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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2024
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 10 giugno 2025 ore 09:00 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Giulio Natali.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Federica Poli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. L'avv. Giulio Natali, per la parte attrice opponente, torna ad evidenziare l'assoluta incomprensibilità delle motivazioni addotte nella premessa dell'atto di precetto, correlato al fatto che, nel novembre 2023, parte opposta aveva chiesto la rivalutazione dell'assegno di mantenimento per € 465,37 mensili e, soprattutto, un conguaglio riferito al periodo ottobre 2018-ottobre 2023, per € 949,80. L'avv. Federica Poli, per parte convenuta opposta, torna a ribadire l'esaustività del contenuto dell'atto di precetto ove sono stati indicati il titolo, la motivazione della intimazione e i relativi tempi, ai fini del calcolo dell'istat; pertanto, le superiori eccezioni di controparte sono infondate;
si evidenzia che controparte riconosce come dovuta parte della somma per cui è causa, senza ad oggi aver provveduto al relativo pagamento.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 957 anno 2024 R.G.
Promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giulio Natali.
Attore Opponente contro
nata ad [...] il [...] c.f. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Federica Poli.
. Convenuta Opposta
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, opposizione all'atto di precetto datato 14/05/2024, con il quale Parte_2 gli intimava il pagamento della somma di € 2.150,42 a titolo di rivalutazione Istat (dal mese di
[...]
aprile 2019 al 31 marzo 2024) dell'assegno di € 400,00 mensili, somma da versarsi, quale contributo economico mensile al mantenimento della figlia in forza di decreto del Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Ancona del 04/06/2012.
L' opponente, salvo altro, deduceva la nullità dell'atto di precetto per cui è causa, poiché privo dell'importo di rivalutazione ed in ogni caso portante una somma precettata errata, poiché semmai l'importo dovuto a tale titolo era pari alla minore somma di complessivi € 789,00.
pagina 2 di 4 Si costituiva la convenuta opposta, impugnando e contestando le avverse deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva fissata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo". Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. "Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al giudice è consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione (cfr. Cass. 12002/2014; Cass.
17214/2016).La presente opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno prendere in esame il contenuto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Ancona del 04/06/2012 (proc. R.G. V.G. 248/2011) laddove il medesimo giudicante ha disposto, a carico del il contributo economico ordinario al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 quantificandolo in € 400,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Non vi è evidenza che il suddetto provvedimento sia stato oggetto di modifica ad opera delle parti, di talché il medesimo è da ritenersi ancora vincolante per gli odierni contendenti. Quanto alla somma dovuta dal per le Parte_1
causali in oggetto, le doglianze spiegate dall'opponente sono parzialmente condivisibili in ordine al quantum dovuto, in ragione della rivalutazione secondo gli indici dell'Istat, che il giudice compie, relativamente al periodo temporale per cui è causa (aprile 2019/marzo 2024), per complessivi € 793,56, somma ottenuta secondo il suddetto calcolo eseguito sul sito dell'Istat.
pagina 3 di 4 In virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell' opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass. 26 luglio 2012, n. 13205;
Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215).
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 957/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, accerta e dichiara che il precetto per cui è causa è efficace limitatamente alla minor somma di € 793,56; rigetta nel resto l'opposizione; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 10 giugno 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2024
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 10 giugno 2025 ore 09:00 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Giulio Natali.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Federica Poli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. L'avv. Giulio Natali, per la parte attrice opponente, torna ad evidenziare l'assoluta incomprensibilità delle motivazioni addotte nella premessa dell'atto di precetto, correlato al fatto che, nel novembre 2023, parte opposta aveva chiesto la rivalutazione dell'assegno di mantenimento per € 465,37 mensili e, soprattutto, un conguaglio riferito al periodo ottobre 2018-ottobre 2023, per € 949,80. L'avv. Federica Poli, per parte convenuta opposta, torna a ribadire l'esaustività del contenuto dell'atto di precetto ove sono stati indicati il titolo, la motivazione della intimazione e i relativi tempi, ai fini del calcolo dell'istat; pertanto, le superiori eccezioni di controparte sono infondate;
si evidenzia che controparte riconosce come dovuta parte della somma per cui è causa, senza ad oggi aver provveduto al relativo pagamento.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 957 anno 2024 R.G.
Promossa da:
nato ad [...] il [...] c.f. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giulio Natali.
Attore Opponente contro
nata ad [...] il [...] c.f. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Federica Poli.
. Convenuta Opposta
Avente ad oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, opposizione all'atto di precetto datato 14/05/2024, con il quale Parte_2 gli intimava il pagamento della somma di € 2.150,42 a titolo di rivalutazione Istat (dal mese di
[...]
aprile 2019 al 31 marzo 2024) dell'assegno di € 400,00 mensili, somma da versarsi, quale contributo economico mensile al mantenimento della figlia in forza di decreto del Tribunale per Persona_1
i Minorenni di Ancona del 04/06/2012.
L' opponente, salvo altro, deduceva la nullità dell'atto di precetto per cui è causa, poiché privo dell'importo di rivalutazione ed in ogni caso portante una somma precettata errata, poiché semmai l'importo dovuto a tale titolo era pari alla minore somma di complessivi € 789,00.
pagina 2 di 4 Si costituiva la convenuta opposta, impugnando e contestando le avverse deduzioni e richieste, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, veniva fissata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo". Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. "Sulla base dell'ormai consolidato principio della c.detta “ragione più liquida” - al giudice è consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 comma 2 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se subordinata ad altre, sia più evidente e più rapidamente risolvibile, dunque di più agevole soluzione (cfr. Cass. 12002/2014; Cass.
17214/2016).La presente opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Appare opportuno prendere in esame il contenuto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Ancona del 04/06/2012 (proc. R.G. V.G. 248/2011) laddove il medesimo giudicante ha disposto, a carico del il contributo economico ordinario al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 quantificandolo in € 400,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Non vi è evidenza che il suddetto provvedimento sia stato oggetto di modifica ad opera delle parti, di talché il medesimo è da ritenersi ancora vincolante per gli odierni contendenti. Quanto alla somma dovuta dal per le Parte_1
causali in oggetto, le doglianze spiegate dall'opponente sono parzialmente condivisibili in ordine al quantum dovuto, in ragione della rivalutazione secondo gli indici dell'Istat, che il giudice compie, relativamente al periodo temporale per cui è causa (aprile 2019/marzo 2024), per complessivi € 793,56, somma ottenuta secondo il suddetto calcolo eseguito sul sito dell'Istat.
pagina 3 di 4 In virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell' opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass. 26 luglio 2012, n. 13205;
Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215).
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 957/2024 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, accerta e dichiara che il precetto per cui è causa è efficace limitatamente alla minor somma di € 793,56; rigetta nel resto l'opposizione; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 10 giugno 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
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