TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGHINI FABRIZIO (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICI PIERLUIGI (domicilio telematico) CP_1
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Licenza d'uso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
11/12/2024-2/1/2025.
In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1
(Tribunale di Pesaro n. 244/2024 del 13/2/2024) al pagamento della somma di € 12.004,72, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per la fornitura di software e dei servizi previsti nei contratti sottoscritti dalle parti di cui alle . 709 30/06/2023 di €3.161,62; 1580 30/06/2022 di €2.829,85; Pt_2
4118 30/06/2021 di €545,89 e 12509 30/11/2020 di €2.596,70.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
P. IVA ) si è opposta all'accoglimento della domanda. Ha eccepito, Parte_1 P.IVA_1 preliminarmente, la incompetenza del Tribunale di Pesaro, essendo competente il Tribunale di Ravenna
e, nel merito, la insussistenza dei requisiti previsti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
A seguito della costituzione della opposta, con ordinanza del 24/08/2024, visti gli artt. 171 bis e 171 ter cpc, e l'art. 171 bis III comma cpc è stata confermata la prima udienza al 6/11/2024 ed assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie, è stata fissata udienza al 5/3/2025 al fine di trattenere la causa in decisione con concessione dei i termini ex art. 189 cpc.
***
pagina 1 di 2 Preliminarmente deve essere affermata la competenza per territorio del Tribunale di Pesaro secondo il criterio di cui all'art. 20 cpc in relazione all'art. 1182 c.c. (conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3538 del 25/03/1995).
Nel merito, si osserva che le prestazioni alle quali la opposta si era obbligata, avevano riguardato - nell'ordine di cui ai docc.ti allegati da parte ricorrente (n. 1 – Fascicolo monitorio)- la installazione e la configurazione di un Utente aggiuntivo procedure Euro -E3; la installazione di Gestione Ordini Clienti e lo Sviluppo procedure personalizzate come da analisi/offerta del 23/09; la installazione del Modulo
E3 Import Listini di vendita, la fornitura di hardware e software di base;
la installazione di software
Polyedro e Agyo e relativi Kit.
La prestazione di aveva riguardato, dunque, anche la offerta di ore di assistenza on- CP_1 site e la installazione e configurazione di alcuni software.
Non ricorrono, però, circostanze al fine di ritenere che la prestazione della opposta fosse stata adempiuta sia con riguardo alla consegna del software, ed alle abilitazioni alla licenza d'uso, che alla sua installazione ed alla popolazione dei database.
In questo senso, ancorchè sarebbero dovute intervenire imprese terze per la esecuzione di alcune attività conseguenti alla fornitura del software la prestazione era stata offerta, nel suo complesso, dalla stessa così che la medesima non può sottrarsi dal fornire la prova di aver assolto al CP_1 relativo obbligo al fine di ottenere il pagamento del prezzo.
La domanda deve essere, pertanto rigettata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€3.300,00 per compensi, di cui €600,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 7 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGHINI FABRIZIO (domicilio Parte_1 telematico) PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICI PIERLUIGI (domicilio telematico) CP_1
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Licenza d'uso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
11/12/2024-2/1/2025.
In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1
(Tribunale di Pesaro n. 244/2024 del 13/2/2024) al pagamento della somma di € 12.004,72, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo per la fornitura di software e dei servizi previsti nei contratti sottoscritti dalle parti di cui alle . 709 30/06/2023 di €3.161,62; 1580 30/06/2022 di €2.829,85; Pt_2
4118 30/06/2021 di €545,89 e 12509 30/11/2020 di €2.596,70.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
P. IVA ) si è opposta all'accoglimento della domanda. Ha eccepito, Parte_1 P.IVA_1 preliminarmente, la incompetenza del Tribunale di Pesaro, essendo competente il Tribunale di Ravenna
e, nel merito, la insussistenza dei requisiti previsti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
A seguito della costituzione della opposta, con ordinanza del 24/08/2024, visti gli artt. 171 bis e 171 ter cpc, e l'art. 171 bis III comma cpc è stata confermata la prima udienza al 6/11/2024 ed assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie, è stata fissata udienza al 5/3/2025 al fine di trattenere la causa in decisione con concessione dei i termini ex art. 189 cpc.
***
pagina 1 di 2 Preliminarmente deve essere affermata la competenza per territorio del Tribunale di Pesaro secondo il criterio di cui all'art. 20 cpc in relazione all'art. 1182 c.c. (conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3538 del 25/03/1995).
Nel merito, si osserva che le prestazioni alle quali la opposta si era obbligata, avevano riguardato - nell'ordine di cui ai docc.ti allegati da parte ricorrente (n. 1 – Fascicolo monitorio)- la installazione e la configurazione di un Utente aggiuntivo procedure Euro -E3; la installazione di Gestione Ordini Clienti e lo Sviluppo procedure personalizzate come da analisi/offerta del 23/09; la installazione del Modulo
E3 Import Listini di vendita, la fornitura di hardware e software di base;
la installazione di software
Polyedro e Agyo e relativi Kit.
La prestazione di aveva riguardato, dunque, anche la offerta di ore di assistenza on- CP_1 site e la installazione e configurazione di alcuni software.
Non ricorrono, però, circostanze al fine di ritenere che la prestazione della opposta fosse stata adempiuta sia con riguardo alla consegna del software, ed alle abilitazioni alla licenza d'uso, che alla sua installazione ed alla popolazione dei database.
In questo senso, ancorchè sarebbero dovute intervenire imprese terze per la esecuzione di alcune attività conseguenti alla fornitura del software la prestazione era stata offerta, nel suo complesso, dalla stessa così che la medesima non può sottrarsi dal fornire la prova di aver assolto al CP_1 relativo obbligo al fine di ottenere il pagamento del prezzo.
La domanda deve essere, pertanto rigettata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Rigetta la domanda.
Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€3.300,00 per compensi, di cui €600,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 7 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2