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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5377/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Genova, Via Donghi, n. 30, elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi,
10/18, presso e nello studio degli Avvocati Riccardo Bertuccio (PEC
e Raffaele Martino (PEC Email_1
), che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano Email_2
e difendono come da procura depositata telematicamente con il ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore – corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso, dall'avvocato Alberto Fuochi, dall'avvocato
Cinzia Lolli, dall'avvocato Lilia Bonicioli e dall'avvocato Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
-convenuto-
e
CONTRO
(C.F: (PEC Controparte_2 P.IVA_2
1 05870001004ri@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Manzoni, n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti costituite
RICORRENTE:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, previa ogni opportuna pronuncia, in via preliminare,
a) sospendere la esecutorietà del ruolo e dell'avviso di addebito per i motivi indicati in parte narrativa;
nel merito,
b) accertare e dichiarare che la opponente non doveva essere nuovamente iscritta alla Gestione
Commercianti dell'INPS dal 01/01/2011 in poi, ovvero dalla data meglio vista e ritenuta, e, per conseguenza, ordinare all'INPS la sua cancellazione e comunque annullare e/o revocare integralmente l'avverso avviso di addebito e comunque dichiarare illegittima e/o invalida la pretesa delle somme ivi contenute per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, antistatari”;
INPS:
“Voglia l'ill.mo Tribunale dichiarare insussistente o comunque cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.2024, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio l'INPS e INPS, per sentire: Controparte_2
dichiarare che non doveva essere nuovamente iscritta alla Gestione Commercianti dell'INPS dal
01/01/2011 in poi;
ordinare all'INPS la sua cancellazione della Gestione;
annullare e/o revocare
2 integralmente l'avviso di addebito opposto e comunque dichiarare illegittima e/o invalida la pretesa delle somme in esso contenute.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, dando atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso d'addebito e chiedendo dichiararsi insussistente o comunque cessata la materia del contendere.
, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di CP_2
fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Nel corso dell'odierna udienza, i difensori delle parti costituite hanno dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dello sgravio.
I difensori di parte ricorrente hanno insistito per la vittoria delle spese, mentre il difensore dell'INPS ha insistito per la loro compensazione.
Deve conseguentemente ritenersi che - a seguito dello sgravio dell'avviso d'addebito -
l'opposizione non debba essere esaminata e siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra
(tutte) le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e dunque dell'intervenuto sgravio (in corso di causa), disposto dall'INPS, le spese di lite, tra la ricorrente e l' , devono essere poste a carico del secondo e liquidate come in dispositivo CP_1
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della limitatissima attività processuale svolta), con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice, antistatari.
Tra la ricorrente ed , le spese di lite debbono essere integralmente CP_2
compensate, perché la vertenza è insorta a seguito dell'iscrizione disposta dall'INPS e dell'emissione dell'avviso d'addebito, da parte del medesimo Istituto, che ne ha infine ordinato lo sgravio.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 per onorari, oltre
3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati Riccardo Bertuccio e Raffaele Martino;
compensa integralmente, tra la ricorrente e Controparte_2
INPS, le spese di lite.
[...]
Genova, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5377/2024 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Genova, Via Donghi, n. 30, elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi,
10/18, presso e nello studio degli Avvocati Riccardo Bertuccio (PEC
e Raffaele Martino (PEC Email_1
), che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano Email_2
e difendono come da procura depositata telematicamente con il ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore – corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso, dall'avvocato Alberto Fuochi, dall'avvocato
Cinzia Lolli, dall'avvocato Lilia Bonicioli e dall'avvocato Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
-convenuto-
e
CONTRO
(C.F: (PEC Controparte_2 P.IVA_2
1 05870001004ri@legalmail.it), con sede in Roma, Viale Manzoni, n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti costituite
RICORRENTE:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, previa ogni opportuna pronuncia, in via preliminare,
a) sospendere la esecutorietà del ruolo e dell'avviso di addebito per i motivi indicati in parte narrativa;
nel merito,
b) accertare e dichiarare che la opponente non doveva essere nuovamente iscritta alla Gestione
Commercianti dell'INPS dal 01/01/2011 in poi, ovvero dalla data meglio vista e ritenuta, e, per conseguenza, ordinare all'INPS la sua cancellazione e comunque annullare e/o revocare integralmente l'avverso avviso di addebito e comunque dichiarare illegittima e/o invalida la pretesa delle somme ivi contenute per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, antistatari”;
INPS:
“Voglia l'ill.mo Tribunale dichiarare insussistente o comunque cessata la materia del contendere. Con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.2024, la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio l'INPS e INPS, per sentire: Controparte_2
dichiarare che non doveva essere nuovamente iscritta alla Gestione Commercianti dell'INPS dal
01/01/2011 in poi;
ordinare all'INPS la sua cancellazione della Gestione;
annullare e/o revocare
2 integralmente l'avviso di addebito opposto e comunque dichiarare illegittima e/o invalida la pretesa delle somme in esso contenute.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, dando atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso d'addebito e chiedendo dichiararsi insussistente o comunque cessata la materia del contendere.
, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di CP_2
fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Nel corso dell'odierna udienza, i difensori delle parti costituite hanno dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dello sgravio.
I difensori di parte ricorrente hanno insistito per la vittoria delle spese, mentre il difensore dell'INPS ha insistito per la loro compensazione.
Deve conseguentemente ritenersi che - a seguito dello sgravio dell'avviso d'addebito -
l'opposizione non debba essere esaminata e siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra
(tutte) le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e dunque dell'intervenuto sgravio (in corso di causa), disposto dall'INPS, le spese di lite, tra la ricorrente e l' , devono essere poste a carico del secondo e liquidate come in dispositivo CP_1
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della limitatissima attività processuale svolta), con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice, antistatari.
Tra la ricorrente ed , le spese di lite debbono essere integralmente CP_2
compensate, perché la vertenza è insorta a seguito dell'iscrizione disposta dall'INPS e dell'emissione dell'avviso d'addebito, da parte del medesimo Istituto, che ne ha infine ordinato lo sgravio.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 per onorari, oltre
3 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati Riccardo Bertuccio e Raffaele Martino;
compensa integralmente, tra la ricorrente e Controparte_2
INPS, le spese di lite.
[...]
Genova, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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