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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1938/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1938/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USELI MARIA Parte_1 C.F._1
SABINA e dell'avv. GALLELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. USELI MARIA SABINA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARA Controparte_1 C.F._2
ANASTASIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'appellante, come da atto di appello:
“1) Riformare l'appellata sentenza, come in epigrafe individuata, che ha rigettato l'opposizione e confermato il D.I. n.569/2020 del G.D.P. di Sassari condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in e 709,55 oltre accessori, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da
o in subordine condannare l'odierno appellante al pagamento di una somma Controparte_1
inferiore a quella ingiunta e confermata nella sentenza di primo grado;
Con condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellante, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , Parte_1
confermando la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari n.148 del 09.02.2023, sezione civile, Giudice Dott.ssa Vittoria Lai, depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e per l'effetto conferma in toto il decreto ingiuntivo n. 569/2020 emesso dal Giudice di Pace di Sassari.
2) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa.
3) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello iscritto in data 15.7.2023, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 148/2023, pubblicata in data 9.2.2023 con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2020, emesso dal Giudice di pace di Sassari in data 7.10.2020, relativo all'ingiunzione della somma di € 1.451,59, oltre interessi e spese di lite, a titolo di rimborso delle spese straordinarie per i figli, ritenute in primo grado come spese concordate preventivamente oppure come spese per cui non era richiesto il preventivo accordo.
L'appellante contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi: 1) la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che talune spese per le attività ludiche e sportive svolte dai figli _1
e fossero state preventivamente concordate dai due genitori e che per esse non
[...] Persona_2
fosse richiesto il preventivo accordo;
2) la sentenza di primo grado aveva erroneamente dedotto il consenso del padre ad alcune spese mediche sulla base della firma del modulo di consenso informato;
3) la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che le spese per le visite mediche, svolte in regime privatistico nell'anno 2020, non richiedessero il preventivo consenso;
4) la sentenza di primo grado aveva erroneamente invertito l'onere probatorio nel punto in cui aveva ritenuto non provato il dissenso all'esborso delle spese straordinarie per visite mediche privatistiche.
Si costituiva l'appellata la quale, contestato quanto ex adverso dedotto e condivisa la Controparte_1
motivazione del Giudice di prime cure, eccepita la non contestazione avversaria con riguardo all'importo di € 734,86, eccepito che l'appellante aveva preventivamente concordato le spese ingiunte e/o non si era opposto, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, il rigetto delle domande di parte appellante.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e produzioni documentali.
All'udienza del 18.9.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la pagina 2 di 6 causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*
L'appello è infondato e la sentenza qui impugnata deve essere confermata.
Nel caso di specie, l'istanza monitoria aveva ad oggetto solo alcune delle spese oggetto del decreto ingiuntivo, le cui voci di spesa possono essere distinte in spese per attività sportiva-extrascolastica e in spese mediche.
Per gli anni dal 2018 al 2020 le spese straordinarie trovano regolamentazione nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 490/2019 emessa in data 16.4.2019.
Le spese extrascolastiche (ludiche-sportive)
L'appellante contestava la sussistenza del debito per le seguenti somme richieste dall'ex coniuge a titolo di spese ludiche e sportive: “€ 545,00 per attività ludiche e sportive praticate da _1
, nel 2018, € 450.00 nel 2019, € 30,00 per certificato medico agonistico rilasciato a
[...] _1
nel 2019, € 40,00 per lezioni effettuate presso la tesoreria del comune di Porto Torres da
[...] ed € 140,00, per attività sportive praticate da nell' anno 2018, € Persona_1 Persona_2
398,00 nel 2019, € 40,00 per quota associativa per attività sportiva praticata da . Persona_2
Secondo la regolamentazione del divorzio, le spese per attività sportiva e ludica devono essere concordate preventivamente tra i genitori e possono essere rimborsate solo previa presentazione dei documenti giustificativi.
Le spese straordinarie non sono, come ben noto ai genitori, tutte uguali, sicché in questa sede è necessario condividere e richiamare l'orientamento che, assumendo la prospettiva del “prevalente interesse del minore”, propone una sorta di graduazione del regime di concertazione tra i genitori: “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (C. Cass.
pagina 3 di 6 n. 14564/2023).
In altre parole, nell'ambito delle spese per cui è richiesto il preventivo accordo, proprio per evitare il dissenso meramente ostacolante in pregiudizio del minore, occorre valutare, in concreto, se la spesa, pur non concordata, sia stata realizzata nell'interesse preminente del minore e nel rispetto del tenore di vita della famiglia e delle capacità economiche dei genitori (cfr. C. Cass. n. 5059/2021 “non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”).
Il diritto al rimborso delle spese straordinarie sussiste pertanto in tutti quei casi in cui gli esborsi non siano stati superflui, siano corrispondenti all'interesse del figlio nonché siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori, e sempre purché non sia stato manifestato tempestivamente un valido motivo di dissenso.
E, sotto tale profilo, la motivazione del Giudice di prime cure appare completa e pienamente condivisibile.
Le spese extrascolastiche oggetto di impugnazione sono, anzitutto, di importo minimo e contenuto e, dunque, appaiono sostenibili all'interno dell'economia familiare, anche per come è emersa nella sentenza di divorzio prodotta.
È inoltre emerso che i due minori ( e avevano problemi di salute rispetto ai quali, Per_2 _1 appunto, l'attività sportiva era consigliata e giovevole.
L'appellante insisteva nell'opposizione proprio sulla base che, per le spese in esame, non era intervenuto alcun accordo preventivo tra i genitori;
senza tuttavia precisare la presenza di eventuali ragioni a detto dissenso (es. ragioni economiche, ragioni di incompatibilità con l'interesse del minore etc.).
Come detto, il mero dissenso del genitore non può escludere il diritto di rimborso delle spese allorquando detti esborsi sono stati attuati nell'interesse concreto e prevalente del minore e, in ogni caso, in conformità con il tenore di vita familiare;
ciò che il genitore dissenziente può fare è quello di sottoporre al Giudice il vaglio sull'opportunità e sulla sostenibilità della spesa.
E, nel caso di specie, si ritiene che le spese de quibus siano state opportune rispetto agli interessi della prole e sostenibili rispetto al tenore familiare.
pagina 4 di 6 Deve essere pertanto rigettato il primo motivo di appello.
Le spese mediche
L'appellante contestava la sussistenza del debito per le seguenti somme richieste dall'ex coniuge a titolo di spese mediche: “€ 100,00 per esame baropodometrico e fonetico effettuato su _1
, € 177,00 per riabilitazione logopedica a beneficio di € 41,32 per
[...] Persona_2 valutazione neurologica su € 100,00 esame baropodometrico e fonetico effettuato su Persona_1
€ 107,00 per valutazione neurologica su . Persona_2 Persona_2
Non è meritevole di accoglimento il motivo d'appello di cui al predetto punto 4).
Come già sopra esposto, il diritto al rimborso per le spese straordinarie, anche in assenza di preventivo accordo, sussiste laddove esse siano corrispondenti al prevalente interesse del minore nonché siano sostenibili rispetto al tenore familiare;
in presenza di detti presupposti, è proprio onere dell'opponente di provare le motivazioni concrete del dissenso al sostenimento della spesa.
Nel caso di specie, come correttamente concluso dal Giudice di prime cure, l'appellante si limitava a opporre “la carenza di preventivo accordo”, senza nulla precisare rispetto a) all'eventuale pregiudizio/non conformità con l'interesse del minore b) alle ragioni concrete del dissenso.
Devono essere parimenti rigettati i motivi sub nn. 2) e 3) in quanto, applicate le coordinate sopra esposte con riguardo alle spese da concordare preventivamente, si ritiene che gli esborsi per le visite mediche siano stati tutti coerenti con l'interesse dei minori, anche alla luce delle problematiche di salute emerse in via documentale e in sede testimoniale.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere condiviso e confermato l'iter motivazionale di cui al primo grado e, per l'effetto, deve essere rigettato il presente appello e confermata la sentenza n.
148/2023 del Giudice di Pace di Sassari.
*
Le spese di lite seguono i principi della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014, scaglione sino a € 5.200, esclusa la fase istruttoria non espletata nel presente giudizio d'appello, si liquidano per il presente giudizio in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, a favore di Erario dello Stato attesa l'ammissione di parte convenuta al gratuito patrocinio.
Per il presente procedimento sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo a carico dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 5 di 6 disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma per intero la sentenza n. 148/2023 del Giudice di Pace di
Sassari;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite per la presente fase processuale a favore di Parte_1
per la somma di € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al Controparte_2
15%;
3) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002, con obbligo a carico dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato versato.
Sassari, 1.4.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1938/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USELI MARIA Parte_1 C.F._1
SABINA e dell'avv. GALLELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. USELI MARIA SABINA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARA Controparte_1 C.F._2
ANASTASIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'appellante, come da atto di appello:
“1) Riformare l'appellata sentenza, come in epigrafe individuata, che ha rigettato l'opposizione e confermato il D.I. n.569/2020 del G.D.P. di Sassari condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in e 709,55 oltre accessori, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da
o in subordine condannare l'odierno appellante al pagamento di una somma Controparte_1
inferiore a quella ingiunta e confermata nella sentenza di primo grado;
Con condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellante, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , Parte_1
confermando la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari n.148 del 09.02.2023, sezione civile, Giudice Dott.ssa Vittoria Lai, depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute e per l'effetto conferma in toto il decreto ingiuntivo n. 569/2020 emesso dal Giudice di Pace di Sassari.
2) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro la per Controparte_1
i motivi esposti in narrativa.
3) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello iscritto in data 15.7.2023, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 148/2023, pubblicata in data 9.2.2023 con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 569/2020, emesso dal Giudice di pace di Sassari in data 7.10.2020, relativo all'ingiunzione della somma di € 1.451,59, oltre interessi e spese di lite, a titolo di rimborso delle spese straordinarie per i figli, ritenute in primo grado come spese concordate preventivamente oppure come spese per cui non era richiesto il preventivo accordo.
L'appellante contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi: 1) la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che talune spese per le attività ludiche e sportive svolte dai figli _1
e fossero state preventivamente concordate dai due genitori e che per esse non
[...] Persona_2
fosse richiesto il preventivo accordo;
2) la sentenza di primo grado aveva erroneamente dedotto il consenso del padre ad alcune spese mediche sulla base della firma del modulo di consenso informato;
3) la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto che le spese per le visite mediche, svolte in regime privatistico nell'anno 2020, non richiedessero il preventivo consenso;
4) la sentenza di primo grado aveva erroneamente invertito l'onere probatorio nel punto in cui aveva ritenuto non provato il dissenso all'esborso delle spese straordinarie per visite mediche privatistiche.
Si costituiva l'appellata la quale, contestato quanto ex adverso dedotto e condivisa la Controparte_1
motivazione del Giudice di prime cure, eccepita la non contestazione avversaria con riguardo all'importo di € 734,86, eccepito che l'appellante aveva preventivamente concordato le spese ingiunte e/o non si era opposto, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, il rigetto delle domande di parte appellante.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e produzioni documentali.
All'udienza del 18.9.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la pagina 2 di 6 causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*
L'appello è infondato e la sentenza qui impugnata deve essere confermata.
Nel caso di specie, l'istanza monitoria aveva ad oggetto solo alcune delle spese oggetto del decreto ingiuntivo, le cui voci di spesa possono essere distinte in spese per attività sportiva-extrascolastica e in spese mediche.
Per gli anni dal 2018 al 2020 le spese straordinarie trovano regolamentazione nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 490/2019 emessa in data 16.4.2019.
Le spese extrascolastiche (ludiche-sportive)
L'appellante contestava la sussistenza del debito per le seguenti somme richieste dall'ex coniuge a titolo di spese ludiche e sportive: “€ 545,00 per attività ludiche e sportive praticate da _1
, nel 2018, € 450.00 nel 2019, € 30,00 per certificato medico agonistico rilasciato a
[...] _1
nel 2019, € 40,00 per lezioni effettuate presso la tesoreria del comune di Porto Torres da
[...] ed € 140,00, per attività sportive praticate da nell' anno 2018, € Persona_1 Persona_2
398,00 nel 2019, € 40,00 per quota associativa per attività sportiva praticata da . Persona_2
Secondo la regolamentazione del divorzio, le spese per attività sportiva e ludica devono essere concordate preventivamente tra i genitori e possono essere rimborsate solo previa presentazione dei documenti giustificativi.
Le spese straordinarie non sono, come ben noto ai genitori, tutte uguali, sicché in questa sede è necessario condividere e richiamare l'orientamento che, assumendo la prospettiva del “prevalente interesse del minore”, propone una sorta di graduazione del regime di concertazione tra i genitori: “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (C. Cass.
pagina 3 di 6 n. 14564/2023).
In altre parole, nell'ambito delle spese per cui è richiesto il preventivo accordo, proprio per evitare il dissenso meramente ostacolante in pregiudizio del minore, occorre valutare, in concreto, se la spesa, pur non concordata, sia stata realizzata nell'interesse preminente del minore e nel rispetto del tenore di vita della famiglia e delle capacità economiche dei genitori (cfr. C. Cass. n. 5059/2021 “non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con
l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori”).
Il diritto al rimborso delle spese straordinarie sussiste pertanto in tutti quei casi in cui gli esborsi non siano stati superflui, siano corrispondenti all'interesse del figlio nonché siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori, e sempre purché non sia stato manifestato tempestivamente un valido motivo di dissenso.
E, sotto tale profilo, la motivazione del Giudice di prime cure appare completa e pienamente condivisibile.
Le spese extrascolastiche oggetto di impugnazione sono, anzitutto, di importo minimo e contenuto e, dunque, appaiono sostenibili all'interno dell'economia familiare, anche per come è emersa nella sentenza di divorzio prodotta.
È inoltre emerso che i due minori ( e avevano problemi di salute rispetto ai quali, Per_2 _1 appunto, l'attività sportiva era consigliata e giovevole.
L'appellante insisteva nell'opposizione proprio sulla base che, per le spese in esame, non era intervenuto alcun accordo preventivo tra i genitori;
senza tuttavia precisare la presenza di eventuali ragioni a detto dissenso (es. ragioni economiche, ragioni di incompatibilità con l'interesse del minore etc.).
Come detto, il mero dissenso del genitore non può escludere il diritto di rimborso delle spese allorquando detti esborsi sono stati attuati nell'interesse concreto e prevalente del minore e, in ogni caso, in conformità con il tenore di vita familiare;
ciò che il genitore dissenziente può fare è quello di sottoporre al Giudice il vaglio sull'opportunità e sulla sostenibilità della spesa.
E, nel caso di specie, si ritiene che le spese de quibus siano state opportune rispetto agli interessi della prole e sostenibili rispetto al tenore familiare.
pagina 4 di 6 Deve essere pertanto rigettato il primo motivo di appello.
Le spese mediche
L'appellante contestava la sussistenza del debito per le seguenti somme richieste dall'ex coniuge a titolo di spese mediche: “€ 100,00 per esame baropodometrico e fonetico effettuato su _1
, € 177,00 per riabilitazione logopedica a beneficio di € 41,32 per
[...] Persona_2 valutazione neurologica su € 100,00 esame baropodometrico e fonetico effettuato su Persona_1
€ 107,00 per valutazione neurologica su . Persona_2 Persona_2
Non è meritevole di accoglimento il motivo d'appello di cui al predetto punto 4).
Come già sopra esposto, il diritto al rimborso per le spese straordinarie, anche in assenza di preventivo accordo, sussiste laddove esse siano corrispondenti al prevalente interesse del minore nonché siano sostenibili rispetto al tenore familiare;
in presenza di detti presupposti, è proprio onere dell'opponente di provare le motivazioni concrete del dissenso al sostenimento della spesa.
Nel caso di specie, come correttamente concluso dal Giudice di prime cure, l'appellante si limitava a opporre “la carenza di preventivo accordo”, senza nulla precisare rispetto a) all'eventuale pregiudizio/non conformità con l'interesse del minore b) alle ragioni concrete del dissenso.
Devono essere parimenti rigettati i motivi sub nn. 2) e 3) in quanto, applicate le coordinate sopra esposte con riguardo alle spese da concordare preventivamente, si ritiene che gli esborsi per le visite mediche siano stati tutti coerenti con l'interesse dei minori, anche alla luce delle problematiche di salute emerse in via documentale e in sede testimoniale.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere condiviso e confermato l'iter motivazionale di cui al primo grado e, per l'effetto, deve essere rigettato il presente appello e confermata la sentenza n.
148/2023 del Giudice di Pace di Sassari.
*
Le spese di lite seguono i principi della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014, scaglione sino a € 5.200, esclusa la fase istruttoria non espletata nel presente giudizio d'appello, si liquidano per il presente giudizio in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, a favore di Erario dello Stato attesa l'ammissione di parte convenuta al gratuito patrocinio.
Per il presente procedimento sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, con obbligo a carico dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 5 di 6 disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma per intero la sentenza n. 148/2023 del Giudice di Pace di
Sassari;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite per la presente fase processuale a favore di Parte_1
per la somma di € 1.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al Controparte_2
15%;
3) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002, con obbligo a carico dell'appellante di pagare il doppio del contributo unificato versato.
Sassari, 1.4.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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