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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 199/2017 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto
bancario”
TRA
GIÀ (C.F. – P.IVA: , in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore ing. , con sede in Controparte_2
Salerno alla Via Giulio Pastore n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Rizzo (C.F.: ) C.F._1
- ATTORE–
E
con sede in Torre del Greco (NA), Controparte_3
al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, “Palazzo Vallelonga” (C.F.: P.IVA_2
e P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_3
Amministrazione protempore, avv. rappresentata e difesa Controparte_4
dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1; - CONVENUTO –
NONCHE'
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_4
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_6
dagli Avv.ti Alessandro Barbara e Mario Anzà, e domiciliata come in atti;
- INTERVENTRICE EX ART 111 C.P.C. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 2.1.2017, la (già Parte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la Controparte_3
on la quale intratteneva il rapporto di conto corrente bancario
[...]
n. 1065384 e il rapporto di conto anticipi su fatture n. 1065660 rispettivamente con data di accensione 23.03.2009 e 31.03.2009. Parte attrice eccepiva che,
nell'ambito dei rapporti di conto corrente e di anticipi su fatture, la CP_3
avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto mai pattuite, le spese, commissioni e oneri vari mai pattuiti, la capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e d interessi usurari. Sulla base di tali premesse chiedeva all'adito
Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità o, in
subordine, l'inefficacia dei contratti intercorsi,per le ragioni espresse in premessa … e
specificamente per l'applicazione di interessi usurari;
b) accertare l'illiegittimità della
capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese operata su conto corrente
della banca convenuta;
c) accertare dunque l'illegittimità dello ius variandi operato dalla
banca; d) per l'effetto, accertare anche mediante l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio
gli effettivi saldi di conto corrente e conto anticipi;
e) accertare il diritto della società esponente ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla banca …; f)
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta
dovuta; g) condannare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione
monetaria sulle somme ritenute dovute;
h) con vittoria di spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 29.03.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
rilevando come le domande di parte attrice fossero
[...]
inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, da rigettare. Sollevava
inoltre eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Con atto del 18.10.2021 si costituiva la quale procuratrice di CP_5 [...]
dichiarando di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_6
di Torre del Greco e chiedendo di conseguenza l'estromissione dal CP_7
giudizio della banca cedente.
Instaurato il contradditorio, il Giudice, concessi i termini di cui all'art.183
comma 6 c.p.c., riteneva opportuno decidere l'eccezione di incompetenza separatamente dal merito e fissava udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c.
con termine fino a 20gg prima per il deposito di note conclusionali e all'esito pronunciava sentenza non definitiva con la quale rigettava l'eccezione di incompetenza e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del processo. Successivamente, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice dapprima rinviava per la precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione e poi con ordinanza del 5.5.2024 rimetteva la causa sul ruolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla legittimazione dell'interventrice ex art. 111 c.p.c In via preliminare deve rilevarsi d'ufficio la carenza di legittimazione passiva della interventrice procuratrice di ai sensi CP_5 Controparte_6
dell'art 111 c.p.c.
Con comparsa depositata il 19.10.2021 la si costituiva in giudizio, CP_5
deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato da un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ("BPS") e tra cui rientra il credito vantato dalla (" ) nei confronti della società Controparte_3 Pt_1
[...]
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alle produzioni della parte intervenuta, tuttavia,
si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 146 del 15.12.2020 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro, dalla Gazzetta
Ufficiale non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati. Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della e rigettata la CP_5
richiesta di sostituzione della parte convenuta. Deve pertanto, a parere del
Giudicante, ritenersi inammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111
comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito). In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte dalla Controparte_3
non estromessa dal presente giudizio.
[...]
Sull'incompetenza
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale adito sollevata dalla Controparte_3
sia stata già decisa con sentenza non definitiva n. 3603/2021 depositata in data
15.12.2021.
Qualificazione della domanda. Il merito
La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per carenza dei poteri del soggetto che ha sottoscritto la procura.
Invero parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza assoluta di poteri per essere stata la procura rilasciata dall' Ing. che non rivestiva Controparte_2
la qualifica di legale rappresentante alla data di notifica dell'atto di citazione.
Parte attrice ha contestato l'eccezione sollevata .
Dalla visura depositata dalla stessa convenuta risulta quanto segue: ( pag. 23)
(C.F.: ) - ISCRIZIONE DELLA Controparte_2 C.F._3
PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/05/2016 DATA PRESENTAZIONE 27/05/2016 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO. Trascrizione iscritta il 09/06/2016.
Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei contratti di c/c n. 1065384 e del contratto di conto anticipi n.
1065660, stipulati dalla (già con la Parte_1 CP_1 Controparte_8
[...]
Parte attrice, contestava che dall' analisi degli estratti conto, che ha avuto ad oggetto l'arco temporale dal I trimestre 2009 fino al IV trimestre 2015, veniva in rilievo la presenza di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto,
usura, altre spese non validamente pattuite, riscontrando che la nel corso CP_3
del rapporto aveva applicato una capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto ordinario.
Va premesso come, in assenza di precisi elementi da cui dedurre la chiusura dei conti in esame, il rapporto di conto corrente e il connesso conto anticipi su documenti devono ritenersi, al tempo dell'esercizio della domanda giudiziale,
ancora aperti con la conseguenza che la presente azione deve essere qualificata come semplice azione di accertamento negativo del credito, senza connessa domanda di ripetizione delle somme pagate, esigibili ,per consolidato orientamento, solo dopo la chiusura del conto (si veda, d'altronde, Cassazione
civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646, secondo cui sussiste in ogni caso l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato, dirigendosi detto interesse nella triplice direzione dell'esclusione, per il futuro, dell'annotazione di poste illegittime, del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem e della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo,
potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto).
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento:
"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità,
per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale,
avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
Applicando i superiori principi al caso in esame, si osserva, con riguardo al rapporto di conto corrente che parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo alle singole contestazioni sollevate,
il consulente con una indagine scevra da vizi ha elaborato il saldo del conto corrente espungendo le spese e i costi non dovuti nel solco dei quesiti formulati.
Rileva il Tribunale che in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
In relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa delle clausole di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Nel caso in esame non essendo presente il contratto iniziale è stata espunta la commissione di massimo scoperto ove presente negli estratti conto trimestrali.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi anatocistici ai rapporti in contestazione si osserva che dall'esame delle condizioni della documentazione contrattuale si evince dunque che gli stessi sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e prodotti agli atti. Al fine di rispettare la suddetta normativa la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'espressa indicazione del TAE creditore che deve differenziarsi dal
TAN: (cfr. Cass. n. 4321/22 secondo cui "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo
(TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore,
che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"). Il
CTU considerato che, non risulta agli atti il contratto iniziale bensì una stampa del contratto originario datata 26.04.2016 con indicazione delle condizioni economiche, rielaborava il saldo di conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Allo stesso modo il contratto del conto anticipi n. 113/1065660
con data di accensione del 31.03.2009 risulta prodotto in atti con data di stampa da parte dell'istituto di credito in data 10.09.2010 con riportate le condizioni economiche ed il calcolo veniva eseguito con espunzione dell'anatocismo per le ragioni di seguito indicate e specificate nel quesito. Il CTU procedeva quindi ad espungere l'anatocismo dal conto corrente a decorrere dal 01.01.2014 e fino al termine degli e/c presenti al 31.03.2017.
In punto di interessi passivi ultralegali, il C.T.U. ha verificato che per i conti corrente oggetto della presente analisi non risulta pattuito per iscritto il tasso di interesse stante la mancanza della documentazione contrattuale in atti,
pertanto, rielaborava i saldi di conto corrente con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.
Inoltre, il consulente nel verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha verificato che nessun superamento vi è stato in sede contrattuale;
pertanto, non
ha ravvisato usura pattizia.
Ebbene, alla luce anche dei risultati e degli accertamenti condotti in sede peritale, il ctu ha accertato il che il saldo del conto corrente ordinario n.
113/1065384 risulta pari ad euro 3.382,22 a debito del correntista mentre, il conto corrente anticipi n. 113/1065660 individua un saldo a credito del correntista pari ad euro 41.819,05 . A tanto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale
Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Le spese sono liquidate sulla base dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore del
decisum.
Le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta con vincolo solidale essendo stata a ctu utile ai fini del giudizio.
Le spese relative alla posizione della cessionaria meritano di essere compensate in considerazione della modesta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla (GIÀ , disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di procuratrice di CP_5
Controparte_6
2) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione.
3) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto determina, alla data del
31.03.2017 il saldo del conto corrente n. 113/1065660 a credito del correntista in euro 41.819,05.
4) Rigetta la domanda riconvenzionale.
5) Condanna al pagamento delle Controparte_3
spese processuali in favore di parte attrice liquidate in complessivi euro 3.809
oltre euro 545.00 per spese oltre IVA e CPA come per legge
6) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, con vincolo solidale.
7) Spese compensate nei rapporti con la cessionaria.
Salerno, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 199/2017 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto
bancario”
TRA
GIÀ (C.F. – P.IVA: , in persona Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore ing. , con sede in Controparte_2
Salerno alla Via Giulio Pastore n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Rizzo (C.F.: ) C.F._1
- ATTORE–
E
con sede in Torre del Greco (NA), Controparte_3
al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, “Palazzo Vallelonga” (C.F.: P.IVA_2
e P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_3
Amministrazione protempore, avv. rappresentata e difesa Controparte_4
dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Santa Maria
degli Angeli a Pizzofalcone n. 1; - CONVENUTO –
NONCHE'
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di P.IVA_4
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_6
dagli Avv.ti Alessandro Barbara e Mario Anzà, e domiciliata come in atti;
- INTERVENTRICE EX ART 111 C.P.C. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 2.1.2017, la (già Parte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la Controparte_3
on la quale intratteneva il rapporto di conto corrente bancario
[...]
n. 1065384 e il rapporto di conto anticipi su fatture n. 1065660 rispettivamente con data di accensione 23.03.2009 e 31.03.2009. Parte attrice eccepiva che,
nell'ambito dei rapporti di conto corrente e di anticipi su fatture, la CP_3
avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto mai pattuite, le spese, commissioni e oneri vari mai pattuiti, la capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e d interessi usurari. Sulla base di tali premesse chiedeva all'adito
Tribunale di: “a) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità o, in
subordine, l'inefficacia dei contratti intercorsi,per le ragioni espresse in premessa … e
specificamente per l'applicazione di interessi usurari;
b) accertare l'illiegittimità della
capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese operata su conto corrente
della banca convenuta;
c) accertare dunque l'illegittimità dello ius variandi operato dalla
banca; d) per l'effetto, accertare anche mediante l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio
gli effettivi saldi di conto corrente e conto anticipi;
e) accertare il diritto della società esponente ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla banca …; f)
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta
dovuta; g) condannare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione
monetaria sulle somme ritenute dovute;
h) con vittoria di spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 29.03.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_3
rilevando come le domande di parte attrice fossero
[...]
inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, da rigettare. Sollevava
inoltre eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Con atto del 18.10.2021 si costituiva la quale procuratrice di CP_5 [...]
dichiarando di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_6
di Torre del Greco e chiedendo di conseguenza l'estromissione dal CP_7
giudizio della banca cedente.
Instaurato il contradditorio, il Giudice, concessi i termini di cui all'art.183
comma 6 c.p.c., riteneva opportuno decidere l'eccezione di incompetenza separatamente dal merito e fissava udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c.
con termine fino a 20gg prima per il deposito di note conclusionali e all'esito pronunciava sentenza non definitiva con la quale rigettava l'eccezione di incompetenza e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del processo. Successivamente, rigettate le istanze istruttorie, il Giudice dapprima rinviava per la precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione e poi con ordinanza del 5.5.2024 rimetteva la causa sul ruolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla legittimazione dell'interventrice ex art. 111 c.p.c In via preliminare deve rilevarsi d'ufficio la carenza di legittimazione passiva della interventrice procuratrice di ai sensi CP_5 Controparte_6
dell'art 111 c.p.c.
Con comparsa depositata il 19.10.2021 la si costituiva in giudizio, CP_5
deducendo di essere divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato da un portafoglio di crediti originariamente vantati da
Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ("BPS") e tra cui rientra il credito vantato dalla (" ) nei confronti della società Controparte_3 Pt_1
[...]
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco.
Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alle produzioni della parte intervenuta, tuttavia,
si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 146 del 15.12.2020 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro, dalla Gazzetta
Ufficiale non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati. Ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della e rigettata la CP_5
richiesta di sostituzione della parte convenuta. Deve pertanto, a parere del
Giudicante, ritenersi inammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111
comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito). In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte dalla Controparte_3
non estromessa dal presente giudizio.
[...]
Sull'incompetenza
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale adito sollevata dalla Controparte_3
sia stata già decisa con sentenza non definitiva n. 3603/2021 depositata in data
15.12.2021.
Qualificazione della domanda. Il merito
La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per carenza dei poteri del soggetto che ha sottoscritto la procura.
Invero parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza assoluta di poteri per essere stata la procura rilasciata dall' Ing. che non rivestiva Controparte_2
la qualifica di legale rappresentante alla data di notifica dell'atto di citazione.
Parte attrice ha contestato l'eccezione sollevata .
Dalla visura depositata dalla stessa convenuta risulta quanto segue: ( pag. 23)
(C.F.: ) - ISCRIZIONE DELLA Controparte_2 C.F._3
PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE UNICO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 13/05/2016 DATA PRESENTAZIONE 27/05/2016 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO. Trascrizione iscritta il 09/06/2016.
Venendo al merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei contratti di c/c n. 1065384 e del contratto di conto anticipi n.
1065660, stipulati dalla (già con la Parte_1 CP_1 Controparte_8
[...]
Parte attrice, contestava che dall' analisi degli estratti conto, che ha avuto ad oggetto l'arco temporale dal I trimestre 2009 fino al IV trimestre 2015, veniva in rilievo la presenza di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto,
usura, altre spese non validamente pattuite, riscontrando che la nel corso CP_3
del rapporto aveva applicato una capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto ordinario.
Va premesso come, in assenza di precisi elementi da cui dedurre la chiusura dei conti in esame, il rapporto di conto corrente e il connesso conto anticipi su documenti devono ritenersi, al tempo dell'esercizio della domanda giudiziale,
ancora aperti con la conseguenza che la presente azione deve essere qualificata come semplice azione di accertamento negativo del credito, senza connessa domanda di ripetizione delle somme pagate, esigibili ,per consolidato orientamento, solo dopo la chiusura del conto (si veda, d'altronde, Cassazione
civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646, secondo cui sussiste in ogni caso l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato, dirigendosi detto interesse nella triplice direzione dell'esclusione, per il futuro, dell'annotazione di poste illegittime, del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem e della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo,
potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto).
In tal senso, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento:
"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità,
per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale,
avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”.
Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
Applicando i superiori principi al caso in esame, si osserva, con riguardo al rapporto di conto corrente che parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo alle singole contestazioni sollevate,
il consulente con una indagine scevra da vizi ha elaborato il saldo del conto corrente espungendo le spese e i costi non dovuti nel solco dei quesiti formulati.
Rileva il Tribunale che in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
In relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa delle clausole di massimo scoperto, rileva poi il Tribunale come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09.
Nel caso in esame non essendo presente il contratto iniziale è stata espunta la commissione di massimo scoperto ove presente negli estratti conto trimestrali.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi anatocistici ai rapporti in contestazione si osserva che dall'esame delle condizioni della documentazione contrattuale si evince dunque che gli stessi sono stati stipulati in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche, purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dai contratti di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e prodotti agli atti. Al fine di rispettare la suddetta normativa la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'espressa indicazione del TAE creditore che deve differenziarsi dal
TAN: (cfr. Cass. n. 4321/22 secondo cui "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo
(TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore,
che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"). Il
CTU considerato che, non risulta agli atti il contratto iniziale bensì una stampa del contratto originario datata 26.04.2016 con indicazione delle condizioni economiche, rielaborava il saldo di conto corrente senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Allo stesso modo il contratto del conto anticipi n. 113/1065660
con data di accensione del 31.03.2009 risulta prodotto in atti con data di stampa da parte dell'istituto di credito in data 10.09.2010 con riportate le condizioni economiche ed il calcolo veniva eseguito con espunzione dell'anatocismo per le ragioni di seguito indicate e specificate nel quesito. Il CTU procedeva quindi ad espungere l'anatocismo dal conto corrente a decorrere dal 01.01.2014 e fino al termine degli e/c presenti al 31.03.2017.
In punto di interessi passivi ultralegali, il C.T.U. ha verificato che per i conti corrente oggetto della presente analisi non risulta pattuito per iscritto il tasso di interesse stante la mancanza della documentazione contrattuale in atti,
pertanto, rielaborava i saldi di conto corrente con l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.
Inoltre, il consulente nel verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ha verificato che nessun superamento vi è stato in sede contrattuale;
pertanto, non
ha ravvisato usura pattizia.
Ebbene, alla luce anche dei risultati e degli accertamenti condotti in sede peritale, il ctu ha accertato il che il saldo del conto corrente ordinario n.
113/1065384 risulta pari ad euro 3.382,22 a debito del correntista mentre, il conto corrente anticipi n. 113/1065660 individua un saldo a credito del correntista pari ad euro 41.819,05 . A tanto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale
Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Le spese sono liquidate sulla base dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in base al valore del
decisum.
Le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta con vincolo solidale essendo stata a ctu utile ai fini del giudizio.
Le spese relative alla posizione della cessionaria meritano di essere compensate in considerazione della modesta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla (GIÀ , disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di procuratrice di CP_5
Controparte_6
2) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione.
3) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto determina, alla data del
31.03.2017 il saldo del conto corrente n. 113/1065660 a credito del correntista in euro 41.819,05.
4) Rigetta la domanda riconvenzionale.
5) Condanna al pagamento delle Controparte_3
spese processuali in favore di parte attrice liquidate in complessivi euro 3.809
oltre euro 545.00 per spese oltre IVA e CPA come per legge
6) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, con vincolo solidale.
7) Spese compensate nei rapporti con la cessionaria.
Salerno, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN FE