Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 07/07/2025, n. 13262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13262 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11065 del 2024, proposto da Comune di CA AN ZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Muzzano, Comune di Marano Ticino, Comune di Erbezzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.P.C.M. del 2 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.194 del 20 agosto 2024, ad oggetto “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”, nell'ambito del quale la domanda di finanziamento del progetto CUP n. C57H23001750001, presentata dal ricorrente, è stata inserita nell’elenco dei progetti esclusi;
- del D.P.C.M. del 20 agosto 2024, ad oggetto “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - elenco Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione”, da cui risulta che la domanda di finanziamento del Comune di CA AN ZO è stata esclusa per “difformità dall''articolo 2, comma 10, lettera f), del DPCM 16 maggio 2022, difformità dal DPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1° settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023”;
- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, a firma del Responsabile del procedimento, protocollo n. DCI-0003085-P-02/09/2024, trasmessa al Comune di CA AN ZO a mezzo PEC del 9.9.2024, ad oggetto “richiesta motivi di esclusione – riscontro VS richiesta del 7 agosto 2024”;
- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15.07.2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023 - il “BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI”, destinato ai “Piccoli Comuni” ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 23 luglio 2021.
1.1. I Comuni di CA AN ZO e CAcivita hanno stipulato, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del richiamato Bando, una convenzione in ragione della quale il Comune di CA AN ZO è stato designato “Comune Capofila”, con conseguente mandato a redigere il progetto da candidare al finanziamento e a presentare la relativa domanda.
Il progetto de quo, insistente sul territorio di entrambi gli enti convenzionati, prevede la realizzazione di un asse viario principale di accesso al centro storico, sia dal Comune di CA AN ZO sia dal Comune di CAcivita; nonché, in relazione all’asse viario da realizzarsi nel Comune di CAcivita, prevede la realizzazione in prossimità del centro storico di una piccola area di manovra, per la cui realizzazione si rendono necessari l’occupazione e l’esproprio di superfici appartenenti a privati.
1.2. Con il D.P.C.M. del 02.08.2024, avente ad oggetto “(…) Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”, il Comune di CA AN ZO è stato inserito nell’elenco degli esclusi.
1.3. Con ulteriore D.P.C.M. del 20.08.2024, avente ad oggetto “(…) elenco Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione”, è stato precisato che la relativa domanda di finanziamento era stata esclusa per: “difformità dall'articolo 2, comma 10, lettera f), del DPCM 16 maggio 2022, difformità dal DPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1° settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023”.
1.4. In data 07.08.2024, il Comune di CA AN ZO, al fine di conoscere le motivazioni dell’esclusione, ha presentato istanza, riscontrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia, con nota del 02.09.2024, nella quale è stato chiarito che l’esclusione della domanda è dipesa da due ragioni: i) mancata allegazione della dichiarazione preventiva sulla tutela dei vincoli del patrimonio proveniente dalla competente autorità, in violazione dell’art. 2, comma 10, lettera f) del DPCM 16 maggio 2022; ii) previsione nel quadro tecnico economico della somma di € 15.040,89 per “aree o immobili e spese catastali”, dalla quale è stato dedotto che l’intervento di cui si controverte - in difformità dal DPCM 16.05.2022, nonché dalle FAQ n.2 dell’01.09.2023 e n.5 del 28.09.2023- riguarda aree non ancora nella disponibilità degli Enti partecipanti al momento della presentazione della domanda.
2. Parte ricorrente ha articolato diversi motivi di ricorso, qui di seguito raggruppati: violazione di legge: art. 5, par. 4, del trattato ue: violazione del principio di proporzionalità; art. 97cost.: violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; artt. 1, comma 1, e 3 l. n. 241/1990; art. 146 d.lgs. n. 42/2004; art. 6, comma 2, l.r. campania 01/09/1981, n. 65; l.r. 23.02.1982, n.10; art. 2, comma 10, lett. a), d), f) del d.p.c.m. 16 maggio 2022; eccesso di potere per: difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, arbitrarietà, illogicità, sviamento. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso, oltre che per il riconoscimento del diritto dell’ente ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
2.1. L’Amministrazione risulta costituita in giudizio.
2.2. Con ordinanza n. 23410 del 24 dicembre 2024, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell’elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami. In data 12 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato la prova dell’adempimento dell’integrazione del contraddittorio.
2.3. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
3. Il ricorso va accolto.
3.1. Con il primo ordine di censure, parte ricorrente lamenta, tra gli altri vizi, la violazione sia dell’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia dell’art. 6 della L.R. 01.9.1981, n. 65, in relazione al primo motivo di esclusione, riguardante la dichiarazione sulla tutela dei vincoli del patrimonio culturale allegata alla domanda. In particolare, asserisce parte ricorrente che, erroneamente, la dichiarazione in oggetto, rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente comunale, è stata ritenuta contrastante con l’art. 2, comma 10, lett. f) del D.P.C.M. 16 maggio 2022, espressamente richiamato dall’art. 9 del Bando, in quanto il predetto Responsabile, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione resistente, sarebbe stato in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
3.1.1. Il motivo è fondato.
Come correttamente ha osservato parte ricorrente, l’operato dell’Amministrazione resistente risulta in contrasto sia con l’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia con l’art. 6 della L.R. 01.9.1981, n. 65.
La competenza al rilascio della contestata dichiarazione spetta, invero, proprio al Comune di CA AN ZO, e per esso al Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente Civico, in ragione della subdelega della funzione amministrativa, volta al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, di cui all’ art. 146 del predetto Codice, che la Regione Campania ha conferito a tutti i Comuni rientranti nel proprio territorio, in forza del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 01.9.1981, n. 65.
Orbene, sul punto, vale la pena di ricordare che l’art. 146, comma 6, del predetto Codice, dopo l’espressione della regola generale per cui è la regione a esercitare la funzione autorizzatoria in materia, prevede, inoltre, la possibilità che la stessa ne deleghi l'esercizio, per il rispettivo territorio, a tutta una serie di altri entri, purché siano dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Sulla corretta interpretazione dell’inciso purché in grado “ di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ”, questo Tribunale intende seguire l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Liguria 30 ottobre 2013, n.12573): “ in linea generale, in assenza di una specifica tipologia di incompatibilità, prevale l’autonomia delle attività e delle valutazioni, garantita dal diverso iter procedimentale nonché dai diversi presupposti oggetto di esame . (…) E’ pur vero che proprio la diversità di valutazioni renderebbe opportuno, nell’interesse della stessa amministrazione, la divaricazione soggettiva dei funzionari responsabili; peraltro, la scarsità di risorse degli enti locali, specie di piccole dimensioni, rende di non facile raggiungimento tale auspicabile obiettivo; (…) In assenza della necessaria formalizzazione di una incompatibilità soggettiva, ciò che deve essere assicurato è la sussistenza di un adeguato livello tecnico scientifico nonché la differenziazione oggettiva di valutazione e della relativa attività. E’ evidente che tale differenziazione sia meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva si impone un’esegesi conforme all’autonomia ed alle carenze organizzative dei Comuni (…).
In tale contesto, la disposizione invocata col motivo in esame – come emerge dalla sua stessa formulazione - è nata all’evidenza come norma di carattere programmatorio, il cui destinatario primario è la Regione la quale, nel valutare la tipologia di organo cui eventualmente delegare la funzione in parola, deve valutare gli elementi indicati dal legislatore; al riguardo, è possibile, come fatto in altre in altre Regioni, individuare elenchi di comuni aventi le necessarie caratteristiche, (…) non potendo farsi cadere a carico dei singoli comuni, in termini di illegittimità di singoli atti per mera incompatibilità soggettiva, un previsione programmatoria quale quella invocata”.
Tanto chiarito, occorre ribadire che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione procedente, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ricorrente è l’autorità competente a rilasciare la dichiarazione preventiva in oggetto, dichiarazione che, è bene precisare, è atto diverso dall’autorizzazione paesaggistica, la cui allegazione non era richiesta dallo stesso bando.
La Regione Campania, con D.G.R. n. 1122 del 19 giugno 2009, pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 43 del 6 luglio 2009, ha, infatti, stabilito che l’istituzione di commissioni edilizie integrate ovvero organi collegiali equivalenti, da parte dei Comuni campani, sia condizione idonea a dimostrare, ai sensi dell'art. 159 del predetto Codice, il possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo il disposto dell’articolo 146, comma 6.
Orbene, sia il Comune di CA AN ZO (con Deliberazione di C.C. n. 22 del 29.07.2016), sia il Comune di CAcivita (con Deliberazione di C.C. n. 31 del 26.10.2018), in ottemperanza alla predetta D.G.R. 1122 del 19 giugno 2009, hanno istituito la rispettiva Commissione Paesaggistica.
Peraltro, la medesima dichiarazione si è conformata al parere (obbligatorio e) favorevole della competente sovraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, rilasciato in data 27.05.2020, prot. n. 0008950, versato in atti.
3.2. Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente lamenta, tra gli altri vizi, l’eccesso di potere in relazione al secondo motivo di esclusione, basato sulla considerazione per cui l’intervento candidato, ricadente anche su proprietà private, sarebbe stato in contrasto con il DPCM 16 maggio 2022, le cui previsioni precluderebbero il finanziamento di opere insistenti su aree ed edifici appartenenti a terzi e, dunque, da sottoporre a preventivo esproprio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera d), del DPCM.
3.2.1. Il motivo è fondato.
In proposito, giova, in primo luogo, evidenziare come né la lex specialis , né gli atti dalla stessa richiamati stabiliscano, expressis verbis , quale presupposto per l’ammissione la disponibilità in capo all’Ente richiedente delle aree oggetto dell’intervento.
Peraltro, l’art. 2, comma 7, lettera d) del D.P.C.M. 16 maggio 2022 reca l’elenco di casi in cui le opere, candidabili a finanziamento, possono riguardare anche aree o edifici che, al momento della presentazione della domanda, non sono ancora nella disponibilità dell’Ente. In particolare, per quel che qui rileva, la soprarichiamata disposizione prevede che i Piccoli Comuni possano adottare, tra le altre, misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di terreni per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Orbene, a pagina 2 della relazione del Comune di CAcivita, versata in atti, espressamente, viene dichiarato che l’intervento in esame è volto a mitigare il rischio idrogeologico.
Premesso ciò, anche a volere considerare corretta la valutazione dell’Amministrazione in merito alla preclusione del finanziamento per le opere da sottoporre a preventivo esproprio, l’esclusione per cui è causa risulterebbe, in ogni caso, viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti. Come correttamente ha osservato parte ricorrente, infatti, la “Strada Porta dei Piedi – Innesto S.P. 12”, è una strada pubblica esistente, già appartenente al demanio del Comune di CAcivita, mentre, invece, l’esproprio riguarda una ridottissima area, da destinare a spazio di manovra per la sosta, che è, si noti, accessoria e pertinenziale rispetto all’asse viario.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui recano l’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di CA AN ZO.
4.1. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame della domanda per cui è causa.
5. Tenuto conto che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata a rifondere le spese di giudizio, in favore dei Comuni di CA AN ZO e CAcivita, nella misura complessiva di euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe indicati, nella parte in cui escludono dalla graduatoria il progetto dei Comuni di CA AN ZO e CAcivita, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la relativa istanza.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dei Comuni di CA AN ZO e CAcivita, nella misura complessiva di euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO