Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma secondo, n. 1 L.fall.) è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il "dies a quo" da cui decorre la prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 32164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32164 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
M 32 164 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPERA
UFFICIO CO P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Richies
Sezione V Penale 6/08/097,09 ITALIA OSSI
ELLIERS
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Mario ROTELLA Presidente Udienza pubblica dr. Vito SCALERA Consigliere in data 15 maggio 2009
dr. Stefano PALLA Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
dr. Maria VESSICHELLI Consigliere SENTENZA n. 1061 B REGISTRO GENERALE
N. 5248/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 20.1.2009 da QU AB ND, nato a [...] il
2.2.1966, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23 ottobre 2008.
Letto il ricorso la sentenza impugnata.
Lette le memorie depositate in favore dell'imputato.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Angelo Di
Popolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, con i provvedimenti consequenziali.
Sentiti, altresì, gli avv. Paolo Voena ed Ernesto Stajano che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CI AB ND era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di
Ancona, di diversi reati fallimentari, così sinteticamente indicati:
A) artt. 81 cpv. c.p. 2621 c.c. e 223 1. fall.: per avere, quale presidente del c.d.a. ed amministratore delegato della A.A. BA & Co. s.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di
Ancona con sentenza 19 dicembre 1996), falsamente esposto nei bilanci relativi agli anni 1992-94 e nelle altre scritture sociali, che i versamenti relativi all'aumento di capitale sociale erano stati effettuati: in particolare veniva fatto figurare nella contabilità (e quindi nei bilanci) il totale versamento delle quote di volta in volta sottoscritte, in realtà versate in misura enormemente inferiore, così cagionando il dissesto della società;
B) artt. 81 cpv. c.p. 216 e 223 1. fall. per aver distratto dalla A.A. BA, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ingenti somme di denaro, fatte confluire alle società Polisportiva Libertas Livorno, SO.D.E.VE.A. s.r.l., SP.E.FIN. s.r.l. ed
Adriatic Finance Trade, società tutte riconducibili ad uno stesso gruppo facente capo al
CI, con specifica indicazione delle vicende distrattive nei capi da B2) a B5).
C) artt. 81 cpv. c.p., 216 e 223 1. fall.;
E) artt. 81 cpv. c.p.. 216 e 223 1. fall., per avere distratto i marchi d'impresa di cui la
A.A.BA risultava proprietaria, alienandoli alla società controllante BA
ND ENe di Vaduz per l'importo di 4 miliardi di lire, importo poi non corrisposto dall'acquirente a seguito di rinuncia della S.A.BA con motivazione del tutto pretestuosa;
F) artt. 81 cpv. c.p.. 2621 c.c. e 223 1. fall.
Con sentenza del 16 giugno 2004, il Tribunale dichiarava il CI responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed E) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 219 cpv n. 1 1.f., lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre consequenziali statuizioni. Lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni cagionati alla curatela fallimentare della società A.A. BA & Co. s.r.l., costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di
Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
2 Avvero la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto corposo ricorso per cassazione, affidato alle molteplici ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo d'impugnazione lamenta violazione degli artt. 111, 3, 24, commi 1
e 227 comma 2, 101, comma 2 Cost., art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo,
art. 585 e 544 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. a) c) ed e) c.p.p., lamentando violazione del doppio grado di giurisdizione, per violazione delle norme procedurali relative al giudizio di appello.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 3 Cost. e 6, comma 2, della stessa
Convenzione, e degli artt. 523, 601, 602, 603, 604 e 605 c.p.p., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b) c) d) ed e) del codice di rito, con particolare riferimento al mancato riconoscimento del diritto al patteggiamento e conseguenti ricadute sul decreto di citazione e del decreto dispositivo del giudizio, come da pronuncia di questa Corte
Suprema, sez. 5, n. 22668 del 2004.
Lamenta in proposito che, a fronte dell'eccezione sollevata dal PG e dal difensore, con riserva di deduzione sulle altre questioni sollevate, la Corte di appello si era ritirata in camera di consiglio per deliberare sull'eccezione relativa al patteggiamento, per poi rientrare in udienza e, inopinatamente, pronunciare dispositivo di conferma della sentenza impugnata.
La terza censura lamenta l'irregolare svolgimento dell'udienza del 23 ottobre 2008, per mancata relazione da parte del presidente e per mancato espletamento dell'ordinaria sequela procedimentale.
La quarta censura eccepisce la nullità assoluta del dispositivo ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) e 179 comma 1 c.p.p. a seguito dell'omesso rilievo di violazione dell'art. 5 della 1. n. 134/2003, di incompetenza od improcedibilità, in riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., per mancanza di querela.
Il quinto motivo ripropone le stesse irregolarità procedurali, connesse al mancato esame delle questioni relative al negato patteggiamento, sia all'udienza preliminare del
9.7.2003 che all'udienza dibattimentale del 23 ottobre 2003. L'anomala procedura integrava abnormità funzionale, consumando vero e proprio abuso del processo. In pochi minuti (dalla 10,05 alle 11,40) la Corte territoriale aveva definito il processo senza affrontare il problema delle prove nuove e decisive.
3 Il sesto motivo eccepisce la nullità dello stesso dispositivo per violazione di norme costituzionali, siccome non conforme ai parametri di legge ed affetto, quindi, da vizio funzionale-logico-intrinseco a seguito dell'operato o meglio delle omissioni del collegio. Il settimo motivo sostiene l'inesistenza giuridica del dispositivo, per mancata sequela procedimentale.
L'ottavo motivo denuncia violazione degli art. 483 c.p.p., 142 c.p.p., 602, comma 2,
c.p.p., in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c), con riferimento alla postilla apposta dal presidente, a distanza di due ore dall'udienza (alle 13,45), in ordine alla mancata relazione introduttiva, che sarebbe stata omessa su accordo delle parti, circostanza non rispondente al vero.
Il nono motivo eccepisce la nullità del dispositivo, a seguito della successiva integrazione, avvenuta il 29 ottobre 2008, a distanza di sei giorni dalla lettura del dispositivo, per assegnazione di un diverso termine di deposito della sentenza.
Il decimo motivo deduce l'irregolarità consistente nella violazione delle regole del deposito del dispositivo, posto che una volta depositato, dopo l'udienza del 23 ottobre, la Corte lo aveva arbitrariamente ritirato e riportato in camera di consiglio - per modificarlo ed integrarlo ai fini dell'assegnazione di un diverso termine per la redazione della motivazione.
L'undicesimo motivo tratta specificamente dell'eccezione relativa alla mancata concessione del patteggiamento, con conseguente ricaduta sul decreto dispositivo del giudizio e sulla citazione, come statuito da questa Corte di Cassazione, con la sentenza sopra indicata.
Il patteggiamento avrebbe dovuto essere riconosciuto tenuto conto della rinuncia della parte civile, del conferimento all'A.A BA & Co s.r.l., nel frattempo riportata in bonis, del credito (pari a 14 miliardi) del maggiore creditore, ai fini della sua patrimonializzazione
Il dodicesimo motivo riguarda il c.d. incidente normativo in riferimento all'art. 606
comma 1, lett. a) b) ed e) per violazione degli artt. 2629, 2631 c.c., 223 comma 2, n. 1, in ragione della ritenuta riconducibilità della fattispecie sub A) al reato di cui all'art. 2629 c.c. anziché dell'art. 2621 c.c.; e della fattispecie sub B) ed E) al reato di cui all'art. 2631 c.c. Il tredicesimo motivo riguarda il mancato esame della seconda questione pregiudiziale obbligatoria, concernente l'improcedibilità per mancanza di querela. B
Il quattordicesimo motivo riguarda il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta a far luce (anche attraverso le testimonianze richieste) sulla vera eziologia del fallimento dell'A.A BA, imputabile alla condotta della Banca di
Credito di IE e, comunque, alla mancanza di elemento del dolo in capo all'imputato, il quale, certamente, non aveva voluto il dissesto della società.
Il quindicesimo motivo denuncia mancata assunzione di prove decisive, pure a fronte di richiesta di parte ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., in riferimento all'art. 606 comma 1, lett. d), comprese le indagini difensive ai sensi dell'art. 391 bis. Si duole, altresì, della mancata risposta alla memoria difensiva del 10.12.2003, con cui era stata chiesta, ai sensi dell'art. 121, la revoca dell'atto di esclusione delle prove difensive.
Il sedicesimo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del primo giudice dr.
D'Aprile e del Presidente della Corte di Appello Gaggiotti, in considerazione della situazione di oggettiva incompatibilità funzionale, essendo coinvolti in un procedimento incidentale di ricusazione devoluto alla statuizione della Corte di
Appello che non si era ancora pronunciata. Il giudice ricusato non avrebbe potuto pronunciare sino a che non fosse intervenuta l'ordinanza della Corte, ai sensi dell'art. 37, con conseguente violazione degli artt. 178 e 179 ai sensi dell'art. 606 lett. a) e c).
Il diciassettesimo motivo denuncia violazione dell'art. 111 comma 3 cost. (autodifesa)
e dell'art. 495 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d),
Il diciottesimo motivo eccepisce l'incompetenza territoriale, per violazione dell'art. 8, comma 1, in riferimento alle operazioni di aumento del capitale di Progetto Smeraldo,
con conseguente competenza del Tribunale di Livorno.
Il diciannovesimo motivo eccepisce manifesta discordanza tra sommaria enunciazione del fatto di cui all'art. 415-bis c.p.p. ed enunciazione dello stesso ai sensi dell'art. 417
c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e b) c.p.p.
Il ventesimo eccepisce la nullità del decreto dispositivo del giudizio per avere utilizzato solo prove inutilizzabili (quali la relazione del consulente dr. Venturini) ai sensi dell'art. 407 c.p.p., in riferimento all'art. 606 lett. c).
Il ventunesimo eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 431 per mancata formazione del fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio tra le parti, il cui svolgimento avrebbe impedito l'ingresso nello stesso fascicolo di prove
5 inutilizzabili (relazione del curatore avv. Fabri, risultanze dell'attività investigativa della Guardia di Finanza;
risultanze della perizia contabile espletata dal dr. Venturini,
consulente del PM). Il ventiduesimo motivo eccepisce la nullità dell'art. 121 c.p.p. e dell'art. 179 lett. c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) per mancato esame delle 50 memorie difensive depositate nelle successive udienze.
Il ventitreesimo motivo lamenta la mancata assunzione di prove decisive specificamente indicate, che avrebbe violato il diritto dell'imputato di difendersi provando, e l'immotivata esclusione di cinque prove a discarico prodotte dalla difesa.
La violazione era stata tempestivamente contestata con apposita memoria contenente istanza di revoca degli atti di esclusione.
Il ventiquattresimo motivo deduce travisamento del fatto o della prova, con riferimento all'art. 606 lett. e) con riguardo al capo A) dell'imputazione, in contrasto con quanto accertato dall'ausiliare di giustizia dr. Luca Bicocche, in sede di accertamento tecnico preventivo disposto, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di IE
e, poi, ammesso dal giudice del dibattimento di primo grado sui concetti di
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capitalizzazione formale e sostanziale.
Il venticinquesimo motivo riguarda ripropone identica questione, con riferimento al
B mancato esame dello stesso accertamento tecnico preventivo,specie con riferimento ai rapporti tra la Cifra s.r.l. e la A.A. BA & Co s.r.l.
Il ventiseiesimo motivo riguarda la vicenda relativa al versamento in AA BA & Co
s.r.l. da parte del socio BA ND SA, in ordine al quale i giudici di merito si erano attardati in non pertinenti considerazioni sulle modalità del versamento, sull'identità di coloro che li avevano effettuati e sulla provenienza dei fondi dal c.d. paradiso fiscale del Liechtenstein ove aveva sede il socio conferente, anziché accertare se vi fosse stato o meno il reale versamento delle somme in questione nelle casse sociali, ai fini della sussistenza del reato di esagerata e fraudolenta alterazione del patrimonio sociale della stessa AA BA.
Il ventisettesimo motivo attiene alla vicenda relativa all'asserito finanziamento della
Polisportiva Libertas Livorno di £ 2.000.000.000, rispetto alla quale era stata ingiustamente ritenuta una condotta distrattiva.
Il ventottesimo motivo riguarda il problema interpretativo dei rapporti tra l'art. 2629 previgente c.c., che, non a caso, non era richiamato nella vecchia formulazione dell'art. 6 223, comma 2, n. 1, 1.f. e l'art. 2621 c.c. innovato. I fatti in contestazione non erano
. riconducibili all'art. 2629 c.c. mancando la prova del procurato inganno, ma vi erano prove che mostravano in tutta evidenza l'irreprensibilità e completezza della capitalizzazione della società A.A BA & Co.
Il ventinovesimo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e d) nella nuova formulazione, a proposito degli effetti cambiari asseritamente insoluti, per l'importo di £ 400 milioni, poi onorati dalla Cifra presso la Banca di Credito di
IE.
Il trentesimo motivo riguarda alla vicenda di cui ai capi B2) e B5), relativa ai rapporti tra la AA BA & Co e la So.De.Ve.A. s.r.l., in ordine alla quale era stata erroneamente ravvisata una condotta distrattiva per lire 706.298.366.
Il trentunesimo motivo riguarda la vicenda di cui al capi B3) e B4), ai rapporti A.A
BA & Co-Sp.E-Fin s.r.l. (Banca Popolare di Novara-Factoring)-Adriatic Finance
Trade s.r.l., per violazione degli artt. 1241 ss c.c., 1260 ss c.c.. 2359 c.c. 1703 ss c.c. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e) e travisamento delle informazioni ed inferenze probatorie.
Il trentaduesimo concerne ancora vicende societarie con riferimento ai rapporti con la
Cifra.
Il trentatreesimo riguarda la vicenda della cessione dei marchi, in ordine alla quale si
B contesta la ritenuta natura distrattiva dell'operazione negoziale.
Il trentaquattresimo motivo deduce violazione degli artt. 41, 42 e 43 comma 1 c. e 223 comma 2 n. 1, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e) con riferimento alla causalità tra i reati societari e dissesto secondo la nuova formulazione normativa e sulla necessità dell'elemento psicologico, nel caso di specie da escludere recisamente, tenuto conto della data delle condotte in contestazione rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Il trentacinquesimo motivo eccepisce la prescrizione, tenuto conto della ratio della nuova formulazione dell'art. 223 1.f., in ordine alla quale andrebbe riconosciuto rilievo determinante non alla data di dichiarazione del fallimento, ma alla verificazione del dissesto, ad ogni effetto di legge, anche ai fini della prescrizione, andrebbe rapportato alla data del pregiudizio ai creditori e non già alla dichiarazione di fallimento.
Con memoria del 19.2.2009 il ricorrente faceva presente di aver trovato presso la Procura della Repubblica di IE documenti relativi alla situazione patrimoniale
7 F
al 30.6.1996, da cui emergeva un saldo creditorio finale di £ 230.812.007 vantato dalla
•
SO.DE.VEA confronti di AA.BA, a confutazione dell'ipotesi accusatoria recepita dai giudici di merito secondo cui lo svolgimento dei rapporti originati dall'affitto di azienda tra i due soggetti accusava un credito insoddisfatto dell'AA BA nei confronti di Sodevea.
Con memoria del 29.4.2009 il ricorrente ha eccepito, con riferimento alla scrittura privata di cessione marchi del 18 aprile 1995, che l'azione penale del PM avrebbe dovuto essere subordinata alla rimozione dell'ostacolo costituito dalla necessaria richiesta dell'autorizzazione del Ministero di giustizia, ai sensi dell'art. 9
c.p., considerato che il contestato reato societario era stato compiuto all'estero da cittadino residente in Italia e, preliminarmente, l'improcedibilità dello stesso reato per mancanza di querela.
Con altra memoria in pari data parte ricorrente ha eccepito, ai sensi dell'art. 606 lett. e), il difetto di motivazione sulla subordinata richiesta di trattamento sanzionatorio meno affittivo nonché sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In ordine a tale istanza, contenuta a f. 153 dei motivi di appello depositati il
27.10.2004, erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la misura della pena non è stata fatta oggetto di gravame.
-2. Ragioni di economia e razionalità espositiva consigliano di accorpare le molteplici ragioni di doglianze per grandi aree tematiche, a seconda delle diverse tipologie, nell'ambito delle quali procedere, poi, all'esame analitico di ciascuna di esse.
La prolissa e talora disarticolata o ripetitiva - esposizione dei motivi e l'esorbitante numero delle stesse censure solo in parte possono trovare giustificazione nella particolare complessità della vicenda e nella tormentata storia della società, così come, compiutamente, riprodotta nelle sentenze dei giudici di merito.
-Per quanto riguarda i profili sostanziali, è utile ai soli fini di una compiuta intelligenza delle ragioni di doglianza ad essi relative - una sintetica puntualizzazione della vicenda oggetto di giudizio.
In una prospettiva d'assieme, la stessa appare caratterizzata dalla singolare, abnorme, evoluzione di una piccola società a responsabilità limitata, la Progetto-
Smeraldo, medianti progressive dilatazioni dell'oggetto sociale sino a ricomprendere svariate attività (dalla gestione di terminal per containers all'attività finanziaria ed
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immobiliare ed alla produzione di vini e liquori); con l'acquisto e sponsorizzazione di squadre di basket di massimo livello sportivo e l'acquisizione di partecipazioni societarie, sino a costituire un articolato gruppo di società facente capo all'odierno ricorrente.
-2.1 Dalla narrativa delle sentenze di merito, emergono le seguenti circostanze di fatto.
La Progetto-Smeraldo era stata costituita a Firenze nel febbraio 1988, con capitale sociale di 20 milioni, sottoscritto per il 90% dalla una società fiduciaria e di revisione
(Fidereveuropa s.p.a.) e per la restante parte da altra società fiduciaria (la Toscana
s.p.a.); la società anzidetta aveva un oggetto sociale limitato alla gestione, locazione e simili di terminal per containers. Nella relativa amministrazione era subentrato, in virtù di delibera assembleare del 27.10.88, CI AB ND, odierno ricorrente, per il triennio '88/90, ed il primo esercizio sociale aveva registrato una perdita di £ 2.500.000, rinviata a nuovo.
Trasferita la sede legale a Livorno, l'oggetto sociale veniva modificato in attività finanziaria, immobiliare e assunzione di partecipazioni in altre società, in virtù di delibera assembleare 5.6.1989. Anche l'esercizio '89 si chiudeva in perdita, pari a £
7.600.000, attribuibile ad ulteriori costi d'avvio senza che l'attività sociale avesse preso corpo, ad esclusione dell'acquisizione di una partecipazione nella società
Inveselba, poi ceduta a terzi nei primi mesi del '90.
L'esercizio '90 si chiudeva con ulteriore perdita di £ 4.900.000, pur essa rinviata a nuovo, benché fossero già maturati i presupposti per l'applicazione degli artt. 2446-
2447 c.c.
Ne] corso del '91, l'odierno ricorrente e la sorella EN RS acquistavano la totalità delle quote sociali, in misura paritaria e, con delibera 2.12.1991, l'assemblea decideva di procedere all'acquisto di un'azienda, la OL s.p.a. (da poco rilevata dalla OL Group IE S.p.A.) nota a Livorno per avere sponsorizzato la locale squadra di pallacanestro, militante nel campionato di Al.
L'azienda era rilevata per l'importo di £ 2.900.000.000, da corrispondere ratealmente entro il gennaio 1993.
L'operazione risultava finanziata con un aumento di capitale sino a 6 miliardi di lire, deliberato dall'assemblea straordinaria del 19.12.91, in occasione della quale venivano modificati la denominazione sociale in A.A.BA & Co. s.r.l. nonché ampliato l'oggetto sociale (esteso alla produzione e commercio di vini e liquori in genere), mentre la sede della società veniva trasferita a IE, Via Mercato Vecchio n. 1.
Il CI assumeva l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e veniva anche nominato un collegio sindacale.
In data 29.1.92, EN RS CI rilevava la quota del EL divenendo socia unica con contestuale rinuncia al diritto d'opzione relativo al deliberato aumento di capitale per lasciar posto alla società Cifra s.r.l., che sottoscriveva l'intero aumento.
Nondimeno, alla data del 20.5.92, risultava aver versato poco più di quattro miliardi di lire dell'importo di £ 5.980.000 sottoscritto. Il libro soci non rifletteva tale situazione ed il bilancio al 31.12.91 presentava una perdita di £ 174.200.000, riportata a nuovo.
L'esercizio 1992, primo del nuovo corso, chiudeva con un utile di appena £
14.500.000, a fronte di ricavi per 25,8 miliardi di lire.
Nel corso dell'anno, la società acquisiva dalla controllante Cifra s.r.l. una partecipazione del 20% nella OL Group IE S.p.A., di cui aveva già rilevato l'azienda.
In data 31.32.92, Cifra s.r.l. cedeva la propria partecipazione in favore di tre società:
BA ND EN (Vaduz), che acquistava una quota di nominali 836.2 milioni di lire, pari al 13.938% del capitale;
Ungawa Associated (Panama), che
B acquistava una quota del valore nominale di 541,1 milioni pari all'6,857% del capitale sociale;
RO s.r.l. (Livorno), che acquista una quota di nominali 4.022.5 milioni pari al 67.043% del capitale sociale.
Lo stesso giorno la A.A. BA acquistava dalla Cifra quote pari all'81% del capitale sociale della SO.DE.VE.A. s.r.l.. azienda operante nel settore dei liquori.
Nel corso del '93 la società proseguiva la sua espansione, acquisendo il controllo totale della SO.DE.VE.A. ed acquistando da E.Z.I.T. (Ente per la Zona Industriale di
IE) un fabbricato in disuso con area circostante (l'ex fabbrica BUTON) per 1.7
miliardi di lire, da versarsi ratealmente.
L'investimento (cui era stata data esecuzione limitatamente a 638.5 milioni) non era mai divenuto operativo.
L'esercizio '93 si chiudeva con una perdita di 492,2, milioni di lire, imputata alla svalutazione di partecipazioni in società collegate per 1.5 miliardi di lire, di fronte ad un andamento della gestione industriale del tutto positivo (con un margine operativo di
2.7 miliardi su ricavi per oltre 31miliardi).
10 L'assemblea che il 20.6.94 rinnovava il consiglio di amministrazione, confermando il precedente organo di controllo.
L'esercizio '94, nel corso dei quale venivano cedute le partecipazioni in OL
Group IE S.p.A. e "SP.E.FIN." s.r.l., presentava un'allarmante flessione del fatturato, che scendeva a 22.8 miliardi di lire e si chiudeva con una perdita di oltre cinque miliardi di lire, imputabile anche all'azzeramento della partecipazione in
SO.DE.VE.A. s.r.1 ed alla rinunzia a crediti nei suoi confronti per 300 milioni circa.
Nel corso dell'esercizio, ed esattamente nel periodo 6 luglio/7 ottobre, il socio BA
ND risultava aver dato compiuta esecuzione all'aumento di capitale varato nel dicembre 1991, versando i residui 1.828 milioni, talché l'assemblea straordinaria del
28.6.95, preso atto della complessiva perdita di 5.8 miliardi iscritta in bilancio, poteva deliberare ex artt. 2446-2438-2495 c.c. la riduzione del capitale sociale a 190 milioni di lire ed il suo contestuale aumento a 5 miliardi, entro il 30.6.98; all'assemblea non partecipava il collegio sindacale, nei frattempo dimessosi. L'aumento non sarebbe stato, poi, opzionato dai soci né sottoscritto da terzi.
Nel frattempo, sul finire del '94. il socio RO s.r.l. e CI AB ND
avevano ceduto la propria partecipazione a ON ER Inc. (Panama) che, a seguito dell'acquisto, risulta detenere il 54.432% del capitale sociale.
Con atto 18.4.95, la società cedeva i marchi di cui era titolare al socio BA ND
per 4 miliardi di lire, mai versati.
Il 3 agosto 1995 si riuniva il c.d.a., che - preso atto della paralisi operativa determinata dal congelamento dei rapporti con l'unico referente finanziario rimasto, ovvero con la
Banca di Credito di IE (e del correlativo contenzioso), a seguito del quale erano stati affittati i rami d'azienda di IE (a SO.DEVE.A. s.r.l.) e di ET (a BA
Italia s.r.l.) al fine di non pregiudicare il patrimonio aziendale, deliberava di convocare l'assemblea per la messa in liquidazione della società.
Con delibera assembleare 22.12.1995, la società veniva, dunque, posta in liquidazione e nominati liquidatori CI AB ND e LI IG.
Il bilancio 1995, approvato in data 30.6.96, presentava una perdita di lire 1.191 miliardi di lire. Nel febbraio/marzo 1996, i liquidatori concordano l'annullamento dei contratti d'affitto d'azienda di cui sopra, lasciando peraltro SO.DE.VE.A. s.r.l. nella detenzione dell'immobile di IE e, con contratto 26.3.96, affittavano a BA Italia
11 s.r.l. l'opificio industriale (in proprietà) ubicato in ET, con pressoché contestuale cessione dell'intero magazzino merci.
Nel luglio 1996 veniva ceduta a SO.DE.VE.A. s.r.l., nel frattempo trasferitasi a Roma, la proprietà di macchinari ed impianti ubicati presso lo stabilimento di IE. Nel settembre 1996, i liquidatori si dimettevano dalla carica e venivano sostituiti da IO
Volsi. Il contenzioso aperto dalla fallita avanti il Tribunale di Ancona contro la Banca di Credito di IE si rivelava controproducente perché, in corso di lite, l'istituto di credito otteneva dal giudice istruttore un'ingiunzione di pagamento per oltre 5.3 miliardi di lire, che induceva il nuovo liquidatore a presentare istanza di fallimento, poi dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza 14-30 dicembre 1996.
-3. Il primo accorpamento tematico riguarda le questioni di carattere processuale.
Tra queste vanno, inizialmente, prese in esame quelle afferenti a pretese irregolarità che avrebbero inficiato il giudizio di appello.
La doglianza contenuta nel motivo 1), relativa al mancato svolgimento di un valido procedimento di appello, è chiaramente aspecifica, risolvendosi in generiche asserzioni, aventi, piuttosto, il tenore di mera enunciazione programmatica delle censure meglio articolate nei motivi seguenti.
Il motivo sub 2) riguarda la circostanza che la Corte territoriale - ritiratasi in camera di consiglio per deliberare solo l'eccezione relativa al diniego del patteggiamento aveva, poi, inopinatamente, definito anche il merito del processo, senza che le parti avessero avuto modo di interloquire al riguardo.
L'eccezione è palesemente infondata. Ed infatti, dal verbale di udienza del
23.10.2008 il cui esame è imposto dal tipo di doglianza - risulta che le parti avevano rassegnato le loro conclusioni, anche nel merito: il PM chiedendo la richiesta della riduzione della pena nei limiti di anni tre;
i difensori chiedendo, a loro volta, in via preliminare, l'accoglimento di tutti i motivi di appello perché fondati in fatto ed in diritto;
in via subordinata, vista la richiesta del PG relativamente alla riduzione della pena a tre anni, chiedono ulteriore riduzione della pena in forza del patteggiamento denegato ovvero in relazione alle circostanze attenuanti già riconosciute. Richiedono, altresì, l'applicazione della sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e la revoca del provvedimento giudiziale dell'interdizione dall'esercizio dei pubblici uffici. L'integrale riproduzione del petitum mostra in chiara evidenza che le parti hanno avuto modo di interloquire su tutte le questioni e la Corte
12 si era ritirata in camera di consiglio per decidere su tutto. Nessuna violazione dei diritti di difesa è stata, dunque, posta in essere.
Il motivo sub 3) riguarda asserite irregolarità che avrebbero caratterizzato lo svolgimento della stessa udienza del 23.10.2008, con particolare riferimento alla mancata relazione da parte del presidente. Al riguardo, lo stesso verbale d'udienza reca un'annotazione contraddittoria: dalla dicitura a stampa, relativa alla relazione di cui art. 602 c.p.p., risulta depennata l'espressione consigliere delegato, nel senso, dunque, dell'avvenuta relazione da parte del Presidente, con la soggiunta in calce - dallo stesso apposta (lo stesso 23.10.08, ore 13,45: dunque autonomamente dopo la pronuncia del dispositivo alle 11,40) con cui dà atto che non si è proceduto alla completa relazione, richiamandosi agli atti su richiesta del PG e nulla opponendo le parti. Dunque, l'anomala annotazione attesta che non vi è stata relazione completa, pur non smentendo il contenuto del verbale nella parte relativa allo svolgimento della relazione da parte del presidente, quantunque in forma incompleta.
Tale postuma integrazione non risulta impugnata di falso, neppure con riferimento alla parte attestante alla mancata opposizione delle parti.
Ad ogni buon conto, l'eventuale mancata relazione non integra alcuna ragione di nullità, tenuto conto della funzione meramente illustrativa ed informativa della stessa,
il cui scopo non è, certamente, quello di individuare e delimitare il thema decidendum
в e la piattaforma conoscitiva del giudice.
Il motivo sub 8) ripropone la questione relativa alla validità dell'anzidetta postilla. Certamente, l'apposizione di un'aggiunta al verbale, su autonoma iniziativa del presidente, dopo la chiusura dell'udienza, costituisce evidente anomalia od irregolarità, ma non integra ragione di invalidità. L'anomalia od irregolarità non inficia, dunque, il verbale, la cui autenticità, in ordine allo svolgimento della relazione da parte del presidente, risulta anzi confermata.
Il motivo sub 4) va disatteso nella sua formulazione letterale, posto che prospetta, genericamente, come ragione di nullità assoluta del dispositivo, il mancato rilievo di eccezioni di diritto (pretesa violazione dell'art. 5 della legge n. 134/2003, dell'incompetenza territoriale, dell'improcedibilità per carenza di querela, con riferimento ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., in riferimento ai quali andrebbero riqualificate le ipotesi delittuose in contestazione). Si tratta, d'altronde, di questioni - costituenti, peraltro, oggetto di ulteriori, distinte, censure da esaminare in prosieguo -
13 che, ove fondate, comporterebbero nullità dell'intera pronuncia e, certo, non del solo dispositivo.
La prima di tali questioni è quella di cui al motivo sub 5) relativa alla pretesa violazione art. 5 1. n. 134/03, in tema di patteggiamento c.d. allargato, sub specie dell'eccepita nullità dell'udienza preliminare del 9.7.2003 € dell'udienza dibattimentale del 22 ottobre 2003. Identica quaestio iuris viene agitata nel motivo n.
11), sul diverso riflesso della ricaduta che la dedotta violazione avrebbe sul decreto dispositivo del giudizio e sulla citazione, come statuito da questa Corte di Cassazione, con l'allegata sentenza.
L'esame della questione di rito impone - come di regola, stante la natura del rilievo - la consultazione dell'incartamento processuale. Orbene, risulta in atti che, all'indicata udienza preliminare (costituente, la prima utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ossia della menzionata normativa n. 134/2003, in vigore dal 29 giugno 2003), sulla ribadita richiesta dell'imputato (già proposta con apposita istanza del 30.6.2003), volta ad attere la sospensione prevista dall'art. 5, c.d. spatium deliberandi, per valutare l'opportunità del patteggiamento) il GUP, su conforme parere del PM, ha ritenuto che la norma in esame non fosse applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come desumibile inequivocabilmente dal suo tenore letterale riferentesi alla fase del dibattimento) e, pertanto, ha respinto l'istanza.
B Un'interpretazione siffatta è certamente erronea. Ed invero, il riferimento al dibattimento, contenuto nel testo della norma in questione, non può intendersi nel senso della limitazione della proponibilità della richiesta di patteggiamento alla sola fase del dibattimento, per l'assorbente motivo che nel tessuto letterale della norma figura l'elemento lessicale anche, prima della locuzione procedimento penale in corso di dibattimento. L'avverbio sta a significare, univocamente, che la richiesta di patteggiamento può essere formulata pur se il procedimento non è allo stadio del dibattimento, con la precisazione che, ove sia formulata in tale fase, la richiesta è proponibile anche se siano già decorsi i termini per la presentazione o, in caso di pregresso dissenso del p.m. o di rifiuto del giudice, con il solo limite del divieto della mera, pedissequa, riproposizione di precedente istanza. Peraltro, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le disposizioni più favorevoli in tema di patteggiamento possano trovare applicazione anche nel caso in cui, al momento
14 dell'entrata in vigore della legge, il processo si trovi in sede di udienza preliminare
(cfr. Cass. sez. 5, 20.5.2004, n. 27982, rv. 229792).
Nondimeno, la sicura erroneità dell'assunto dei giudici di merito non comporta, eo ipso, invalidità dell'udienza preliminare o del decreto dispositivo del giudizio, posto che il diniego della sospensione non era tale da determinare alcun pregiudizio per le ragioni della difesa. Ed infatti, lo spatium deliberandi, cui avrebbe dovuto essere finalizzata la sospensione del procedimento, è previsto dal legislatore al fine evidente di consentire alla parte, posta di fronte ad opzione procedurale del tutto nuova, di valutare l'opportunità della richiesta di patteggiamento. Il diniego della sospensione, motivato dall'erronea interpretazione di cui si è detto, non impediva, certamente, alla parte di riproporre l'istanza in sede dibattimentale, avendo avuto tutto il tempo per valutare sino alla prima udienza l'opportunità di cui si è detto.
La doglianza relativa al diniego della sospensione dell'udienza dibattimentale è, allora pretestuosa, se è vero che l'odierno ricorrente ben avrebbe potuto proporre, successivamente, rituale istanza di patteggiamento.
Del tutto inconferente, al riguardo, è l'argomento difensivo secondo cui il patteggiamento avrebbe dovuto essere riconosciuto in ragione delle circostanze sopravvenute, rappresentante dalla rinuncia della parte civile o dal conferimento B all'A.A BA & Co s.r.l. del credito vantato dal maggiore creditore, per ragguardevole importo, in ragione dell'ovvio rilievo che una formale richiesta di patteggiamento non risulta, comunque, formulata.
Del tutto generico, come tale inammissibile, è il motivo 6), relativo a pretesa nullità del dispositivo per non ben definite violazioni di norme costituzionali.
Parimenti inammissibile per genericità è il motivo 7), riguardante una pretesa inesistenza dello stesso dispositivo per mancata osservanza della rituale sequela procedimentale, risultando dai verbali di causa la piena ritualità della procedura di appello ed essendo infondata, per quanto si è detto, la doglianza relativa alla mancata relazione.
Privo di fondamento è il motivo sub 9) riguardante la pretesa nullità del dispositivo in ragione della successiva integrazione, da parte del giudice di appello, apposta allo stesso dispositivo, per ovviare all'omissione della mancata fissazione di un più lungo termine di deposito: integrazione avvenuta il 29 ottobre 2008, a distanza di sei giorni dalla lettura dello stesso dispositivo. Parimenti infondato è il connesso
15 motivo sub 10) riguardante le pretese nullità connesse alle operazioni che hanno sostanziato l'intervento integrativo, consistente nel ritiro del dispositivo, già depositato, dall'ufficio di cancelleria e della materiale correzione.
Si tratta, infatti, di evidenti anomalie procedurali integranti mere irregolarità, ma non ragione di nullità. D'altronde, nessun interesse ha l'odierno ricorrente a dolersi della fissazione di un più lungo termine di deposito, che, secondo il particolare meccanismo previsto dalla legge, è tale da comportare l'estensione del termine d'impugnativa, a beneficio della parte.
Infondato è il motivo sub 16), relativo al difetto di giurisdizione del primo giudice dr. D'Aprile e del Presidente della Corte di Appello dr. Gaggiotti, in considerazione della situazione di oggettiva incompatibilità funzionale, essendo coinvolti in un procedimento incidentale ricusatorio devoluto alla statuizione della
Corte di Appello, che non si era ancora pronunciata. Il giudice ricusato non avrebbe potuto pronunciare sino a che non fosse intervenuta l'ordinanza della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 37, con violazione degli artt. 178 e 179 ai sensi dell'art. 606 lett. a) e c).
Per quanto riguarda il presidente del collegio di primo grado è ineccepibile la risposta
B motivazionale della Corte - secondo cui la legge non richiede che l'ordinanza reiettiva della ricusazione passi in giudicato - é incecepibile;
mentre, quanto al presidente della
Corte, vale il richiamo a quella pacifica giurisprudenza secondo cui la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata (cfr. Cass. 18.1.2000, Anello, rv. 215592).
Il motivo sub 14), relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la reale eziologia del dissesto societario, imputato alle penalizzanti iniziative di un istituto di credito, è privo di fondamento. In ordine alla genesi del dissesto, la Corte di merito ha reso motivazione congrua ed appagante, ravvisandone la genesi in altre ragioni determinanti. Dalla complessiva motivazione sul punto risulta, in chiara evidenza, che lo stesso giudice di appello ha ritenuto insussistente la condizione della non decidibilità allo stato degli atti, alla cui
16 sussistenza l'art. 603, comma primo, del codice di rito subordina l'integrazione probatoria in grado di appello.
Per ragioni analoghe sono infondati i motivi sub 15) e 23), relativi alla mancata assunzione di prove decisive in materia. La risposta motivazionale sulle cause e sulla dinamica del dissesto societario, come si è detto, è pienamente appagante, in quanto coerente opzione in favore di una ricostruzione della fattispecie che è logica e congrua.
Inutilmente parte ricorrente tenta di sovrapporre a tale ricostruzione un'alternativa prospettazione di fatto, che non è proponibile in questa sede di legittimità, a fronte di motivazione formalmente corretta.
Pure inutilmente, al riguardo, parte ricorrente si duole della mancata considerazione della richiesta dedotta con memoria difensiva, volta ad ottenere la revoca del provvedimento di esclusione delle prove difensive. Il rigetto dell'istanza si desume, per implicito, dall'insieme motivazionale da cui emerge a contrario l'apprezzamento di ininfluenza ed irrilevanza delle prove richieste, giudicate, evidentemente, tali da non poter sovvertire la valenza dimostrativa delle risultanze probatorie addotte a sostegno dell'impalcatura accusatoria.
Il motivo sub 17) è, in tutta evidenza, inficiato da genericità, siccome articolato su affermazioni indeterminate in ordine a pretese violazioni di garanzie difensive in sede di udienza preliminare. Ad ogni modo, la doglianza è priva di fondamento, in quanto dall'esame dell'incartamento processuale non emerge alcun apprezzabile pregiudizio delle ragioni difensive. D'altronde, la motivazione resa al riguardo dalla
Corte, in riferimento anche ad identica eccezione difensiva, riprodotta oggi con il motivo 6), risulta corretta e, dunque, ineccepibile.
Palesemente infondato è il motivo sub 18), che ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona, sul riflesso che giudice territorialmente competente avrebbe dovuto individuarsi nel Tribunale di Livorno, nella cui circoscrizione erano state perfezionate le operazioni di aumento del capitale sociale. Ed invero, oggetto di contestazione erano reati fallimentari, di guisa che, correttamente, la competenza del giudice si è radicata nel luogo in cui è stato dichiarato il fallimento, ossia nell'area territoriale del Tribunale di Ancona, che aveva provveduto alla relativa declaratoria.
Destituito di fondamento è anche il motivo sub 19), riguardante la pretesa discordanza tra sommaria enunciazione del fatto, contenuta nell'avviso di cui all'art. 17 415-bis c.p.p., e formulazione dello stesso ai sensi dell'art. 417 c.p.p. In proposito, è sicuramente corretta l'argomentazione del giudice di appello, che ha rilevato nella descrizione del fatto di cui all'avviso previsto dall'art. 415 bis una sufficiente individuazione del nucleo essenziale dell'addebito, suscettivo di puntualizzazione od anche di marginale aggiustamento all'atto della formulazione dei capi d'imputazione.
Va pure disattesa, per evidenti profili di genericità e, ad ogni modo,
d'infondatezza, la censura sub 20), relativa all'eccepita nullità del decreto dispositivo del giudizio siccome fondato su prove inutilizzabili, ai sensi art. 407 (relazione di cui all'art. 33 1.f. del curatore fallimentare;
indagini di polizia tributaria e consulenza del tecnico del PM Venturini) in quanto acquisite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (tenuto conto che l'iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta nel 1998; le risultanze di indagine sono state rassegnate dalla Guardia di finanza il 25.5.2000; e quelle peritali l'11.3.2000). Erroneamente si osserva il primo giudice aveva rigettato l'eccezione, con riferimento alla consulenza del
Venturini, rilevando che, a tutto concedere, assumevano rilevanza probatoria le dichiarazioni dibattimentali, senza considerare che l'eccezione investiva la validità del decreto dispositivo del giudizio. Nessuna risposta, poi, era stata data dalla Corte di appello all'eccezione sollevata con apposito motivo di gravame.
Così come prospettata, la censura è generica, non risultando adeguatamente specificata
B neppure la data dell'iscrizione nel registro degli indagati. Ad ogni buon conto, la sanzione d'inutilizzabilità è prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 407 e non riguarda gli atti compiuti prima
(come le indagini della polizia tributaria e gli accertamenti tecnici del consulente), ma depositati successivamente alla relativa scadenza (cfr. Cass. 27.9.1995, Poli, rv
202945).
Il motivo sub 21) eccepisce il difetto di contraddittorio in sede di formazione del fascicolo per il dibattimento, argomentando che, ove fosse stato rispettato il principio del contraddittorio, si sarebbe precluso l'accesso a prove inutilizzabili.
L'eccezione è infondata, alla luce di consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il rifiuto da parte del giudice per le indagini preliminari, di fissare, ai sensi dell'art. 431, comma 1, c.p.p. apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento non è qualificabile come abnorme e non comporta nullità del decreto che dispone il giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 5 5.4.2004, n. 22668 rv.
18 228703). D'altronde, ogni questione relativa al contenuto del fascicolo per il dibattimento avrebbe ben potuta essere proposta al giudice del dibattimento nei termini indicati dall'art. 491, comma 1, c.p.p.
Non si sottrae al giudizio conclusivo di infondatezza il motivo sub 22), riguardante l'omesso esame delle cinquanta memorie difensive dedotte. Sul punto, è ineccepibile il rilievo del giudice di appello, secondo cui il contenuto delle memorie anzidette, ove non espressamente esaminato, avrebbe dovuto intendersi implicitamente rigettato siccome in contrasto con la ricostruzione della vicenda sostanziale prescelta.
Peraltro, neppure in questa sede parte ricorrente indica adeguatamente quale deduzione difensiva, ove adeguatamente apprezzata, sarebbe stata realmente capace di sovvertire l'impianto complessivo della sentenza di primo grado. Di guisa che va senz'altro condiviso l'argomentare del giudice di appello.
I motivi sub 24) e 25) attengono a travisamento del fatto e della prova con riferimento alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo del dr. Luca Bicocche, disposto, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di IE ed ammesso dal giudice del dibattimento di primo grado, sulla tematica dei concetti di capitalizzazione formale e sostanziale, segnatamente quanto alla ricostruzione dei rapporti tra Cifra s.r.l. e la A.A. BA & Co s.r.l. Anche tali doglianze sono prive di fondamento, in quanto dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcun travisamento di fatto o delle prove, risultando, invece, correttamente ricostruita В la complessa vicenda sostanziale, rispetto alla quale, comunque, l'aspetto individuato
_costituisce soltanto un profilo, del quale non è stata neppure indicata l'incidenza – ove
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diversamente apprezzato - nell'economia della complessiva ricostruzione.
Integrano questioni di rito le eccezioni dedotte nelle memorie difensive del 29
aprile 2009. La prima in ordine alla mancata richiesta del Ministro della giustizia, necessaria, ai sensi dell'art. 9 c.p. per la procedibilità del reato societario relativo alla cessione di marchi, in data 18 aprile 1995, comunque procedibile a querela, nella specie, mancante. Al riguardo, è sufficiente il rilievo che la cessione dei marchi è qualificata correttamente dai giudici di merito in termini di bancarotta fraudolenta per distrazione e non certo come reato societario;
ed il reato fallimentare è stato correttamente ritenuto commesso in territorio nazionale, essendosi consumato al momento della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Ancona.
19 E', invece, fondata la doglianza espressa nella memoria in pari data, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in ordine all'omesso esame della richiesta subordinata di trattamento sanzionatorio meno afflittivo nonché di concessione delle circostanze attenuanti generiche. E' vero, infatti, che la relativa istanza era stata espressamente formulata a f. 153 dei motivi di appello depositati il 27.10.2004, sicché, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che la misura della pena non è stata fatta oggetto di gravame. Sennonché, il motivo anzidetto, in punto difetto motivazione, pur sicuramente fondato, resta assorbito dall'accoglimento del ricorso relativamente al capo d'imputazione di cui si dirà più oltre, considerato che, per effetto della pronuncia di parziale annullamento, il giudice del rinvio dovrà provvedere alla rideterminazione della pena. 4. Il secondo accorpamento tematico dei motivi di doglianza riguarda le questioni afferenti alla qualificazione giuridica delle fattispecie e ad altre questioni giuridiche sostanziali.
Sotto il primo profilo, parte ricorrente censura, con il motivo sub 12), la qualificazione del fatti in contestazione, con riferimento sia all'imputazione sub A) che a quella sub B). A suo dire, la prima fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2629 c.c., mentre quella sub B) al paradigma dell'art. 2631 c.c., nella formulazione precedente alla riforma dei reati societari, in
B tema di conflitto di interessi. Le conseguenze applicative avrebbero dovuto essere scontate: per la prima fattispecie, la presa d'atto che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, stante l'intervenuta abrogazione della relativa norma sostanziale;
per l'altra, il rilievo d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento, risultando ineccepibile il nomen iuris assegnato dai giudici di merito alle fattispecie in questione.
Quella descritta al capo A) integra, incontrovertibilmente, gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale impropria;
mentre quella sub B) è, pacificamente, riconducibile alla previsione della bancarotta fraudolenta per distrazione impropria, senza peraltro che il carattere distrattivo delle operazioni finanziarie possa essere eliso dal collegamento esistente tra società appartenenti a medesimo gruppo, in ragione della mancanza di idonea contropartita delle stesse, dell'autonomia giuridica e patrimoniale delle società collegate e dell'ineludibile esigenza di tutela dei creditori
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020 della società fallita, secondo l'orientamento di questa Corte regolatrice (cfr., da ultimo,
Cass. sez. 5, 17.12.2009, n. 1137, rv. 242546).
Dal riconoscimento della corretta qualificazione giuridica delle fattispecie discende, come è ovvio, l'infondatezza di ogni contestazione in ordine alla pretesa improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, come riproposta nel motivo sub 13) e dei rilievi difensivi, espressi nel motivo sub 28), in ordine ai problemi interpretativi dei rapporti tra l'art. 2629 c.c. nel previgente testo - non a caso, si osserva, non richiamato nella vecchia formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, 1.f.
- e l'art. 2621 c.c. innovato.
In ordine al motivo sub 34), riguardante l'esistenza del nesso eziologico secondo la nuova formulazione dell'art. 223 1.f., la doglianza è parzialmente fondata con riferimento al reato di cui al capo A), formulato nei termini di cui agli artt. 81 cpv,
2621 c.c. e 223 1.f. All'odierno ricorrente si contesta di avere quale presidente del c.d.a. ed amministratore delegato della A.A. BA & C. s.r.l. – falsamente esposto nei
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bilanci relativi agli anni 1992-94 e nelle altre scritture sociali, che i versamenti relativi all'aumento di capitale sociale erano stati effettuati: in particolare, veniva fatto figurare in contabilità (e, quindi, nei bilanci) il totale versamento delle quote di volta in volta sottoscritte, in realtà versate in misura enormemente inferiore, così cagionando il
B dissesto della società.
In proposito, è pacifico, alla stregua delle emergenze di causa, che la contabilità sia stata tenuta in modo confuso, incompleto e per molti aspetti inveritiero, specie per quanto concerneva il profilo sopra evidenziato in ordine alle attestazioni di avvenuto, integrale, versamento delle quote sociali. Se è pacifica tale incompleta o mendace rappresentazione contabile, non risulta convincentemente e logicamente - spiegato
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come tale rappresentazione possa avere determinato, in rapporto di diretta causalità, il dissesto societario. Ed invero, nella ricostruzione dei complessi rapporti esistenti tra le società riconducibili al gruppo, effettuata sulla base delle emergenze di causa, segnatamente del compendio documentale in atti, delle dichiarazioni del curatore fallimentare e del consulente del p.m., i giudici di merito hanno, plausibilmente, ravvisato la causa del dissesto nelle ingiustificate operazioni finanziarie infragruppo, consistenti in movimenti di danaro, all'apparenza spiegati come finanziamenti, che, nondimeno, erano estranei all'oggetto sociale della società erogante e, comunque, del tutto privi di giustificazione. Nella fattispecie, così come prospettata, l'artefatta
21 rappresentazione contabile sembra essere mero espediente volto ad occultare la disastrosa situazione finanziaria, sì da offrire all'esterno una mendace condizione di affidabilità, piuttosto che causa diretta di quel dissesto finanziario, come ritenuto dai giudici di merito. Ad ogni modo, sul punto la risposta resa dalla Corte territoriale ad identica questione dedotta con il dodicesimo motivo di gravame, al punto d) (che contestava, appunto, la ritenuta esistenza di nesso causale tra l'eventuale fatto di reato di cui all'art. 2621 c.c. e il dissesto della società, imputabile semmai a cause sopravvenute), non appare congrua ed appagante. Infatti, i giudici di appello si sono limitati a ribadire che la revoca degli affidamenti concessi dalla Banca di Credito di
IE era la conseguenza e non la causa della crisi societaria, essendo pienamente comprensibile che l'istituto di credito, a fronte dell'allarmante perdita con cui si era chiuso il bilancio del 1994, ponesse in essere tutte le iniziative necessarie per il rientro dell'esposizione debitoria. La considerazione secondo la quale la società. ove avesse avuto l'effettiva disponibilità del surplus di patrimonio falsamente dichiarato, pari a £ 2.785.850.000 avrebbe potuto soddisfare le pretese della banca, appare ovvia e scontata, in quanto, nell'evocare il dato apparente della falsa rappresentazione contabile, non spiega come ed in che termini la stessa possa essere stata la causa del dissesto societario, piuttosto che porsi, come si è osservato in premessa, quale mero artificio contabile, necessario al fine di mascherare una condizione di radicata ed irriducibile sofferenza.
Per le altre imputazioni, che attengono, invece, proprio alla dinamica sostanziale delle ingiustificate operazioni finanziarie poste in essere dall'imputato, è adeguato e coerente l'impianto motivazionale, idoneo - in quanto tale - a rappresentare le ragioni della diretta incidenza causale delle stesse sul dissesto societario ed i motivi per i quali era da ritenere indubbia la piena consapevolezza dell'imputato, tanto più in ragione del ruolo da lui svolto nelle diverse società tra le quali le anzidette operazioni erano intercorse.
Inutilmente, parte ricorrente fa, poi, riferimento alla data della dichiarazione del fallimento, per sottolinearne la distanza temporale dall'epoca delle stesse operazioni, posto che il termine di riferimento nella struttura normativa del nuovo art. 223 1.f. è il dissesto societario e non già il fallimento, come evento cagionato dalle condotte illecite integranti reati societari presi in considerazione dal legislatore.
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422 Priva di fondamento, poi, è la questione che sostanzia il motivo 35), relativa alla decorrenza del termine prescrizionale che andrebbe fissato alla data del dissesto e non già a quella del fallimento. Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, previsto dal menzionato art. 223, comma secondo, n. 1), è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo, deve essere causa o concausa del dissesto societario. Si tratta, però, di reato fallimentare, rispetto al quale la dichiarazione di fallimento integra, per consolidata tradizione giurisprudenziale, elemento costitutivo del reato, che ne segna anche il momento di consumazione. Donde il dies a quo deve essere fissato proprio nella data della relativa declaratoria.
I motivi sub 26), 27), 29), 30), 31), 32) e 33) sono inammissibili in quanto attengono a questioni di merito (relative rispettivamente alla vicenda del versamento in
AA BA da parte del socio BA ND SA;
all'asserito finanziamento della
Polisportiva Libertas Livorno di £ 2.000.000.000; agli effetti cambiari asseritamente insoluti per l'importo di £ 400 milioni onorati dalla Cifra presso la Banca di Credito di
IE; alla vicenda di cui ai capi B2) e B5), relativa ai rapporti tra la AA BA & Co
e la So.De: Ve.A. s.r.l., in ordine alla quale era stata erroneamente ravvisata una condotta distrattiva per lire 706.298.366; a quella di cui al capi B3 e B4, riguardante i
B rapporti A.A BA & Co-Sp.E-Fin s.r.l. e Banca Popolare di Novara-Factoring)-
Adriatic Finance & Trade s.r.l.; ai rapporti con la CIFRA e, infine, alla vicenda della cessione dei marchi). Tali questioni sono improponibili in questa sede di legittimità in quanto corredate da motivazione congrua e logica che ha dato conto della ritenuta natura distrattiva e, comunque, di illiceità ad esse connessa. La ricostruzione di ciascuna fattispecie risponde a canoni di logica e di coerenza argomentativa, nell'indiscussa o comunque, incontrovertibile - aderenza alle emergenze di causa.
Alla versione argomentatamente prescelta dai giudici di merito parte ricorrente non può tentare di sovrapporre in questa sede una ricostruzione alternativa.
E' appena il caso di ribadire che questo Giudice di legittimità non è chiamato a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. Cass. Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, rv. 229369).
23 Resta da dire che la produzione documentale, allegata a memorie difensive
(come quella del 19.2.2009), è inammissibile in questa sede di legittimità e non può, dunque, essere esaminata
Ogni altra questione o deduzione difensiva deve ritenersi delibata e disattesa,
siccome concettualmente e logicamente incompatibile con la ratio decidendi della presente pronuncia e delle ragioni che ne costituiscono il fondamento.
5. - Per quanto precede, il ricorso merita solo parziale accoglimento, limitatamente al capo di imputazione sub A), con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata e rinvio al competente giudice del rinvio ai fini del riesame sul punto, in esito al quale renderà motivazione immune da vizi di incoerenza od incompletezza rilevati. Valuterà, inoltre, il motivo di appello - erroneamente disatteso dal giudice a quo- riguardante il regime sanzionatorio.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2009.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
RAGO B Mario Rotell
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 8 AGO. 2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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