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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 28/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2000/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Bonavoglia)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Pietropaoli e Cuggiani)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1163 del 29/1/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - si revocava il decreto ingiuntivo n.
4540/2024 opposto dalla (d'ora in poi, breviter, “ ”), e, in Parte_1 CP_2 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , si condannava l'opponente al Controparte_1 pagamento, in favore della lavoratrice, della complessiva somma di € 3.744,48, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, e segnatamente € 2.223,06 a titolo di competenze di fine rapporto e €
1.521,00 a titolo di dimissioni per giusta causa, respingendo, nel resto, le domande formulate da entrambe le parti, e condannando la Società alla refusione delle spese di lite.
Quest'ultima interponeva gravame, cui resisteva la lavoratrice.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in due motivi di gravame (evidenziando che, nell'odierno thema decidendum, non vengono devoluti né l'accertamento della spettanza, in capo alla della somma di CP_1
€ 2.223,06, a titolo di competenze di fine rapporto, né la statuizione di rigetto della pretesa risarcitoria, invocata dalla stessa lavoratrice, per mancato pagamento della Naspi).
Con il primo motivo, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver erroneamente valutato le risultanze processuali nonché di aver violato gli artt. 2119 c.c. e 305 del CCNL di settore, giungendo alla
(non condivisa) conclusione per cui alla spettasse l'indennità di mancato preavviso in forza delle CP_1 sue dimissioni rassegnate per “giusta causa”.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, in data 20/2/2024, l'odierna appellata ha giustificato le sue dimissioni in tronco con il “mancato pagamento retribuzioni dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, mobbing, condotte illecite del datore di lavoro, procedimento disciplinare avviato e non concluso, messaggi whatsapp impropri e offensivi”.
Escluse o, comunque, non allegate né tantomeno provate queste ultime circostanze, il primo giudice ha fondato la sua decisione esclusivamente sul “ritardato pagamento delle retribuzioni rispetto alle scadenze contrattuali”.
Tuttavia, risulta documentalmente provato solo il ritardo del pagamento della retribuzione di dicembre
2023 avvenuto il 20/2/2024, peraltro, meno di un'ora dopo le dimissioni della lavoratrice - v. dimissioni con procedura telematica alle ore 10.15 e bonifico inviato alle ore 11.09 - mentre la retribuzione di gennaio 2024
è avvenuta con bonifico effettuato dalla Società il 16/2/2024, e quindi 4 giorni prima delle dimissioni della
(inverosimile si presenta, invece, il riferimento alla retribuzione di febbraio 2024, atteso che le CP_1 dimissioni sono state rassegnate in corso di mese, ossia in data 20/2/2024).
Al riguardo, si insegna che la mancata corresponsione della retribuzione costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c. allorquando configuri, in concreto, un grave inadempimento del datore di lavoro, da valutarsi secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive.
La mancata corresponsione della retribuzione può integrare, dunque, la giusta causa delle dimissioni, trattandosi di un inadempimento relativo proprio alla prestazione principale a cui è obbligato il datore di lavoro, tuttavia, è necessario che l'inadempimento sia grave, nel senso che la mancata corresponsione sia reiterata e non si tratti, invece, di inadempimento di breve durata. Si consideri, altresì, la previsione del disposto dell'art. 305 del C.C.N.L. Studi professionali che, in tema di dimissioni per giusta causa, dispone espressamente che, “in caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60 (sessanta) giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza dare alcun preavviso”.
Pertanto, nel caso di specie, non registrandosi un reiterato mancato adempimento da parte datoriale, così grave da integrare la giusta causa delle dimissioni della contrariamente a quanto opinato dal CP_1 primo giudice - il quale fa improprio riferimento “all'ammontare complessivo di non trascurabile rilevanza e di fondamentale importanza per la salvaguardia dei valori tutelati dall'art. 36 Cost.” - non sussiste il diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto sopra rilevato comporta la fondatezza anche del secondo motivo di gravame, atteso che, esclusa la giusta causa, era la che, recedendo, doveva osservare il termine contrattuale di CP_1 preavviso di 30 giorni (v. art. 306 del CCNL di settore), sicchè spetta al datore di lavoro la relativa indennità.
Invero, risulta logico dedure che, qualora, come nella specie, dalle risultanze probatorie raccolte in giudizio, emerga l'insussistenza della giusta causa addotta dalla lavoratrice a giustificazione dell'interruzione immediata del rapporto di lavoro - salva, ovviamente, la legittimità del diritto della stessa a recedere dal contratto di lavoro - sussiste il diritto del datore di lavoro all'ottenimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per quanto fin qui esposto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, sicchè, ferma nel resto, la va condannata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso nonché alla restituzione della CP_1 somma di € 1.521,42, corrisposta a tale titolo dalla Società in esecuzione dell'impugnata sentenza (v. distinta del bonifico del 13/2/2025).
Atteso l'esito complessivo della lite, che registra la soccombenza reciproca delle parti - la lavoratrice resta creditrice delle spettanze di fine rapporto e il datore diventa creditore dell'indennità di mancato preavviso - sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto rimane ferma, condanna al pagamento, in favore della Società, della somma di € 1.521,42, a titolo di Controparte_1 indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alla restituzione della somma di € 1.521,42, corrisposta allo stesso titolo dalla Società in esecuzione della suddetta sentenza, oltre interessi legali dall'indebito pagamento al soddisfo;
b - compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 28/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL CE)