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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. ARgrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 99/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Fernando Miriano, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10
APPELLATI
OGGETTO: spettanze retributive – pagamento giornate festive
infrasettimanali.
Appello avverso la sentenza n. 30/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta dai lavoratori, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico ricorso depositato in data 17/06/2022 i lavoratori in epigrafe premesso che erano dipendenti della a tempo Parte_1
indeterminato e che rendevano la prestazione lavorativa secondo turni, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi;
che nel periodo dal 01/03/2017 al
2 28/02/2022 avevano lavorato nei giorni festivi infrasettimanali;
che non avevano fruito del riposo compensativo, né della maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07/04/1999, prevista anche dall'art. 29, co. 6, CCNL Sanità del 21/05/2018; che la maggiorazione era pari al 30% per lo straordinario festivo e al 50% per lo straordinario festivo e notturno (art. 34, co. 8, del CCNL); adivano il
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio l confutava tutte le avverse deduzioni in Pt_1
fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 12/01/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condannando la al pagamento delle seguenti somme:
- TT AR IN: € 3.521,34;
- : € 2.215,10; CP_1
- : € 3.210,24; Controparte_3
- : € 4.838,74; Controparte_4
- : € 3.937,56; Controparte_5
3 - € 2.006,40; CP_6
- : € 3.793,12; Controparte_7
- : € 3.881,64; Controparte_8
- : € 2.357,52; Controparte_9
- € 4.594,72. Controparte_10
Avverso tale pronunzia la proponeva appello con ricorso depositato in data 24/02/2023.
L'appellante ribadiva la infondatezza della pretesa azionata dai lavoratori,
richiamando le disposizioni di legge e di contratto in materia e gli orientamenti giurisprudenziali.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate nel ricorso introduttivo.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame.
“Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine
previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso
depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non
4 essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del
processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art.
421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere
ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis:
Cass. ordinanza n. 453/2020).
“Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della
notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina
la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con
conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare
all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai
compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
L'omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è
motivo di improcedibilità dell'appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191;
Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175).
Laddove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (Cass. n. 2526/2006).
5 Trattasi di principio del tutto consolidato, non solo in materia di lavoro
(Cass. n. 29870/2008; n. 1721/2009; n. 11600/2010; n. 9597/2011; n.
27086/2011; n. 20613/2013; n. 6159/2018).
Nel caso di specie l'appellante non ha dato prova di avere provveduto alla notifica dell'atto di appello.
In realtà la appellante non è neppure comparsa all'udienza, non avendo depositato le note scritte malgrado l'avvenuta comunicazione -da parte della Cancelleria- del provvedimento del Presidente di Sezione, che avvisava l'appellante circa il rinvio di ufficio della prima udienza (già
fissata per il 17/06/2024) alla nuova data del 30/06/2025 e della trattazione della causa con modalità cd cartolare ex art. 127 ter cpc.
In caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel procedimento in materia di lavoro, “al fine di verificare il rispetto dei termini fissati – per il
convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in
virtù dell'art. 436 c.p.c.- con riferimento alla «udienza di discussione»,
non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal
provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente,
sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta
una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga
6 effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass. Sezioni Unite n.
14288/2007).
Inoltre, “Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie
dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data
comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non
rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 cod. proc.
civ., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte
non costituita;
ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non
determina alcuna violazione del principio del contraddittorio” (Cass. n.
7983/2011).
Nel caso di specie la prima udienza del 17/06/2024 è stata rinviata di ufficio e tale rinvio è stato regolarmente comunicato alla appellante.
In difetto di costituzione degli appellati, tale rinvio non doveva essere comunicato invece ai lavoratori.
La data del 30/06/2025 è da considerarsi prima udienza effettiva, e in tale udienza la non è comparsa, non avendo depositato le note scritte ex art. 127 ter.
7 Poiché l'appello non risulta notificato agli appellati, va dichiarata la improcedibilità, non essendo a questo punto possibile applicare l'art. 291
cpc.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo grado, non essendo costituiti gli appellati.
Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 99/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9
avverso la sentenza n. 30/2023 emessa dal Controparte_10
Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 1)dichiara improcedibile l'appello;
2)nulla per le spese del secondo grado;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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