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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1006/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Paola Parte_1
Andreini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
[...]
Cannata, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 334/2021 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia N. 334/2021 e, stante
l'intervenuto definitivo accertamento, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema
Corte di Cassazione, n 15990/2018, dell'illegittimità dell'edificazione del muro costruito lungo il confine della proprietà Voglia Parte_2
condannare i convenuti , e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi della Sig.ra , Sig.ra (figlia) e Sig. Persona_1 Controparte_3
(figlio), alla rimozione del muro a loro spese con conseguente Controparte_4
rimessione in pristino della situazione antecedente la costruzione dello stesso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e IVA 22% come per legge ed oltre le spese dei due procedimenti di mediazione”.
Per la parte appellata: come in comparsa di risposta in riassunzione, e quindi “Si conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari, anche del procedimento di mediazione”
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 334/2021 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dallo stesso nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
volta ad ottenere la rimozione del muro costruito a confine tra le proprietà delle parti, oltre che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal predetto sig. Parte_1
allegando che:
• tra le parti era intercorso altro contenzioso, articolato in tre gradi di giudizio e caratterizzato dal seguente sviluppo:
o e avevano convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5
, e avanti al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Tribunale di Pistoia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: a) accertare il loro diritto di servitù di passo e transito su una striscia di terreno di proprietà dei convenuti, in località Poggio Bersano, frazione
2 Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT), b) accertare e dichiarare di il diritto degli attori di avere libera da costruzioni e cose tale striscia di terreno, c) conseguentemente ordinare ai convenuti la rimozione del muro a loro spese con ripristino della situazione antecedente e risarcimento dei danni;
▪ tali domande erano fondate sul fatto che, nonostante nei titoli di acquisto fosse previsto l'obbligo di lasciare libera da costruzioni e cose una striscia di terreno della larghezza di 4 metri, da destinare a strada di accesso, nel marzo del 1988 i convenuti avevano iniziato a costruire un muro in blocchi cementizi, lungo 36 metri circa ed alto da 70 cm a 1,45 m, allocato nella zona a confine tra le proprietà delle parti e tale da impedire l'esercizio del passaggio predetto;
o i convenuti, costituitisi in tale causa (n. 599/2004 RG Tribunale di Pistoia), avevano contestato le domande di controparte, adducendo che il muro non ostacolava l'esercizio del passo e che comunque si era reso necessario per contenere i materiali che franavano dalle pendici del colle sulla sottostante strada che avevano fatto costruire;
in via riconvenzionale avevano chiesto il taglio dei rami degli alberi che, dalla proprietà attorea, sporgevano su quella dei convenuti;
o con sentenza 754/08 del Tribunale di Pistoia le domande attoree erano state respinte ed i sigg.ri erano stati condannati al pagamento delle Parte_1
spese di lite;
o gli stessi sigg.ri avevano dunque proposto appello Parte_1
(sostanzialmente lamentando l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata i prime cure) e la Corte d'Appello, con sentenza 1536/2012, aveva dichiarato l'illegittimità della costruzione del muro in questione, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, previa qualificazione della domanda dei sigg.ri in termini di domanda di mero accertamento;
Parte_1
o gli appellati soccombenti avevano quindi proposto ricorso per Cassazione ed i sigg.ri avevano a propria volta proposto ricorso incidentale, Parte_1 nei confronti del capo della sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto rinunciata la domanda volta alla rimozione del muro in questione: la Corte di Cassazione, con ordinanza 15990/2018, aveva respinto sia il ricorso principale che quello incidentale;
3 • dunque, per effetto della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, doveva ritenersi definitivamente accertata l'illegittimità della realizzazione del muro in questione e, nel contempo, doveva ritenersi che in tale contesto non era stata presa in considerazione la domanda di rimozione del muro, da parte dei sigg.ri in quanto ritenuta oggetto di rinuncia;
Parte_1
• i sigg.ri , e si erano poi Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
tuttavia rifiutati di rimuovere il muro in questione;
• il sig. medio tempore divenuto unico proprietario del fondo, Parte_1
aveva interesse a tale rimozione, ben potendo proporre in un nuovo giudizio la domanda volta ad ottenere tale esito dal momento che la rinuncia alla domanda di rimozione nel corso del processo precedentemente svoltosi tra le parti non comportava alcun effetto di giudicato sulla domanda in questione e potendosi riproporre la domanda stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, stante l'intervenuto definitivo accertamento, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione, n. 15990/2018, dell'illegittimità dell'edificazione del muro costruito lungo il confine della proprietà condannare i Parte_2
convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
alla rimozione del muro a loro spese con conseguente rimessione in pristino della situazione antecedente la costruzione dello stesso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e IVA 22% come per legge, oltre spese di mediazione, come da nota spese, depositata separatamente”.
1.2) Si erano costituiti i convenuti, che aveva contestato le allegazioni, argomentazioni e domande attoree, in particolare esponendo che:
o il Tribunale di Pistoia, con la sentenza 754/2008, aveva respinto la domanda dei sigg.ri volta alla rimozione del muro (oltre che quella diretta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni);
o i avevano proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, unicamente l'accertamento dell'illegittimità della costruzione del muro, senza più chiederne la rimozione (ed il risarcimento);
o la fattispecie, dunque, doveva essere regolata dall'art. 329, 2° comma, e non dall'art. 346 c.p.c., in quanto l'impugnazione parziale aveva l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della statuizione non impugnata e non quello di integrare una rinuncia alla domanda, mentre l'art. 346 si riferiva – nel prendere in considerazione le domande “non accolte” – unicamente alle domande non
4 valutate in quanto assorbite dalla decisione sulla domanda principale (richiamando in tal senso le indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U.
25246 del 18.10.2008);
o la domanda volta alla rimozione del muro, per l'effetto, doveva ritenersi respinta con sentenza passata in giudicato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia il Tribunale (a) respingere la domanda attrice siccome inammissibile e/o infondata ai sensi dell'art. 329 comma 2
c.p.c.; (b) condannare l'attore alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge, ed oltre le spese del procedimento di mediazione pari a complessivi € 1.940,29”.
1.3) Il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la fattispecie in esame era regolata dall'art. 329 c.p.c. e non dall'art. 346 c.p.c., la cui apparente contraddittorietà “...si spiega delimitando la portata dell'art. 346
c.p.c. alle domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal primo giudice perché ritenute assorbite (cfr. Cass. n. 13768/2018, Cass. S.U. n. 25246/2008)) sulle quali quindi, in assenza di pronuncia, non può formarsi alcun giudicato e che, se non espressamente riproposte in appello, non sono automaticamente devolute alla cognizione del giudice superiore e quindi di intendono rinunciate”;
− “Nella sentenza di primo grado n. 754/2008 Tribunale di Pistoia non vi è stata infatti alcuna omissione di pronuncia su questioni che il giudice ha ritenuto assorbite in altre, ma anzi una pronuncia di integrale rigetto delle domande attoree senza specificazioni ulteriori e quindi nessuna esclusa: domanda dichiarativa, domanda di rimessione in pristino tramite rimozione del muro, domanda risarcitoria”;
− “...anche la Corte d'appello, nell'esaminare la domanda degli appellanti, non ha fatto mai parola di questioni o domande assorbite e perciò non scrutinate dal primo giudice, affermando invece di accogliere la domanda attrice “nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello” (cfr. pag. 6 sent. n.
1536/2012 CdA Firenze), laddove nel corpo della sentenza (sub “Svolgimento del processo”, pagg.
2-3 della sentenza cit.) la stessa Corte aveva chiarito che “a pag.
4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”: dunque è il Collegio di secondo grado a riconoscere e precisare che
l'impugnazione ha riguardato solo alcune statuizioni della sentenza di prime cure, così precludendo al giudice del gravame la disamina delle altre pur - si aggiunge - decise nel merito nel senso del rigetto dal primo giudice”;
5 − tale impostazione interpretativa era del resto “...la medesima posta dalla Corte di
Cassazione a motivo del rigetto del ricorso incidentale proposto dagli odierni attori, avendo anche la Suprema Corte rilevato come costoro in sede di appello avessero domandato solo la declaratoria di illegittimità dell'edificazione del muro, senza alcun accenno alla domanda volta ad ottenere la condanna alla rimozione del muretto (cfr. ordinanza n. 15990/2018 cit., punto 8 della motivazione)”;
− dunque “...non v'è spazio nel caso di specie per l'applicazione della disciplina di domande o eccezioni non riproposte di cui all'art. 346 c.p.c., essendo piuttosto vero che a fronte di una sentenza di primo grado di totale rigetto delle domande attoree gli attori appellanti hanno nei fatti limitato il gravame interposto alla sola domanda accertativa/dichiarativa, senza promuovere specifica impugnazione in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda di rimozione in pristino e della domanda risarcitoria: né può dirsi che la decisione su queste domande sia stata
“assorbita” dal rigetto della domanda accertativa, trattandosi di domande diverse
e autonome fra loro, proposte tutte in via principale e non l'una subordinata all'altra per cui non è possibile sostenere, in assenza di alcun dato testuale indicativo di ciò, che la decisione negativa del primo giudice abbia riguardato una sola di tali domande e non tutte”;
− sulle domande respinte dal Tribunale di Pistoia con la sentenza 754/2008 e non oggetto di gravame si era dunque formato il giudicato per avvenuta acquiescenza ex art. 329, 2° comma, c.p.c. “...con l'effetto che le domande interessate da tale fenomeno, ossia appunto la domanda azionata da parte attrice nel presente giudizio, non posso più essere proposte in altri giudizi, siccome già definitivamente e irrevocabilmente decise”.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva pertanto reso la seguente statuizione: “1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 5.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese del procedimento di mediazione, che liquida nell'importo di euro 1.598,69 per compensi e di euro 341,60 per esborsi”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE RICHIESTE FORMULATE DA
PARTE ATTRICE NEL GIUDIZIO RG 599/2004”, contestando la valutazione del giudice di prime cure secondo cui le domande di accertamento dell'illegittimità
6 della costruzione del muro e quella volta alla sua rimozione fossero autonome tra loro ed entrambe proposte in via principale, trattandosi invece di domande consequenziali l'una all'altra, in cui la domanda di rimozione del muro implicava necessariamente il previo accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della costruzione del muro stesso;
2°. “ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 329 C. 2 C.P.C. PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 336 C. 1 C.P.C.”, dal momento che la previsione di cui all'art. 329, 2° comma, c.p.c. doveva essere coordinata, nel caso di specie, con quella di cui all'art. 336, 1° comma, c.p.c., disciplinante l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma di un capo della sentenza, in ordine alle statuizioni dipendenti da quella oggetto della riforma stessa;
3°. “RIFORMA DEL CAPO DELLA SENTENZA RELATIVO ALLE SPESE DI
GIUDIZIO”, rilevando come la riforma in punto di merito della sentenza impugnata avrebbe necessariamente comportato la riforma anche della decisione sulle spese.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, gli appellati hanno contestato integralmente le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma.
2.3) Il processo è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 19.10.2023, in conseguenza del decesso di e la causa è stata poi riassunta da parte Persona_1
appellante, con ricorso dimesso il 15.11.2023, nei confronti (oltre che di CP_1
e ) anche di e quali figli ed
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi di che si sono costituiti reiterando le argomentazioni ed istanze già Persona_1
contenute nella comparsa di costituzione degli originari appellati.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sequenza argomentativa del giudice di prime cure secondo cui:
→ il Tribunale di Pistoia, nella sentenza 754/2008 (resa a definizione della causa rubricata al n. 599/2004 RG del predetto Tribunale) aveva respinto tutte e tre le domande avanzate dai sigg.ri (e cioè di “1) accertare e dichiarare il Parte_1
diritto di servitù di passo e transito per accedere alla loro proprietà vantato su una striscia di terreno di proprietà dei convenuti, 2) accertare e dichiarare il diritto degli attori ad avere libera da costruzioni e cose la striscia di terreno
7 gravata da detta servitù, 3) conseguentemente ordinare ai convenuti, in virtù di entrambi i diritti accertati, la rimozione del muro a loro spese con conseguente ripristino della situazione antecedente e con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi”), indicando in particolare che “Nella sentenza di primo grado n.
754/2008 Tribunale di Pistoia non vi è stata infatti alcuna omissione di pronuncia su questioni che il giudice ha ritenuto assorbite in altre, ma anzi una pronuncia di integrale rigetto delle domande attoree senza specificazioni ulteriori e quindi nessuna esclusa: domanda dichiarativa, domanda di rimessione in pristino tramite rimozione del muro, domanda risarcitoria”;
→ i sigg.ri avevano proposto appello esclusivamente nei confronti della Parte_1
statuizione di rigetto della prima domanda, senza impugnare le residue reiezioni delle altre domande;
→ doveva trovare applicazione l'art. 329, 2° comma, c.p.c., con conseguente
“acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata sulle quali si forma, quindi, il giudicato”;
→ non poteva trovare applicazione l'art. 346 c.p.c., dal momento che la stessa Corte
d'Appello (nella sentenza 1536/2012) aveva “...nell'esaminare la domanda degli appellanti, non ha fatto mai parola di questioni o domande assorbite e perciò non scrutinate dal primo giudice, affermando invece di accogliere la domanda attrice
“nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello” (cfr. pag. 6 sent. n. 1536/2012 CdA Firenze), laddove nel corpo della sentenza (sub
“Svolgimento del processo”, pagg.
2-3 della sentenza cit.) la stessa Corte aveva chiarito che “a pag. 4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”: dunque è il Collegio di secondo grado a riconoscere e precisare che l'impugnazione ha riguardato solo alcune statuizioni della sentenza di prime cure, così precludendo al giudice del gravame la disamina delle altre pur
- si aggiunge - decise nel merito nel senso del rigetto dal primo giudice”, né poteva ritenersi che la decisione sulle domande di condanna “...sia stata
“assorbita” dal rigetto della domanda accertativa, trattandosi di domande diverse
e autonome fra loro, proposte tutte in via principale e non l'una subordinata all'altra per cui non è possibile sostenere, in assenza di alcun dato testuale indicativo di ciò, che la decisione negativa del primo giudice abbia riguardato una sola di tali domande e non tutte”.
3.1.1) A specifica contestazione di tali argomentazioni, l'appellante ha esposto che:
8 a) le domande avanzate dai sigg.ri nella causa 599/2004 RG Tribunale di Parte_1
Pistoia non erano autonome tra loro e tantomeno erano state avanzate tutte in via principale, dal momento che si trattava di una domanda di accertamento
(dell'illegittimità della realizzazione del muro) cui era consequenziale una domanda di condanna (alla rimozione del muro, oltre che al risarcimento dei danni) il cui accoglimento implicava e necessitava del previo accoglimento della domanda di accertamento;
b) dunque “L'errore del Tribunale emerge evidente laddove ha ritenuto che potesse sussistere la domanda di condanna alla rimozione del muro e alla remissione in pristino senza l'accertamento del diritto sostanziale. La domanda di condanna alla remissione in pristino è strettamente consequenziale alla domanda dichiarativa e non autonoma. Senza l'accertamento sul fatto costitutivo (servitù) non poteva e non può esserci alcuna pronuncia di condanna alla rimozione del muretto”;
c) il tenore formale delle domande avanzate nella predetta causa dai sigg.ri Parte_1
evidenziava del resto la predetta consequenzialità delle domande stesse;
d) lo stesso Tribunale di Pistoia, nella sentenza 754/2008, aveva mostrato di valutare in modo unitario tutte le domande dei sigg.ri respingendo “la Parte_1 domanda”;
e) dunque, “Il rigetto della domanda di accertamento sull'esistenza o meno della servitù ha comportato l'assorbimento delle ulteriori istanze sulle quali sarebbe stato inutile pronunciarsi perché incompatibili con il rigetto della domanda di accertamento della servitù. Come avrebbe potuto il Tribunale di Pistoia pronunciare la condanna dei convenuti alla rimozione del muro se riteneva non sussistere il diritto di d avere libera da persone e cose la striscia di Parte_1
terreno? Non avrebbe potuto perché la condanna alla rimozione e rimessione in pristino era strettamente consequenziale all'accertamento”.
3.1.2) Il motivo è fondato.
A) Anzitutto occorre rilevare come, nell'introdurre la causa 599/2004 RG
Tribunale di Pistoia, i sigg.ri abbiano avanzato le seguenti domande: Parte_1
“...accertare e dichiarare il diritto di servitù di passo e transito per accedere alla loro proprietà vantato da e nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e e così Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
come descritto negli atti di compravendita;
accertare e dichiarare altresì il diritto vantato sempre da e nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e ad aver Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
libera da costruzioni e da cose la striscia di terreno oggetto dei contratti di
9 compravendita; ordinare, in virtù di entrambi i diritti accertati, ai convenuti, la rimozione del muro a loro spese con conseguente ripristino della situazione antecedente e con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi e con vittoria di spese...”.
B) Il Tribunale di Pistoia, con la più volte menzionata sentenza 754/2008, ha ritenuto che non potesse essere ascritta ai convenuti alcuna violazione degli impegni contrattualmente assunti al momento della stipula degli atti di vendita (con cui le parti erano divenute proprietarie dei terreni confinanti e tra i quali risulta costruito il muro in contestazione) e che, dunque, “La domanda attorea deve essere così respinta”.
C) La Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza 1536/2012, aveva espressamente ritenuto che:
− in sede di gravame era stata riproposta unicamente la domanda di accertamento
(“la domanda attrice nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello, deve quindi essere accolta”;
− ciò in quanto gli appellanti avevano chiesto “...che la Corte d'Appello riformasse la impugnata sentenza “in senso conforme a quanto richiesto in narrativa”...” mentre nella predetta parte narrativa “...a pag. 4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”...”.
D) La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15990/2018, aveva ritenuto che l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dai sigg.ri (con cui la sentenza della CP_6
Corte territoriale era stata “...impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che gli stessi, quali appellanti, avessero rinunciato alla domanda di condanna, volta alla rimozione del muretto, accogliendo, quindi, solo la domanda per far dichiarare che il muretto non poteva essere realizzato, laddove, al contrario, nell'atto di appello, gli appellanti hanno ribadito la loro intenzione di chiedere la riforma della sentenza, che aveva rigettato in toto la domanda originaria, e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado, senza alcuna rinuncia alla domanda volta alla pronuncia di condanna alla rimozione del muretto”) era infondato in quanto “L'atto di appello - al quale questa Corte accede direttamente per la natura di error in procedendo del vizio dedotto - infatti, dimostra che gli attori hanno testualmente domandato che la corte d'appello voglia, "in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Pistoia in senso conforme a quanto richiesto in narrativa ..." (p. 13): dove, però, gli stessi si sono limitati ad evidenziare di aver agito in giudizio "per far dichiarare che ... il ... muro non poteva essere realizzato ..." (p. 4), senza alcun accenno alla domanda volta ad ottenere la condanna alla rimozione del muretto”.
10 E) Dunque, l'analisi del contenuto delle domande avanzate dai sigg.ri e Parte_1
delle tre sentenze sopra menzionate consente di rilevare che:
− le domande in questione sono state avanzate in via consequenziale, laddove le domande di rimozione del muro e di risarcimento danni sono state proposte “in virtù di entrambi i diritti accertati”, e cioè dell'accertamento del diritto di servitù di passo e di quello ad avere libero il passaggio stesso;
− il Tribunale di Pistoia ha respinto le domande dei sigg.ri in base alla Parte_1
ritenuta mancanza di violazione degli obblighi contrattuali concernenti la tenuta del passaggio, senza nulla statuire direttamente sulle domande di condanna, all'evidenza ritenendo che la constatazione dell'assenza di inadempimento comportasse di per sé il mancato accoglimento delle domande di rimozione del muro e di risarcimento danni, in quanto implicanti il previo accertamento della violazione contrattuale predetta;
− la Corte d'Appello ha rilevato un'omessa riproposizione delle domande ulteriori rispetto a quelle di accertamento predette e non un'impugnazione parziale;
− la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'Appello, ribadendo la correttezza dell'interpretazione concernente la ritenuta riproposizione da parte dei sigg.ri in appello, solo della domanda di accertamento Parte_1
F) In questa prospettiva occorre quindi ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda (nella specie, condanna al pagamento degli interessi sul prezzo di una compravendita), avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare (nella specie, di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare), non ha
l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. n.
17749 del 19.7.2017, nello stesso senso Cass. 13768 del 31.5.2018, secondo la quale
“L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.”, così in massima, mentre nella relativa motivazione è dato leggere che “Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'appellante che impugni la
11 sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. ( cfr. Cass. 974/2006; Cass. 29954/2011 ; Cass.17749/2017 ).”).
G) Ritiene il collegio che la presente fattispecie sia sussumibile nell'alveo interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità nei termini esposti al paragrafo che precede.
Anche nel caso di specie risulta infatti che, in base a quanto già descritto, il
Tribunale di Pistoia non ha reso alcuna diretta statuizione in ordine alle domande, logicamente e giuridicamente subordinate, dei sigg.ri volte ad ottenere la Parte_1 rimozione del muro ed il risarcimento dei danni. L'unica espressa statuizione di reiezione, in effetti, è quella concernente l'accertamento dell'intervenuta violazione del diritto di servitù di passo, mentre non consta in alcun modo che (per quanto qui interessa) la domanda di rimozione del muro sia stata respinta in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza.
L'inciso, invero non significativo sotto questo aspetto, contenuto nella sentenza n.
754/2008 del Tribunale di Pistoia secondo cui “La domanda attorea deve essere così respinta” non consente dunque di ritenere che il predetto Tribunale abbia inteso, nella sentenza medesima, ritenere autonomamente infondata la domanda di rimozione del muro e cioè di ritenere la stessa infondata a prescindere dalla ritenuta infondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuto inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti la servitù di passo.
La domanda di rimozione del muro, semplicemente, non è stata considerata una volta preso atto dell'infondatezza della predetta domanda di accertamento.
In questo senso, dunque, la fattispecie in esame deve sussumersi nel solco interpretativo delineato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze menzionate al paragrafo che precede, essendosi anche nel presente caso al cospetto di una domanda in ordine alla quale non constano statuizioni specifiche in quanto assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che sia la Corte d'Appello di Firenze (nella sentenza
1536/2012) che la Corte di Cassazione (nell'ordinanza 15990/2018) hanno espressamente qualificato la condotta processuale dei sigg.ri nell'avanzare le impugnazioni Parte_1
rispettivamente prese in considerazione, nei termini di omessa riproposizione di domande e non in quelli di proposizione di impugnazioni parziali.
12 G) L'esito della valutazione sin qui esposto è dunque che la domanda di rimozione del muro in esame non sia stata oggetto di una specifica ed espressa statuizione di condanna, in quanto assorbita invece dalla reiezione della domanda principale di accertamento, sì che era onere dei sigg.ri riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Parte_1
e non con specifica impugnazione.
La mancata riproposizione di tale domanda non comporta dunque alcun passaggio in giudicato di statuizioni in ordine alla rimozione del muro in questione, né integra rinuncia alla domanda stessa.
3.1.3) Le considerazioni espresse nei paragrafi che precedono comportano dunque la fondatezza del motivo di gravame in esame.
3.2) L'accoglimento del primo motivo di appello deermina l'assorbimento degli altri motivi di gravame, sia del secondo (in quanto diretto ad ottenere le medesime conseguenze del primo, mediante l'invocata applicazione dell'art. 331 c.p.c.), sia del terzo
(dal momento che l'accoglimento dell'appello comporta di per sé la necessità di dare corso ad una nuova, complessiva, regolazione delle spese di lite).
3.3) L'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza impugnata comporta poi la necessità di prendere in considerazione la fondatezza, in punto di merito, della domanda di rimozione del muro in esame, già avanzata dal sig. Parte_1
in prime cure.
A) In tale prospettiva assume anzitutto rilievo il contenuto della sentenza
1536/2012 (passata in giudicato) dove è espresso nitidamente che “...l'edificazione del muretto ha pregiudicato detta utilità (comodità), in violazione del citato art. 1067, comma
2. In definitiva, ai sensi della normativa sulle servitù, il muretto non avrebbe potuto essere edificato dai convenuti”, osservando quindi come la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso contro la predetta sentenza, abbia tra l'altro confermato le conclusioni della Corte territoriale, esponendo – con riferimento al contenuto delle previsioni contrattuali concernenti la servitù di passaggio in esame – che “come la corte d'appello ha
(definitivamente) accertato, la clausola ha inteso più radicalmente impedire "la presenza di cose tra il passo ed il fondo dominante che lo fiancheggiava" e che dovesse Parte_1
essere, quindi, interpretata "nel senso di garantire la possibilità di accesso al fondo dominante da ogni punto del passo" e non già, semplicemente, da un varco, pur se, in ipotesi, di più comoda percorribilità”.
B) Il passaggio in giudicato di tali rilievi comporta dunque la fondatezza della domanda del sig. volta ad ottenere la rimozione del muro illegittimamente Parte_1
posto a confine tra i fondi.
13 Per l'effetto gli odierni appellati devono essere condannati a rimuovere, a loro cura e spese, il muro realizzato a confine tra le proprietà delle odierne parti in causa, site in località Poggio Bersano, frazione Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT).
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 334/2021 del Tribunale di Pistoia, in totale Parte_1
riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna gli appellati , Controparte_1
e a rimuovere, a loro cura e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese, il muro realizzato a confine tra le proprietà delle odierne parti in causa, site in località Poggio Bersano, frazione Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT);
2) condanna gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a parte appellante le Controparte_4 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria), ed oltre ad € 1.607,00 quale compenso per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese, ed oltre a complessivi € 1.512,10 per spese, e ad IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
14 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1006/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Paola Parte_1
Andreini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, tutti elettivamente domiciliati in Pistoia presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
[...]
Cannata, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 334/2021 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia N. 334/2021 e, stante
l'intervenuto definitivo accertamento, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema
Corte di Cassazione, n 15990/2018, dell'illegittimità dell'edificazione del muro costruito lungo il confine della proprietà Voglia Parte_2
condannare i convenuti , e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi della Sig.ra , Sig.ra (figlia) e Sig. Persona_1 Controparte_3
(figlio), alla rimozione del muro a loro spese con conseguente Controparte_4
rimessione in pristino della situazione antecedente la costruzione dello stesso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e IVA 22% come per legge ed oltre le spese dei due procedimenti di mediazione”.
Per la parte appellata: come in comparsa di risposta in riassunzione, e quindi “Si conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari, anche del procedimento di mediazione”
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 334/2021 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dallo stesso nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
volta ad ottenere la rimozione del muro costruito a confine tra le proprietà delle parti, oltre che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal predetto sig. Parte_1
allegando che:
• tra le parti era intercorso altro contenzioso, articolato in tre gradi di giudizio e caratterizzato dal seguente sviluppo:
o e avevano convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_5
, e avanti al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
Tribunale di Pistoia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: a) accertare il loro diritto di servitù di passo e transito su una striscia di terreno di proprietà dei convenuti, in località Poggio Bersano, frazione
2 Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT), b) accertare e dichiarare di il diritto degli attori di avere libera da costruzioni e cose tale striscia di terreno, c) conseguentemente ordinare ai convenuti la rimozione del muro a loro spese con ripristino della situazione antecedente e risarcimento dei danni;
▪ tali domande erano fondate sul fatto che, nonostante nei titoli di acquisto fosse previsto l'obbligo di lasciare libera da costruzioni e cose una striscia di terreno della larghezza di 4 metri, da destinare a strada di accesso, nel marzo del 1988 i convenuti avevano iniziato a costruire un muro in blocchi cementizi, lungo 36 metri circa ed alto da 70 cm a 1,45 m, allocato nella zona a confine tra le proprietà delle parti e tale da impedire l'esercizio del passaggio predetto;
o i convenuti, costituitisi in tale causa (n. 599/2004 RG Tribunale di Pistoia), avevano contestato le domande di controparte, adducendo che il muro non ostacolava l'esercizio del passo e che comunque si era reso necessario per contenere i materiali che franavano dalle pendici del colle sulla sottostante strada che avevano fatto costruire;
in via riconvenzionale avevano chiesto il taglio dei rami degli alberi che, dalla proprietà attorea, sporgevano su quella dei convenuti;
o con sentenza 754/08 del Tribunale di Pistoia le domande attoree erano state respinte ed i sigg.ri erano stati condannati al pagamento delle Parte_1
spese di lite;
o gli stessi sigg.ri avevano dunque proposto appello Parte_1
(sostanzialmente lamentando l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata i prime cure) e la Corte d'Appello, con sentenza 1536/2012, aveva dichiarato l'illegittimità della costruzione del muro in questione, con condanna degli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, previa qualificazione della domanda dei sigg.ri in termini di domanda di mero accertamento;
Parte_1
o gli appellati soccombenti avevano quindi proposto ricorso per Cassazione ed i sigg.ri avevano a propria volta proposto ricorso incidentale, Parte_1 nei confronti del capo della sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto rinunciata la domanda volta alla rimozione del muro in questione: la Corte di Cassazione, con ordinanza 15990/2018, aveva respinto sia il ricorso principale che quello incidentale;
3 • dunque, per effetto della predetta pronuncia della Corte di Cassazione, doveva ritenersi definitivamente accertata l'illegittimità della realizzazione del muro in questione e, nel contempo, doveva ritenersi che in tale contesto non era stata presa in considerazione la domanda di rimozione del muro, da parte dei sigg.ri in quanto ritenuta oggetto di rinuncia;
Parte_1
• i sigg.ri , e si erano poi Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
tuttavia rifiutati di rimuovere il muro in questione;
• il sig. medio tempore divenuto unico proprietario del fondo, Parte_1
aveva interesse a tale rimozione, ben potendo proporre in un nuovo giudizio la domanda volta ad ottenere tale esito dal momento che la rinuncia alla domanda di rimozione nel corso del processo precedentemente svoltosi tra le parti non comportava alcun effetto di giudicato sulla domanda in questione e potendosi riproporre la domanda stessa ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, stante l'intervenuto definitivo accertamento, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione, n. 15990/2018, dell'illegittimità dell'edificazione del muro costruito lungo il confine della proprietà condannare i Parte_2
convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
alla rimozione del muro a loro spese con conseguente rimessione in pristino della situazione antecedente la costruzione dello stesso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e IVA 22% come per legge, oltre spese di mediazione, come da nota spese, depositata separatamente”.
1.2) Si erano costituiti i convenuti, che aveva contestato le allegazioni, argomentazioni e domande attoree, in particolare esponendo che:
o il Tribunale di Pistoia, con la sentenza 754/2008, aveva respinto la domanda dei sigg.ri volta alla rimozione del muro (oltre che quella diretta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni);
o i avevano proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, unicamente l'accertamento dell'illegittimità della costruzione del muro, senza più chiederne la rimozione (ed il risarcimento);
o la fattispecie, dunque, doveva essere regolata dall'art. 329, 2° comma, e non dall'art. 346 c.p.c., in quanto l'impugnazione parziale aveva l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della statuizione non impugnata e non quello di integrare una rinuncia alla domanda, mentre l'art. 346 si riferiva – nel prendere in considerazione le domande “non accolte” – unicamente alle domande non
4 valutate in quanto assorbite dalla decisione sulla domanda principale (richiamando in tal senso le indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U.
25246 del 18.10.2008);
o la domanda volta alla rimozione del muro, per l'effetto, doveva ritenersi respinta con sentenza passata in giudicato.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia il Tribunale (a) respingere la domanda attrice siccome inammissibile e/o infondata ai sensi dell'art. 329 comma 2
c.p.c.; (b) condannare l'attore alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge, ed oltre le spese del procedimento di mediazione pari a complessivi € 1.940,29”.
1.3) Il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la fattispecie in esame era regolata dall'art. 329 c.p.c. e non dall'art. 346 c.p.c., la cui apparente contraddittorietà “...si spiega delimitando la portata dell'art. 346
c.p.c. alle domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal primo giudice perché ritenute assorbite (cfr. Cass. n. 13768/2018, Cass. S.U. n. 25246/2008)) sulle quali quindi, in assenza di pronuncia, non può formarsi alcun giudicato e che, se non espressamente riproposte in appello, non sono automaticamente devolute alla cognizione del giudice superiore e quindi di intendono rinunciate”;
− “Nella sentenza di primo grado n. 754/2008 Tribunale di Pistoia non vi è stata infatti alcuna omissione di pronuncia su questioni che il giudice ha ritenuto assorbite in altre, ma anzi una pronuncia di integrale rigetto delle domande attoree senza specificazioni ulteriori e quindi nessuna esclusa: domanda dichiarativa, domanda di rimessione in pristino tramite rimozione del muro, domanda risarcitoria”;
− “...anche la Corte d'appello, nell'esaminare la domanda degli appellanti, non ha fatto mai parola di questioni o domande assorbite e perciò non scrutinate dal primo giudice, affermando invece di accogliere la domanda attrice “nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello” (cfr. pag. 6 sent. n.
1536/2012 CdA Firenze), laddove nel corpo della sentenza (sub “Svolgimento del processo”, pagg.
2-3 della sentenza cit.) la stessa Corte aveva chiarito che “a pag.
4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”: dunque è il Collegio di secondo grado a riconoscere e precisare che
l'impugnazione ha riguardato solo alcune statuizioni della sentenza di prime cure, così precludendo al giudice del gravame la disamina delle altre pur - si aggiunge - decise nel merito nel senso del rigetto dal primo giudice”;
5 − tale impostazione interpretativa era del resto “...la medesima posta dalla Corte di
Cassazione a motivo del rigetto del ricorso incidentale proposto dagli odierni attori, avendo anche la Suprema Corte rilevato come costoro in sede di appello avessero domandato solo la declaratoria di illegittimità dell'edificazione del muro, senza alcun accenno alla domanda volta ad ottenere la condanna alla rimozione del muretto (cfr. ordinanza n. 15990/2018 cit., punto 8 della motivazione)”;
− dunque “...non v'è spazio nel caso di specie per l'applicazione della disciplina di domande o eccezioni non riproposte di cui all'art. 346 c.p.c., essendo piuttosto vero che a fronte di una sentenza di primo grado di totale rigetto delle domande attoree gli attori appellanti hanno nei fatti limitato il gravame interposto alla sola domanda accertativa/dichiarativa, senza promuovere specifica impugnazione in ordine alla pronuncia di rigetto della domanda di rimozione in pristino e della domanda risarcitoria: né può dirsi che la decisione su queste domande sia stata
“assorbita” dal rigetto della domanda accertativa, trattandosi di domande diverse
e autonome fra loro, proposte tutte in via principale e non l'una subordinata all'altra per cui non è possibile sostenere, in assenza di alcun dato testuale indicativo di ciò, che la decisione negativa del primo giudice abbia riguardato una sola di tali domande e non tutte”;
− sulle domande respinte dal Tribunale di Pistoia con la sentenza 754/2008 e non oggetto di gravame si era dunque formato il giudicato per avvenuta acquiescenza ex art. 329, 2° comma, c.p.c. “...con l'effetto che le domande interessate da tale fenomeno, ossia appunto la domanda azionata da parte attrice nel presente giudizio, non posso più essere proposte in altri giudizi, siccome già definitivamente e irrevocabilmente decise”.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva pertanto reso la seguente statuizione: “1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 5.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese del procedimento di mediazione, che liquida nell'importo di euro 1.598,69 per compensi e di euro 341,60 per esborsi”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE RICHIESTE FORMULATE DA
PARTE ATTRICE NEL GIUDIZIO RG 599/2004”, contestando la valutazione del giudice di prime cure secondo cui le domande di accertamento dell'illegittimità
6 della costruzione del muro e quella volta alla sua rimozione fossero autonome tra loro ed entrambe proposte in via principale, trattandosi invece di domande consequenziali l'una all'altra, in cui la domanda di rimozione del muro implicava necessariamente il previo accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della costruzione del muro stesso;
2°. “ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 329 C. 2 C.P.C. PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 336 C. 1 C.P.C.”, dal momento che la previsione di cui all'art. 329, 2° comma, c.p.c. doveva essere coordinata, nel caso di specie, con quella di cui all'art. 336, 1° comma, c.p.c., disciplinante l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma di un capo della sentenza, in ordine alle statuizioni dipendenti da quella oggetto della riforma stessa;
3°. “RIFORMA DEL CAPO DELLA SENTENZA RELATIVO ALLE SPESE DI
GIUDIZIO”, rilevando come la riforma in punto di merito della sentenza impugnata avrebbe necessariamente comportato la riforma anche della decisione sulle spese.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, gli appellati hanno contestato integralmente le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto la conferma.
2.3) Il processo è stato dichiarato interrotto con provvedimento del 19.10.2023, in conseguenza del decesso di e la causa è stata poi riassunta da parte Persona_1
appellante, con ricorso dimesso il 15.11.2023, nei confronti (oltre che di CP_1
e ) anche di e quali figli ed
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi di che si sono costituiti reiterando le argomentazioni ed istanze già Persona_1
contenute nella comparsa di costituzione degli originari appellati.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sequenza argomentativa del giudice di prime cure secondo cui:
→ il Tribunale di Pistoia, nella sentenza 754/2008 (resa a definizione della causa rubricata al n. 599/2004 RG del predetto Tribunale) aveva respinto tutte e tre le domande avanzate dai sigg.ri (e cioè di “1) accertare e dichiarare il Parte_1
diritto di servitù di passo e transito per accedere alla loro proprietà vantato su una striscia di terreno di proprietà dei convenuti, 2) accertare e dichiarare il diritto degli attori ad avere libera da costruzioni e cose la striscia di terreno
7 gravata da detta servitù, 3) conseguentemente ordinare ai convenuti, in virtù di entrambi i diritti accertati, la rimozione del muro a loro spese con conseguente ripristino della situazione antecedente e con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi”), indicando in particolare che “Nella sentenza di primo grado n.
754/2008 Tribunale di Pistoia non vi è stata infatti alcuna omissione di pronuncia su questioni che il giudice ha ritenuto assorbite in altre, ma anzi una pronuncia di integrale rigetto delle domande attoree senza specificazioni ulteriori e quindi nessuna esclusa: domanda dichiarativa, domanda di rimessione in pristino tramite rimozione del muro, domanda risarcitoria”;
→ i sigg.ri avevano proposto appello esclusivamente nei confronti della Parte_1
statuizione di rigetto della prima domanda, senza impugnare le residue reiezioni delle altre domande;
→ doveva trovare applicazione l'art. 329, 2° comma, c.p.c., con conseguente
“acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata sulle quali si forma, quindi, il giudicato”;
→ non poteva trovare applicazione l'art. 346 c.p.c., dal momento che la stessa Corte
d'Appello (nella sentenza 1536/2012) aveva “...nell'esaminare la domanda degli appellanti, non ha fatto mai parola di questioni o domande assorbite e perciò non scrutinate dal primo giudice, affermando invece di accogliere la domanda attrice
“nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello” (cfr. pag. 6 sent. n. 1536/2012 CdA Firenze), laddove nel corpo della sentenza (sub
“Svolgimento del processo”, pagg.
2-3 della sentenza cit.) la stessa Corte aveva chiarito che “a pag. 4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”: dunque è il Collegio di secondo grado a riconoscere e precisare che l'impugnazione ha riguardato solo alcune statuizioni della sentenza di prime cure, così precludendo al giudice del gravame la disamina delle altre pur
- si aggiunge - decise nel merito nel senso del rigetto dal primo giudice”, né poteva ritenersi che la decisione sulle domande di condanna “...sia stata
“assorbita” dal rigetto della domanda accertativa, trattandosi di domande diverse
e autonome fra loro, proposte tutte in via principale e non l'una subordinata all'altra per cui non è possibile sostenere, in assenza di alcun dato testuale indicativo di ciò, che la decisione negativa del primo giudice abbia riguardato una sola di tali domande e non tutte”.
3.1.1) A specifica contestazione di tali argomentazioni, l'appellante ha esposto che:
8 a) le domande avanzate dai sigg.ri nella causa 599/2004 RG Tribunale di Parte_1
Pistoia non erano autonome tra loro e tantomeno erano state avanzate tutte in via principale, dal momento che si trattava di una domanda di accertamento
(dell'illegittimità della realizzazione del muro) cui era consequenziale una domanda di condanna (alla rimozione del muro, oltre che al risarcimento dei danni) il cui accoglimento implicava e necessitava del previo accoglimento della domanda di accertamento;
b) dunque “L'errore del Tribunale emerge evidente laddove ha ritenuto che potesse sussistere la domanda di condanna alla rimozione del muro e alla remissione in pristino senza l'accertamento del diritto sostanziale. La domanda di condanna alla remissione in pristino è strettamente consequenziale alla domanda dichiarativa e non autonoma. Senza l'accertamento sul fatto costitutivo (servitù) non poteva e non può esserci alcuna pronuncia di condanna alla rimozione del muretto”;
c) il tenore formale delle domande avanzate nella predetta causa dai sigg.ri Parte_1
evidenziava del resto la predetta consequenzialità delle domande stesse;
d) lo stesso Tribunale di Pistoia, nella sentenza 754/2008, aveva mostrato di valutare in modo unitario tutte le domande dei sigg.ri respingendo “la Parte_1 domanda”;
e) dunque, “Il rigetto della domanda di accertamento sull'esistenza o meno della servitù ha comportato l'assorbimento delle ulteriori istanze sulle quali sarebbe stato inutile pronunciarsi perché incompatibili con il rigetto della domanda di accertamento della servitù. Come avrebbe potuto il Tribunale di Pistoia pronunciare la condanna dei convenuti alla rimozione del muro se riteneva non sussistere il diritto di d avere libera da persone e cose la striscia di Parte_1
terreno? Non avrebbe potuto perché la condanna alla rimozione e rimessione in pristino era strettamente consequenziale all'accertamento”.
3.1.2) Il motivo è fondato.
A) Anzitutto occorre rilevare come, nell'introdurre la causa 599/2004 RG
Tribunale di Pistoia, i sigg.ri abbiano avanzato le seguenti domande: Parte_1
“...accertare e dichiarare il diritto di servitù di passo e transito per accedere alla loro proprietà vantato da e nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e e così Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
come descritto negli atti di compravendita;
accertare e dichiarare altresì il diritto vantato sempre da e nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e ad aver Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
libera da costruzioni e da cose la striscia di terreno oggetto dei contratti di
9 compravendita; ordinare, in virtù di entrambi i diritti accertati, ai convenuti, la rimozione del muro a loro spese con conseguente ripristino della situazione antecedente e con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi e con vittoria di spese...”.
B) Il Tribunale di Pistoia, con la più volte menzionata sentenza 754/2008, ha ritenuto che non potesse essere ascritta ai convenuti alcuna violazione degli impegni contrattualmente assunti al momento della stipula degli atti di vendita (con cui le parti erano divenute proprietarie dei terreni confinanti e tra i quali risulta costruito il muro in contestazione) e che, dunque, “La domanda attorea deve essere così respinta”.
C) La Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza 1536/2012, aveva espressamente ritenuto che:
− in sede di gravame era stata riproposta unicamente la domanda di accertamento
(“la domanda attrice nei ridotti termini (dichiarativi) in cui è stata riproposta in appello, deve quindi essere accolta”;
− ciò in quanto gli appellanti avevano chiesto “...che la Corte d'Appello riformasse la impugnata sentenza “in senso conforme a quanto richiesto in narrativa”...” mentre nella predetta parte narrativa “...a pag. 4 dell'appello si ricordava che “Gli attori hanno introdotto la causa di primo grado per fare dichiarare che … il suddetto muro non poteva essere realizzato”...”.
D) La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 15990/2018, aveva ritenuto che l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dai sigg.ri (con cui la sentenza della CP_6
Corte territoriale era stata “...impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che gli stessi, quali appellanti, avessero rinunciato alla domanda di condanna, volta alla rimozione del muretto, accogliendo, quindi, solo la domanda per far dichiarare che il muretto non poteva essere realizzato, laddove, al contrario, nell'atto di appello, gli appellanti hanno ribadito la loro intenzione di chiedere la riforma della sentenza, che aveva rigettato in toto la domanda originaria, e, quindi, l'accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado, senza alcuna rinuncia alla domanda volta alla pronuncia di condanna alla rimozione del muretto”) era infondato in quanto “L'atto di appello - al quale questa Corte accede direttamente per la natura di error in procedendo del vizio dedotto - infatti, dimostra che gli attori hanno testualmente domandato che la corte d'appello voglia, "in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Pistoia in senso conforme a quanto richiesto in narrativa ..." (p. 13): dove, però, gli stessi si sono limitati ad evidenziare di aver agito in giudizio "per far dichiarare che ... il ... muro non poteva essere realizzato ..." (p. 4), senza alcun accenno alla domanda volta ad ottenere la condanna alla rimozione del muretto”.
10 E) Dunque, l'analisi del contenuto delle domande avanzate dai sigg.ri e Parte_1
delle tre sentenze sopra menzionate consente di rilevare che:
− le domande in questione sono state avanzate in via consequenziale, laddove le domande di rimozione del muro e di risarcimento danni sono state proposte “in virtù di entrambi i diritti accertati”, e cioè dell'accertamento del diritto di servitù di passo e di quello ad avere libero il passaggio stesso;
− il Tribunale di Pistoia ha respinto le domande dei sigg.ri in base alla Parte_1
ritenuta mancanza di violazione degli obblighi contrattuali concernenti la tenuta del passaggio, senza nulla statuire direttamente sulle domande di condanna, all'evidenza ritenendo che la constatazione dell'assenza di inadempimento comportasse di per sé il mancato accoglimento delle domande di rimozione del muro e di risarcimento danni, in quanto implicanti il previo accertamento della violazione contrattuale predetta;
− la Corte d'Appello ha rilevato un'omessa riproposizione delle domande ulteriori rispetto a quelle di accertamento predette e non un'impugnazione parziale;
− la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'Appello, ribadendo la correttezza dell'interpretazione concernente la ritenuta riproposizione da parte dei sigg.ri in appello, solo della domanda di accertamento Parte_1
F) In questa prospettiva occorre quindi ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda (nella specie, condanna al pagamento degli interessi sul prezzo di una compravendita), avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare (nella specie, di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare), non ha
l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. n.
17749 del 19.7.2017, nello stesso senso Cass. 13768 del 31.5.2018, secondo la quale
“L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.”, così in massima, mentre nella relativa motivazione è dato leggere che “Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'appellante che impugni la
11 sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. ( cfr. Cass. 974/2006; Cass. 29954/2011 ; Cass.17749/2017 ).”).
G) Ritiene il collegio che la presente fattispecie sia sussumibile nell'alveo interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità nei termini esposti al paragrafo che precede.
Anche nel caso di specie risulta infatti che, in base a quanto già descritto, il
Tribunale di Pistoia non ha reso alcuna diretta statuizione in ordine alle domande, logicamente e giuridicamente subordinate, dei sigg.ri volte ad ottenere la Parte_1 rimozione del muro ed il risarcimento dei danni. L'unica espressa statuizione di reiezione, in effetti, è quella concernente l'accertamento dell'intervenuta violazione del diritto di servitù di passo, mentre non consta in alcun modo che (per quanto qui interessa) la domanda di rimozione del muro sia stata respinta in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza.
L'inciso, invero non significativo sotto questo aspetto, contenuto nella sentenza n.
754/2008 del Tribunale di Pistoia secondo cui “La domanda attorea deve essere così respinta” non consente dunque di ritenere che il predetto Tribunale abbia inteso, nella sentenza medesima, ritenere autonomamente infondata la domanda di rimozione del muro e cioè di ritenere la stessa infondata a prescindere dalla ritenuta infondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuto inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti la servitù di passo.
La domanda di rimozione del muro, semplicemente, non è stata considerata una volta preso atto dell'infondatezza della predetta domanda di accertamento.
In questo senso, dunque, la fattispecie in esame deve sussumersi nel solco interpretativo delineato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze menzionate al paragrafo che precede, essendosi anche nel presente caso al cospetto di una domanda in ordine alla quale non constano statuizioni specifiche in quanto assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare.
Ciò, peraltro, al netto del fatto che sia la Corte d'Appello di Firenze (nella sentenza
1536/2012) che la Corte di Cassazione (nell'ordinanza 15990/2018) hanno espressamente qualificato la condotta processuale dei sigg.ri nell'avanzare le impugnazioni Parte_1
rispettivamente prese in considerazione, nei termini di omessa riproposizione di domande e non in quelli di proposizione di impugnazioni parziali.
12 G) L'esito della valutazione sin qui esposto è dunque che la domanda di rimozione del muro in esame non sia stata oggetto di una specifica ed espressa statuizione di condanna, in quanto assorbita invece dalla reiezione della domanda principale di accertamento, sì che era onere dei sigg.ri riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Parte_1
e non con specifica impugnazione.
La mancata riproposizione di tale domanda non comporta dunque alcun passaggio in giudicato di statuizioni in ordine alla rimozione del muro in questione, né integra rinuncia alla domanda stessa.
3.1.3) Le considerazioni espresse nei paragrafi che precedono comportano dunque la fondatezza del motivo di gravame in esame.
3.2) L'accoglimento del primo motivo di appello deermina l'assorbimento degli altri motivi di gravame, sia del secondo (in quanto diretto ad ottenere le medesime conseguenze del primo, mediante l'invocata applicazione dell'art. 331 c.p.c.), sia del terzo
(dal momento che l'accoglimento dell'appello comporta di per sé la necessità di dare corso ad una nuova, complessiva, regolazione delle spese di lite).
3.3) L'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza impugnata comporta poi la necessità di prendere in considerazione la fondatezza, in punto di merito, della domanda di rimozione del muro in esame, già avanzata dal sig. Parte_1
in prime cure.
A) In tale prospettiva assume anzitutto rilievo il contenuto della sentenza
1536/2012 (passata in giudicato) dove è espresso nitidamente che “...l'edificazione del muretto ha pregiudicato detta utilità (comodità), in violazione del citato art. 1067, comma
2. In definitiva, ai sensi della normativa sulle servitù, il muretto non avrebbe potuto essere edificato dai convenuti”, osservando quindi come la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso contro la predetta sentenza, abbia tra l'altro confermato le conclusioni della Corte territoriale, esponendo – con riferimento al contenuto delle previsioni contrattuali concernenti la servitù di passaggio in esame – che “come la corte d'appello ha
(definitivamente) accertato, la clausola ha inteso più radicalmente impedire "la presenza di cose tra il passo ed il fondo dominante che lo fiancheggiava" e che dovesse Parte_1
essere, quindi, interpretata "nel senso di garantire la possibilità di accesso al fondo dominante da ogni punto del passo" e non già, semplicemente, da un varco, pur se, in ipotesi, di più comoda percorribilità”.
B) Il passaggio in giudicato di tali rilievi comporta dunque la fondatezza della domanda del sig. volta ad ottenere la rimozione del muro illegittimamente Parte_1
posto a confine tra i fondi.
13 Per l'effetto gli odierni appellati devono essere condannati a rimuovere, a loro cura e spese, il muro realizzato a confine tra le proprietà delle odierne parti in causa, site in località Poggio Bersano, frazione Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT).
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 334/2021 del Tribunale di Pistoia, in totale Parte_1
riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna gli appellati , Controparte_1
e a rimuovere, a loro cura e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese, il muro realizzato a confine tra le proprietà delle odierne parti in causa, site in località Poggio Bersano, frazione Prunetta del Comune di San Marcello Piteglio (PT);
2) condanna gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare a parte appellante le Controparte_4 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria), ed oltre ad € 1.607,00 quale compenso per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese, ed oltre a complessivi € 1.512,10 per spese, e ad IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
14 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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