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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2202/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Immacolata Ilardi. appellante
contro
[...]
Controparte_1 appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione Parte_1 P.IVA_ fiscale n. notificatagli il 29.9.2022 da per conto del CP_1 [...]
a fronte di una presunta violazione al Codice della Strada Controparte_1 commessa nell'anno 2017. Eccepiva: -la violazione dell'art. 1 comma 544 della Legge n. 228/2012 stante il mancato invio, 120 giorni prima della notifica dell'ingiunzione, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 163 della L. n. 296/2006; -il difetto assoluto di motivazione.
1.1. Si costituivano in giudizio il e Controparte_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
1.2. Con sentenza n. 191 del 2023 emessa in data 11.5.2023 il Giudice di Pace di Castrovillari rigettava l'opposizione. Circa il primo motivo di opposizione argomentava nel senso che attraverso l'ingiunzione fiscale in disamina il non aveva esercitato né un'azione CP_1 cautelare né un'azione esecutiva sicché non sussistevano i presupposti per l'applicazione della norma invocata dall'opponente.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. sulla base Parte_1 del seguente motivo:
-Motivazione errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 544 della L. n. 228/2012. Ha dedotto: -che l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 rappresenta una procedura esattoriale alternativa alla cartella di pagamento per la riscossione delle entrate degli enti pubblici, immediatamente esecutiva per espressa disposizione di legge, la quale può condurre, in caso di mancato pagamento, all'iscrizione del fermo amministrativo sul proprio veicolo, di una ipoteca sulla propria abitazione o l'esperimento di un pignoramento ex artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; -che il senso dell'art. 1 comma 544 della Legge n. 228/2012 è quello di dare la possibilità al cittadino/utente, attraverso l'invio della comunicazione preventiva, di dialogare con la PA e sanare la sua morosità inferiore a € 1.000,00; -che tale ratio, così come il carattere immediatamente esecutivo della ingiunzione fiscale, rende necessario l'invio da parte dell'ente creditore o dell'agente della riscossione della comunicazione in oggetto attendendo 120 giorni prima di notificare l'ingiunzione fiscale.
2.1. Il pur a fronte della notifica Controparte_2 regolarmente eseguita nei loro confronti, non si sono costituiti in appello. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Le argomentazioni giuridiche poste a fondamento del gravame non meritano condivisione. L'art. 1 comma 544 della Legge n. 228/2012 prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.”. Dalla lettera della norma si evince che la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo debba precedere l'avvio di procedure cautelari ed esecutive.
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Ebbene, è sufficiente fare riferimento al tenore dell'avviso contenuto nell'ingiunzione in oggetto per comprendere che le procedure cautelari ed esecutive si collocano dopo la sua notificazione, dipendendo il loro avvio dal mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione medesima. In tale atto si legge, infatti, “AVVERTENZE - Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica del presente atto, SI PROCEDERÀ, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente, ALL'ESECUZIONE FORZATA…”. D'altronde ciò è conforme a quanto disposto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 in base a cui la notifica dell'ingiunzione fiscale precede il compimento degli atti dell'esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni mobili del debitore o il sequestro dei suoi beni immobili. La comunicazione di cui all'art. 1 comma 544 della Legge n. 228/2012 potrebbe al più collocarsi tra la notifica dell'ingiunzione fiscale e le procedure cautelari esecutive, ma non prima. Non a caso l'appellante ha prodotto la suddetta comunicazione, datata 29.5.2023, trasmessagli da alla scadenza del termine di pagamento concesso con CP_1
l'ingiunzione n. 777575. A ciò si aggiunga che secondo la giurisprudenza di legittimità l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, sicché non deve essere preceduta dalla previa formazione del ruolo perché non è atto della riscossione (Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, n.18490). Facendo governo di tale principio la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui veniva prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 comma 544 della L. 228/2012 per avere il giudice di merito ritenuto che la notifica dell'ingiunzione non dovesse essere preceduta, almeno 120 giorni prima, da una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/07/2024, n.20482, non massimata). Da ultimo va rilevato che, per come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, quanto previsto dall'art. 1 comma 544 della L. 228/2012 non è applicabile ai debiti inerenti la violazione di norme del Codice della Strada, ma solo ai debiti di carattere tributario, stante l'espresso riferimento contenuto in tale norma alla riscossione coattiva di debiti ai sensi del DPR n. 602/1973 (in tal senso Tribunale Milano sez. I, 03/01/2022, n.10369). Come visto il credito sotteso all'ingiunzione per cui è causa deriva da sanzioni comminate per la violazione di norme del Codice della Strada. Per tali motivi l'appello va rigettato.
4. Nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio vista la contumacia delle parti appellate (v. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20869). Stante il rigetto del gravame va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a
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carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia del e Controparte_1 CP_1
RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 16/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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