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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale di con il patrocinio dell'avv. ROSANIA DANILO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIOVANNI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI PIO e dell'avv. CIRULLI COSIMO DAMIANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale procuratore generale del locatore ha Parte_1 Parte_1 intimato sfratto per finita locazione nei confronti del conduttore chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione non abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Orta Nova alla piazza P. Nenni 11.
A sostegno dell'intimazione di sfratto il ricorrente, nella qualità, ha allegato il contratto di locazione non abitativa stipulato tra le parti in data 19.11.2011 per la durata di sei anni (dal 1°.12.2011 al
30.11.2017), rinnovabili tacitamente salvo disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (art. 1 del contratto); ha inoltre prodotto le lettere raccomandate di disdetta inviate dal locatore al il 10.5.22 ed il 30.1.2023, regolarmente ricevute dal CP_1 conduttore il 13.5.22 ed il 6.2.2023, e la procura generale rilasciata in suo favore dal locatore con atto per notar del 5.6.2014. Parte_1 Per_1
Il si è costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed in particolare contestando CP_1 la legittimazione sostanziale e processuale di e l'idoneità delle Parte_1 sopra richiamate lettere raccomandate a valere come regolare disdetta dal contratto di locazione.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. pagina 1 di 3 667 c.p.c.
Nella presente fase di merito, il ricorrente ha reiterato nella memoria integrativa la propria domanda originaria ed ha altresì chiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni rimasti insoluti – ex art. 423 c.p.c. o a titolo di indennità di occupazione -, avanzando in via subordinata una domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte;
nelle successive note difensive ha dato atto del rilascio forzoso dell'immobile locato avvenuto in data 16.9.2024.
Il resistente ha reiterato le proprie eccezioni ed ha contestato il diritto del locatore al pagamento dei canoni.
Orbene, richiamando quanto già osservato nell'ordinanza emessa a definizione della fase sommaria, rileva preliminarmente questo giudicante che il ricorrente ha dato prova della sua legittimazione sostanziale e processuale. Infatti, come sopra esposto, risulta allegata la procura generale conferita con atto per notar del 5.6.2014, con la quale il locatore ha tra l'altro attribuito Per_1 Parte_1 all'odierno ricorrente il potere di stare in giudizio in suo nome per la tutela dei suoi diritti.
Nel merito va poi rilevato che le lettere raccomandate inviate al conduttore dal procuratore di in data 10.5.2022 e 30.1.2023, pur facendo anche riferimento all'inadempimento Parte_1 contrattuale del conduttore, sono idonee a valere come tempestiva disdetta ai sensi dell'art. 1 del contratto, come peraltro esplicitamente chiarito dallo stesso mittente nella seconda lettera del 30.1.2023. Si tratta di missive certamente riferibili alla persona di ed al rapporto di Parte_1 locazione in esame, come desumibile dall'indicazione degli estremi del contratto di locazione nell'oggetto delle missive e dall'espressa spendita del nome del rappresentato.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione, per effetto della disdetta regolarmente inviata dal locatore nel rispetto del termine contrattuale (almeno sei mesi prima della scadenza naturale del 30.11.2023).
In ordine alla domanda di rilascio dell'immobile è cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto rilascio forzoso dell'immobile in data 16.9.2024.
La domanda di pagamento avanzata per la prima volta dal ricorrente nella memoria integrativa è una domanda nuova ed aggiuntiva rispetto a quella formulata nell'intimazione di sfratto, come tale inammissibile (cfr. Cass. 15021/04, Cass. 16635/08, Cass. 11960/10; peraltro, quanto all'istanza ex art. 423 c.p.c., non ne ricorrono neppure i presupposti, stante la contestazione formulata dalla controparte nelle note difensive depositate il 2.10.2024).
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata in via subordinata resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'intervenuta cessazione, alla data del 30.11.2023, del rapporto di locazione non abitativa intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Orta Nova alla piazza P. Nenni 11;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; pagina 2 di 3 condanna il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 162,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
(C.F. ), quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale di con il patrocinio dell'avv. ROSANIA DANILO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE GIOVANNI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI PIO e dell'avv. CIRULLI COSIMO DAMIANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale procuratore generale del locatore ha Parte_1 Parte_1 intimato sfratto per finita locazione nei confronti del conduttore chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione non abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Orta Nova alla piazza P. Nenni 11.
A sostegno dell'intimazione di sfratto il ricorrente, nella qualità, ha allegato il contratto di locazione non abitativa stipulato tra le parti in data 19.11.2011 per la durata di sei anni (dal 1°.12.2011 al
30.11.2017), rinnovabili tacitamente salvo disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza (art. 1 del contratto); ha inoltre prodotto le lettere raccomandate di disdetta inviate dal locatore al il 10.5.22 ed il 30.1.2023, regolarmente ricevute dal CP_1 conduttore il 13.5.22 ed il 6.2.2023, e la procura generale rilasciata in suo favore dal locatore con atto per notar del 5.6.2014. Parte_1 Per_1
Il si è costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed in particolare contestando CP_1 la legittimazione sostanziale e processuale di e l'idoneità delle Parte_1 sopra richiamate lettere raccomandate a valere come regolare disdetta dal contratto di locazione.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. pagina 1 di 3 667 c.p.c.
Nella presente fase di merito, il ricorrente ha reiterato nella memoria integrativa la propria domanda originaria ed ha altresì chiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni rimasti insoluti – ex art. 423 c.p.c. o a titolo di indennità di occupazione -, avanzando in via subordinata una domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte;
nelle successive note difensive ha dato atto del rilascio forzoso dell'immobile locato avvenuto in data 16.9.2024.
Il resistente ha reiterato le proprie eccezioni ed ha contestato il diritto del locatore al pagamento dei canoni.
Orbene, richiamando quanto già osservato nell'ordinanza emessa a definizione della fase sommaria, rileva preliminarmente questo giudicante che il ricorrente ha dato prova della sua legittimazione sostanziale e processuale. Infatti, come sopra esposto, risulta allegata la procura generale conferita con atto per notar del 5.6.2014, con la quale il locatore ha tra l'altro attribuito Per_1 Parte_1 all'odierno ricorrente il potere di stare in giudizio in suo nome per la tutela dei suoi diritti.
Nel merito va poi rilevato che le lettere raccomandate inviate al conduttore dal procuratore di in data 10.5.2022 e 30.1.2023, pur facendo anche riferimento all'inadempimento Parte_1 contrattuale del conduttore, sono idonee a valere come tempestiva disdetta ai sensi dell'art. 1 del contratto, come peraltro esplicitamente chiarito dallo stesso mittente nella seconda lettera del 30.1.2023. Si tratta di missive certamente riferibili alla persona di ed al rapporto di Parte_1 locazione in esame, come desumibile dall'indicazione degli estremi del contratto di locazione nell'oggetto delle missive e dall'espressa spendita del nome del rappresentato.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione, per effetto della disdetta regolarmente inviata dal locatore nel rispetto del termine contrattuale (almeno sei mesi prima della scadenza naturale del 30.11.2023).
In ordine alla domanda di rilascio dell'immobile è cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto rilascio forzoso dell'immobile in data 16.9.2024.
La domanda di pagamento avanzata per la prima volta dal ricorrente nella memoria integrativa è una domanda nuova ed aggiuntiva rispetto a quella formulata nell'intimazione di sfratto, come tale inammissibile (cfr. Cass. 15021/04, Cass. 16635/08, Cass. 11960/10; peraltro, quanto all'istanza ex art. 423 c.p.c., non ne ricorrono neppure i presupposti, stante la contestazione formulata dalla controparte nelle note difensive depositate il 2.10.2024).
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata in via subordinata resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'intervenuta cessazione, alla data del 30.11.2023, del rapporto di locazione non abitativa intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Orta Nova alla piazza P. Nenni 11;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; pagina 2 di 3 condanna il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 162,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3