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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/06/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Presidente delegato Dott. Adele Ferraro, letti gli atti del procedimento n. 4941/2024 RG avente ad oggetto “Altri Istituti e leggi speciali”, vertente tra
rappresentato e difeso da sè medesimo;
Parte_1
opponente
Controparte_1
opposto contumace
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
10.06.2025, sulle conclusioni della parte costituita, il giudice ha deciso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c. con la seguente
SENTENZA
Con atto del 10.10.2024, l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione reso a seguito di rinuncia all'incarico professionale nel giudizio n. 533/2021
e n. 533/2021 sub 1/ RG.
Premetteva:
- di aver avanzato istanza di liquidazione compensi nel giudizio n. 533/2021 R.G. per un imponibile di € 4.354,00 (già decurtato del 50%) e nel giudizio di reclamo n. 533/2021 sub
1, per un imponibile di € 3.245,50 (già decurtato del 50%) oltre accessori;
- di essere stato liquidato nella minor somma di € 1.904,50 oltre accessori e di ritenere la liquidazione inadeguata, inidonea ed inferiore agli standard tabellari.
Sul criterio di quantificazione del compenso per il giudizio n. 533/2021 R.G. lamentava che il Tribunale ebbe a liquidare le competenze facendo riferimento allo scaglione compreso tra €
5.201,00 e 26.000,00 (nei valori minimi), sostenendo che dovesse essere applicato alla causa il valore indeterminabile di complessità media, con onorari ai valori minimi e con successiva riduzione al 50%.
1 Quanto alla omessa liquidazione dei compensi relativi al giudizio n. 533/2021 sub 1 R.G. lamentava che il Tribunale ebbe ad omettere completamente la fase del giudizio del reclamo svoltosi dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro nel proc. n. 1224/2021 R.G. V.G..
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Catanzaro riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
Si riportava alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di doglianza proposti dal ricorrente relativi al decreto di liquidazione del
13.09.2024 si osserva.
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 533/2021 il Tribunale aveva liquidato la somma complessiva di € 1.904,50 in favore del ricorrente, a titolo di onorari, facendo riferimento al valore della causa
(indeterminabile) ed applicando lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 e quindi nei valori minimi.
Lamenta l'opponente che il Tribunale erroneamente ebbe a liquidare i compensi secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 eppur tuttavia, si rileva come correttamente alla valutazione di bassa complessità della causa venne applicato lo scaglione suindicato, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, laddove prevede che le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00, pertanto lo scaglione tariffario da applicarsi è quello delle cause di valore fra € 5.201,00 e 26.000,00 (Cass.
Civ. 18.11.2019 n. 29821).
Da ciò ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente non appare condivisibile.
Inoltre, deve rilevarsi il professionista ebbe a richiedere la liquidazione per la fase studio, introduttiva e istruttoria, non già per la fase decisoria, allorquando non patrocinava più _2
, e nonostante la mancata richiesta è stata liquidata nel provvedimento impugnato pure la
[...] fase decisoria.
Deve procedersi alla rideterminazione del compenso con il riconosciuto valore della causa indeterminabile, e a bassa complessità, non essendo emerse questioni giuridiche o fattuali di rilievo, pertanto deve quantificarsi in € 851,00 per la fase studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
2 903,00 per la fase istruttoria, per una somma complessiva di € 2.356,00euro, che deve essere ridotta della metà in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. così per euro 1.178,00.
Quanto alla liquidazione dei compensi relativi alla fase di reclamo, il Tribunale non ha emesso pronuncia e tale risulta per tabulas, dovendo invece a seguito del provvedimento della Corte
d'Appello statuire sulle spese da liquidare all'avvocato.
Nel caso di specie, il parametro di riferimento è quello relativo ai giudizi innanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro, di tal che verrà considerato il valore della causa di valore indeterminabile,
e nei valori minimi, essendo state trattate questioni giuridi ordinarie e affatto complesse , pertanto deve quantificarsi in € 1.029,00 per la fase studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.735,00 per la fase decisionale, per una somma complessiva di € 3.473,00 euro, che deve essere ridotta della metà in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. così per euro 1.736,50.
La somma complessiva a liquidarsi in favore dell'opponente è, pertanto, di euro 2.914,50 per onorari oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Attesa la mancata costituzione di parte resistente che con tale condotta ha sostanzialmente manifestato adesione alla proposta opposizione, e il solo parziale e marginale accoglimento della domanda proposta, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Presidente delegato, Dott. Adele Ferraro, decidendo in ordine all'opposizione proposta ed in parziale accoglimento della stessa, revoca il decreto opposto e liquida l'importo complessivo di euro 2.914,50 per onorari oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15% in favore di _2
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, che pone a carico dell'erario.
[...]
Catanzaro, lì 25.06.2025
Il Presidente delegato
Dott. Adele Ferraro
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