Art. 17.
La Commissione comunale di vigilanza e' presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove cio' sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonche' persone di riconosciuta competenza tecnica.
La composizione della Commissione e' stabilita dal Comitato provinciale.
La Commissione comunale di vigilanza e' presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove cio' sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonche' persone di riconosciuta competenza tecnica.
La composizione della Commissione e' stabilita dal Comitato provinciale.