Sentenza 26 giugno 2006
Massime • 1
Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.
Commentario • 1
- 1. Giudice del lavoro, poteri istruttori, invito del ricorrenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2006, n. 14731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14731 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STEC S.P.A.;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 12357/04 proposto da:
STEC - SOCIETÀ TIPOGRAFICA EDITRICE CAPITOLINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVASOLA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ST NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2124/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/05/03 R.G.N. 3143/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/06 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato PETROCELLI MARCO;
Udito l'Avvocato SPAGNOLO FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN VE convenne in giudizio il proprio datore di lavoro s.p.a. TE, società di stampa e spedizione di quotidiani, chiedendo, fra l'altro e per quanto ancora interessa in questa sede, che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli, con le conseguenti pronunzie reintegratorie e risarcitoria e che la società fosse condannata a restituirgli l'importo corrispondente alla indennità di malattia, da essa indebitamente trattenuto. Il VE dedusse di aver lavorato quale "speditore" dal 1981 al 1986, senza guanti protettivi o altro accorgimento, venendo a contatto continuo e diretto con gli inchiostri di stampa ancora freschi, e contraendo conseguentemente, a far tempo dal 1985, una dermatite da contatto, così diagnosticata anche in sede di visite domiciliari di controllo.
Dedusse ancora che la TE s.p.a., dopo avergli contestato tanto l'assenza ingiustificata dal lavoro per i periodi corrispondenti a sei certificati medici, asseritamente falsificati nella prognosi, quanto la stessa falsificazione e l'indebita riscossione dell'indennità di malattia, lo aveva licenziato chiedendogli in restituzione la suddetta indennità per i periodi in contestazione e trattenendone l'importo nelle competenze finali.
Contestò la legittimità del recesso, sostenendo di essere stato effettivamente ammalato nei periodi coperti da certificazione medica, di non aver falsificato i relativi certificati, recanti una prognosi da ritenere congrua rispetto alla durata media degli episodi acuti di malattia, e ad ogni modo confermata in sede di visite di controllo da parte della USL, di esser stato condannato in primo grado per i reati di falso e truffa limitatamente a due dei sei certificati medici e di esser stato prosciolto in appello per intervenuta amnistia. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestò la domanda, oltre a chiedere in via riconvenzionale la condanna del VE al risarcimento del danno per il reato di truffa, tema ormai estraneo al giudizio.
Le domande del VE, previo espletamento di una c.t.u., furono tutte rigettate, ma la Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado condannò la società a restituire all'attore l'importo dell'indennità di malattia.
Il giudice del gravame, per quel che ancora interessa in questa sede, ricorda che il Tribunale aveva ritenuto provata la falsificazione dei certificati medici, integrante giusta causa di recesso, alla stregua della condanna penale inflitta al VE in primo grado e della motivazione della sentenza d'appello, che pur applicando l'amnistia, per decidere dell'azione civile inserita nel processo aveva esaminato il merito e ritenuto esistenti i reati di falso e truffa contestati. La Corte territoriale ricorda poi che il Tribunale aveva anche ritenuto che il VE avesse rinunziato al credito per l'indennità di malattia.
Quindi, premesso che all'appellante era stata contestata la falsificazione dei certificati, nella parte relativa alla prognosi, con le conseguenze inerenti le assenze ingiustificate, nonché l'indebita percezione dell'indennità, la Corte di merito sottolinea che la falsificazione di due certificati medici emerge con evidenza dalla sentenza penale di condanna e da quella di estinzione del reato, nonché dalle dichiarazioni rese al Tribunale penale dal medico firmatario dei certificati. Questi aveva escluso infatti di aver potuto operare l'aumento dei giorni di prognosi con la tecnica, accertata in giudizio, della apposizione del numero "1" prima del numero da lui indicato.
Il giudice del gravame rimarca al riguardo la gravità della condotta del VE sul piano oggettivo e soggettivo, perché caratterizzata dall'uso di mezzi fraudolenti diretti ad ingannare il datore di lavoro e conclude per la idoneità di tale condotta a ledere irreversibilmente il rapporto fiduciario.
La Corte esamina quindi la censura concernente la mancata ammissione del giuramento decisorio, evidenziando l'assenza di decisorietà dei fatti su cui esso verte.
Infine, con riguardo alla domanda di restituzione dell'indennità, rigettata dal Tribunale sul presupposto dell'intervenuta rinunzia, la Corte, per accoglierla, rileva che nel documento dattiloscritto predisposto dalla società, in cui è contenuta la rinunzia, vi è anche,aggiunta a penna, un' espressa clausola di riserva che esclude ogni intento abdicativo.
NN VE chiede ora la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su tre motivi.
La s.p.a. TE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su di un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2110 c.c, comma 1, e dell'articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., - difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Secondo il ricorrente il rigetto dell' impugnativa di licenziamento sul presupposto della intervenuta falsificazione dei certificati di malattia è incompatibile con l'accoglimento della domanda di restituzione dell'indennità per malattia, che presupponendo la effettività della malattia, esclude la falsificazione. La incompatibilità delle due statuizioni renderebbe irrimediabilmente viziata dalla sentenza sotto il profilo della sua contraddittorietà. Il motivo non può essere accolto.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice di merito, nel decidere circa la fondatezza dell'addebito, dopo aver ricordato che esso concerneva la falsificazione delle prognosi di guarigione e le conseguenze circa il carattere ingiustificato delle assenze e la indebita percezione dell'indennità, ha ritenuto provata, sulla base di una serie di elementi indicati nella sentenza, la falsificazione in due certificati medici, "con conseguente verificazione degli ulteriori effetti addebitati". In sostanza - come del resto è ovvio - ha considerato che, una volta provata la falsità, erano ingiustificate le assenze per il più lungo periodo corrispondente alla alterazione delle date ed indebita la percezione delle somme erogate dalla società durante l'assenza.
Nel decidere poi della domanda relativa alla restituzione delle indennità di malattia la Corte di merito, sulla base di una motivazione della quale si dirà in prosieguo e che non contiene alcuna valutazione sul carattere giustificato o non della assenza, senza distinguere fra i periodi relativi ai due certificati per i quali era stata accertata la falsificazione e gli altri periodi, ha ritenuto che il VE avesse diritto a tale indennità di malattia, indebitamente trattenuta dalla datrice di lavoro, e nel dispositivo, ha condannato la s.p.a. TE a corrispondere all'appellante la somma di Euro 2.295,88, oltre agli accessori di legge.
Ciò premesso, deve ritenersi, senza particolare dimostrazione di tale assunto, che il riconoscimento della sussistenza di una giusta causa del licenziamento, costituita sia dalla falsificazione dei certificati medici nella durata delle prognosi che dalle ulteriori conseguenze di essa, ossia dall'assenza ingiustificata e dalla percezione indebita della indennità di malattia, è incompatibile con l'accoglimento della domanda di restituzione delle indennità di malattia.
Tale incompatibilità, come detto, viene fatta valere dal ricorrente essenzialmente sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, ancorché nella rubrica si faccia riferimento, come detto, a varie norme di legge, sostanziali e processuali. La premessa essenziale del motivo è infatti la connessione logica e giuridica delle due domande proposte dal VE, la seconda delle quali (di restituzione) costituisce conseguenza diretta della prima (di impugnativa del licenziamento), e la conclusione, nella quale si racchiude la censura, è quella di aver contraddittoriamente rigettato la prima, accogliendo la seconda. Ma l'addebito così mosso alla sentenza è, in sostanza¯ di aver ritenuto che un'assenza per malattia giustificata con certificazioni falsificate dal lavoratore possa, da un lato, rendere legittimo il recesso del datore di lavoro e, dall'altro, consentire al dipendente la fruizione della relativa indennità. Come è agevole constatare si tratta di una censura che, senza riguardare per nulla gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza circa la intervenuta falsificazione, si risolve nel segnalare la non compatibilità fra una prima affermazione (quella della legittimità del licenziamento) ed una seconda affermazione (quella della illegittimità della mancata corresponsione dell'indennità di malattia). Poiché esse non possono esser contemporaneamente vere in diritto (ossia non possono esprimere norme contemporaneamente valide) ciò che, in definitiva, il ricorrente fa valere come motivazione contraddittoria è fondamentalmente un errore di diritto.
Ma, come questa Corte ha ormai da tempo, più volte, affermato, il difetto di motivazione della sentenza può formare oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, in relazione alle quali il sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità a diritto della pronuncia impugnata. Infatti, se tale pronuncia è giuridicamente esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto è modificata o integrata dalla corte di cassazione in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, mentre, se è inesatta, essa deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, indipendentemente dalla motivazione che della decisione errata abbia dato il giudice del merito. (Cass. 14 marzo 1986, n. 1760). In tale ordine di idee è stato quindi precisato che la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall'art. 360 c.p.c., n. 5 alla ricostruzione della concreta fattispecie e può
dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (Cass. 10 gennaio 1995 n. 228; 3 aprile 1998, n. 3464; 12 aprile 2002, n. 5271). Invece, nel motivo in esame, senza alcuna censura specifica concernente l'accertamento dei fatti, e in particolare l'avvenuta falsificazione, si vorrebbe evidenziare una contraddittorietà attinente non al processo logico che ha guidato tale accertamento ma alle conseguenze giuridiche che il giudice ne ha tratto. Ma la valutazione eventualmente erronea delle conseguenze che il giudice abbia desunto da un fatto nulla dice, come è ovvio, circa la correttezza dell'accertamento considerato di per sè. Quindi, la censura non è in grado di incidere sulla correttezza della ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito e va disattesa. Quanto al profilo della violazione di legge esso non riveste alcuna autonomia. Del resto un tale profilo non sarebbe neppure sorretto dal necessario interesse, postoché l'errore di diritto, consistente nell'attribuire contraddittoriamente il diritto all'indennità pur in presenza di un licenziamento dichiarato illegittimo, si sarebbe in definitiva risolto in una pronunzia favorevole per il ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 5, dell'articolo 2697 c.c., degli articoli 651 e 652 c.p.p., degli articoli 115 e 116, 251 e segg. c.p.c., - difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Si addebita alla sentenza impugnata di aver affermato la responsabilità del ricorrente per la falsificazione sulla sola base delle risultanze del giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento per amnistia, in contrasto con il principio che impone in tale caso una loro autonoma valutazione, ed incorrendo, ad ogni modo, nel vizio di omessa motivazione, per non aver considerato la specifica critica di manifesta erroneità rivolta, con l'atto d'appello in sede civile, alle valutazioni della sentenza penale di primo grado circa la falsificazione del certificato del 28 luglio 1986, la quale sarebbe smentita dalla successiva prognosi del medico di controllo, acquisita agli atti, perfettamente coincidente, nella durata, con quella asseritamente falsa.
Neppure tale motivo, che, diversamente dal precedente, denunzia errori nell'accertamento della falsificazione, può essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che alla sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato per applicazione dell'amnistia, anche se emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non può legittimamente riconoscersi alcuna efficacia di giudicato (in tal senso disponendo l'art. 260 disp. att. c.p.c., ex D.Lgs. n. 271 del 1989), pur potendo il giudice civile, nella ricostruzione del fatto, tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale poi conclusosi con la detta sentenza di rito. (Cass. 3 marzo 2001, n. 3132; 14 marzo 2003, n. 3795; 21 maggio 2003, n. 8023). Ma la Corte d'appello, contrariamente all'assunto del motivo in esame, non ha affatto violato detti principi perché non ha supinamente acquisito i risultati del giudizio penale. Li ha invece riesaminati motivando specificamente in base ad essi il proprio convincimento.
Quanto alla omissione addebitatale dal ricorrente, è sufficiente in questa sede considerare che le circostanze sottoposte alla Corte di merito, e dianzi sunteggiate, non sono affatto incompatibili con la falsificazione ritenuta dal giudice penale , ne' in questa sede, una volta esclusa tale incompatibilità, è consentito dare ingresso e rilievo ad un giudizio di (in)verosimiglianza della accertata falsificazione, per la dedotta coincidenza, in almeno uno dei certificati, fra la indicazione che sarebbe stata alterata e il periodo poi riconosciuto in sede di controllo medico da parte della USL., nonché, in termini più generali, come pure il ricorrente sottolinea, per la asserita mancanza di interesse alla falsificazione, data la certezza, sulla successiva visita di controllo ad iniziativa della società. Si deve infatti tenere presente che la nozione di decisività, accolta dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per dare ingresso a censure di vizio della motivazione, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto, e sotto un secondo aspetto concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (Cass. 7 dicembre 2004, n. 22979), il che vale appunto ad escludere dall'area della decisività ogni valutazione in termini di mera verosimiglianza. Del resto, come la sentenza appena cit. ha avuto cura di precisare, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 si risolverebbe nell'investire la Corte di Cassazione del controllo "sic et sempliciter" dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2736 c.c., degli articoli 112 e 115 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 1, artt. 421, 437 c.p.c. - difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Si addebita alla sentenza impugnata di aver respinto la richiesta di giuramento sulle circostanze che, in via sistematica, venivano predisposti tramite l'USL controlli dei lavoratori in malattia e che copia del referto veniva inviata in azienda, con la motivazione che esse non avrebbe avuto carattere immediatamente risolutivo della controversia, senza considerare che se ciò poteva esser vero della domanda concernente il licenziamento non lo era (e comunque non era spiegato perché non lo fosse) rispetto al pagamento della indennità, essendo questa dovuta per lo stato di malattia. Si addebita inoltre al giudice del merito il mancato uso dei poteri istruttori al fine di accertare, con lo stato di malattia l'assenza dell'ingiusto profitto e quindi della truffa, posta a base del licenziamento.
Il motivo deve esser disatteso.
Il ricorrente, interamente vittorioso nel giudizio di merito sulla domanda concernente l'indennità di malattia non ha interesse alla proposizione di un motivo di ricorso che censuri il rigetto di un mezzo istruttorio orientato, secondo la stessa prospettazione del ricorso, alla decisione di tale domanda.
Quanto all'uso dei poteri istruttori, se è da ritenere ormai che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere - dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353), è però anche vero che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l'inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, poiché diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito. Del resto, proprio la menzionata sentenza della Sezioni Unite, ha avuto cura di precisare, fra l'altro, che "il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111 Cost., comma 1, sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso" e che "Il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione al sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia". Si deve comunque aggiungere che la doglianza è anche molto generica, neppure precisandosi su quali piste di indagine il giudice avrebbe dovuto muoversi, una volta che l'ordine di esibizione all'Inps, impartito in primo grado, era rimasto senza effetto. L'unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2113 e 2697 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della sentenza su un punto decisivo della controversia.
Con un primo profilo si addebita alla sentenza impugnata di aver riconosciuto il diritto all'indennità di malattia anche per le assenze correlate ai due certificati medici dei quali era stata accertata la falsificazione, valorizzando la dicitura "con riserva" apposta alla dichiarazione di rinunzia in violazione del principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui una siffatta dichiarazione per il suo carattere generico non può inficiare in alcun modo il contenuto della rinunzia. Si aggiunge che il contenuto abdicativo del documento sottoscritto dal lavoratore emergerebbe dal suo tenore letterale e sarebbe confermato dal comportamento successivo dell'interessato, ossia dal lungo periodo di tempo (sei anni) trascorso prima della contestazione. Con un secondo profilo si addebita comunque alla sentenza impugnata di aver riconosciuto l'indennità per tutto il periodo di assenza, ivi compreso quello coperto dalle certificazioni falsificate. Il primo profilo è infondato. Ha carattere assorbente al riguardo il rilievo che il documento, del quale si discute, contenente la dichiarazione di rinuncia e la relativa riserva non risulta riprodotto nel ricorso, sicché questa Corte non è in grado di apprezzare, sulla base esclusiva del ricorso stesso, il vizio in esame. Ma non è inopportuno aggiungere che in materia di interpretazione degli atti negoziali, ed in particolare delle rinunzie e transazioni in materia di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, l'accertamento della volontà della parti costituisce attività tipica del giudice di merito il cui risultato concretandosi in un accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità (v. fra le molte, Cass. 28 maggio 2003, n. 8467; 2 marzo 2004, n. 4261; 7 settembre 2005, n. 17817; 26 settembre 2005, n. 18760). Nè per la verità la sentenza Cass. 3 novembre 1997, n. 11248, contiene affermazioni in senso contrario, visto che essa ha approvato la valutazione del giudice di merito, il quale, in considerazione delle intenzione dei contraenti quali emergevano dal complesso dell'atto e dalla genericità della clausola, aveva ritenuto che la riserva apposta da taluni lavoratori ad una conciliazione non inficiasse l'intero negozio, dovendo esser considerata mera clausola di stile. Quindi, anche nel caso esaminato dalla pronunzia in discorso, il problema è stato esattamente risolto da questa Corte sul piano della congruità della motivazione, senza che si possa affermare un principio generale per cui una dichiarazione di riserva in una conciliazione o in una rinunzia debba considerarsi sempre e comunque come non apposta.
Nella specie il giudice di merito, come risulta dalla narrativa che precede, ha assolto al dovere di motivare il proprio convincimento con un discorso giustificativo privo di incongruenza logico giuridiche e pertanto non sindacabile in questa sede. È fondato invece, evidentemente, il secondo profilo del motivo, poiché il giudice del merito, condannando il datore di lavoro al pagamento della indennità di malattia anche per il periodo riferibile alle certificazioni falsificate, ha riconosciuto un diritto in assenza dei relativi presupposti.
Di conseguenza, la sentenza va cassata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altro giudice, da individuare nella stessa Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che riesaminerà gli atti al fine di accertare quale sia la misura della indennità effettivamente dovuta al VE, in quanto riferibile a periodi diversi da quelli coperti dalle certificazioni falsificate, adottando le consequenziali pronunzie di condanna. Al giudice di merito è opportuno rimettere anche la decisione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006