Sentenza 26 agosto 2005
Massime • 2
Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la 'ratiò del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicchè l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto
Le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la 'regula juris' a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22604 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 10/08/2021), n.22604 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: D.M., rappr. e dif. dall'avv. Rossella Dadea, rossella.dadea.pec-ordineavvocatiancona.it e dall'avv. Romolo Donzelli romolodonzelli.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso il suo studio professionale, in Fabriano (AN), via Cialdini n. 42, come da …
Leggi di più… - 2. La natura privilegiata del credito del fondo di garanzia per le PMIAndrea Zanellato · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/2005, n. 17396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17396 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ISOLA SPA in liquidazione, in persona del curatore Dott. Gianluigi Francardo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. ROMANELLI Enrico, che lo rappresenta e difende con gli avv.ti prof. Guido Alpa e Tommaso Galletto del foro di Genova, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GI REGLIONI, in persona del curatore Dott. Gianluca Savino;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 294/01 del 24 aprile 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/05 dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;
Udito l'avv. Pafundi, sostituto processuale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impresa Artigiana RE Costruzioni Stradali proponeva domanda d'insinuazione al passivo del IM Isola s.p.a. in liquidazione per il credito di lire 239-374.296 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c., di lire 4.772.426 in via privilegiata ex art. 2758 c.c. ed in lire 3.854.979 in via chirografaria. Il G.D. ammetteva il credito parzialmente in via chirografaria per lire 183.765.590. L'Impresa RE proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo l'integrale ammissione del credito ed il riconoscimento del privilegio. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Genova con sentenza 16.7.1997 accoglieva in parte l'opposizione per l'ulteriore importo, in via chirografaria, di lire 9.709.892. Non riconosceva il privilegio artigiano, trattandosi del corrispettivo di appalto d'opera, e non riconosceva il credito portato dalle fatture 61 e 147 del 1988, in quanto l'opponente non aveva provato l'effettiva esecuzione delle opere subappaltate. Su appello dell'Impresa RE la Corte d'appello di Genova con sentenza 4.3.2001 riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo il maggior credito vantato ed il privilegio artigiano. Per quanto concerneva il credito portato dalle fatture 61 e 147 la Corte osservava che il IM aveva eccepito il difetto di titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, trattandosi di fatture emesse in data successiva alla stipulazione del contratto d'affitto d'azienda intervenuto il 4.5.1988 tra la società fallita, Isola s.p.a., e l'affittuaria Gepco s.p.a., ma che la curatela non aveva fornito la prova che il contratto d'affitto fosse comprensivo, tra i contratti in corso ceduti all'affittuario, anche del subappalto intercorso tra Isola s.p.a. e impresa RE. Aggiungeva la Corte che sussisteva la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in ragione delle fatture prodotte e degli stati avanzamento lavori sottoscritti dalla società fallita, a fronte di una contestazione della curatela sull'effettiva esecuzione delle opere troppo generica, in ordine al riconoscimento del privilegio artigiano ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 la Corte di merito riteneva di disattendere l'orientamento espresso da questa Suprema Corte con le sentenze 21.10.1980, n. 5640, e 430/1995, osservando che l'art. 2751 bis n. 5 era norma eccezionale, suscettibile peraltro d'interpretazione estensiva. Poiché la ratio della disciplina doveva essere individuata nella garanzia di un'adeguata tutela dei crediti costituenti il corrispettivo di un'attività di lavoro, non vi era motivo per negare il privilegio al corrispettivo dell'appalto d'opera, in quanto partecipe delle medesime caratteristiche proprie delle altre prestazioni considerate dalla norma.
Infine la Corte affermava la natura artigiana dell'Impresa RE sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che aveva accertato che il fattore lavoro era preminente sul fattore capitale.
Ha proposto ricorso per Cassazione il IM Isola s.p.a. formulando quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. RE IO, dichiarato fallito nelle more del giudizio, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la curatela ricorrente lamenta difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, per omesso esame di documenti.
Osserva che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione con cui il IM aveva contestato il credito portato dalle fatture 61 e 146 del 1988 sostenendo che si trattava di fatture emesse in data successiva alla stipulazione del contratto d'affitto d'azienda, rilevando che la curatela non avrebbe provato che il contratto d'affitto era comprensivo anche del contratto di subappalto intercorso tra la società fallita e l'impresa RE. In realtà i giudici d'appello non avrebbero considerato lo stato avanzamento lavori (SAL 2) del 4.5.1988 relativo ai lavori eseguiti dall'Impresa RE presso il cantiere di "Quarto Alto Comparto 2" e il prospetto "Fornitori e subappaltatori" sottoscritto dalla società fallita e dall'affittuaria Gepco s.p.a., da cui risultava sia il nominativo del RE tra i subappaltatori sia l'importo dei lavori eseguiti alla data di stipulazione del contratto d'affitto d'azienda. Da tali documenti risulterebbe provato che il contratto di subappalto era ricompreso tra i contratti ceduti con l'affitto d'azienda, sì che risultava fondata l'eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che la sentenza impugnata ha riportato integralmente il contenuto del contratto d'affitto d'azienda intervenuto tra la società fallita e l'affittuaria Gepco, da cui risulta che l'azienda ceduta comprendeva i contratti di cui all'allegato 6. La corte ha quindi osservato che "la mancata produzione in giudizio ad opera del fallimento di tali allegati, e segnatamente dell'allegato 6, non consente di accertare se il contratto di subappalto... abbia fatto parte degli elementi aziendali oggetto del contratto d'affitto. Ne segue che il fallimento non ha dimostrato il fondamento dell'eccezione proposta, ossia dell'asserita sopravvenuta carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto...". Quest'affermazione della sentenza impugnata va evidentemente posta in relazione con il passo del contratto d'affitto, riportato nella motivazione, in cui si precisa che sono oggetto dell'affitto "..solamente gli elementi aziendali descritti nella lett. B precedente e relativi allegati (tra cui l'allegato 6 n.d.r.) con esclusione pertanto di ogni bene, rapporto contrattuale, debito e/o credito non ricompreso nella descrizione e allegati in oggetto". I documenti di cui la curatela ricorrente lamenta la mancata considerazione sono documenti diversi dall'allegato 6, anche se il prospetto "Fornitori e subappaltatori" reca la sottoscrizione dell'affittuario Gepco. Questa corte ha affermato che il mancato esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, quando il documento sia idoneo a fornire la prova di un fatto, che se tenuto presente, avrebbe determinato, secondo un giudizio di certezza, una decisione diversa da quella adottata (Sez. 3^, 17.1.1996, n. 340; Sez. 1^, 28.11.2001, n. 15113). Nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello è congrua rispetto al tenore del contratto d'affitto d'azienda e non può affermarsi con sicurezza che il prospetto da cui risultano il nominativo del subappaltatore e l'ammontare del credito sia sufficiente a provare la cessione del contratto al subappaltatore RE. Con il secondo motivo di ricorso la curatela deduce violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione ed omesso esame di documenti.
La Corte d'appello ha affermato che la contestazione del IM circa l'effettiva esecuzione dei lavori era generica, sì da dover ritenere sufficiente la prova del credito offerta dall'impresa RE tramite le fatture prodotte e le risultanze degli stati avanzamento lavori sottoscritti dalla società fallita. Lamenta la ricorrente che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto ricade su chi fa valere in giudizio la pretesa, senza che il convenuto sia tenuto ad una contestazione specifica ed analitica. Ne sarebbe derivato anche difetto di motivazione, perché la Corte non avrebbe spiegato su quali elementi fondava la ritenuta prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Ancora la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore affermando che i lavori di cui alla fattura 147/88 si riferivano al 2^ stato avanzamento lavori, contenente l'espresso benestare della Direzione tecnica alla fatturazione, tanto più che il credito portato da altra fattura (la 111/88) era stato ammesso al passivo senza contestazioni, e le due fatture si riferivano ai lavori di asfaltatura del medesimo parcheggio, facente parte del cantiere Begato 9.
In realtà, osserva la ricorrente, lo stato avanzamento lavori li si riferisce al cantiere di Quarto Alto Comparto 2 e non al cantiere di Begato 9, come si evincerebbe dall'esame di altra fattura, la 49/88, emessa dall'Impresa RE ed allegata come doc. 9 alla domanda d'insinuazione al passivo.
Infine vi sarebbe, ad avviso della ricorrente, violazione dell'art. 2709 c.c., perché la Corte di merito avrebbe ritenuto fondata la domanda dell'Impresa RE sulla base di documentazione costituita soltanto da fatture commerciali che, essendo atti a formazione unilaterale, non possono far prova se non in difetto di contestazione e comunque non nei confronti del IM, in ragione della qualità di terzo del curatore.
Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto provato il credito portato dalle fatture emesse dall'Impresa RE, n. 61 e 147/88 perché esse trovavano riscontro negli stati avanzamento lavori sottoscritti dalla società fallita. La curatela ricorrente non ha contestato le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello per quanto concerne la fattura n. 61, mentre ha invocato con riguardo alla fattura 147 un presunto errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale riferendo il 2^ stato avanzamento lavori al cantiere Begato 9, anziché al cantiere di Quarto Alto Comparto 2. In proposito va osservato che tale errore sarebbe documentato dal confronto con la fattura 49/88, allegata alla domanda di ammissione al passivo, da cui si evincerebbe che il 2^ stato avanzamento lavori si riferisce al cantiere di Quarto Alto e non di Begato 9. Tuttavia la ricorrente non ha neppure allegato che la fattura 49/88 fosse stata ritualmente prodotta in giudizio in sede di opposizione a stato passivo ovvero che lo stato passivo ed i documenti ad esso allegati fossero stati acquisiti d'ufficio in tale giudizio, sì da consentire su di essi il contraddittorio delle parti (Cass. 5.5.2000, n. 5635, rv. 536165), circostanza che costituisce il presupposto per potersi dolere del vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo. Sul punto il motivo deve pertanto ritenersi generico e non soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso.
Non sussiste d'altra parte la lamentata violazione dell'art. 2697 c.c. e tantomeno dell'art. 2709 c.c. (quest'ultima dedotta per la prima volta in questa sede e pertanto inammissibile) perché la Corte di merito ha ritenuto che l'Impresa RE avesse dato prova del credito vantato, in ragione della già ricordata corrispondenza delle fatture con gli stati avanzamento lavori, aggiungendo ad abundantiam che la società fallita non aveva fornito alcuna prova che valesse ad inficiare le conclusioni raggiunte sulla base di documenti che, di per se stessi, costituivano prova sufficiente dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni cui i crediti vantati si riferiscono. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2751 bis n. 5 e dell'art. 14 disp.prel. c.c. La Corte d'appello ha ritenuto che l'art. 2751 bis n. 5 sia norma di carattere eccezionale, che non consente l'interpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 preleggi, ma che ammette l'interpretazione estensiva, vale a dire l'applicazione a quei casi che apparentemente sono esclusi dal testo normativo, ma che in realtà il legislatore ha inteso comprendere, in base ad una valutazione fondata sulla ratio legis. La ratio della disciplina dei privilegi regolati dall'art. 2751 bis, ad avviso della Corte di merito, risponde alla necessità di una tutela effettiva dei crediti costituenti prevalentemente corrispettivo di lavoro. Sulla base di questa premessa i giudici d'appello hanno ritenuto che nell'appalto d'opera, ipotesi non contemplata dall'art. 2751 bis n. 5 c.c., sussista la medesima ratio ravvisabile nei due casi considerati dalla norma, vale a dire i crediti costituenti corrispettivo dei servizi prestati o della vendita dei manufatti. Nell'appalto d'opera sarebbe presente oltre alla prestazione lavorativa, anche l'impiego di capitali investiti, che figura peraltro anche nell'appalto di servizi, mentre l'impiego della materia prima sarebbe presente anche nella vendita di manufatti. La Corte d'appello ha aggiunto che l'espressione "appalto di servizi", contenuta nell'art. 2751 bis n. 5, non potrebbe essere letta come diretta ad escludere l'appalto d'opera, perché la distinzione tra appalto d'opera ed appalto di servizi operata dall'art. 1655 c.c. sarebbe riferita soltanto alla specifica disciplina del contratto d'appalto e non avrebbe rilevanza con riguardo alla materia del privilegio.
Obietta la ricorrente che l'interpretazione accolta dalla Corte di merito è contraria alla giurisprudenza di questa Corte, in particolare al principio affermato da cass. 5640/1980, secondo la quale il privilegio generale sui mobili, accordato dall'art. 2751 bis n. 5 cod. civ ai crediti delle imprese artigiane, o delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati, oltre che per i corrispettivi della vendita di manufatti, non è operante con riguardo al credito per compenso di appalto d'opera, tenuto conto della riferibilità dei predetti corrispettivi di servizi ai soli rapporti caratterizzati in modo prevalente dallo espletamento di attività lavorativa, nonché della portata eccezionale delle norme che prevedono privilegi, ostativa ad una loro interpretazione analogica. Il principio, occorre aggiungere, è stato confermato, sia pur senza particolare motivazione, da Cass. 430/1995. Il motivo è fondato.
La premessa in base alla quale la Corte di merito ha ritenuto che l'art. 2751 bis n. 5, in quanto norma in tema di privilegi e quindi di carattere eccezionale, sia insuscettibile d'interpretazione analogica, ma possa essere oggetto d'interpretazione estensiva, è corretta, invero, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'interpretazione estensiva costituisce il risultato di una operazione logica volta ad individuare il reale significato e la portata effettiva di una disposizione di legge, per determinarne l'ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, quando le espressioni adoperate possono essere intese in varie accezioni o appaiono comunque inadeguate ad esprimere la volontà del legislatore in relazione alla ratio della norma (minus dixit quam voluit).
Per concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo l'interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l'esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere "estesa" (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l'intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati. L'interpretazione estensiva insomma, come ha esattamente rilevato autorevole dottrina, nulla aggiunge al contenuto ed alla portata della norma giuridica, limitandosi ad esplicitare ciò che in essa è implicito (Sez.Un., 9.3.1990, n. 1919). È indubbio che la ratio della disciplina in tema di privilegio accordato alle imprese artigiane ed alle cooperative di produzione e lavoro va individuata nella volontà del legislatore di tutelare in modo particolare i crediti che derivano dalla prestazione di attività lavorativa dell'artigiano o dei soci della cooperativa, attività destinata in ultima analisi a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore. Nel caso dell'appalto di servizi il legislatore ha ritenuto che la prestazione sia direttamente riconducibile all'attività dell'artigiano o dei soci della cooperativa. Analoga conclusione vale per la vendita di manufatti. Con valutazione insindacabile da parte dell'interprete il legislatore ha ritenuto che le componenti della prestazione non riferibili all'attività lavorativa, in particolare l'apporto del capitale e delle materie prime impiegate, oltre che i costi riferibili alle spese generali riconducibili all'attività d'impresa, abbiano incidenza minore e non ostino pertanto al riconoscimento del privilegio. Ad analoga sicura conclusione non può pervenirsi nel caso dell'appalto d'opera. Se è vero che anche nel caso dell'appalto d'opera concorrono nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura della materia prima e le spese generali connesse all'attività d'impresa, la stessa circostanza che la prestazione è dedotta in contratto nella sua globalità, senza poter esser scissa nelle sue componenti, esclude di poter individuare l'incidenza di tali componenti e di affermare che l'attività lavorativa è prevalente. Tale circostanza ricorre anche indubbiamente anche nel caso della vendita di manufatti, ma per essa soccorre la circostanza dell'espressa previsione del legislatore che ha voluto stabilire una regola fondata evidentemente sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso. In difetto di siffatta previsione non può l'interprete sostituirsi al legislatore, in ragione del fatto che ben possono darsi casi in cui il corrispettivo dell'appalto d'opera non si rapporta ad una prevalente prestazione lavorativa dell'artigiano, come ad esempio nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia in tutto od in parte subappaltato l'esecuzione del contratto a terzi.
In altri termini non è possibile nel caso in esame l'interpretazione estensiva perché la soluzione proposta non si limita a rendere palese il contenuto implicito della norma, ma perviene ad una scelta opinabile, che è rimessa soltanto al legislatore.
Con il quarto motivo di ricorso la curatela lamenta violazione degli artt. 2083, 2751 bis n. 5, 2697 c.c., 3 legge 433/1985 nonché contraddittorietà di motivazione. La Corte d'appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la nozione d'impresa artigiana deve essere ricavata alla luce dei criteri fissati in generale dall'art. 2083 c.c. Ha poi verificato, sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, la prevalenza del lavoro sul capitale impiegato, escludendo che, dato il tipo di attività svolto dall'impresa (lavori edili ed asfaltatura) potesse essere rilevante sul piano qualitativo la prestazione personale del titolare dell'impresa stessa.
Lamenta la ricorrente che la Corte nel ritenere la preminenza del fattore lavoro sul fattore capitale, abbia di fatto applicato il criterio individuatore espresso dall'art. 3 della legge 443/1985 con riferimento alle società artigiane, facendo riferimento al solo lavoro dipendente, incorrendo in questo modo nel vizio di contraddittorietà di motivazione per aver di fatto applicato l'art. 3 della legge 443/1985 in luogo dell'art. 2083. inoltre la Corte
avrebbe trascurato d'indagare sulla prevalenza dell'attività concretamente svolta dal titolare dell'impresa, IO RE, o dai suoi familiari, rispetto a quella degli altri lavoratori e ad ogni altro fattore produttivo.
L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo, in quanto il difetto del presupposto oggettivo per il riconoscimento del privilegio artigiano in capo al RE, esclude ogni rilevanza di un ulteriore esame della sussistenza del requisito soggettivo costituito dalla qualità d'imprenditore artigiano.
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la controversia può essere definita nel merito, con il rigetto dell'appello proposto da RE IO in ordine al riconoscimento del privilegio artigiano sul credito ammesso.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'obiettiva complessità delle questioni oggetto di controversia per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, sia per quanto concerne il giudizio di merito di primo grado e d'appello che il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso;
accoglie il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto;
cassa in parte qua la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'appello dell'Impresa RE IO in ordine al riconoscimento del privilegio artigiano sul credito ammesso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2005