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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 174/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex
art.127 ter del 20 maggio 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, via Santa Maria Alemanna, 25 presso lo studio dell'avv. Pietro Cami,
C.F. , che lo rappresenta e difende per procura in atti CodiceFiscale_2
appellante contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore pro-tempore, dott. rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Domenico Quinci, C.F. , C.F._3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2027/2022 –
“Comunione e impugnazione delibera assembleare- spese CP_1
condominiali”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 3 ottobre 2014, il signor , premesso Parte_1
di essere proprietario di due appartamenti siti nel Controparte_1 CP_1
Messina, ha convenuto innanzi al Tribunale di Messina lo stesso
[...]
Condominio, chiedendo a) dichiararsi la nullità/annullamento della delibera condominiale del 21
marzo 2014 (con cui erano stati approvati i bilanci consuntivi dal 2008 al 2013),
perché a suo dire fondata su un regolamento condominiale del 1959 inesistente,
giusta sentenza dello stesso Tribunale n. 957/2008, passata in giudicato, e/o perché frutto di convocazione urgente nulla, in quanto operata da amministratore la cui nomina era ugualmente nulla per il medesimo motivo;
b) in subordine, dichiarare la nullità dei bilanci approvati, perché in violazione dell'art. 1130 bis c.c., disciplinante dal 2013 il contenuto del “rendiconto condominiale”;
c) in via ancor più gradata, dichiarare la nullità dei bilanci approvati, perché
privi di sottoscrizione dell'amministratore.
2. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale adito, con sentenza 29
novembre 2022, n. 2027 ha rigettato le domande attoree, confermando la delibera impugnata e condannando il signor al pagamento delle spese di Pt_1
lite.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi di seguito esaminati.
4. Con il primo motivo di gravame, si contesta l'omessa pronuncia del
Tribunale sulla eccepita decadenza del convenuto dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, sollevate alle lett. a, b, c, d, e, f della comparsa di costituzione,
depositata tardivamente, il giorno stesso dell'udienza, e sulla eccepita tardività
della memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. Pertanto, a detta dell'appellante, tale violazione avrebbe inciso su tutta la sentenza impugnata, da riformare integralmente.
4.1 – La censura è solo parzialmente fondata.
Infatti, dalla verifica degli atti di causa e dalle difese assunte dal convenuto, a giudizio della Corte l'eccezione inerente l'inesistenza del dedotto giudicato di nullità del Regolamento condominiale (lett. d) della comparsa di costituzione) non
è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio
2021, n. 48).
4.2 – Quanto all'eccezione svolta al capo a) della comparsa di costituzione –
ossia la decadenza del Guida dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. per tardività
della stessa – trattasi di questione non rilevabile d'ufficio (Cass. 28 novembre
2001, n. 15131) e, quindi, effettivamente sollevata tardivamente dal Condominio.
Tuttavia, proprio la circostanza che il Tribunale non ha valutato tale eccezione va a vantaggio dell'appellante, che non ha alcun interesse ad una pronuncia che, rigettando quell'eccezione dell'odierno appellato, avrebbe comunque statuito l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera contestata.
4.3 – Con le eccezioni sub b) e c) il aveva dedotto la mancata CP_1
impugnazione da parte del della delibera di nomina dell'amministratore Pt_1
e della delibera di nomina del professionista incaricato CP_2
dall'Assemblea per la redazione dei bilanci, deducendone, quindi, l'impossibilità
di contestarne il merito.
Trattasi, in effetti, di eccezioni non rilevabili d'ufficio, che sono state sollevate tardivamente, a norma dell'art. 167 c.p.c., sicché, accogliendo il motivo di censura dell'appellante, di esse non può tenersi conto.
Tuttavia, la conseguenza di tale conclusione non determina, come si vedrà,
alcun effetto concreto sulla decisione della causa, in ragione delle questioni di merito che verranno esaminate.
4.4 - Le eccezioni sub lett. e) ed f) del attengono a mere difese, CP_1
come tali ammissibili anche in una comparsa tardivamente depositata.
4.5 - Infine, non risulta che il abbia tempestivamente contestato la Pt_1
tardività della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del , né nella memorie CP_1
ex art. 183, comma 3, c.p.c., né, tanto meno, all'udienza successiva del 18 giugno
2016, nel corso della quale egli ha richiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Ma a tutto voler concedere, il contenuto della suddetta memoria non introduce questioni di particolare rilevanza ai fini della decisione.
5. Con ulteriore motivo di appello, non indicato numericamente dall'appellante ma che viene svolto alle pagg.
7-16 dell'atto di appello, e con il
terzo motivo, il signor si duole che il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 rigettato la sua deduzione di giudicato sulla inesistenza del Regolamento
condominiale del 18 luglio 1959, derivante dalle sentenze dello stesso Tribunale
n. 957/2008 e 656/2016 (quest'ultima neppure considerata nella sentenza gravata).
5.1 – E' opportuno specificare che in tale ultima sentenza, oggetto dell'odierno appello, si legge tra l'altro che “dal testo della sentenza n. 957/08 emessa dal
Tribunale di Messina, prodotta dall'attore, si evince agevolmente che chiedeva –
e quindi, riconosceva come valido – l'applicazione proprio del Regolamento di cui
in questa sede il medesimo chiede la nullità e da cui oggi intende far discendere
la nullità delle delibere impugnate. Ed infatti si legge nello svolgimento che l'attore
impugnava una delibera assembleare del 1983 per motivi diversi da quelli oggetto
del presente giudizio e paradossalmente chiedeva l'attuazione del
Regolamento”; inoltre “nessuna delle parti in causa ha mai contestato l'esistenza
e la validità dell'approvazione del Regolamento né l'attore ha dato prova di aver
fatto valere tale asserita nullità in contraddittorio tra tutti i condomini - trattandosi
di evidente litisconsorzio necessario – che hanno sempre applicato le disposizioni
regolamentari e tabellari originarie”.
5.2 – Assume l'appellante di avere sempre contestato il deliberato assembleare, tanto che la invocata sentenza n. 957/2008 aveva come presupposto una citazione fondata sull'inesistenza di quel Regolamento del 1959
e che aveva dichiarato l'illegittimità di ben 14 delibere, mentre la successiva sentenza n. 656/2016 erano state dichiarate nulle altre 11 delibere impugnate.
Pertanto, assume l'erroneità della impugnata decisione per non avere il tribunale considerato la palese esistenza di un giudicato, formatosi in due distinti giudizi intercorsi tra le stesse odierne parti. 5.3 – A giudizio della Corte, il motivo di censura è infondato.
Intanto, la invocata sentenza n. 957/2008 del Tribunale di Messina ha così
statuito in dispositivo: “rigetta il petitum avanzato dall'attore ”, con Parte_1
una inequivocabile reiezione di qualsiasi domanda dallo stesso proposta. Tra
l'altro, l'attore in quel giudizio (frutto della riunione di varie cause) aveva tra l'altro chiesto “attuarsi il rispetto dell'art. 19 del Regolamento di condominio”, nonché
“dichiararsi la nullità delle delibere sin da quella del 20 febbraio 1984, per aver
interpretato diversamente l'art. 11 del Regolamento condominiale”.
E' vero che nella motivazione, il giudice ha affermato la nullità del deliberato del 1959 (anche) per mancanza di quorum costitutivo, ma senza tradurre tale conclusione in una statuizione nel dispositivo, avendo anzi, come detto, rigettato le azioni giudiziarie del per difetto di adeguata istruttoria e prova. Pt_1
Ora, se è vero che l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso
interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito
nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass.
lav. 7 agosto 2019, n. 21165), è altresì vero che vi deve essere una corrispondenza tra ragioni della decisione e decisum, potendo le prime chiarire il senso del secondo: pertanto, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame,
l'affermata – in motivazione – nullità della delibera in questione resta ferma ad una mero accertamento incidentale, non trovando alcuna ricaduta nel dispositivo,
che, anzi, è palesemente contrario (“rigetto delle domande attoree”), si tratta di un quid inidoneo al giudicato (Cass. 19 luglio 2018, n. 19252). In sostanza, deve escludersi che l'efficacia di giudicato possa sussistere in “enunciazioni
puramente incidentali, nonché su considerazioni prive di relazione causale con
quanto abbia formato oggetto della decisione, le quali, appunto perché mancanti di collegamento con il contenuto del dispositivo, non hanno efficacia decisoria e
non possono pregiudicare i diritti delle parti” (cfr., in motivazione, Cass. 28 ottobre
2019, n. 27481).
Vale richiamato quanto già affermato da questa Corte con sentenza n.
511/2023 tra le stesse parti (depositata dall'appellato): “ebbene, fra
l'accertamento incidentale di nullità del deliberato assembleare del 18.7.1959 con
il quale veniva approvato il regolamento condominiale, e il rigetto del “petitum
avanzato dall'attore”, petitum che il Tribunale di Messina individuava
nell'impugnazione delle delibere assembleari che avevano apportato modifiche
ai criteri di ripartizione delle spese stabiliti nel regolamento approvato nel 1959,
non è dato comprendere quale sia il rapporto di pregiudizialità logica. La
motivazione sul punto adottata dal Tribunale con sentenza n. 957/2008 è, infatti,
incomprensibile, posto che l'accertamento della nullità della delibera approvativa
del regolamento non avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'impugnazione delle
delibere oggetto dei giudizi riuniti. La statuizione di rigetto non può, quindi, avere
effetto di giudicato rispetto ad una questione che non assume un rapporto di
pregiudizialità logica necessaria con la statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza n. 957/08. Va osservato, poi, che in questa sede non può essere
rilevata la invalidità della delibera del 1959 approvativa del regolamento
condominiale e ciò per due ordini di ragioni: a) il profilo di invalidità del deliberato
assembleare del 1959 evidenziato nella sentenza n. 957/2008 (violazione del
primo comma dell'art. 1136 c.c.) non è riconducibile all'ipotesi della nullità (sul
punto vedasi Cassazione sezioni unite 9839/2021, che stabilisce i casi tassativi
di nullità delle delibere assembleari del ); b) la sentenza n. 656/2016, CP_1
il cui passaggio in giudicato è stato accertato a seguito della rimessione sul ruolo della causa, ha statuito sulla invalidità della delibera modificativa del regolamento
condominiale, con ciò logicamente e implicitamente ritenendo valido il pregresso
regolamento stesso”.
5.4 – Con riferimento a tale ultima sentenza n. 656/2016, va rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata considerazione e rilievo (ai fini del giudicato sulla inesistenza del Regolamento) della stessa è infondata: infatti, quest'ultima ha dichiarato la nullità, tra l'altro, della impugnata delibera del 20 febbraio 1984
che aveva modificato l'art. 11 dell'originario Regolamento del 1959 (sul presupposto, pertanto, della sua validità). In conseguenza, anche a voler considerare il contenuto e le statuizioni definitive di detta pronunzia, la decisione del giudice circa la infondatezza della tesi dedotta dall'appellante – ossia l'accertamento ex art. 2909 c.c. sulla inesistenza o nullità dell'originario
Regolamento e gli effetti considerati da controparte – non sarebbe mutata.
Anche in tal caso è utile richiamare, ad integrazione, quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 511/2023: “Ora, contrariamente a quanto
ritenuto dall'appellante, tale sentenza (la n. 956/2016) non determina una nullità
derivata della delibera che ha approvato i bilanci posti a fondamento della pretesa
del . Ed infatti, come chiarito da Cassazione Sezioni Unite n. CP_1
9839/2021 “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle
delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c.,
come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della
nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto
in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto
assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni
con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di
ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il
futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste
dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni
aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative
alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri
generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di
deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la
relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.. Nella specie, la delibera assembleare in questione non
disponeva in termini generali i criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge
o dalla convenzione, da valere per il futuro, ma con l'approvazione del bilancio
consuntivo ripartiva in concreto tra i condomini le spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate. La dedotta nullità della delibera del 1984
che aveva modificato i criteri di ripartizione delle spese per la gestione e i servizi
relativi ad alcune parti comuni riverbera i suoi effetti sulla delibera posta a
fondamento della domanda giudiziale avanzata dal nel senso di CP_1
palesare una violazione di legge nell'adozione in concreto delle spese in
questione fra i condomini, da far valere con la proposizione dell'azione di
annullamento da proporre nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, e non con
una semplice eccezione”.
5.5 - In sostanza, poiché l'appellante ha fondato la propria azione di
impugnazione della delibera del 21 marzo 2014 innanzitutto sulla asserita
inesistenza giuridica del Regolamento condominiale del 1959, il motivo di appello è infondato.
5.6 - A diversa conclusione potrebbe parzialmente pervenirsi ove si interpreti la domanda del Guida (e il conseguente appello) come richiesta di declatoria di nullità della delibera del 21 marzo 2014 per dichiarata (con forza di giudicato)
nullità della delibera del 1984 di modifica dell'art. 11 del Regolamento
condominiale del 1959, con la quale è stata decisa l'esenzione (contestata dal
Guida stesso) delle botteghe da una serie di voci di spesa (salario portiere,
personale di pulizia, acqua, illuminazione ingresso, androne, cortili ed altri spazi comuni, manutenzione scale, manutenzione e ricostruzione ascensori). Ciò
potrebbe desumersi dalla pag. 4 dell'originaria citazione, in cui si fa cenno alla nullità “anche delle modifiche successive apportate al Regolamento originario”, e dall'appello, in cui (pag. 16) si specifica che la modifica del regolamento
condominiale operata con la delibera dl 20 febbraio 1984, non è conforme a
legge, sicché non possono esentare le botteghe dal pagamento degli oneri
condominiali”.
Tuttavia, tale conclusione – limitata esclusivamente al criterio di riparto delle spese, va valutata sub specie delle sue ricadute decisionali, alla luce delle ulteriori doglianze mosse dall'appellante.
6. Intanto, se è valido nel suo complesso il Regolamento condominiale del
1959 (non avendo l'attore/appellante dedotto motivi di nullità diversi dal mero giudicato), non sussiste alcuna nullità nella nomina dell'amministratore, attuata con delibera del 6 maggio 2013, che si fonda su articoli regolamentari diversi dal modificato art. 11 e, comunque, sulle norme codicistiche. 7. Inoltre, le deduzioni dell'appellante secondo cui il Tribunale ha errato nel non annullare le delibere impugnate per avere applicato l'illegittima esenzione
(introdotta nel 1984) delle botteghe da alcune spese non possono trovare accoglimento.
Infatti, alla citazione risulta allegata solo l'impugnata delibera del 21 marzo
2014, con allegati il dettaglio dei debiti verso i fornitori, ma non i singoli bilanci approvati nel contesto della ricostruzione della contabilità 2008-2013 effettuata dal perito del condominio dott. . Sicché non è dato sapere quali siano Per_1
stati i criteri di riparto delle spese ed eventualmente quali voci non siano state addebitate alle botteghe.
In definitiva, non è possibile verificare in questa sede la fondatezza delle doglianze del anche sulla regolarità e conformità formale e sostanziale dei Pt_1
bilanci approvati, e, conseguentemente, la sussistenza del dedotto errore decisionale del Tribunale, essendo, in tale contesto di carenza probatoria,
irrilevante il contenuto di altre sentenze invocate dall'appellante, emesse in paralleli contenziosi tra le parti.
8. In conclusione, i motivi di censura nel merito vanno rigettati.
9. Residua il secondo motivo di appello, che viene esaminato a questo unto per ragioni di conseguenzialità logica, attenendo nella sostanza al regolamento delle spese.
Il si duole che il Tribunale non abbia considerato la complessiva Pt_1
condotta del , ai fini delle spese (ed in particolare la mancata CP_1
comparizione alla mediazione, la richiesta di pagamento monitoria in costanza di mediazione sulla delibera di approvazione e le successive richieste di pagamento in costanza di trattative di soluzione stragiudiziale).
9.1 - Circa la mancata partecipazione del alla mediazione ai fini CP_1
della condanna alle spese di lite, osserva la corte che l'art. 12 bis del d. lgs. 4
marzo 2010, n. 28 prevede, quale effetto della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, solo ed esclusivamente la mera possibilità per il
Giudice di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. (oltreché che l'eventuale condanna al versamento di una somma all'Erario.
9.2 – Quanto alla contestata richiesta di pagamento delle quote condominiali avvenuta in costanza della mediazione (concretizzatasi con la richiesta di un decreto ingiuntivo), vale sottolineare che, in ogni caso, a fronte di una deliberazione assembleare esecutiva, le richieste di pagamento (e la riscossione coattiva) degli oneri condominiali rappresentano un obbligo per l'amministratore scaturente dagli artt. 1129 e 1130 c.c.
10. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a pagarle all'appellato nella seguente misura, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità
media: € 10.313,00 per compensi (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva €
1.665,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta in appello €
1.843,00, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 174/2023 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 2027/2022 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Messina:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in € 10313,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a., ed iva;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 6 marzo 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 174/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex
art.127 ter del 20 maggio 2024, decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, via Santa Maria Alemanna, 25 presso lo studio dell'avv. Pietro Cami,
C.F. , che lo rappresenta e difende per procura in atti CodiceFiscale_2
appellante contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore pro-tempore, dott. rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Domenico Quinci, C.F. , C.F._3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2027/2022 –
“Comunione e impugnazione delibera assembleare- spese CP_1
condominiali”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 3 ottobre 2014, il signor , premesso Parte_1
di essere proprietario di due appartamenti siti nel Controparte_1 CP_1
Messina, ha convenuto innanzi al Tribunale di Messina lo stesso
[...]
Condominio, chiedendo a) dichiararsi la nullità/annullamento della delibera condominiale del 21
marzo 2014 (con cui erano stati approvati i bilanci consuntivi dal 2008 al 2013),
perché a suo dire fondata su un regolamento condominiale del 1959 inesistente,
giusta sentenza dello stesso Tribunale n. 957/2008, passata in giudicato, e/o perché frutto di convocazione urgente nulla, in quanto operata da amministratore la cui nomina era ugualmente nulla per il medesimo motivo;
b) in subordine, dichiarare la nullità dei bilanci approvati, perché in violazione dell'art. 1130 bis c.c., disciplinante dal 2013 il contenuto del “rendiconto condominiale”;
c) in via ancor più gradata, dichiarare la nullità dei bilanci approvati, perché
privi di sottoscrizione dell'amministratore.
2. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale adito, con sentenza 29
novembre 2022, n. 2027 ha rigettato le domande attoree, confermando la delibera impugnata e condannando il signor al pagamento delle spese di Pt_1
lite.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi di seguito esaminati.
4. Con il primo motivo di gravame, si contesta l'omessa pronuncia del
Tribunale sulla eccepita decadenza del convenuto dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, sollevate alle lett. a, b, c, d, e, f della comparsa di costituzione,
depositata tardivamente, il giorno stesso dell'udienza, e sulla eccepita tardività
della memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. Pertanto, a detta dell'appellante, tale violazione avrebbe inciso su tutta la sentenza impugnata, da riformare integralmente.
4.1 – La censura è solo parzialmente fondata.
Infatti, dalla verifica degli atti di causa e dalle difese assunte dal convenuto, a giudizio della Corte l'eccezione inerente l'inesistenza del dedotto giudicato di nullità del Regolamento condominiale (lett. d) della comparsa di costituzione) non
è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio
2021, n. 48).
4.2 – Quanto all'eccezione svolta al capo a) della comparsa di costituzione –
ossia la decadenza del Guida dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. per tardività
della stessa – trattasi di questione non rilevabile d'ufficio (Cass. 28 novembre
2001, n. 15131) e, quindi, effettivamente sollevata tardivamente dal Condominio.
Tuttavia, proprio la circostanza che il Tribunale non ha valutato tale eccezione va a vantaggio dell'appellante, che non ha alcun interesse ad una pronuncia che, rigettando quell'eccezione dell'odierno appellato, avrebbe comunque statuito l'ammissibilità dell'impugnazione della delibera contestata.
4.3 – Con le eccezioni sub b) e c) il aveva dedotto la mancata CP_1
impugnazione da parte del della delibera di nomina dell'amministratore Pt_1
e della delibera di nomina del professionista incaricato CP_2
dall'Assemblea per la redazione dei bilanci, deducendone, quindi, l'impossibilità
di contestarne il merito.
Trattasi, in effetti, di eccezioni non rilevabili d'ufficio, che sono state sollevate tardivamente, a norma dell'art. 167 c.p.c., sicché, accogliendo il motivo di censura dell'appellante, di esse non può tenersi conto.
Tuttavia, la conseguenza di tale conclusione non determina, come si vedrà,
alcun effetto concreto sulla decisione della causa, in ragione delle questioni di merito che verranno esaminate.
4.4 - Le eccezioni sub lett. e) ed f) del attengono a mere difese, CP_1
come tali ammissibili anche in una comparsa tardivamente depositata.
4.5 - Infine, non risulta che il abbia tempestivamente contestato la Pt_1
tardività della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del , né nella memorie CP_1
ex art. 183, comma 3, c.p.c., né, tanto meno, all'udienza successiva del 18 giugno
2016, nel corso della quale egli ha richiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Ma a tutto voler concedere, il contenuto della suddetta memoria non introduce questioni di particolare rilevanza ai fini della decisione.
5. Con ulteriore motivo di appello, non indicato numericamente dall'appellante ma che viene svolto alle pagg.
7-16 dell'atto di appello, e con il
terzo motivo, il signor si duole che il Tribunale abbia erroneamente Pt_1 rigettato la sua deduzione di giudicato sulla inesistenza del Regolamento
condominiale del 18 luglio 1959, derivante dalle sentenze dello stesso Tribunale
n. 957/2008 e 656/2016 (quest'ultima neppure considerata nella sentenza gravata).
5.1 – E' opportuno specificare che in tale ultima sentenza, oggetto dell'odierno appello, si legge tra l'altro che “dal testo della sentenza n. 957/08 emessa dal
Tribunale di Messina, prodotta dall'attore, si evince agevolmente che chiedeva –
e quindi, riconosceva come valido – l'applicazione proprio del Regolamento di cui
in questa sede il medesimo chiede la nullità e da cui oggi intende far discendere
la nullità delle delibere impugnate. Ed infatti si legge nello svolgimento che l'attore
impugnava una delibera assembleare del 1983 per motivi diversi da quelli oggetto
del presente giudizio e paradossalmente chiedeva l'attuazione del
Regolamento”; inoltre “nessuna delle parti in causa ha mai contestato l'esistenza
e la validità dell'approvazione del Regolamento né l'attore ha dato prova di aver
fatto valere tale asserita nullità in contraddittorio tra tutti i condomini - trattandosi
di evidente litisconsorzio necessario – che hanno sempre applicato le disposizioni
regolamentari e tabellari originarie”.
5.2 – Assume l'appellante di avere sempre contestato il deliberato assembleare, tanto che la invocata sentenza n. 957/2008 aveva come presupposto una citazione fondata sull'inesistenza di quel Regolamento del 1959
e che aveva dichiarato l'illegittimità di ben 14 delibere, mentre la successiva sentenza n. 656/2016 erano state dichiarate nulle altre 11 delibere impugnate.
Pertanto, assume l'erroneità della impugnata decisione per non avere il tribunale considerato la palese esistenza di un giudicato, formatosi in due distinti giudizi intercorsi tra le stesse odierne parti. 5.3 – A giudizio della Corte, il motivo di censura è infondato.
Intanto, la invocata sentenza n. 957/2008 del Tribunale di Messina ha così
statuito in dispositivo: “rigetta il petitum avanzato dall'attore ”, con Parte_1
una inequivocabile reiezione di qualsiasi domanda dallo stesso proposta. Tra
l'altro, l'attore in quel giudizio (frutto della riunione di varie cause) aveva tra l'altro chiesto “attuarsi il rispetto dell'art. 19 del Regolamento di condominio”, nonché
“dichiararsi la nullità delle delibere sin da quella del 20 febbraio 1984, per aver
interpretato diversamente l'art. 11 del Regolamento condominiale”.
E' vero che nella motivazione, il giudice ha affermato la nullità del deliberato del 1959 (anche) per mancanza di quorum costitutivo, ma senza tradurre tale conclusione in una statuizione nel dispositivo, avendo anzi, come detto, rigettato le azioni giudiziarie del per difetto di adeguata istruttoria e prova. Pt_1
Ora, se è vero che l'interpretazione della portata del giudicato, sia esso
interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito
nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass.
lav. 7 agosto 2019, n. 21165), è altresì vero che vi deve essere una corrispondenza tra ragioni della decisione e decisum, potendo le prime chiarire il senso del secondo: pertanto, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame,
l'affermata – in motivazione – nullità della delibera in questione resta ferma ad una mero accertamento incidentale, non trovando alcuna ricaduta nel dispositivo,
che, anzi, è palesemente contrario (“rigetto delle domande attoree”), si tratta di un quid inidoneo al giudicato (Cass. 19 luglio 2018, n. 19252). In sostanza, deve escludersi che l'efficacia di giudicato possa sussistere in “enunciazioni
puramente incidentali, nonché su considerazioni prive di relazione causale con
quanto abbia formato oggetto della decisione, le quali, appunto perché mancanti di collegamento con il contenuto del dispositivo, non hanno efficacia decisoria e
non possono pregiudicare i diritti delle parti” (cfr., in motivazione, Cass. 28 ottobre
2019, n. 27481).
Vale richiamato quanto già affermato da questa Corte con sentenza n.
511/2023 tra le stesse parti (depositata dall'appellato): “ebbene, fra
l'accertamento incidentale di nullità del deliberato assembleare del 18.7.1959 con
il quale veniva approvato il regolamento condominiale, e il rigetto del “petitum
avanzato dall'attore”, petitum che il Tribunale di Messina individuava
nell'impugnazione delle delibere assembleari che avevano apportato modifiche
ai criteri di ripartizione delle spese stabiliti nel regolamento approvato nel 1959,
non è dato comprendere quale sia il rapporto di pregiudizialità logica. La
motivazione sul punto adottata dal Tribunale con sentenza n. 957/2008 è, infatti,
incomprensibile, posto che l'accertamento della nullità della delibera approvativa
del regolamento non avrebbe dovuto condurre al rigetto dell'impugnazione delle
delibere oggetto dei giudizi riuniti. La statuizione di rigetto non può, quindi, avere
effetto di giudicato rispetto ad una questione che non assume un rapporto di
pregiudizialità logica necessaria con la statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza n. 957/08. Va osservato, poi, che in questa sede non può essere
rilevata la invalidità della delibera del 1959 approvativa del regolamento
condominiale e ciò per due ordini di ragioni: a) il profilo di invalidità del deliberato
assembleare del 1959 evidenziato nella sentenza n. 957/2008 (violazione del
primo comma dell'art. 1136 c.c.) non è riconducibile all'ipotesi della nullità (sul
punto vedasi Cassazione sezioni unite 9839/2021, che stabilisce i casi tassativi
di nullità delle delibere assembleari del ); b) la sentenza n. 656/2016, CP_1
il cui passaggio in giudicato è stato accertato a seguito della rimessione sul ruolo della causa, ha statuito sulla invalidità della delibera modificativa del regolamento
condominiale, con ciò logicamente e implicitamente ritenendo valido il pregresso
regolamento stesso”.
5.4 – Con riferimento a tale ultima sentenza n. 656/2016, va rilevato che anche la doglianza relativa alla mancata considerazione e rilievo (ai fini del giudicato sulla inesistenza del Regolamento) della stessa è infondata: infatti, quest'ultima ha dichiarato la nullità, tra l'altro, della impugnata delibera del 20 febbraio 1984
che aveva modificato l'art. 11 dell'originario Regolamento del 1959 (sul presupposto, pertanto, della sua validità). In conseguenza, anche a voler considerare il contenuto e le statuizioni definitive di detta pronunzia, la decisione del giudice circa la infondatezza della tesi dedotta dall'appellante – ossia l'accertamento ex art. 2909 c.c. sulla inesistenza o nullità dell'originario
Regolamento e gli effetti considerati da controparte – non sarebbe mutata.
Anche in tal caso è utile richiamare, ad integrazione, quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 511/2023: “Ora, contrariamente a quanto
ritenuto dall'appellante, tale sentenza (la n. 956/2016) non determina una nullità
derivata della delibera che ha approvato i bilanci posti a fondamento della pretesa
del . Ed infatti, come chiarito da Cassazione Sezioni Unite n. CP_1
9839/2021 “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle
delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c.,
come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della
nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto
in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto
assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni
con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di
ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il
futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste
dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni
aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative
alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri
generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di
deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la
relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.. Nella specie, la delibera assembleare in questione non
disponeva in termini generali i criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge
o dalla convenzione, da valere per il futuro, ma con l'approvazione del bilancio
consuntivo ripartiva in concreto tra i condomini le spese relative alla gestione
delle parti e dei servizi comuni adottate. La dedotta nullità della delibera del 1984
che aveva modificato i criteri di ripartizione delle spese per la gestione e i servizi
relativi ad alcune parti comuni riverbera i suoi effetti sulla delibera posta a
fondamento della domanda giudiziale avanzata dal nel senso di CP_1
palesare una violazione di legge nell'adozione in concreto delle spese in
questione fra i condomini, da far valere con la proposizione dell'azione di
annullamento da proporre nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, e non con
una semplice eccezione”.
5.5 - In sostanza, poiché l'appellante ha fondato la propria azione di
impugnazione della delibera del 21 marzo 2014 innanzitutto sulla asserita
inesistenza giuridica del Regolamento condominiale del 1959, il motivo di appello è infondato.
5.6 - A diversa conclusione potrebbe parzialmente pervenirsi ove si interpreti la domanda del Guida (e il conseguente appello) come richiesta di declatoria di nullità della delibera del 21 marzo 2014 per dichiarata (con forza di giudicato)
nullità della delibera del 1984 di modifica dell'art. 11 del Regolamento
condominiale del 1959, con la quale è stata decisa l'esenzione (contestata dal
Guida stesso) delle botteghe da una serie di voci di spesa (salario portiere,
personale di pulizia, acqua, illuminazione ingresso, androne, cortili ed altri spazi comuni, manutenzione scale, manutenzione e ricostruzione ascensori). Ciò
potrebbe desumersi dalla pag. 4 dell'originaria citazione, in cui si fa cenno alla nullità “anche delle modifiche successive apportate al Regolamento originario”, e dall'appello, in cui (pag. 16) si specifica che la modifica del regolamento
condominiale operata con la delibera dl 20 febbraio 1984, non è conforme a
legge, sicché non possono esentare le botteghe dal pagamento degli oneri
condominiali”.
Tuttavia, tale conclusione – limitata esclusivamente al criterio di riparto delle spese, va valutata sub specie delle sue ricadute decisionali, alla luce delle ulteriori doglianze mosse dall'appellante.
6. Intanto, se è valido nel suo complesso il Regolamento condominiale del
1959 (non avendo l'attore/appellante dedotto motivi di nullità diversi dal mero giudicato), non sussiste alcuna nullità nella nomina dell'amministratore, attuata con delibera del 6 maggio 2013, che si fonda su articoli regolamentari diversi dal modificato art. 11 e, comunque, sulle norme codicistiche. 7. Inoltre, le deduzioni dell'appellante secondo cui il Tribunale ha errato nel non annullare le delibere impugnate per avere applicato l'illegittima esenzione
(introdotta nel 1984) delle botteghe da alcune spese non possono trovare accoglimento.
Infatti, alla citazione risulta allegata solo l'impugnata delibera del 21 marzo
2014, con allegati il dettaglio dei debiti verso i fornitori, ma non i singoli bilanci approvati nel contesto della ricostruzione della contabilità 2008-2013 effettuata dal perito del condominio dott. . Sicché non è dato sapere quali siano Per_1
stati i criteri di riparto delle spese ed eventualmente quali voci non siano state addebitate alle botteghe.
In definitiva, non è possibile verificare in questa sede la fondatezza delle doglianze del anche sulla regolarità e conformità formale e sostanziale dei Pt_1
bilanci approvati, e, conseguentemente, la sussistenza del dedotto errore decisionale del Tribunale, essendo, in tale contesto di carenza probatoria,
irrilevante il contenuto di altre sentenze invocate dall'appellante, emesse in paralleli contenziosi tra le parti.
8. In conclusione, i motivi di censura nel merito vanno rigettati.
9. Residua il secondo motivo di appello, che viene esaminato a questo unto per ragioni di conseguenzialità logica, attenendo nella sostanza al regolamento delle spese.
Il si duole che il Tribunale non abbia considerato la complessiva Pt_1
condotta del , ai fini delle spese (ed in particolare la mancata CP_1
comparizione alla mediazione, la richiesta di pagamento monitoria in costanza di mediazione sulla delibera di approvazione e le successive richieste di pagamento in costanza di trattative di soluzione stragiudiziale).
9.1 - Circa la mancata partecipazione del alla mediazione ai fini CP_1
della condanna alle spese di lite, osserva la corte che l'art. 12 bis del d. lgs. 4
marzo 2010, n. 28 prevede, quale effetto della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, solo ed esclusivamente la mera possibilità per il
Giudice di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. (oltreché che l'eventuale condanna al versamento di una somma all'Erario.
9.2 – Quanto alla contestata richiesta di pagamento delle quote condominiali avvenuta in costanza della mediazione (concretizzatasi con la richiesta di un decreto ingiuntivo), vale sottolineare che, in ogni caso, a fronte di una deliberazione assembleare esecutiva, le richieste di pagamento (e la riscossione coattiva) degli oneri condominiali rappresentano un obbligo per l'amministratore scaturente dagli artt. 1129 e 1130 c.c.
10. Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio impone, in virtù
del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a pagarle all'appellato nella seguente misura, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità
media: € 10.313,00 per compensi (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva €
1.665,00, fase di trattazione al minimo per la concreta attività svolta in appello €
1.843,00, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 174/2023 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 2027/2022 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Messina:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in € 10313,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a., ed iva;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 6 marzo 2025.
Il presidente est.
(Giuseppe Minutoli)