Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 515
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

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La clausola contrattuale che preveda una deroga convenzionale alla competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Lugano di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 198, mentre vincola le parti, non vincola il fallimento di una di esse il quale eserciti un'azione connessa alla procedura fallimentare (dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei creditori del contratto c.d. di "pegno generale" e revocatoria fallimentare) rivestendo il fallimento rispetto al contratto la qualità di terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 515
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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