gà presso il procuratore CP_1
già costituito per nella fase di giudizio dinanzi la sesta sezione Controparte_1
civile. Pertanto con ordinanza dell'08/04/2024 il Tribunale invitava la parte ricorrentea notificare presso il procuratore costituito per , l'atto introduttivo di questa fase di Controparte_1
giudizio , decreto di fissazione udienza del 20.12. 2023 e del 20.01.2024 non ché la medesima ordinanza , recante data 08/04/2024 , fissando ulteriore udienza di trattazione del giudizio.
Successivamente il Tribunale riscontrava altra irregolarità nell'istaurazione del contraddittorio poiché la notifica era stata eseguita presso il domicilio di un soggetto estraneo e che non appariva destinatario degli atti di giudizio e con ordinanza del 17 giugno 2024 veniva fissato ulteriore termine per la notifica degli atti introduttivi della fase di giudizio dinanzi il tribunale Lavoro di catania e per la corretta instaurazione del contraddittorio. Successivamente , l' si Controparte_1
costituiva in giudizio in data 27 ottobre 2024 con propria memoria difensiva in cui contestava tutte le domande proposte dal ricorrente odierno e chiedeva il rigetto del ricorso.
evidenziava la regolare notifica degli atti all'esame di giudizio e Controparte_1
deduceva il mancato decorso di prescrizione per avere notificato atti interruttivi e chiedeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio degli enti impositori , creditori dei contributi all'esame , in quanto litisconsorti. Chiedeva che l' fosse Controparte_1
dichiarata carente di legittimazione passiva con le conseguenze sul piano processuale , chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività essendo proposto ben oltre il termine di legge previsto per l'impugnazione degli atti che intimano il pagamento di contributi.
Il Tribunale valutava la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 19 maggio 2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. come da precedente provvedimento.
La causa veniva istruita a mezzo note scritte autorizzate e l'esame di allegati , parte ricorrente contestava la prova offerta in giudizio della regolare notifica degli atti all'esame di causa e documentava lo stralcio dell'avviso di addebito oggetto di giudizio. Scaduti i termini per il deposito delle note scritte , come in atti riscontrate , questo giudice definisce il giudizio con il presente provvedimento .
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono .In via preliminare occorre evidenziare che la domanda sin dall'inizio proposta dal ricorrente odierno , dinanzi la VI Sezione CP_ Civile del Tribunale si Catania,si presentava tardiva ed inammissibile rispetto i contributi e premi poiché l'intimazione di pagamento risultava notificata in data 14.03,2023e l'atto CP_4
introduttivo reca data di sottoscrizione del difensore il 29.09.2023. In ogni caso la domanda proposta risultava tardiva rispetto il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'intimazione di pagamento recante i contributi ( cfr. art. 24 D.Lgs. 46/1999).
Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione a resistere proposta dall' . Controparte_1
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 ,che ha inquadrato il problema di individuare con esattezza il contraddittore nei giudizi previdenziali nel caso in cui il debitore intende reagire alla riscossione del credito contributivo per otte-
nere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo , tanto per infondatezza della pretesa ,
quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispet-
to al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , decreto legislativo n. 46 , 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia fare valere i vizi dell'azione esecutiva , l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione .
A tale proposito non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione , altrimenti tardiva, ed a fare valere la prescrizione .
La sentenza delle sezioni Unite parte da questa premessa , indicando precedenti decisioni della Suprema Corte in cui tali aspetti erano evidenziati , ( Cass. 26/2/2019 n. 5625 ), per ravvisare nella fattispecie indicata , in cui rientra il caso all'esame , per ravvisare un 'azione che investe il merito della pretesa previdenziale .
Infatti si chiede al giudice di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria , in ogni caso
La prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica della cartella di pagamento ( nel caso all'esame avvisi di addebito ) , cioè si chiede da parte del ricorrente una pronuncia che investa il merito della pretesa contributiva .
La legittimazione a contraddire ed a resistere, nel caso in cui i crediti di cui vene intimato il pagamento siano contributi , deve tenere in considerazione la peculiare disciplina della ri-
scossione previdenziale e la normativa che la regolamenta , che porta a soluzioni diverse rispetto la riscossione tributaria e quella attinente alle sanzioni amministrative.
Della specifica regolamentazione della riscossione previdenziale si era occupata la Sezione
Lavoro di Cassazione( cass. n. 16425/2019, Cass. 12.11.2019 e Cass. 26.02. 2019 n. 5625 ,
richiamate dalle SS.UU. in motivazione della pronuncia all'esame ).
La specificità della riscossione previdenziale si coglie negli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 46/1999 perché a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto pre-
supposto necessario, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale . ( cass. n. 4225/2018, 10/2/2009 n. 3269).
Ciò implica che l'avviso di addebito o cartella debba contenere una motivazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, secondo precise indicazioni ministeriali.
Le stesse decisioni richiamate dalle SS.UU. hanno altresì evidenziato la specificità di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 anche con riferimento alle regole attinenti il contraddittorio nelle controversia di opposizione a cartella esattoriale .
L'art. 4 , comma 2-quater del d.l. n. 209/2002 , convertito con legge n. 265 del 22.11.2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 , co. 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo quindi l'obbligo di notifica al concessiona-
rio. Nel testo vigente oggi l'art. 24 del d.lgs.26 febbraio 1999 n. 46 , dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
Pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore , avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a a ruolo , cioè il merito della pretesa contributiva . Rispetto al merito l'agente di riscossione resta estraneo , in conformità al disposto del richiamato articolo 24 il quale prevede che per il caso di opposizione tempestiva a cartella , la legittimazione passiva spetti senz'altro all'ente creditore .
La motivazione delle S.S.UU. nella pronuncia all'esame continua escludendo l'ipotesi di litis-
consorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione : “consi-
derato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al
concessionario , la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di
quest'ultimo al processo , mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi
sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del paga-
mento o , più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'articolo1188 c.c., comma 1, sogget
to (incaricato dal creditore)e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento , vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( cass. 25 luglio 2007 n.
16412). La motivazione delle Sezioni Unite continua dichiarando tali principi :
“ 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto dei
crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 feb
braio 1999, n. 46 , che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore , sicché
la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperato ria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle
cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
prescrizionale ( come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello , in pratica
di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire , del credito.
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) , lungi dal dar luogo a meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al conces
sionario medesimo . La parte che introduce il giudizio, infatti , al fine di ottenere una pronun
cia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni , deve radicarlo correttamente nei con-
fronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta
in giudizio . Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina , è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto , piuttosto , mero destinatario del
pagamento ( cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o , più precisamente soggetto autorizzato dalla
legge a ricever il pagamento ex art. 1188, 1c. c. ( cfr. cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412 ) , si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la
riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei
confronti esclusivamente del medesimo “.
Alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
facendoli propri , condividendo tutta la motivazione e ricostruzione sistematica della riscos-
sione previdenziale, illustrata nella pronuncia , il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dei crediti contributivi portati dagli atti oggetto del presente giudizio: cartella 29320120075640721000, che risulta notificata il 02.03.2017 è stata emessa per € 1912,17 ; avviso di addebito
59320130005569639000 è stato emesso per €1.696,51.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n.12635/2023 R.G.L. promossa da in persona del Parte_1 Parte_1
liquidatore , così provvede: Parte_2
Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida un € 884,5 , oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Catania 17/06/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa L. Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 19/05/2025 come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12635/2023 R.G.L. promosso
DA
, c.g. , con Sede in Motta Sant'Anastasia ( CT ) Parte_1 P.IVA_1
contrada Tiritì s.n.c. in persona del liquidatore , rappresentata e difesa in Parte_2 giudizio dall'avv. stabilito presso il foro di Gela Alfredo Alberto Verzì e dall'avv. Lipari Filippo del foro di Enna, domiciliata ai fini del giudizio presso lo studio dell'avv. Alfredo Alberto Verzì in
Gela , via Pio X n. 18, come da procura in atti di giudizio depositata;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in OM via Giuseppe Grezar 14,c.f. Controparte_1
in persona del Procuratore speciale Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_2 Controparte_2
del Giudizio Sicilia , come da procura speciale , autenticata per atto notaio in Persona_1
OM , rep. n. 180134 , raccolta n. 12348 , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Valerio Scelfo come da procura alle liti in atti depositata, domiciliata presso il suo studio in Catania , via
Ronchi 12;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione recante data 29/09/2023 parte attrice conveniva in giudizio l' Controparte_3
dinanzi la VI Sezione civile del Tribunale di Catania chiedendo , previa sospensione degli
[...] effetti esecutivi, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90025660 78000, notificata il 14 marzo 2023, emessa per l'importo complessivo di € 44.088,57 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento : n. 29320110020319785000 che risultava notificata il 15.12.2011; n.
29320120021475400000 , che risultava notificata in adata19.10.2012; 29320120075640721000 che risultava notificata il 02.03.2017 ; n 29320170026237715000 che risultava notificata in data
26.11.2017; n. 29320180026817530000 che risultava notificata il 13.05.2019; avviso di addebito n.59320130005569639000 che risultava notificato in data 05.03.2014.
In atto di citazione dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione fondata sulla assenza di titolo esecutivo per la mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito impugnati e pertanto eccepiva l'assenza di valido titolo esecutivo che fondava l'esecuzione intrapresa da Eccepiva CP_1
l'avvenuto decorso di prescrizione delle somme portate dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento e deduceva l'illegittimità dell'atto medesimo non preceduto da notifica degli atti sottesi e la prescrizione dei medesimi con conseguente carenza di titolo esecutivo. Deduceva altresì la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione del diritto di difesa del contribuente per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi indicati da ciascuna cartella poiché l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo a seguito di difficili controlli che non competono al contribuente
, in violazione del diritto di difesa di quest'ultimo. Chiedeva altresì l'esibizione dei ruoli formati dall'ufficio competente e la prova di consegna dei medesimi all' , a pena Controparte_1 di invalidità dell'iscrizione a ruolo e nullità dell'intimazione impugnata. Citava pertanto il concessionario a comparire all'udienza del 02.02.2024. Il Tribunale rilevava che le cartelle oggetto di giudizio contenevano ruoli di natura tributaria afferenti alla giurisdizione del Giudice Tributario e non già del Tribunale ordinario. L'Ufficio valutava altresì che due cartelle erano afferenti a premi assicurativi e contributi di previdenza , che rientravano nella cognizione del Giudice del CP_4 CP_5 lavoro a mente dell'art. 444 c.p.c, sicchè procedeva alla formazione di autonomo fascicolo da trasmettere al Presidente del tribunale per le valutazioni di competenza in ordine all'assegnazione del procedimento .Il Presidente con provvedimento dell'11.12.2023 disponeva l'assegnazione del procedimento separato ovverosia afferente le cartelle recanti i numeri 293201220075640721000 e n.
59320130005569639000 aventi ad oggetto premi assicurativi e contributi , alla sezione CP_4 CP_5
lavoro del tribunale di Catania. Successivamente in data 22.12.2023 veniva depositato il ricorso introduttivo di giudizio che proponeva le doglianze nei confronti dell' Controparte_1
già proposte con citazione , ovverosia l'omessa notifica degli atti propedeutici l'intimazione di pagamento e pertanto l'omessa notifica della cartella afferente i premi e la mancata notifica CP_4 dell'avviso di addebito portante i contributi . Deduceva la prescrizione di tutte le pretese in atti CP_5 portete e chiedeva l'esibizione dei ruoli formati dagli uffici competenti e sottoscritti , con la prova di consegna all'Agente di Riscossione. Chiedeva l'annullamento degli atti essendo illegittimi, non risultando provata la loro notifica essendo pertanto nulla l'intimazione di pagamento prescritte in ogni caso le pretese. Il Tribunale adìto fissava udienza di discussione contermine per notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione . Successivamente il Tribunale , nella persona del Magistrato titolare del ruolo , riscontrava che parte ricorrente aveva proceduto alla notificazione all' del ricorso introduttivo dinanzi il tribunale Lavoro, trasmettendo gli Controparte_1 atti introduttivi all'indirizzo PEC di estratto sai pubblici elenchi e non gà presso il procuratore CP_1
già costituito per nella fase di giudizio dinanzi la sesta sezione Controparte_1
civile. Pertanto con ordinanza dell'08/04/2024 il Tribunale invitava la parte ricorrentea notificare presso il procuratore costituito per , l'atto introduttivo di questa fase di Controparte_1
giudizio , decreto di fissazione udienza del 20.12. 2023 e del 20.01.2024 non ché la medesima ordinanza , recante data 08/04/2024 , fissando ulteriore udienza di trattazione del giudizio.
Successivamente il Tribunale riscontrava altra irregolarità nell'istaurazione del contraddittorio poiché la notifica era stata eseguita presso il domicilio di un soggetto estraneo e che non appariva destinatario degli atti di giudizio e con ordinanza del 17 giugno 2024 veniva fissato ulteriore termine per la notifica degli atti introduttivi della fase di giudizio dinanzi il tribunale Lavoro di catania e per la corretta instaurazione del contraddittorio. Successivamente , l' si Controparte_1
costituiva in giudizio in data 27 ottobre 2024 con propria memoria difensiva in cui contestava tutte le domande proposte dal ricorrente odierno e chiedeva il rigetto del ricorso.
evidenziava la regolare notifica degli atti all'esame di giudizio e Controparte_1
deduceva il mancato decorso di prescrizione per avere notificato atti interruttivi e chiedeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio degli enti impositori , creditori dei contributi all'esame , in quanto litisconsorti. Chiedeva che l' fosse Controparte_1
dichiarata carente di legittimazione passiva con le conseguenze sul piano processuale , chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività essendo proposto ben oltre il termine di legge previsto per l'impugnazione degli atti che intimano il pagamento di contributi.
Il Tribunale valutava la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 19 maggio 2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. come da precedente provvedimento.
La causa veniva istruita a mezzo note scritte autorizzate e l'esame di allegati , parte ricorrente contestava la prova offerta in giudizio della regolare notifica degli atti all'esame di causa e documentava lo stralcio dell'avviso di addebito oggetto di giudizio. Scaduti i termini per il deposito delle note scritte , come in atti riscontrate , questo giudice definisce il giudizio con il presente provvedimento .
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono .In via preliminare occorre evidenziare che la domanda sin dall'inizio proposta dal ricorrente odierno , dinanzi la VI Sezione CP_ Civile del Tribunale si Catania,si presentava tardiva ed inammissibile rispetto i contributi e premi poiché l'intimazione di pagamento risultava notificata in data 14.03,2023e l'atto CP_4
introduttivo reca data di sottoscrizione del difensore il 29.09.2023. In ogni caso la domanda proposta risultava tardiva rispetto il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'intimazione di pagamento recante i contributi ( cfr. art. 24 D.Lgs. 46/1999).
Il ricorso non può trovare accoglimento alla luce della fondatezza della eccezione di carenza di legittimazione a resistere proposta dall' . Controparte_1
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 ,che ha inquadrato il problema di individuare con esattezza il contraddittore nei giudizi previdenziali nel caso in cui il debitore intende reagire alla riscossione del credito contributivo per otte-
nere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo , tanto per infondatezza della pretesa ,
quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispet-
to al termine previsto dall'art. 24 , comma 5 , decreto legislativo n. 46 , 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia fare valere i vizi dell'azione esecutiva , l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione .
A tale proposito non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione , altrimenti tardiva, ed a fare valere la prescrizione .
La sentenza delle sezioni Unite parte da questa premessa , indicando precedenti decisioni della Suprema Corte in cui tali aspetti erano evidenziati , ( Cass. 26/2/2019 n. 5625 ), per ravvisare nella fattispecie indicata , in cui rientra il caso all'esame , per ravvisare un 'azione che investe il merito della pretesa previdenziale .
Infatti si chiede al giudice di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria , in ogni caso
La prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica della cartella di pagamento ( nel caso all'esame avvisi di addebito ) , cioè si chiede da parte del ricorrente una pronuncia che investa il merito della pretesa contributiva .
La legittimazione a contraddire ed a resistere, nel caso in cui i crediti di cui vene intimato il pagamento siano contributi , deve tenere in considerazione la peculiare disciplina della ri-
scossione previdenziale e la normativa che la regolamenta , che porta a soluzioni diverse rispetto la riscossione tributaria e quella attinente alle sanzioni amministrative.
Della specifica regolamentazione della riscossione previdenziale si era occupata la Sezione
Lavoro di Cassazione( cass. n. 16425/2019, Cass. 12.11.2019 e Cass. 26.02. 2019 n. 5625 ,
richiamate dalle SS.UU. in motivazione della pronuncia all'esame ).
La specificità della riscossione previdenziale si coglie negli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 46/1999 perché a differenza di quanto avviene nella materia tributaria e sanzioni amministrative , la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto pre-
supposto necessario, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale . ( cass. n. 4225/2018, 10/2/2009 n. 3269).
Ciò implica che l'avviso di addebito o cartella debba contenere una motivazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, secondo precise indicazioni ministeriali.
Le stesse decisioni richiamate dalle SS.UU. hanno altresì evidenziato la specificità di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 anche con riferimento alle regole attinenti il contraddittorio nelle controversia di opposizione a cartella esattoriale .
L'art. 4 , comma 2-quater del d.l. n. 209/2002 , convertito con legge n. 265 del 22.11.2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 , co. 5 , prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo quindi l'obbligo di notifica al concessiona-
rio. Nel testo vigente oggi l'art. 24 del d.lgs.26 febbraio 1999 n. 46 , dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore .
Pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore , avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a a ruolo , cioè il merito della pretesa contributiva . Rispetto al merito l'agente di riscossione resta estraneo , in conformità al disposto del richiamato articolo 24 il quale prevede che per il caso di opposizione tempestiva a cartella , la legittimazione passiva spetti senz'altro all'ente creditore .
La motivazione delle S.S.UU. nella pronuncia all'esame continua escludendo l'ipotesi di litis-
consorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione : “consi-
derato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al
concessionario , la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di
quest'ultimo al processo , mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi
sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del paga-
mento o , più precisamente , avuto riguardo allo schema dell'articolo1188 c.c., comma 1, sogget
to (incaricato dal creditore)e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento , vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( cass. 25 luglio 2007 n.
16412). La motivazione delle Sezioni Unite continua dichiarando tali principi :
“ 13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto dei
crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi , in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 feb
braio 1999, n. 46 , che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore , sicché
la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperato ria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle
cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
prescrizionale ( come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello , in pratica
di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione , a suo dire , del credito.
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) , lungi dal dar luogo a meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al conces
sionario medesimo . La parte che introduce il giudizio, infatti , al fine di ottenere una pronun
cia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni , deve radicarlo correttamente nei con-
fronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta
in giudizio . Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina , è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto , piuttosto , mero destinatario del
pagamento ( cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o , più precisamente soggetto autorizzato dalla
legge a ricever il pagamento ex art. 1188, 1c. c. ( cfr. cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412 ) , si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la
riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei
confronti esclusivamente del medesimo “.
Alla luce dei principi sopra richiamati , cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.
facendoli propri , condividendo tutta la motivazione e ricostruzione sistematica della riscos-
sione previdenziale, illustrata nella pronuncia , il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dei crediti contributivi portati dagli atti oggetto del presente giudizio: cartella 29320120075640721000, che risulta notificata il 02.03.2017 è stata emessa per € 1912,17 ; avviso di addebito
59320130005569639000 è stato emesso per €1.696,51.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n.12635/2023 R.G.L. promossa da in persona del Parte_1 Parte_1
liquidatore , così provvede: Parte_2
Rigetta il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida un € 884,5 , oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Catania 17/06/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa L. Garofalo