Articolo 2438 del Codice civile
Articolo 2437 sexiesArticolo 2439
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2438.

(( (Aumento di capitale). )) ((Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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