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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/08/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3060 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato GALLO CARLO MARIA Parte_1
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1
CORRIAS LUIGI ACHILLE
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato AVENA GILDA CP_2
TERZO PIGNORATO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi - mobiliare
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza con cui il G.E., in data 23.06.2023, nell'ambito della procedura esecutiva n. 1552/2022 Contr RGEM, ha disposto l'assegnazione a , nella qualità di creditore procedente, della somma di euro
6.013,72, oltre accessorie spese, in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.
575/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.05.2021 ed a lui notificato il 10.06.2021.
L'opponente, nel riassumere in questa sede il giudizio di merito entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza di diniego della sospensiva da lui chiesta nella prodromica fase cautelare ha ribadito i motivi di opposizione in quella sede già enucleati, eccependo, in particolare: 1) l'erroneità del calcolo della quota accantonata dal terzo pignorato non avendo l'Istituto fatto applicazione della CP_2 normativa, intervenuta in corso di pignoramento, di cui alla legge 142/2022 che, con decorrenza dal
22.09.2022, ha innalzato fino ad euro 1.000,00 il tetto massino del c.d. “minimo vitale”, al cui rispetto
è subordinata la legittimità dell'accantonamento mensile da parte del terzo, né avendo il terzo tenuto conto della cessione volontaria del quinto dell'emolumento pensionistico da lui mensilmente percepito;
2) il difetto di notifica del decreto ingiuntivo - non essendo stata depositata la prova della spedizione della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della notifica stante la sua assenza all'atto dell'accesso del notificatore – e dell'atto di precetto.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione gravata, di “dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con
l'atto di pignoramento notificato al ricorrente in data 7.10.2022 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. In subordine nel caso di rigetto delle precedenti conclusioni, accertare e dichiarare che la somma da porre quale importo netto del pagamento è pari ad € 860,71, ed applicando la nuova normativa di cui alla legge
21 settembre 2022 n. 142. che ha portato la soglia di impignorabilità ad €. 1.000,00, dichiarare che sul predetto importo di €. 870,71 e successivi aumenti o modifiche fino a 1000 euro, non è possibile procedere a pignoramento;
in ulteriore subordine dichiarare che la somma da pignorare in base alla pregressa normativa è pari ad €. 31,58 mensili, per come infra illustrato, a quell'altra anche minore risultante dal giudizio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda, deducendone Controparte_3
l'infondatezza, e, non opponendosi ad eventuale rideterminazione della somma pignorata mensilmente a seguito della novità normativa (innalzamento della pensione sociale con correlato innalzamento del limite di impignorabilità delle pensioni), ha concluso chiedendo al Tribunale di
“confermare l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 23.06.2023 dal Tribunale di
Cosenza nella persona del G.E. Dott.ssa Assunta Gioia. Respingere l'istanza di sospensione della l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 23.06.2023 dal Tribunale di Cosenza nella persona del G.E. Dott.ssa Assunta Gioia in assenza dei presupposti di legge. In ogni caso, stabilire che è sottoponibile a pignoramento, la somma dovuta dal terzo pignorato sulla pensione di CP_2
pari all'importo mensile di € 71,86 ovvero al minor importo di € 31,58, o di quello in Parte_1 in ogni caso ritenuto di giustizia, di cui si insiste per la conferma dell'assegnazione, e ciò fino alla concorrenza del debito complessivo di € 6.013,72, o agli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia.”
Si è costituito in giudizio anche il terzo pignorato che ha chiarito come, dopo avere applicato effettivamente la soglia di impignorabilità della pensione prevista ante modifica normativa
(intervenuta dopo la notifica del pignoramento), in ossequio alla Circolare n. 38/2023 che ha chiarito i criteri di applicazione della legge 142/2022, ha così proceduto: fino al rateo di pensione 09-2022
(antecedente all'entrata in vigore dell' art. 21-bis legge 142/2022), ha calcolato l'accantonamento sull'importo della pensione (compresa la somma oggetto di cessione del quinto, siccome volontaria) in applicazione di quanto vigente all'atto di notifica del pignoramento presso terzi, con una quota mensile di trattenuta per euro 71,86; e che a partire dal rateo pensionistico del 10-2022, ha invece ricalcolato gli importi accantonati con una diversa quota mensile di trattenuta per euro 11,03 e con il conseguente rimborso di quanto trattenuto in eccedenza. Pt_1
Ha, quindi, rappresentato così la situazione: “SOMMA ACCANTONATA DA 09.2022 FINO A
06.2023 10 MESI x 71,86 = euro 718,60
IMPORTO DA RICONOSCERE AL CREDITORE PROCEDENTE CONSUMO CP_1
10 MESI x euro 11,03 = euro 110,30 (Importo pagato con bonifico bancario data contabile 12.09.2023
n. CRO 026433326501)
IMPORTO DA RIMBORSARE AL DEBITORE ESECUTATO SO euro 718,60 - euro 110,30
- euro 608,30 (Importo pagato con bonifico bancario data contabile 12.09.2023 n. CRO
026433326703).
L' ha, quindi, precisato che, eseguito il ricalcolo ed effettuati i rimborsi al debitore, ha CP_2 provveduto ad eseguire l'ordinanza di assegnazione del 23.06.2023 e ad inserire il Piano di Pagamenti mensili diretti sulla pensione del US (Cat. VEL N. 439485) con decorrenza 10-2023 per una quota mensile di trattenuta di euro 11,03, partendo da un Importo del Piano di euro 7.630,17 (Capitale liquidato euro 6.013,72 + interessi legali euro 226,75 + spese liquidate euro 1.500,00 – importo accantonato euro 110,30).
L'ente ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “decidere secondo giustizia disponendo sulle spese e competenze di lite come per legge”.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni cartolari delle parti, previo deposito delle comparse conclusive, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c.
In difetto di opposizione al pignoramento, ritualmente notificato al debitore a mezzo di ufficiale giudiziario, vanno dichiarate in questa sede inammissibili le doglianze relative alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto.
Nel merito, l'opposizione non è fondata.
Ed infatti, correttamente l , dopo l'iniziale accantonamento operato sulla base del “minimo CP_2 vitale” come previsto ex lege in relazione all'epoca della notifica del pignoramento, ha rivisto il suo operato prendendo in considerazione, come base di calcolo dell'accantonamento stesso, la somma di euro 1.000,00 di cui all'innalzamento normativo a far data dall'entrata in vigore della norma
(22.09.2022).
Diversamente da quanto opinato dall'opponente, è alla data della notifica del pignoramento al terzo che bisogna fare riferimento al fine di individuare il dies a quo della normativa applicabile sorgendo in quel momento in capo a quest'ultimo l'obbligo di apporre il vincolo sulle somme da lui detenute per conto e nell'interesse dell'esecutato.
Altrettanto correttamente il terzo ha assunto come base di calcolo ai fini dell'individuazione dell'accantonamento l'intero importo del rateo pensionistico, atteso che, se è vero, come dedotto dall'opponente, che, ai sensi dell'art. 68 DPR 180/1950 (pacificamente applicabile anche all'impiego privato), “quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti”, è altrettanto vero che, configurandosi la cessione del quinto come un'operazione volontaria, alla stregua di un “pagamento a rate”, essa non rientra nella invocata previsione normativa che ha invece ad oggetto “sequestri o pignoramenti”, e dunque atti imposti.
Del resto, il calcolo operato dall perviene a un risultato più favorevole per il debitore (euro CP_2
11,03 mensili) rispetto a quello a cui è pervenuto il debitore esecutato scomputando la somma di cui alla cessione del quinto (euro 31,58 mensili).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 460,00, fase introduttiva: euro 389,00, fase di trattazione: euro 840,00, fase decisoria: euro 851,00).
Nulla sulle spese in relazione alla posizione del terzo pignorato, in difetto di specifiche domande nei suoi confronti ed avuto riguardo al suo ruolo neutro rispetto alla controversia.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese legali sostenute dal creditore Parte_1 procedente parte che liquida in euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 17/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo