Sentenza 5 aprile 2004
Massime • 1
Il rifiuto, da parte del giudice per le indagini preliminari, di fissare, ai sensi dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen., apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento non è qualificabile come abnorme e non comporta nullità del decreto che dispone il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22668 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 552
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Maurizio - Consigliere - N. 035581/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC GA AN N. IL 02/02/1966;
avverso ORDINANZA del 09/07/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
UE GA AL ha proposto con tre diversi atti ricorso per Cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip del Tribunale di Ancona il 9 luglio 2003, denunciandone la abnormità.
Il ricorso è inammissibile.
Ribadita preliminarmente la esclusione della possibilità di ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio, occorre verificare se il provvedimento impugnato possa essere qualificato abnorme, per avere il giudice fatto uso di un potere non riconosciutogli dalla norma o, nel caso in cui esso sia pure astrattamente riconosciuto, sia esplicatoci di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (v., per tutte, SS. UU. 10 dicembre 1997, n. 17, Di Battista) o che abbia determinato una irragionevole regressione del procedimento e che, infine, non sia altrimenti rimovibile. Nessuna delle condizioni indicate, come correttamente rilevato dal P.G. in sede, si è verificate nel caso in esame.
Il ricorrente si duole innanzitutto della mancata sospensione del procedimento, allora in fase di udienza preliminare, in applicazione dell'art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134. Indipendentemente dalla correttezza del la soluzione adottata dal giudice, in ogni caso il provvedimento non presenta nessuna delle caratteristiche proprie dell'abnormità. L'eventuale nullità peraltro dovrebbe ricadere sul decreto di citazione a giudizio e potrebbe perciò essere fatta valere in giudizio.
Eccepisce poi il ricorrente la abnormità del rifiuto del Gip di fissare apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento. Anche tale doglianza, indipendentemente dalla legittimità del comportamento del giudice dell'udienza preliminare, deve ritenersi inammissibile. La previsione dell'art. 431, come novellato dal la l. 479/99, tende da una parte a garantire l'imputato dalla illegittima inclusione di atti delle indagini nel fascicolo del dibattimento e dall'altra a consentire, con l'accordo delle partirla delimitazione dei temi di prova rimessi al contraddittorio dibattimentale, con l'inclusione di atti sulla cui valenza probatoria non vi è contestazione tra le parti. In nessun caso la violazione degli obblighi conseguenti alla previsione dell'art. 431 può determinare un irreversibile danno ai diritti di difesa, stante la recuperabilità di tutte le eccezioni relative alla formazione del fascicolo nei termini previsti dall'art. 491 comma 2 c.p.p., ne' una situazione non superabile di stallo processuale. D'altro canto, la violazione dell'art. 431 non può determinare la nullità del decreto di citazione, che è atto precedente alla formazione del fascicolo, o la inutilizzabilità dibattimentale degli atti inclusi nel fascicolo in assenza di un ulteriore con-traddittorio(Cass. 23 aprile 2002, n. 19010, Spinelli).La questione relativa alla omessa fissazione dell'udienza deve essere posta perciò, insieme alle questioni preliminari, nella fase dibattimentale.
Per ultimo il ricorrente eccepisce l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha rigettato l'eccezione relativa alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del l'art. 415 bis c.p.p.. Anche in questo caso la eventuale illegittimità dell'ordinanza non ne determina affatto l'abnormità. L'art. 416 c.p.p. prevede la violazione dell'art. 415 bis quale causa tipica di nullità della richiesta di citazione e la valutazione sulla sussistenza della nullità rientra nella fisiologica dinamica processuale. E tale valutazione, se ritenuta illegittima dalla parte, potrà essere sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento(sia che la violazione dell'art. 415 bis sia ritenuta una nullità a regime intermedio, rilevabile la deliberazione della sentenza di primo grado, che una nullità relativa, deducibile nei termini previsti dall'art. 491). Ma il provvedimento non può essere ritenuto abnorme, rientrando nell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice e non avendo determinato una insuperabile situazione di stasi processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso è condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 125 maggio 2004