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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GI LI
TT AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 419/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Modena (MO), via Pallanza n. 20 (c.f. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Reggio Emilia, via Della Veza, n. 3 , nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava che lo rappresenta e difendecon l'avv. Fabrizio Fiorini e l'avv. Annalisa Bova
-RICORRENTE -
c o n t r o
(codice fiscale ) corrente in Reggiolo (RE) alla Via Fermi n. CP_1 P.IVA_1
7 cap 42046, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modena Corso Canalgrande 16 presso lo Studio e la persona degli Avv.ti
OR ZE e EP CH
-CONVENUTO –
E contro
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Controparte_2 P.IVA_2
, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Cav. del Lavoro A. Lombardini, 2, CP_3 difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Roveda
-CONVENUTO SVOLGENTE DOMANDA RICONVENZIONALE-
E con la chiamata in causa di con sede in Milano – Via Ignazio Gardella n. Controparte_4
2, C.F. e P. IVA in persona del suo Vice Direttore Generale Dott. P.IVA_3 [...]
con l' Avv. Raffaele Coluccio CP_5
in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e la per ivi sentirle condannare al pagamento della somma di €. CP_1 CP_2
160.000,00 per i danni subiti, a titolo patrimoniale e non, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al medesimo in data 23.11.2021.
Parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha assunto quanto segue:
- di essere dipendente dal 10.02.20 della , con contratto a tempo CP_1 indeterminato, con la qualifica di operaio livello AS1, CCNL Legno e Arredamento
Industria;
- di svolgere dal 6.07.20 la sua mansione di magazziniere all'interno dello stabilimento della in Reggio Emilia, Via Cav. del Lavoro A. Lombardini n. 2, con la CP_2 quale Esse ha stipulato un contratto d'appalto;
- di essere stato, il giorno 23.11.21 alle ore 16:20 circa, investito improvvisamente dal muletto elettrico guidato a forte velocità dal sig. , mentre si Controparte_6 trovava nella sua postazione intento ad etichettare cassoni contenenti pezzi di ricambio, quando si voltava perché chiamato da una collega;
- di essersi accasciato a terra e di aver subito, a causa del passaggio del muletto sul piede, una frattura biossea alla gamba destra ed altre lesioni;
- di essersi sottoposto in data 27.11.21 ad intervento di riduzione e sintesi di frattura biossea, bifocale alla tibia destra con fissatore esterno definitivo + fasciotomia;
- di aver eseguito in data 1.12.21 successiva risutura della fasciotomia mediale;
- di non riuscire più, a causa dell'incidente, a deambulare correttamente;
- di essere ad oggi in infortunio.
Pag. 2 di 8 Il sig. ritiene responsabili di quanto occorsogli sia il datore di lavoro (Esse) sia Pt_1 la società committente ( per non aver rispettato quanto previsto dall'art. 32 CP_2
Cost, dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di informazione ai lavoratori, di organizzazione e di coordinamento tra i lavoratori, di segnaletica e di sicurezza sul lavoro.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'azienda si è costituita in giudizio a CP_1 mezzo di memoria difensiva, contestando radicalmente l'esposizione dei fatti di controparte sia sulla dinamica del sinistro che sul quantum del danno.
Si è del pari costituita anch'essa negando ogni addebito, e svolgendo, CP_2 seppure in via subordinata al denegato accoglimento del ricorso, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della datrice di lavoro, unica responsabile dell'accaduto.
E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di
[...] anch'essa con sede in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, Controparte_4
C.F. e P. IVA in persona del suo Vice Direttore Generale Dott. P.IVA_3 [...]
si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore Avv. Raffaele CP_5
Coluccio
E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di
[...] anch'essa costituitasi formulando eccezioni in diritto ed in Controparte_4 fatto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di testimoni e acquisizione di documenti nonché svolgimento di CTU medico legale affidata al dr. ed Persona_1 all'udienza odierna del 5/11/2025 il Giudice la decide come da sentenza contestuale della quale è data lettura all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e va per tale motivo rigettato.
La dinamica dell'infortunio come narrata dal lavoratore non è stata minimamente provata, ed anzi l'istruttoria svolta ha smentito la ricostruzione fornita dal sig. , Pt_1
e la stessa CTU ha evidenziato elementi ricostruttivi difformi dalle tesi attrici, che individuano nell'altra velocità del muletto, nella disattenzione del conducente, e nella mancanza di delimitazioni delle varie aree di lavoro le cause dell'infortunio.
Come noto, è preciso onere del lavoratore provare la dinamica dell'infortunio (ex
Pag. 3 di 8 plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013; questo stesso ufficio si esprime tradizionalmente in tal senso cfr. Sentenza del 21/1/2015 Trib. Reggio Emilia1; da ultima con l'ordinanza n. 26021 del 24.09.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto in tema di infortuni “il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo”.) e allegare le colpe datoriali, mentre è onere del datore di lavoro provare di avere adottato ogni misura prescritta e anche solo prevedibile per evitare l'incidente.
Tuttavia, l'istruttoria testimoniale e le produzioni documentali hanno consentito di accertare che:
• All'epoca dell'infortunio del ricorrente era pienamente in vigore il documento unico di valutazione dei rischi prodotto da (cfr.doc. 4); CP_1
• sia il ricorrente (doc. 5) sia il suo collega di lavoro che inavvertitamente lo ha investito, Sig. (doc. 6), hanno svolto adeguati corsi di Controparte_7 sicurezza tanto per l'uso dei carrelli elettrici, quanto per poter svolgere il restante mansionario presso il magazzino;
• il magazzino è dotato, da anni, di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le aree di lavorazione adibite ai “pedoni” e le corsie in cui i carrelli possono spostarsi;
• quale ulteriore misura di sicurezza i carrelli elettrici devono avere una luce blu frontale, di elevata intensità, per consentire di essere visibili a colpo d'occhio, nel loro passaggio. Tutti i carrelli elettrici, e in particolare quello guidato dal
Sig. erano dotati di tale dispositivo di sicurezza che Persona_2
Pag. 4 di 8 consente a qualsiasi pedone nei pressi di avvedersi, anche con la coda dell'occhio data la luminosità intensa della luce blu, del passaggio del carrello.
Quanto alla ricostruzione fattuale dell'evento, il Sig. non era “a piedi” intento Pt_1 ad apporre delle etichettature (come esposto in ricorso), ma essendo il ricorrente un carrellista, egli stava guidando un carrello elettrico e ha deciso di fermarsi all'interno della corsia (ben segnalata) ove i carrelli si spostano, occupandola quasi per intero con il mezzo. Si è poi posto, a piedi, davanti al suo carrello (che dunque gli faceva da
“scudo”) per apporre le etichette, tuttavia sempre all'interno della corsia di movimento dei carrelli. Il Sig. procedeva a velocità normale all'interno della Controparte_7 medesima corsia, perché è lì che devono muoversi i carrelli (posto che altrimenti avrebbe rischiato la collisione con altri pedoni in transito), con la luce blu accesa passando a distanza del carrello del che ne ostruiva il passaggio, in particolare Pt_1 procedendo in linea retta parallela rispetto al mezzo del ricorrente;
non usava cellulare alla guida dei carrelli.
Quando il carrello del Sig. era già sopraggiunto ed aveva affiancato il mezzo del CP_7
, questi del tutto repentinamente e senza guardarsi intorno si è girato di scatto Pt_1 con un movimento a 180 gradi invadendo la traiettoria del carrello del Sig. e CP_7 andando a collocare la gamba che poi ha subito il trauma davanti alla ruota destra del mezzo. Infatti l'infortunio non è avvenuto per “investimento” (come invece spiegato in ricorso), ma per schiacciamento del piede, tanto che il non è stato colpito Pt_1 frontalmente dalle forche del carrello (unico evento compatibile con un investimento frontale a pedone fermo) ma ha messo il piede sotto la ruota.
Tutti i testimoni, persino quelli indicati dal ricorrente, hanno confermato la presenza di linee di corsia segnaletica per la marcia dei muletti;
tutti i testimoni hanno confermato che i muletti erano dotati di luce blu pulsata per aumentare la visibilità, anche a colpo d'occhio, del loro passaggio. Dalle testimonianze emerge, inoltre, che il non Pt_1 svolgeva le lavorazioni a piedi ma con il muletto e quel giorno lo stava guidando prima che accadesse l'infortunio. L'altro muletto avanzava a bassa andatura e né il guidatore né nessun altro lavoratore utilizzava il cellulare al lavoro.
Il teste conferma che le strisce segnaletiche delle corsie di marcia dei Testimone_1 muletti erano presenti e che era presente la luce blu pulsata dei muletti;
e stessa
Pag. 5 di 8 deposizione ha reso , che ricorda che stava usando il carrello Testimone_2 Pt_1 elettrico prima che avvenisse l'infortunio ma non ha visto l'istante in cui è avvenuto;
presterà i primi soccorsi e dichiara che “Accanto a c'erano due muletti: un Parte_1 muletto era parcheggiato lì vicino, ma non ricordo se nella corsia oppure no, e l'altro muletto non so dire dove fosse esattamente”, la dichiarazione è coerente con la dinamica indicata nella memoria ESSE e sopra ricostruita.
Anche , all'epoca preposto dell'impianto, conferma la presenza delle linee CP_8 di segnalazione delle corsie e delle luci blu pulsate sui muletti e che i dipendenti non usavano i cellulari al lavoro e che venivano effettuati controlli per evitarlo. Dichiara inoltre che: mi ha confermato che non aveva il cellulare mentre stava Per_3 guidando e il fatto che non andasse forte è risultato da dove era posizionato il carrello perché la ruota del carrello si trovava proprio dove c'era il piede di;
se Pt_1
fosse andato più forte il carrello si sarebbe spostato più avanti dopo la frenata Per_3
e dico ciò proprio perché ho esperienza al riguardo. Peraltro, a terra non c'erano segni di frenata forte di ruote che indicassero che andava veloce”. Per_3
Si noti che lo stesso ricorrente, nel proprio ricorso, seppur indicato e descrivendo una dinamica del tutto inveritiera, ha comunque affermato di essersi voltato e girato verso il muletto del e che l'impatto è avvenuto in quel momento. Egli non è stato CP_7 investito frontalmente, ma come detto e ribadito è stato il ad infilare il suo Pt_1 piede sotto la ruota del muletto che sopraggiungeva a bassa andatura poiché si era girato di 180° mentre era all'interno della corsia di movimento dei carrelli (dove egli non doveva stare a svolgere operazioni a piedi), senza guardare (nonostante i muletti sono dotati di luce blu pulsata proprio per evitare queste distrazioni).
Infine, lo stesso , il dipendente che avrebbe asseritamente “investito” a Persona_4 detta del ricorrente, sentito a riguardo, ha confermato la dinamica descritta nell'atto di
ESSE.
Il teste ha riferito (verbale udienza 12.11.2024): “Sì è vero che c'era il Persona_4 muletto di all'interno della corsia e che c'erano casse e gabbie. Stavo passando Pt_1 con il mio muletto per andare fuori quando all'improvviso si è girato e ha Pt_1 messo fuori una gamba nella corsia segnalata, che è stata colpita dalla ruota destra del mio muletto. Io mi sono subito fermato, è arrivata la gente che lavora nell'ufficio perché
Pag. 6 di 8 era lì vicino ed è stata chiamata l'ambulanza” (risposta sul capitolo 3 della resistente
. CP_1
Rispondendo sul successivo capitolo 7), poi, il teste ha precisato: “Sì è vero che andavo a una velocità normale, anche perché il muletto non corre troppo, che avevo le mani sul volante e che la luce blu funzionava sia davanti che dietro”.
Inoltre, alla domanda 15) – con la quale si chiedeva se fosse vero che il al Pt_1 momento dell'infortunio stava svolgendo la etichettatura “protetto” dal proprio carrello posteggiato al suo fianco dentro la corsia di movimento dei carrelli – il ha CP_7 risposto: “Sì è vero e era protetto dal suo muletto, quando è uscito Pt_1 all'improvviso mentre passavo”.
Infine, ha dichiarato sulla domanda di cui al capitolo 18): “Sì è vero perché io stavo andando avanti diritto e un po' spostato rispetto al muletto di . Infatti, quando Pt_1
è uscito all'improvviso, l'ho preso con la ruota e non con la forca davanti.”. Pt_1
Quanto alla inattendibilità del teste o alla nullità della testimonianza, si tratta di eccezioni mai sollevate tempestivamente ex art.157 cpc, ma solo nella memoria conclusionale di parte ricorrente. Si tratta per altro di eccezioni infondate, atteso che, come noto, l'interesse in causa di cui parla l'articolo 246 cpc deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 cpc.
Si esclude, invece, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, come astrattamente potrebbe parlarsi nel caso in esame, ove la responsabilità del , del tutto ipotetica, non è stata fonte di chiamata CP_7 in causa risarcitoria e/o di manleva o sono mai state svolte, nemmeno stragiudizialmente, domande di tal fatta al medesimo lavoratore.
Pur potendosi concludere qui, va anche osservato ad abundantiam che, sulla base della valutazione del CTU il danno biologico permanente si attesta nella misura del 18%.
Volendo trasferire le quantificazioni del CTU secondo le cd. Tabelle Milano si ottiene il seguente risultato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.381,26
Pag. 7 di 8 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.060,00
Invalidità temporanea totale € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.910,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.850,00
Totale generale: € 64.910,00
Tale dato però è interamente assorbito con quanto già percepito dal ricorrente da CP_9 che, dalla comunicazione del 6.12.2024 prodotta da (doc. 17) è pari a CP_9 CP_1
161.000 euro, somma ampiamente comprensiva del cd. danno differenziale richiesto.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite, per ragioni di equità ed a fronte della differente posizione economica delle parti in causa, sono interamente compensate.
PQM
1. rigetta il ricorso.
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 05/11/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 T.U. 1124/65, affinché sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio. Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c. : è pertanto sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. unite 13533/01) i cui principi debbono ritenersi applicabili anche nella materia de qua per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento”
TRIBUNALE DI GI LI
TT AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 419/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Modena (MO), via Pallanza n. 20 (c.f. ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Reggio Emilia, via Della Veza, n. 3 , nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava che lo rappresenta e difendecon l'avv. Fabrizio Fiorini e l'avv. Annalisa Bova
-RICORRENTE -
c o n t r o
(codice fiscale ) corrente in Reggiolo (RE) alla Via Fermi n. CP_1 P.IVA_1
7 cap 42046, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modena Corso Canalgrande 16 presso lo Studio e la persona degli Avv.ti
OR ZE e EP CH
-CONVENUTO –
E contro
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Controparte_2 P.IVA_2
, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Cav. del Lavoro A. Lombardini, 2, CP_3 difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Roveda
-CONVENUTO SVOLGENTE DOMANDA RICONVENZIONALE-
E con la chiamata in causa di con sede in Milano – Via Ignazio Gardella n. Controparte_4
2, C.F. e P. IVA in persona del suo Vice Direttore Generale Dott. P.IVA_3 [...]
con l' Avv. Raffaele Coluccio CP_5
in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e la per ivi sentirle condannare al pagamento della somma di €. CP_1 CP_2
160.000,00 per i danni subiti, a titolo patrimoniale e non, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al medesimo in data 23.11.2021.
Parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha assunto quanto segue:
- di essere dipendente dal 10.02.20 della , con contratto a tempo CP_1 indeterminato, con la qualifica di operaio livello AS1, CCNL Legno e Arredamento
Industria;
- di svolgere dal 6.07.20 la sua mansione di magazziniere all'interno dello stabilimento della in Reggio Emilia, Via Cav. del Lavoro A. Lombardini n. 2, con la CP_2 quale Esse ha stipulato un contratto d'appalto;
- di essere stato, il giorno 23.11.21 alle ore 16:20 circa, investito improvvisamente dal muletto elettrico guidato a forte velocità dal sig. , mentre si Controparte_6 trovava nella sua postazione intento ad etichettare cassoni contenenti pezzi di ricambio, quando si voltava perché chiamato da una collega;
- di essersi accasciato a terra e di aver subito, a causa del passaggio del muletto sul piede, una frattura biossea alla gamba destra ed altre lesioni;
- di essersi sottoposto in data 27.11.21 ad intervento di riduzione e sintesi di frattura biossea, bifocale alla tibia destra con fissatore esterno definitivo + fasciotomia;
- di aver eseguito in data 1.12.21 successiva risutura della fasciotomia mediale;
- di non riuscire più, a causa dell'incidente, a deambulare correttamente;
- di essere ad oggi in infortunio.
Pag. 2 di 8 Il sig. ritiene responsabili di quanto occorsogli sia il datore di lavoro (Esse) sia Pt_1 la società committente ( per non aver rispettato quanto previsto dall'art. 32 CP_2
Cost, dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di informazione ai lavoratori, di organizzazione e di coordinamento tra i lavoratori, di segnaletica e di sicurezza sul lavoro.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'azienda si è costituita in giudizio a CP_1 mezzo di memoria difensiva, contestando radicalmente l'esposizione dei fatti di controparte sia sulla dinamica del sinistro che sul quantum del danno.
Si è del pari costituita anch'essa negando ogni addebito, e svolgendo, CP_2 seppure in via subordinata al denegato accoglimento del ricorso, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della datrice di lavoro, unica responsabile dell'accaduto.
E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di
[...] anch'essa con sede in Milano – Via Ignazio Gardella n. 2, Controparte_4
C.F. e P. IVA in persona del suo Vice Direttore Generale Dott. P.IVA_3 [...]
si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore Avv. Raffaele CP_5
Coluccio
E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di
[...] anch'essa costituitasi formulando eccezioni in diritto ed in Controparte_4 fatto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di testimoni e acquisizione di documenti nonché svolgimento di CTU medico legale affidata al dr. ed Persona_1 all'udienza odierna del 5/11/2025 il Giudice la decide come da sentenza contestuale della quale è data lettura all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e va per tale motivo rigettato.
La dinamica dell'infortunio come narrata dal lavoratore non è stata minimamente provata, ed anzi l'istruttoria svolta ha smentito la ricostruzione fornita dal sig. , Pt_1
e la stessa CTU ha evidenziato elementi ricostruttivi difformi dalle tesi attrici, che individuano nell'altra velocità del muletto, nella disattenzione del conducente, e nella mancanza di delimitazioni delle varie aree di lavoro le cause dell'infortunio.
Come noto, è preciso onere del lavoratore provare la dinamica dell'infortunio (ex
Pag. 3 di 8 plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013; questo stesso ufficio si esprime tradizionalmente in tal senso cfr. Sentenza del 21/1/2015 Trib. Reggio Emilia1; da ultima con l'ordinanza n. 26021 del 24.09.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto in tema di infortuni “il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo”.) e allegare le colpe datoriali, mentre è onere del datore di lavoro provare di avere adottato ogni misura prescritta e anche solo prevedibile per evitare l'incidente.
Tuttavia, l'istruttoria testimoniale e le produzioni documentali hanno consentito di accertare che:
• All'epoca dell'infortunio del ricorrente era pienamente in vigore il documento unico di valutazione dei rischi prodotto da (cfr.doc. 4); CP_1
• sia il ricorrente (doc. 5) sia il suo collega di lavoro che inavvertitamente lo ha investito, Sig. (doc. 6), hanno svolto adeguati corsi di Controparte_7 sicurezza tanto per l'uso dei carrelli elettrici, quanto per poter svolgere il restante mansionario presso il magazzino;
• il magazzino è dotato, da anni, di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le aree di lavorazione adibite ai “pedoni” e le corsie in cui i carrelli possono spostarsi;
• quale ulteriore misura di sicurezza i carrelli elettrici devono avere una luce blu frontale, di elevata intensità, per consentire di essere visibili a colpo d'occhio, nel loro passaggio. Tutti i carrelli elettrici, e in particolare quello guidato dal
Sig. erano dotati di tale dispositivo di sicurezza che Persona_2
Pag. 4 di 8 consente a qualsiasi pedone nei pressi di avvedersi, anche con la coda dell'occhio data la luminosità intensa della luce blu, del passaggio del carrello.
Quanto alla ricostruzione fattuale dell'evento, il Sig. non era “a piedi” intento Pt_1 ad apporre delle etichettature (come esposto in ricorso), ma essendo il ricorrente un carrellista, egli stava guidando un carrello elettrico e ha deciso di fermarsi all'interno della corsia (ben segnalata) ove i carrelli si spostano, occupandola quasi per intero con il mezzo. Si è poi posto, a piedi, davanti al suo carrello (che dunque gli faceva da
“scudo”) per apporre le etichette, tuttavia sempre all'interno della corsia di movimento dei carrelli. Il Sig. procedeva a velocità normale all'interno della Controparte_7 medesima corsia, perché è lì che devono muoversi i carrelli (posto che altrimenti avrebbe rischiato la collisione con altri pedoni in transito), con la luce blu accesa passando a distanza del carrello del che ne ostruiva il passaggio, in particolare Pt_1 procedendo in linea retta parallela rispetto al mezzo del ricorrente;
non usava cellulare alla guida dei carrelli.
Quando il carrello del Sig. era già sopraggiunto ed aveva affiancato il mezzo del CP_7
, questi del tutto repentinamente e senza guardarsi intorno si è girato di scatto Pt_1 con un movimento a 180 gradi invadendo la traiettoria del carrello del Sig. e CP_7 andando a collocare la gamba che poi ha subito il trauma davanti alla ruota destra del mezzo. Infatti l'infortunio non è avvenuto per “investimento” (come invece spiegato in ricorso), ma per schiacciamento del piede, tanto che il non è stato colpito Pt_1 frontalmente dalle forche del carrello (unico evento compatibile con un investimento frontale a pedone fermo) ma ha messo il piede sotto la ruota.
Tutti i testimoni, persino quelli indicati dal ricorrente, hanno confermato la presenza di linee di corsia segnaletica per la marcia dei muletti;
tutti i testimoni hanno confermato che i muletti erano dotati di luce blu pulsata per aumentare la visibilità, anche a colpo d'occhio, del loro passaggio. Dalle testimonianze emerge, inoltre, che il non Pt_1 svolgeva le lavorazioni a piedi ma con il muletto e quel giorno lo stava guidando prima che accadesse l'infortunio. L'altro muletto avanzava a bassa andatura e né il guidatore né nessun altro lavoratore utilizzava il cellulare al lavoro.
Il teste conferma che le strisce segnaletiche delle corsie di marcia dei Testimone_1 muletti erano presenti e che era presente la luce blu pulsata dei muletti;
e stessa
Pag. 5 di 8 deposizione ha reso , che ricorda che stava usando il carrello Testimone_2 Pt_1 elettrico prima che avvenisse l'infortunio ma non ha visto l'istante in cui è avvenuto;
presterà i primi soccorsi e dichiara che “Accanto a c'erano due muletti: un Parte_1 muletto era parcheggiato lì vicino, ma non ricordo se nella corsia oppure no, e l'altro muletto non so dire dove fosse esattamente”, la dichiarazione è coerente con la dinamica indicata nella memoria ESSE e sopra ricostruita.
Anche , all'epoca preposto dell'impianto, conferma la presenza delle linee CP_8 di segnalazione delle corsie e delle luci blu pulsate sui muletti e che i dipendenti non usavano i cellulari al lavoro e che venivano effettuati controlli per evitarlo. Dichiara inoltre che: mi ha confermato che non aveva il cellulare mentre stava Per_3 guidando e il fatto che non andasse forte è risultato da dove era posizionato il carrello perché la ruota del carrello si trovava proprio dove c'era il piede di;
se Pt_1
fosse andato più forte il carrello si sarebbe spostato più avanti dopo la frenata Per_3
e dico ciò proprio perché ho esperienza al riguardo. Peraltro, a terra non c'erano segni di frenata forte di ruote che indicassero che andava veloce”. Per_3
Si noti che lo stesso ricorrente, nel proprio ricorso, seppur indicato e descrivendo una dinamica del tutto inveritiera, ha comunque affermato di essersi voltato e girato verso il muletto del e che l'impatto è avvenuto in quel momento. Egli non è stato CP_7 investito frontalmente, ma come detto e ribadito è stato il ad infilare il suo Pt_1 piede sotto la ruota del muletto che sopraggiungeva a bassa andatura poiché si era girato di 180° mentre era all'interno della corsia di movimento dei carrelli (dove egli non doveva stare a svolgere operazioni a piedi), senza guardare (nonostante i muletti sono dotati di luce blu pulsata proprio per evitare queste distrazioni).
Infine, lo stesso , il dipendente che avrebbe asseritamente “investito” a Persona_4 detta del ricorrente, sentito a riguardo, ha confermato la dinamica descritta nell'atto di
ESSE.
Il teste ha riferito (verbale udienza 12.11.2024): “Sì è vero che c'era il Persona_4 muletto di all'interno della corsia e che c'erano casse e gabbie. Stavo passando Pt_1 con il mio muletto per andare fuori quando all'improvviso si è girato e ha Pt_1 messo fuori una gamba nella corsia segnalata, che è stata colpita dalla ruota destra del mio muletto. Io mi sono subito fermato, è arrivata la gente che lavora nell'ufficio perché
Pag. 6 di 8 era lì vicino ed è stata chiamata l'ambulanza” (risposta sul capitolo 3 della resistente
. CP_1
Rispondendo sul successivo capitolo 7), poi, il teste ha precisato: “Sì è vero che andavo a una velocità normale, anche perché il muletto non corre troppo, che avevo le mani sul volante e che la luce blu funzionava sia davanti che dietro”.
Inoltre, alla domanda 15) – con la quale si chiedeva se fosse vero che il al Pt_1 momento dell'infortunio stava svolgendo la etichettatura “protetto” dal proprio carrello posteggiato al suo fianco dentro la corsia di movimento dei carrelli – il ha CP_7 risposto: “Sì è vero e era protetto dal suo muletto, quando è uscito Pt_1 all'improvviso mentre passavo”.
Infine, ha dichiarato sulla domanda di cui al capitolo 18): “Sì è vero perché io stavo andando avanti diritto e un po' spostato rispetto al muletto di . Infatti, quando Pt_1
è uscito all'improvviso, l'ho preso con la ruota e non con la forca davanti.”. Pt_1
Quanto alla inattendibilità del teste o alla nullità della testimonianza, si tratta di eccezioni mai sollevate tempestivamente ex art.157 cpc, ma solo nella memoria conclusionale di parte ricorrente. Si tratta per altro di eccezioni infondate, atteso che, come noto, l'interesse in causa di cui parla l'articolo 246 cpc deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 cpc.
Si esclude, invece, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, come astrattamente potrebbe parlarsi nel caso in esame, ove la responsabilità del , del tutto ipotetica, non è stata fonte di chiamata CP_7 in causa risarcitoria e/o di manleva o sono mai state svolte, nemmeno stragiudizialmente, domande di tal fatta al medesimo lavoratore.
Pur potendosi concludere qui, va anche osservato ad abundantiam che, sulla base della valutazione del CTU il danno biologico permanente si attesta nella misura del 18%.
Volendo trasferire le quantificazioni del CTU secondo le cd. Tabelle Milano si ottiene il seguente risultato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni
Percentuale di invalidità permanente 21%
Punto danno biologico € 3.381,26
Pag. 7 di 8 Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.060,00
Invalidità temporanea totale € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.910,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.850,00
Totale generale: € 64.910,00
Tale dato però è interamente assorbito con quanto già percepito dal ricorrente da CP_9 che, dalla comunicazione del 6.12.2024 prodotta da (doc. 17) è pari a CP_9 CP_1
161.000 euro, somma ampiamente comprensiva del cd. danno differenziale richiesto.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese di lite, per ragioni di equità ed a fronte della differente posizione economica delle parti in causa, sono interamente compensate.
PQM
1. rigetta il ricorso.
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 05/11/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 T.U. 1124/65, affinché sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio. Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c. : è pertanto sufficiente che il lavoratore alleghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. unite 13533/01) i cui principi debbono ritenersi applicabili anche nella materia de qua per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento”