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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/10/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7950/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7950/2022
Da remoto
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 ottobre 2024 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA. Parte_1 Per l'avv. CONTI PIERLUIGI. CP_1
L'avv. Bergamaschi si riporta alla nota conclusionale depositata il 5 luglio 2024. L'avv. Conti si riporta alle note conclusive del 5 luglio 2024.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio, e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7950/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI PE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI
PE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI PIERLUIGI e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COLA DI RIENZO 212 00192 ROMA presso il difensore avv.
CONTI PIERLUIGI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: “A) ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato nei confronti in CP_1
conseguenza del credito per indennità di occupazione conseguente al mancato ritiro dei beni depositati nel magazzino della per un totale ad oggi di euro 10.761,00; B) Compensare il credito Parte_1
della con il di lei debito di euro 5.379,47; C) Sentirsi DICHIARARE, quindi, il credito Pt_1
vantato dalla è, alla data odierna, pari alla somma di euro 5.180,53; dichiarando altresì Parte_1
che aumenterà di euro 330,00 per ogni ulteriore mensilità; e così fino al ritiro della merce ivi lasciata;
Firmato Da: BERGAMASCHI PE Emesso Da: CA Firma Qualificata Serial#: Org_1
pagina 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione delle stesse a favore del C.F._2
procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare, - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'improcedibilità della avversa citazione. Nel merito, - rigettare le domande proposte con la citazione poiché totalmente infondate in fatto e diritto per tutte le causali di cui in narrativa. In via riconvenzionale, In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che 16 è debitrice nei confronti di della somma complessiva di Euro € Pt_2 CP_1
22.351,50 e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_3
tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di Euro 22.351,50 oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa che è debitrice nei confronti di della somma complessiva Parte_3 CP_1 di Euro € 16.961,42 (€ 22.351,50 - € 5.390,08) e, per l'effetto, condannare in persona Parte_3
del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di della complessiva CP_1 somma di € 16.961,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alla restituzione della merce tutt'ora asseritamente detenuta presso la società In via ulteriormente subordinata, Parte_3
accertare e dichiarare, pe per tutte le causali di cui in narrativa che è debitrice nei Parte_3 confronti di della somma complessiva di € 5.379,49 a titolo di merce venduta dalla CP_1
e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_3 Parte_3 tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.379,49 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria nonché alla restituzione della merce tutt'ora asseritamente detenuta presso la società In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche Parte_3
parziale della domanda attrice, compensare le rispettive partite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. conveniva in giudizio Parte_3 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato nei confronti in conseguenza del credito per indennità di occupazione conseguente al CP_1
mancato ritiro dei beni depositati nel magazzino della per un totale ad oggi di euro Parte_1
10.761,00; B) Compensare il credito della con il di lei debito di euro 5.379,47; C) Sentirsi Pt_1
DICHIARARE, quindi, il credito vantato dalla è, alla data odierna, pari alla somma di Parte_1
euro 5.180,53; dichiarando altresì che aumenterà di euro 330,00 per ogni ulteriore mensilità; e così fino al ritiro della merce ivi lasciata. Con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Si costituiva tempestivamente la eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1
territoriale Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Milano, nel cui circondario aveva sede il domicilio della convenuta;
nel merito sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi al pagamento della minor somma di Parte_3
Euro € 16.961,42 (€ 22.351,50 - € 5.390,08) ed alla restituzione della merce invenduta.
Il G.I. demandava all'attrice di esperire il tentativo di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 3 comma 1 Dl 132/2014. All'udienza del 7.6.24, ritenendo l'eccepito mancato avveramento della condizione di procedibilità come idoneo a definire il giudizio, fissava udienza di precisazione conclusioni per il giorno 19.1.24 poi differito al 25.1.24. In detta udienza, precisate le conclusioni delle parti, il G.I. fissava successiva per discussione e contestuale decisione ex art. 281 sexies cpc al 17.7.24, poi differita al 25.10.24, con termine per note conclusive fino a 10 gg prima.
La domanda va dichiarata improcedibile, per mancato avveramento della condizione di procedibilità del preventivo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita.
Detta condizione è disciplinata dall'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014 che onera chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00 - fuori dei casi in cui è invece esperibile la mediazione ex art 5 comma 1 bis dlgvo 28/2010 - ad invitare l'altra parte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. L'esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
pagina 4 di 7 È pacifico che nel caso di specie sia stata riconosciuta e disposta l'obbligatorietà del preventivo esperimento di detta procedura, con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione del
25.1.2023 e che detto procedimento costituisca la condizione di procedibilità della domanda ai sensi di quanto espressamente disposto dal citato articolo, vertendo difatti la causa in una richiesta di pagamento di somme inferiore ad euro 50.000,00.
All'udienza del 25.1.2023 veniva pertanto concesso termine di 15 gg a parte attrice per l'avvio della procedura di negoziazione assistita. Risulta documentato che in data 3.2.2023 notificava Parte_3
tempestivamente l'invito ad aderire alla procedura all'avversaria (all. a, note conclusive convenuta), cui la rispondeva con pec del 15.2.2023 (all. b, note conclusive convenuta) per il tramite del CP_1
proprio difensore, il quale comunicava al collega avversario di rimanere in attesa della bozza di convenzione di negoziazione.
La procedura di negoziazione, tuttavia, non veniva coltivata, posto che il difensore di parte attrice – per quanto dallo stesso ammesso - non predisponeva né mai inviava all'avversario alcuna bozza di convenzione di negoziazione, dunque tantomeno la procedura si concludeva nel termine dei successivi
3 mesi (previsto dalla legge). Cosicché la difesa della convenuta eccepiva detta inerzia all'udienza del
7.6.2023, prevista per la verifica dell'esito della procedura, ove il difensore di parte attrice confermava la circostanza del mancato invio della bozza di convenzione, riferendo di avere avuto seri problemi di salute in quei mesi. Di quanto riferito il difensore non forniva però alcun supporto probatorio.
Su tali premesse, la domanda deve ritenersi improcedibile.
Difatti: alla luce dell'inerzia tenuta dall'attrice dopo il comunicato invito, e non avendo peraltro il difensore di parte attrice allegato alcuna prova documentale in ordine all'effettiva sussistenza delle asserite condizioni di salute che avrebbero impedito allo stesso di proseguire nell'iter procedimentale avviato – ovvero, provvedendo ad inviare la bozza di convenzione alla controparte ed attivandosi poi per organizzare incontri e confronti effettivi sulle questioni oggetto di controversia - risulta indubitabile che la procedura stessa non possa ritenersi in alcun modo ultimata, dunque neppure regolarmente esperita.
Non può infatti ritenersi avverata la condizione di procedibilità a fronte del mero invio della raccomandata d'invito alla procedura, rivolta alla controparte.
Il procedimento di negoziazione ha un preciso svolgimento (così come peraltro accade anche per la procedura di mediazione) che deve avverarsi in toto per poter ritenere effettivamente completata la condizione di procedibilità: avvio, svolgimento e conclusione.
Nel caso di specie, la procedura pur essendo stata avviata, non si è però regolarmente conclusa. pagina 5 di 7 In tale caso - da un lato, è inibito al giudice rimettere le parti in negoziazione, poiché ciò non è previsto dalla disciplina normativa della procedura - dall'altro, l'attore non ha in ogni caso ottemperato all'onere previsto espressamente dalla legge, dunque la sua inerzia, in sede stragiudiziale, si riverbera, sul versante processuale, determinando il mancato avveramento della condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, dunque l'improcedibilità della stessa (v. nel medesimo senso, Trib. Reggio
Emilia sent. N. 688/21 secondo cui “L'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce
l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame”).
Si ritiene, perdipiù, che la richiesta del difensore di parte attrice all'udienza del 7.6.23, finalizzata a poter dare nuovo impulso alla procedura - a termine per la conclusione della procedura ormai spirato - debba ritenersi iniziativa tardiva e non idonea a paralizzare l'eccezione d'improcedibilità. L'attore, infatti, per conservare gli effetti collegati all'invito della negoziazione assistita avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza e svolgere con tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione. La legge non disciplina tale termine, ma quest'ultimo deve considerarsi congruo - salvo circostanze eccezionali, che però non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, mancando qualsiasi supporto probatorio sia della loro sussistenza che della loro eccezionalità - nella misura massima stabilita per il medesimo espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni - ove vi sia accordo tra le parti).
Decorso ormai detto termine conclusivo ed essendo stata sollevata dalla parte convenuta l'improcedibilità della domanda alla prima udienza utile, ne consegue necessariamente che alla parte attrice è preclusa la possibilità di rimediare alla propria condotta inerte.
Per tutto quanto sopra osservato, il tribunale considera non avverata la condizione di procedibili, ritenendo pertanto improcedibile la domanda.
La decisione in rito impedisce qualsiasi trattazione sul merito.
Quanto alle spese processuali, considerato innanzitutto che vi è lacuna normativa in ordine al termine entro cui deve essere inviata la bozza di negoziazione assistita alla parte invitata alla negoziazione,
pagina 6 di 7 considerato inoltre che sul tema si è rinvenuto un unico pronunciamento giurisprudenziale, infine tenuto conto che la decisione viene emessa con pronuncia in mero rito, si ritiene di dovere compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, dichiara improcedibile la domanda e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 25 ottobre 2024
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7950/2022
Da remoto
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 ottobre 2024 alle ore 9,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA. Parte_1 Per l'avv. CONTI PIERLUIGI. CP_1
L'avv. Bergamaschi si riporta alla nota conclusionale depositata il 5 luglio 2024. L'avv. Conti si riporta alle note conclusive del 5 luglio 2024.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio, e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7950/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI PE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERGAMASCHI
PE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI PIERLUIGI e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COLA DI RIENZO 212 00192 ROMA presso il difensore avv.
CONTI PIERLUIGI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte attrice: “A) ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato nei confronti in CP_1
conseguenza del credito per indennità di occupazione conseguente al mancato ritiro dei beni depositati nel magazzino della per un totale ad oggi di euro 10.761,00; B) Compensare il credito Parte_1
della con il di lei debito di euro 5.379,47; C) Sentirsi DICHIARARE, quindi, il credito Pt_1
vantato dalla è, alla data odierna, pari alla somma di euro 5.180,53; dichiarando altresì Parte_1
che aumenterà di euro 330,00 per ogni ulteriore mensilità; e così fino al ritiro della merce ivi lasciata;
Firmato Da: BERGAMASCHI PE Emesso Da: CA Firma Qualificata Serial#: Org_1
pagina 2 di 7 Con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione delle stesse a favore del C.F._2
procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare, - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'improcedibilità della avversa citazione. Nel merito, - rigettare le domande proposte con la citazione poiché totalmente infondate in fatto e diritto per tutte le causali di cui in narrativa. In via riconvenzionale, In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che 16 è debitrice nei confronti di della somma complessiva di Euro € Pt_2 CP_1
22.351,50 e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_3
tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di Euro 22.351,50 oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa che è debitrice nei confronti di della somma complessiva Parte_3 CP_1 di Euro € 16.961,42 (€ 22.351,50 - € 5.390,08) e, per l'effetto, condannare in persona Parte_3
del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di della complessiva CP_1 somma di € 16.961,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alla restituzione della merce tutt'ora asseritamente detenuta presso la società In via ulteriormente subordinata, Parte_3
accertare e dichiarare, pe per tutte le causali di cui in narrativa che è debitrice nei Parte_3 confronti di della somma complessiva di € 5.379,49 a titolo di merce venduta dalla CP_1
e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_3 Parte_3 tempore al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.379,49 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria nonché alla restituzione della merce tutt'ora asseritamente detenuta presso la società In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche Parte_3
parziale della domanda attrice, compensare le rispettive partite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. conveniva in giudizio Parte_3 CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato nei confronti in conseguenza del credito per indennità di occupazione conseguente al CP_1
mancato ritiro dei beni depositati nel magazzino della per un totale ad oggi di euro Parte_1
10.761,00; B) Compensare il credito della con il di lei debito di euro 5.379,47; C) Sentirsi Pt_1
DICHIARARE, quindi, il credito vantato dalla è, alla data odierna, pari alla somma di Parte_1
euro 5.180,53; dichiarando altresì che aumenterà di euro 330,00 per ogni ulteriore mensilità; e così fino al ritiro della merce ivi lasciata. Con vittoria di spese, competenze e onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Si costituiva tempestivamente la eccependo in via preliminare l'incompetenza CP_1
territoriale Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Milano, nel cui circondario aveva sede il domicilio della convenuta;
nel merito sostenendo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi al pagamento della minor somma di Parte_3
Euro € 16.961,42 (€ 22.351,50 - € 5.390,08) ed alla restituzione della merce invenduta.
Il G.I. demandava all'attrice di esperire il tentativo di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione ex art. 3 comma 1 Dl 132/2014. All'udienza del 7.6.24, ritenendo l'eccepito mancato avveramento della condizione di procedibilità come idoneo a definire il giudizio, fissava udienza di precisazione conclusioni per il giorno 19.1.24 poi differito al 25.1.24. In detta udienza, precisate le conclusioni delle parti, il G.I. fissava successiva per discussione e contestuale decisione ex art. 281 sexies cpc al 17.7.24, poi differita al 25.10.24, con termine per note conclusive fino a 10 gg prima.
La domanda va dichiarata improcedibile, per mancato avveramento della condizione di procedibilità del preventivo esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita.
Detta condizione è disciplinata dall'art. 3, comma 1, D.L. 132/2014 che onera chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00 - fuori dei casi in cui è invece esperibile la mediazione ex art 5 comma 1 bis dlgvo 28/2010 - ad invitare l'altra parte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. L'esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
pagina 4 di 7 È pacifico che nel caso di specie sia stata riconosciuta e disposta l'obbligatorietà del preventivo esperimento di detta procedura, con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione del
25.1.2023 e che detto procedimento costituisca la condizione di procedibilità della domanda ai sensi di quanto espressamente disposto dal citato articolo, vertendo difatti la causa in una richiesta di pagamento di somme inferiore ad euro 50.000,00.
All'udienza del 25.1.2023 veniva pertanto concesso termine di 15 gg a parte attrice per l'avvio della procedura di negoziazione assistita. Risulta documentato che in data 3.2.2023 notificava Parte_3
tempestivamente l'invito ad aderire alla procedura all'avversaria (all. a, note conclusive convenuta), cui la rispondeva con pec del 15.2.2023 (all. b, note conclusive convenuta) per il tramite del CP_1
proprio difensore, il quale comunicava al collega avversario di rimanere in attesa della bozza di convenzione di negoziazione.
La procedura di negoziazione, tuttavia, non veniva coltivata, posto che il difensore di parte attrice – per quanto dallo stesso ammesso - non predisponeva né mai inviava all'avversario alcuna bozza di convenzione di negoziazione, dunque tantomeno la procedura si concludeva nel termine dei successivi
3 mesi (previsto dalla legge). Cosicché la difesa della convenuta eccepiva detta inerzia all'udienza del
7.6.2023, prevista per la verifica dell'esito della procedura, ove il difensore di parte attrice confermava la circostanza del mancato invio della bozza di convenzione, riferendo di avere avuto seri problemi di salute in quei mesi. Di quanto riferito il difensore non forniva però alcun supporto probatorio.
Su tali premesse, la domanda deve ritenersi improcedibile.
Difatti: alla luce dell'inerzia tenuta dall'attrice dopo il comunicato invito, e non avendo peraltro il difensore di parte attrice allegato alcuna prova documentale in ordine all'effettiva sussistenza delle asserite condizioni di salute che avrebbero impedito allo stesso di proseguire nell'iter procedimentale avviato – ovvero, provvedendo ad inviare la bozza di convenzione alla controparte ed attivandosi poi per organizzare incontri e confronti effettivi sulle questioni oggetto di controversia - risulta indubitabile che la procedura stessa non possa ritenersi in alcun modo ultimata, dunque neppure regolarmente esperita.
Non può infatti ritenersi avverata la condizione di procedibilità a fronte del mero invio della raccomandata d'invito alla procedura, rivolta alla controparte.
Il procedimento di negoziazione ha un preciso svolgimento (così come peraltro accade anche per la procedura di mediazione) che deve avverarsi in toto per poter ritenere effettivamente completata la condizione di procedibilità: avvio, svolgimento e conclusione.
Nel caso di specie, la procedura pur essendo stata avviata, non si è però regolarmente conclusa. pagina 5 di 7 In tale caso - da un lato, è inibito al giudice rimettere le parti in negoziazione, poiché ciò non è previsto dalla disciplina normativa della procedura - dall'altro, l'attore non ha in ogni caso ottemperato all'onere previsto espressamente dalla legge, dunque la sua inerzia, in sede stragiudiziale, si riverbera, sul versante processuale, determinando il mancato avveramento della condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale, dunque l'improcedibilità della stessa (v. nel medesimo senso, Trib. Reggio
Emilia sent. N. 688/21 secondo cui “L'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce
l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame”).
Si ritiene, perdipiù, che la richiesta del difensore di parte attrice all'udienza del 7.6.23, finalizzata a poter dare nuovo impulso alla procedura - a termine per la conclusione della procedura ormai spirato - debba ritenersi iniziativa tardiva e non idonea a paralizzare l'eccezione d'improcedibilità. L'attore, infatti, per conservare gli effetti collegati all'invito della negoziazione assistita avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza e svolgere con tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione. La legge non disciplina tale termine, ma quest'ultimo deve considerarsi congruo - salvo circostanze eccezionali, che però non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, mancando qualsiasi supporto probatorio sia della loro sussistenza che della loro eccezionalità - nella misura massima stabilita per il medesimo espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni - ove vi sia accordo tra le parti).
Decorso ormai detto termine conclusivo ed essendo stata sollevata dalla parte convenuta l'improcedibilità della domanda alla prima udienza utile, ne consegue necessariamente che alla parte attrice è preclusa la possibilità di rimediare alla propria condotta inerte.
Per tutto quanto sopra osservato, il tribunale considera non avverata la condizione di procedibili, ritenendo pertanto improcedibile la domanda.
La decisione in rito impedisce qualsiasi trattazione sul merito.
Quanto alle spese processuali, considerato innanzitutto che vi è lacuna normativa in ordine al termine entro cui deve essere inviata la bozza di negoziazione assistita alla parte invitata alla negoziazione,
pagina 6 di 7 considerato inoltre che sul tema si è rinvenuto un unico pronunciamento giurisprudenziale, infine tenuto conto che la decisione viene emessa con pronuncia in mero rito, si ritiene di dovere compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, dichiara improcedibile la domanda e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 25 ottobre 2024
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 7 di 7