CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4690/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080585177000 TASSA AUTOMOB 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la liquidazione delle spese di giudizio a carico dell'ufficio resistente. L'ufficio resistente non si oppone alla compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Con il ricorso rubricato al numero 4690/2025 impugnava la cartella di pagamento n. 06820250080585177000 dell'importo di euro 2.104,05 emessa a seguito di un avviso di accertamento oggetto di impugnazione avanti la CGT di Milano, che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 1653/19/25. Il ricorrente deduceva la carenza di un valido titolo in ragione dell'annullamento dell'atto presupposto. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. L'Ufficio si costituiva rappresentando di aver provveduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento e chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ci costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai rilievi mossi dal ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'Ufficio ha provveduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto di impugnazione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
La modesta entità del valore di causa ed il tempestivo annullamento della cartella da parte dell'Ufficio ( non sollecitato prima del ricorso con istanza di autotutela) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4690/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080585177000 TASSA AUTOMOB 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per la liquidazione delle spese di giudizio a carico dell'ufficio resistente. L'ufficio resistente non si oppone alla compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Con il ricorso rubricato al numero 4690/2025 impugnava la cartella di pagamento n. 06820250080585177000 dell'importo di euro 2.104,05 emessa a seguito di un avviso di accertamento oggetto di impugnazione avanti la CGT di Milano, che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 1653/19/25. Il ricorrente deduceva la carenza di un valido titolo in ragione dell'annullamento dell'atto presupposto. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. L'Ufficio si costituiva rappresentando di aver provveduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento e chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Ci costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai rilievi mossi dal ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l'Ufficio ha provveduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto di impugnazione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
La modesta entità del valore di causa ed il tempestivo annullamento della cartella da parte dell'Ufficio ( non sollecitato prima del ricorso con istanza di autotutela) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate