TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/06/1986, con l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Viale Lombardia n. 34 Cologno Monzese;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza Persona_1 presso la stessa e facoltà di assumere le decisioni relative alla scuola, alla salute e alle attività extrascolastiche della minore, nonché a chiedere ed ottenere i documenti anagrafici per la stessa;
- disporre le facoltà di frequentazione per il padre che saranno ritenute di giustizia, tenuto conto della lunga mancanza di frequentazione padre/figlia e di quanto di seguito esposto in narrativa, in modalità protetta;
- porre a carico del signor una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia non inferiore ad Euro 300,00 mensili, o -comunque- nella misura che sarà ritenuta di giustizia, sino a che la stessa sarà divenuta economicamente indipendente ed autonoma, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da servizio sanitario nazionale e delle spese scolastiche come da Protocollo del
Tribunale di Monza, ed oltre all'Assegno Unico in misura del 100%;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 Controparte_1 nasceva ( 12/6/2019); che dopo la fine della relazione tra le parti, la minore viveva con la Persona_1 madre ed il padre ometteva di provvedere moralmente e materialmente alla stessa;
che egli aveva quattro figli da altra relazione e viveva con la nuova compagna, che aveva pessimi rapporti con la minore;
che il resistente lavorava per con reddito mensile di euro 1600 su 14 mensilità; di essere addetta CP_2 sicurezza all'aeroporto di Linate con reddito mensile di euro 1200; domandava l'affido esclusivo rafforzato di con collocamento presso di sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il Persona_1 padre con modalità ritenute di giustizia e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 300, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Nonostante la ritualità della notifica il resistente non si costituiva.
Alla udienza del 25.9.2025 la ricorrente dichiarava: vivo presso i miei genitori a Sesto San Giovanni, via Livorno, in locazione, con canone mensile di 750 euro credo, che pagano i miei genitori. spero di poter comprare un appartamento mio.
Papà è pensionato e prende 1500 euro mensili circa e la mamma è casalinga. Io lavoro in Aeroporto a Linate, come addetto alla sicurezza, con reddito mensile di euro 1400, oltre ad indennità, arrivo a circa 1600 euro mensili, oltre 13ma, 14ma e premio produzione. Prendo l'assegno unico al 100% di euro 230 mensili. Ho un finanziamento per l'auto, 210 euro al mese.
So per vie traverse che è tornato con la ex compagna, con la quale ha avuto 5 figli, lui lavora come corriere per CP_1
, credo che guadagni 1600 euro come base, più indennità e straordinari. La sua compagna non lavora, prima CP_2 prendeva il RDC. So che vivono in una casa ALER. Non ha mai versato nulla per nostra figlia, a parte 150 euro una pagina 2 di 5 volta. L'ultima volta che ha visto la bambina è stato un anno e mezzo fa, è venuto alla festa dell'asilo, poi non è più venuto e le ha detto che sarebbe partito, lui dice che non vuole più avere a che fare con me e che finché un Giudice non gli dirà che deve vedere la bambina, lui non la vede.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di ( 12/6/2019) alla madre, che effettuerà in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
-secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per Per_1 sia dal punto di vista affettivo che materiale, rendendosi sostanzialmente irreperibile ed omettendo
[...] il versamento di contributo al mantenimento;
di essersi dovuta rivolgere al Giudice tutelare per il perfezionamento dell'iscrizione scolastica, l'effettuazione di valutazione psicologica ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mani e le domande ivi proposte.
Dalla documentazione versata in atti il 14.7.2025 emerge che il Giudice tutelare ha accordato le autorizzazioni di cui in premessa, stante l'irreperibilità paterna.
Dalla relazione della scuola dell'infanzia depositata in data 9.6.2025 emerge che ha Persona_1 partecipato alle attività didattiche con interesse e raggiungendo ottimi risultati;
è ben inserita con gli adulti ed i pari;
appare serena;
sino al 2023 gli insegnanti hanno avuto regolari rapporti con entrambi i genitori, ma dopo la fine della loro relazione con la sola madre.
-Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per la minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che la riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
pagina 3 di 5 alla luce di quanto precede, deve disporsi l'affido esclusivo di alla madre, che effettuerà in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare.
-Qualora il padre ne manifesti la volontà, potrà vedere e tenere con sé la minore previo preavviso di 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente, per consentire una ripresa dei rapporti con modalità tutelanti per la minore.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è addetta alla vigilanza e nell'anno di imposta 2024 ha percepito reddito da lavoro dipendente di euro 21.902 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1549 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite dei di lei genitori;
ha un finanziamento con rata mensile di euro 210 e percepisce euro 230 di assegno unico.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.069 circa.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
secondo le allegazioni della ricorrente lavorerebbe con reddito di euro 1600 su 14 mensilità, vivrebbe in immobile ALER con la nuova compagna (inoccupata) dalla quale avrebbe avuto 5 figli.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita;
alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., tenuto conto degli oneri di mantenimento degli altri figli, viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede: pagina 4 di 5 1.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé e la figlia;
2. colloca la minore presso la madre;
3. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente;
4. con decorrenza febbraio 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 180,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
5. stabilisce che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore
6. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel. dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/06/1986, con l'avvocato Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Viale Lombardia n. 34 Cologno Monzese;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza Persona_1 presso la stessa e facoltà di assumere le decisioni relative alla scuola, alla salute e alle attività extrascolastiche della minore, nonché a chiedere ed ottenere i documenti anagrafici per la stessa;
- disporre le facoltà di frequentazione per il padre che saranno ritenute di giustizia, tenuto conto della lunga mancanza di frequentazione padre/figlia e di quanto di seguito esposto in narrativa, in modalità protetta;
- porre a carico del signor una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia non inferiore ad Euro 300,00 mensili, o -comunque- nella misura che sarà ritenuta di giustizia, sino a che la stessa sarà divenuta economicamente indipendente ed autonoma, oltre al 50% delle spese mediche non coperte da servizio sanitario nazionale e delle spese scolastiche come da Protocollo del
Tribunale di Monza, ed oltre all'Assegno Unico in misura del 100%;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione con Parte_1 Controparte_1 nasceva ( 12/6/2019); che dopo la fine della relazione tra le parti, la minore viveva con la Persona_1 madre ed il padre ometteva di provvedere moralmente e materialmente alla stessa;
che egli aveva quattro figli da altra relazione e viveva con la nuova compagna, che aveva pessimi rapporti con la minore;
che il resistente lavorava per con reddito mensile di euro 1600 su 14 mensilità; di essere addetta CP_2 sicurezza all'aeroporto di Linate con reddito mensile di euro 1200; domandava l'affido esclusivo rafforzato di con collocamento presso di sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il Persona_1 padre con modalità ritenute di giustizia e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore nella misura mensile di euro 300, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Nonostante la ritualità della notifica il resistente non si costituiva.
Alla udienza del 25.9.2025 la ricorrente dichiarava: vivo presso i miei genitori a Sesto San Giovanni, via Livorno, in locazione, con canone mensile di 750 euro credo, che pagano i miei genitori. spero di poter comprare un appartamento mio.
Papà è pensionato e prende 1500 euro mensili circa e la mamma è casalinga. Io lavoro in Aeroporto a Linate, come addetto alla sicurezza, con reddito mensile di euro 1400, oltre ad indennità, arrivo a circa 1600 euro mensili, oltre 13ma, 14ma e premio produzione. Prendo l'assegno unico al 100% di euro 230 mensili. Ho un finanziamento per l'auto, 210 euro al mese.
So per vie traverse che è tornato con la ex compagna, con la quale ha avuto 5 figli, lui lavora come corriere per CP_1
, credo che guadagni 1600 euro come base, più indennità e straordinari. La sua compagna non lavora, prima CP_2 prendeva il RDC. So che vivono in una casa ALER. Non ha mai versato nulla per nostra figlia, a parte 150 euro una pagina 2 di 5 volta. L'ultima volta che ha visto la bambina è stato un anno e mezzo fa, è venuto alla festa dell'asilo, poi non è più venuto e le ha detto che sarebbe partito, lui dice che non vuole più avere a che fare con me e che finché un Giudice non gli dirà che deve vedere la bambina, lui non la vede.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Si ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di ( 12/6/2019) alla madre, che effettuerà in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
-secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente ha manifestato il più completo disinteresse per Per_1 sia dal punto di vista affettivo che materiale, rendendosi sostanzialmente irreperibile ed omettendo
[...] il versamento di contributo al mantenimento;
di essersi dovuta rivolgere al Giudice tutelare per il perfezionamento dell'iscrizione scolastica, l'effettuazione di valutazione psicologica ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata a mani e le domande ivi proposte.
Dalla documentazione versata in atti il 14.7.2025 emerge che il Giudice tutelare ha accordato le autorizzazioni di cui in premessa, stante l'irreperibilità paterna.
Dalla relazione della scuola dell'infanzia depositata in data 9.6.2025 emerge che ha Persona_1 partecipato alle attività didattiche con interesse e raggiungendo ottimi risultati;
è ben inserita con gli adulti ed i pari;
appare serena;
sino al 2023 gli insegnanti hanno avuto regolari rapporti con entrambi i genitori, ma dopo la fine della loro relazione con la sola madre.
-Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per la minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna non consente la condivisione delle scelte evolutive che la riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
pagina 3 di 5 alla luce di quanto precede, deve disporsi l'affido esclusivo di alla madre, che effettuerà in via Persona_1 esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare.
-Qualora il padre ne manifesti la volontà, potrà vedere e tenere con sé la minore previo preavviso di 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente, per consentire una ripresa dei rapporti con modalità tutelanti per la minore.
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è addetta alla vigilanza e nell'anno di imposta 2024 ha percepito reddito da lavoro dipendente di euro 21.902 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1549 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite dei di lei genitori;
ha un finanziamento con rata mensile di euro 210 e percepisce euro 230 di assegno unico.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.069 circa.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
secondo le allegazioni della ricorrente lavorerebbe con reddito di euro 1600 su 14 mensilità, vivrebbe in immobile ALER con la nuova compagna (inoccupata) dalla quale avrebbe avuto 5 figli.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita;
alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., tenuto conto degli oneri di mantenimento degli altri figli, viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore.
-L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede: pagina 4 di 5 1.Affida in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé e la figlia;
2. colloca la minore presso la madre;
3. Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia previo preavviso di almeno 48 ore alla madre, alla presenza della ricorrente ovvero di persona di fiducia della ricorrente;
4. con decorrenza febbraio 2025 pone a carico del resistente l'importo di euro 180,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
5. stabilisce che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore
6. spese irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5