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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBALDO ENZO ( ) e dell'avv. FERRARIS C.F._1
PIETRO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4 appellati – appellanti incidentali (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
DE FABRITIIS CESARE ( ) e dell'avv. DE FABRITIIS C.F._7
JACOPO ( ), C.F._8 appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia codesta Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto nel proprio atto introduttivo: nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza n. 966/2022 del Tribunale di Lucca (Dott.
Fornaciari) depositata in data 5 ottobre 2022, pronunciata a definizione del giudizio RG 121/2020, e, per l'effetto, in via principale mandare assolta da ogni pretesa avanzata Parte_2 nei suoi confronti, accertando l'esclusiva responsabilità di Controparte_5 in concorso con i sigg. e
[...] CP_1 CP_3 CP_6 altresì disponendo che controparte provveda senza indugio alla restituzione Par della somma che è stata costretta a versare agli attori in virtù della sentenza impugnata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata una qualche responsabilità concorrente di riconoscere la Parte_2 prevalente responsabilità di in misura non inferiore Controparte_5 all'80% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, in concorso con i sigg. e e rideterminare il danno non CP_1 CP_3 CP_6 patrimoniale sulla scorta di quanto sopra dedotto in diritto, altresì disponendo che controparte provveda senza indugio alla restituzione della Par maggior somma che è stata costretta a versare agli attori in virtù della sentenza di prime cure, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
pag. 2/24 in ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite, comprese spese di CTU, di ogni fase e grado del giudizio»; per e «Voglia l'Ecc.ma CP_1 CP_2 Controparte_3
Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza,
- rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza n. 966/2022, depositata dal Tribunale di Lucca in data 5 ottobre
2022, dichiarando infondate tutte le domande, le istanze e le eccezioni proposte da nei confronti dei IG. , e CP_7 CP_1 CP_2
, per le difese e le ragioni di fatto e di diritto proposte da questa CP_3 difesa ed esposte nel presente atto, anche in forma di appello incidentale in via subordinata e cautelativa;
in accoglimento degli ulteriori motivi di appello incidentale, Voglia la
Corte
- condannare l'appellante anche in solido con l'appellata
[...]
al pagamento della rivalutazione monetaria ed in ogni caso CP_4 degli interessi legali decorrenti, dalle singole sottrazioni alla domanda al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c e, dalla domanda al saldo al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 cc., da calcolarsi sulle somme già liquidate in sentenza n. 966/2022 dal Tribunale di Lucca e su quelle che saranno liquidate all'esito del presente giudizio di appello;
- condannare l'appellante anche in solido con l'appellata
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della CP_4
IG.ra nella maggior misura di euro 10.000,00 ovvero in quella CP_1 ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi al saggio di cui all'art.
1284 comma 4, salvo diversa liquidazione attualizzata al momento della pronuncia.
- confermare nel resto la sentenza di primo grado anche in punto spese.
pag. 3/24 - dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_4
- rigettare l'appello incidentale tardivo adesivo spiegato da
[...]
perché infondato in fatto e in diritto. CP_4
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso generale spese forfettarie, CPA e IVA come per legge sia del precedente sia del presente grado di giudizio»; per «Voglia l'Ill.m[a] Corte di Appello di Firenze, Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate
NEL MERITO:
IN ORDINE ALL'APPELLO PRINCIPALE FORMULATO DALLA SOCIETÀ
: QUANTO AL PRIMO E SECONDO MOTIVO AVVERSARIO: rigettare il Pt_2 primo e secondo motivo di appello avversario in quanto inammissibili, nonché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione in virtù dell'appello incidentale condizionato esperito, nella parte in cui condanna la convenuta e la terza chiamata al pagamento in solido fra loro nella misura del 50%, da intendersi come criterio ripartitivo della somma che sarà liquidata all'esito della riforma, in virtù del terzo e quarto motivo di appello avversari cui ci si associa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVO ADESIVO: accogliere il terzo
e/o quarto motivo di appello avversari e per l'effetto riformare la sentenza nella parte impugnata accertando e dichiarando l'esclusiva o quantomeno prevalente e/o concorrente responsabilità degli attori nella determinazione dell'evento per cui è causa e per l'effetto rideterminare la somma della disposta condanna, con condanna degli attori, ciascuno per quanto percepito,
pag. 4/24 alla restituzione delle maggiori somme percepite, oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo.
IN ORDINE ALL'APPELLO INCIDENTALE DEI SIGG.RI INCROCCI E
BIAGGI: respingere tutti i motivi di appello incidentale poiché infondati.
Con vittoria di competenze e spese di lite».
Rilevato
(in prosieguo ) ha proposto Parte_1 Pt_1 appello avverso la sentenza n. 966 del 2022 del Tribunale di Lucca, con la quale è stata condannata, unitamente a (in Controparte_4 prosieguo ) – per quanto qui rileva – a pagare: a e CP_4 CP_1 la somma di euro 107.228,62, oltre interessi;
a e CP_2 CP_1 [...] la somma di euro 10.000,00, oltre interessi;
a ciascuno di essi CP_3
l'ulteriore somma di euro 3.000,00, oltre che a tenere indenne del CP_4
50% di quanto da essa versato.
Intesa e Telecom – chiamata in giudizio dalla prima e a cui la domanda attorea è stata estesa – sono state ritenute responsabili dei bonifici fraudolentemente operati da terzi, con modalità home banking, sul conto cointestato a e al marito e su quello cointestato CP_1 CP_2 alla medesima e al padre , ciò che ha anche comportato CP_1 CP_3 il risarcimento del danno morale (quantificato in euro 3.000,00 ciascuno) da essi subito in ragione dell'accaduto, reso possibile da negligenza ascrivibile a , quale gestrice del servizio di home banking, e a , per aver CP_4 Pt_1 rilasciato a un soggetto non adeguatamente identificato un duplicato della carta sim attraverso cui le operazioni sono state poste in essere.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità (concorrente) della compagnia pag. 5/24 telefonica. Violazione degli artt. 1218, 1225, 2043, 2050 e 2055 c.c.
Violazione dell'art. 55, comma 7 del D.lgs. 259/2003. Violazione della Delibera n. 86/21 dell'8 luglio 2021»;
2. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto applicazione della presunzione di eguale concorso di colpa. Violazione degli articoli 1218, 2043, 2050 e 2055 c.c. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie»;
3. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso una qualche negligenza di parte attrice. Violazione degli artt. 1227 e
2056 c.c.»;
4. «Sull'erroneità della sentenza nella determinazione del danno non patrimoniale. Violazione dell'articolo 2697 c.c.».
Si sono costituiti in giudizio e nonché CP_1 CP_3 CP_2
protestando l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello
[...] incidentale, affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Primo motivo di appello incidentale: violazione dell'art. 1223 e 2056 cc e/o omessa pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto sulle somme oggetto di condanna la rivalutazione monetaria»;
2. «Secondo motivo di appello incidentale: violazione dell'art. 1284 cc e/o omessa pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha precisato il saggio degli interessi legali liquidati dovendosi applicare,
a far data dalla domanda, il saggio “maggiorato” di cui all'art. 1284
IV cc»;
3. «Terzo motivo di appello incidentale (subordinato in via cautelativa): violazione degli artt. 2729 e 2697 cc in combinato disposto dell'art. 10 D.lgs n.11/2010 e dell'art. 1227 cc nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la IG.ra avesse consentito a terzi di CP_1 impossessarsi delle credenziali»; pag. 6/24 4. «Quarto motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 2059 e
2056 cc nonché dell'art. 115 cpc per errata valutazione del materiale istruttorio».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza dell'appello CP_4 di e spiegando a sua volta impugnazione incidentale, affidata ai Pt_1 seguenti motivi:
1. con il primo, condizionato all'accoglimento del gravame di , Pt_1 nega che sia stata dimostrata l'inadeguatezza del sistema di autentificazione da essa adottato;
2. con il secondo lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato una negligenza nella condotta della in ordine alla custodia delle CP_1 credenziali e abbia riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale anche a favore dei familiari della CP_1
Pervenuta la causa a questa sezione, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 26 giugno.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione, contesta la sentenza Pt_1 laddove ne ha ravvisato la responsabilità nella causazione della perdita patrimoniale subita dagli attori, evidenziando che nessuna negligenza sarebbe ravvisabile nel suo operato – per aver rilasciato una carta sim sostitutiva previa identificazione meramente telefonica della atteso CP_1 che tanto era previsto in contratto né modalità identificative rafforzate erano all'epoca dei fatti altrimenti imposte normativamente – e che andava riconosciuta esclusiva efficienza causale alla condotta di , che non si CP_4 sarebbe dotata di un sistema adeguato quanto ad autenticazione e pag. 7/24 controllo. Inoltre, la responsabilità di essa appellante andrebbe esclusa in ragione della non prevedibilità del pregiudizio, ex art. 1225 c.c.
Il motivo, articolato in più profili di censura, è destituito di fondamento.
1.1. , onde escludere la propria negligenza, anzitutto assume Pt_1 di aver adempiuto alle previsioni contrattuali intercorse con l'amministrazione intestataria del contratto (Stato Maggiore dell'Esercito –
Direzione Intendenza), nell'esecuzione del quale una carta sim è stata assegnata alla CP_1
Dalla disamina dell'«informativa generale e regolamento di servizio» afferente alla convenzione in considerazione (doc. 2 fasc. ) – per vero Pt_1 relativa a quella intercorsa con altra amministrazione (Dipartimento dei
Vigili del Fuoco), ma pacificamente applicabile alla vicenda di specie – risulta che il cambio della carta sim – ciò che è concretamente occorso nella fattispecie – è espressamente contemplato dall'ultimo capoverso del Par paragrafo 7, ove è stabilito: «In caso di guasto della SIM, metterà a disposizione presso i punti di raccolta individuati dall'Amministrazione, delle sim di scorta (prive di numerazione mobile) con le quali è possibile richiedere il cambio carta tramite il portale dedicato (fornendo il codice
ICCID stampato sulla carta medesima). Si precisa, al riguardo, di non utilizzare il canale del Centro TIM per effettuare il cambio carta in quanto non si assicura la regolare funzionalità del servizio trattandosi di offerta personalizzata».
Tale modalità di sostituzione appare funzionale a garantire che essa non possa essere richiesta da soggetti non legittimati, implicando l'accesso ai punti di raccolta individuati all'amministrazione onde dotarsi di una della sim messe a disposizione per poi indicarne il codice ICCID ai fini della richiesta.
pag. 8/24 Non risulta che tale prescrizione sia stata seguita, tanto non emergendo né dalla schermata prodotta dall'appellante (doc. 3 fasc.
Telecom) né dalla relazione dalla stessa depositata il 15 febbraio 2022.
, dunque, quantomeno – ossia a prescindere dal fatto che, Pt_1 all'epoca dei fatti, non vi fosse una norma giuridica che «esplicitamente» obbligasse a forme di sicura identificazione dei clienti nell'ambito della sostituzione di una carta sim (doc. 14 fasc. ), ciò che può comunque Pt_1 ricondursi a una regola prudenziale di correttezza nell'esecuzione dei contatti e di diligenza nel relativo adempimento – non ha osservato la regola di cautela prevista proprio dal medesimo disciplinare da essa richiamato a sostegno della correttezza del suo operato.
In tal senso, va riscontrata la negligenza ravvisata dal Tribunale, imputandosi all'operatore telefonico di aver incautamente rilasciato un duplicato della sim a un soggetto non adeguatamente verificato.
1.2. Con il secondo motivo di doglianza assume che il Pt_1 pregiudizio andrebbe ricondotto eziologicamente in via esclusiva alla condotta di , che non si sarebbe dotata di un adeguato sistema di CP_4 autenticazione e controllo per l'esecuzione delle operazioni mediante home banking.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di pag. 9/24 concausa e li releghi al livello di occasioni estranee» (Cass. n. 8778 del
2024, in massima).
Nella specie, non sarebbe stato possibile per i truffatori perpetrare la frode senza intercettare le credenziali dinamiche rilasciate da CP_4 attraverso sms, che gli stessi hanno potuto ricevere proprio grazie alla disponibilità della sim ottenuta da in sostituzione di quella in uso Pt_1 alla La truffa, infatti, è consistita nell'abbinare il numero telefonico CP_1 originariamente associato alla sim del legittimo proprietario ad altra sim telefonica in possesso del truffatore, dirottando così tutto il traffico voce e sms su dispositivi nella disponibilità di quest'ultimo (così come indicato dal c.t.u.: pag. 3 della relazione peritale).
In mancanza, l'ordine di bonifico non avrebbe potuto essere impartito, ciò che consente di ravvisare nella condotta di l'efficienza causale Pt_1 nella produzione del pregiudizio rappresentato dalla perdita delle disponibilità erogate, resa altresì possibile dalla negligenza ascritta dal
Tribunale a . CP_4
1.3. Con il terzo profilo di doglianza assume che la non Pt_1 prevedibilità del danno patito ne escluderebbe ogni responsabilità, ex art. 1225 c.c.
Neanche tale censura è fondata.
Secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass. n. 16763 del 2011, in massima). pag. 10/24 Alla luce di tali principi, da un lato, l'art. 1225 c.c. non può essere evocato per escludere radicalmente l'esistenza del danno, ma solo per incidere sulla sua misura;
dall'altro, non può certo ritenersi che il pregiudizio non fosse prevedibile, rispondendo alla comune esperienza la possibilità (e la diffusione) dell'associazione dell'utenza di telefonia mobile ai servizi di home banking, con quanto ne consegue in merito alle conseguenze che possono derivare dall'incauta sostituzione di una scheda sim a beneficio di un soggetto non legittimato a beneficiarne.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, subordinatamente al primo,
lamenta che il Tribunale abbia ravvisato una pari responsabilità, Pt_1 quando, viceversa, l'inadempimento di sarebbe stato più grave;
ciò CP_4 che avrebbe dovuto condurre a un diverso riparto di responsabilità, preponderante in capo alla banca (indicativamente ipotizzandola pari all'80%), e non all'applicazione della presunzione di pariteticità.
Giova preliminarmente evidenziare, sotto il profilo processuale, come non osti in astratto all'accoglimento del motivo e all'adozione delle conseguenti statuizioni il fatto che , in primo grado, non abbia Pt_1 chiesto l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso.
L'orientamento giurisprudenziale evocato da a sostegno della CP_4 tesi difensiva, recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (Cass. n.
3447 del 2024, in motivazione), si riferisce al caso nel quale, tra i due convenuti a cui sia ascritta la responsabilità della provocazione del danno, non si sia instaurato alcun rapporto processuale e non vi sia domanda di accertamento della percentuale di responsabilità.
Nella specie il rapporto processuale tra e si è instaurato CP_4 Pt_1 in ragione della chiamata in causa della seconda da parte della prima, con richiesta di quest'ultima di accertamento della responsabilità prevalente dell'operatore telefonico e di correlato regresso.
pag. 11/24 D'altra parte, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che, «[i]n tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello» (Cass. n. 7332 del 2025, in massima).
Una volta che il Tribunale, pronunciando sulle domande di , ha CP_4 accertato nel 50% la percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle danneggianti e conseguentemente ha pronunciato sul regresso, ben può
dolersi di tale statuizione, auspicando il riparto secondo una Pt_1 percentuale diversa e più favorevole e quindi un minor onere a suo carico, concludendo in tal senso.
Nel merito, premesso che «[l]a responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate» (Cass. n. 286 del 2015, in massima), per cui «[c]ostituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti» (Cass. n. 26736 del 2024, in massima), il
Tribunale ha evidentemente ravvisato una pari responsabilità tra e Pt_1
, senza tuttavia precisare se essa sia frutto dell'applicazione della CP_4 presunzione di cui all'art. 2055, terzo comma, c.c. oppure di una concreta valutazione dell'apporto di ciascuna di esse.
pag. 12/24 Il Collegio non ritiene di dissentire dal riparto operato dal giudice di prime cure.
Considerato che, da un punto di vista causale, la sostituzione della carta sim senza adeguata identificazione del richiedente riveste un'efficienza analoga a quella di dare corso ai bonifici impartiti, a fronte di un iniziale blocco per anomalia, a seguito di un ulteriore conferma a proseguire mediante il medesimo canale (sms), compromesso, con cui erano pervenute le prime autorizzazioni, consentendo operazioni assolutamente sospette e inusuali, quanto alla gravità della colpa non può ritenersi che la condotta di ne integri un grado inferiore, essendo avvenuta non solo in Pt_1 violazione di una regola di prudenza di immediata percezione – di cui può ritenersi espressione, sia pur con riferimento al caso di nuovi contratti di servizi di telefonia o nel caso d'integrazione di contratti o di portabilità del numero per cambio operatore, l'art. 55, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003
(nella versione applicabile ratione temporis) – ma anche dello specifico regime recato dalla convenzione in essere con l'amministrazione, considerate anche le conseguenze che ne possono derivare in termini di furto non solo di denaro, come nella specie, ma anche di dati personali sensibili, come segnalato dall'AGCOM nell'allegato (doc. 14 fasc. ) Pt_1 alla delibera di avvio del procedimento di implementazione della sicurezza nei casi di sostituzione (doc. 13 fasc. ). Pt_1
Il motivo è dunque infondato.
3. L'infondatezza dei primi due motivi dell'impugnazione di Pt_1 comporta l'assorbimento del primo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto da , volto a contestare ogni inadeguatezza del CP_4 sistema di autentificazione da essa adottato.
4. Con il terzo motivo di gravame lamenta che il Tribunale non Pt_1 abbia ravvisato un concorso di colpa della nella riscontrata CP_1 comunicazione ai truffatori, a mezzo di captazione fraudolenta, delle proprie pag. 13/24 credenziali statiche, nonché nell'abbinamento della propria utenza telefonica, con carta sim suscettibile di sostituzione semplificata, al servizio di home banking.
A tale motivo ha aderito , spiegando appello incidentale tardivo CP_4 adesivo.
Anzitutto, l'impugnazione incidentale della banca deve reputarsi ammissibile, in applicazione del principio per cui «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale» (Cass. n. 10477 del 2024, in massima).
Nella specie, il motivo d'appello proposto da , volto a far valere Pt_1 il concorso di colpa della è in grado di alterare in diminuzione CP_1
l'esito risarcitorio espresso dalla sentenza impugnata, con riverbero anche sul regresso, con la conseguenza di rendere ammissibile l'impugnazione adesiva spiegata da . CP_4
Tanto preliminarmente chiarito, le censure possono essere trattate unitamente al terzo motivo d'appello incidentale, con cui gli Controparte_8 hanno inteso cautelativamente lamentare che la sentenza, sia pur considerandola leggerezza non rimproverabile, abbia addebitato alla di aver consentito a terzi di appropiarsi delle sue credenziali CP_1 statiche, assunto contestato.
Occorre premettere che, «“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.
1, c.c. … la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i pag. 14/24 danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione)» (Cass. n. 25712 del 2023, in motivazione).
Nella specie non emerge in alcun modo che la non abbia CP_1 debitamente custodito le proprie credenziali – obbligo specificamente previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 11 del 2010, peraltro solo in termini di ragionevolezza («adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate») – e, segnatamente, che abbia incautamente assecondato tentativi truffaldini di captazione delle stesse.
Sebbene il c.t.u., nel descrivere i connotati della frode, ne abbia immaginato la perpetrazione «[t]ramite una qualche tecnica di Phishing
(molto probabilmente tramite una email ingannevole)» (pag. 3 dell'elaborato peritale), di ciò non v'è alcuna evidenza, le modalità dell'acquisizioni delle credenziali risultando, in ultima analisi, ignote (pag. 9 dell'elaborato peritale).
Peraltro, a diversamente opinare bisognerebbe concludere che, ogni volta che l'operazione sia stata effettuata a mezzo di strumenti elettronici ma non dal soggetto a tanto legittimato, vi sia un presumibile concorso di colpa di quest'ultimo.
Ciò non solo non è mai stato affermato dalla Corte di cassazione – il precedente evocato da Telecom e (Cass. n. 7214 del 2023) ha sancito CP_4
l'inammissibilità dell'impugnativa, non ha validato quanto asserito dalla sentenza impugnata, che tanto affermava – ma, anzi, confligge con la posizione espressa ormai in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (specificamente con riferimento alle banche), secondo cui «“la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi pag. 15/24 tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del
2016); dunque, la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass., 1, n. 2950 del 3/2/2017; Cass., 3, n.
18045 del 5/7/2019; Cass., 6-3, n. 26916 del 26/11/2020)”; […] Cass n.
26916 del 2020, nella cui motivazione si legge: “Deve darsi séguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che pag. 16/24 rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n.
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass., 03/02/2017, n. 2950; cfr. altresì Cass., 05/07/2019, n. 18045, secondo cui la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente» (Cass. n. 23683 del 2024, in motivazione).
In conclusione, prima ancora che in termini d'irrilevanza, deve escludersi che vi sia la prova, anche solo presuntiva, di una condotta negligente in capo alla CP_1
Al contempo, nemmeno può ravvisarci il concorso di colpa della stessa in ragione dell'abbinamento dell'utenza telefonica al servizio di home banking pur in presenza di modalità semplificate di sostituzione della carta sim, considerato quanto sopra illustrato a proposito del regime di sostituzione contemplato dalla convenzione intercorsa con l'amministrazione, ciò che avrebbe messo ragionevolmente al sicuro l'utente da operazioni truffaldine, così fondandone l'affidamento, in uno con pag. 17/24 l'aspettativa che l'operatore telefonico non assecondasse richieste al di fuori degli ordinari canoni di prudenza.
In conclusione, considerata anche la fondatezza della contestazione mossa dagli a quanto affermato in sentenza in ordine alla Controparte_8 captazione delle credenziali, i motivi articolati da e vanno Pt_1 CP_4 respinti.
5. Con il quarto motivo d'impugnazione – a cui ha aderito Parte_4
lamenta che sia stato riconosciuto a e al
[...] CP_3 CP_2 cointestatari dei conti attinti dai bonifici, la somma di euro 3.000,00 ciascuno, sebbene sia mancata un'adeguata prova presuntiva del danno morale dagli stessi patito.
Il motivo, dotato di sufficiente specificità quanto a ragioni addotte a confutazione della statuizione della sentenza gravata, è fondato.
Il danno non patrimoniale non può mai sussistere in re ipsa, «essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici» (ex aliis, Cass. n. 11269 del 2018, in massima).
Nella specie, sono stati dimostrati sufficienti elementi indiziari di sofferenza emotiva solo con riferimento alla CP_1
Le prove testimoniali, quanto al padre – a cui si riferisce solo il capitolo n. 8 di cui alla seconda memoria istruttoria, in quanto cumulativo, confermato dai figli escussi – hanno dimostrato che nei mesi da marzo a maggio del 2020 «ha[…] utilizzato come unica forma di prelievo lo sportello
Bancomat».
Quanto al marito – a cui si riferisce anche il capitolo 4 della citata memoria istruttoria, anch'esso confermato dai figli – risulta anche che egli abbia rinunciato «alle vacanze estive» e abbia soprasseduto dai lavori di ristrutturazione immobiliare preventivati.
pag. 18/24 In tale panorama probatorio, non è possibile presumere – come ritenuto dal Tribunale – che un analogo stato psicologico – che non deve consistere in una condizione assimilabile al semplice disagio – abbia riguardato anche gli altri titolari del conto, per i quali, da un lato, non sono state comprovate ricadute particolarmente negative sulla qualità della vita e tali da far presumere un sufficiente grado di sofferenza, mentre, dall'altro, il dato valorizzato dal Tribunale dell'ammontare della perdita patrimoniale sofferta (euro 110.000,00 per i coniugi euro 10.000,00 per padre e CP_2 figlia), di pressoché azzeramento dei conti, consente senz'altro di far presumere uno stato di preoccupazione, ma impedisce, in mancanza di altri elementi in ordine a come la situazione sia stata vissuta, di valutarne la gravità e di ritenerla in concreto tale da raggiungere la soglia della risarcibilità.
Il motivo articolato da , a cui ha aderito , è pertanto Pt_1 CP_4 fondato e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a beneficio di e del va revocata. CP_3 CP_2
6. Passando all'esame dell'impugnazione incidentale proposta dagli con il primo motivo essi lamentano il mancato Controparte_8 riconoscimento della rivalutazione sugli importi riconosciuti a titolo risarcitorio patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, va condivisa la considerazione degli appellanti incidentali, secondo cui, nonostante l'utilizzo del termine «restituzione», e Pt_1
siano state condannate dal Tribunale a risarcire il danno CP_4 patrimoniale patito dai correntisti, ciò che è coerente con l'azione di responsabilità da essi spiegata, con la negligenza che è stata riscontrata nel loro operato, con il fatto che siano state giudicate «corresponsabili» e con la valutazione in punto di «regresso», così come richiesto da e previsto CP_4 dall'art. 2055, secondo comma, c.c.
pag. 19/24 Tanto premesso, occorre rammentare che «[l]'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione» (Cass. n. 13225 del 2016, in massima).
Ne consegue che sull'importo già oggetto di condanna dev'essere riconosciuta la rivalutazione a far data dall'esecuzione dei bonifici, da cumularsi con gli interessi ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. – come si dirà in prosieguo, il motivo d'impugnazione afferente alla loro misura non può essere accolto – da applicare sul capitale rivalutato anno per anno
(Cass. n. 1627 del 2022, in massima).
7. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti incidentali lamentano il mancato riconoscimento degli interessi nella Controparte_8 misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il motivo è infondato.
Come recentemente affermato dalla Corte regolatrice, «[l]e SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza» (Cass. n. 3499 del 2025, in motivazione).
Nella specie, né nell'atto di citazione in primo grado, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., né, infine, in occasione della precisazione delle conclusioni sono stati espressamente richiesti i cosiddetti super-interessi.
Il loro riconoscimento non potrebbe nemmeno avvenire in virtù dell'art. 345 c.p.c., atteso che esso non riguarda il caso in cui la domanda sia stata proposta per la prima volta in appello.
pag. 20/24 8. Con il quarto motivo contesta la liquidazione del CP_1 danno non patrimoniale a essa accordato, assumendone l'inadeguateazza rispetto ai patimenti sofferti.
Il motivo è infondato.
Se dalle dichiarazioni rese dalla teste risultano comprovati Tes_1 disturbi gastrointestinali e del sonno e stati d'ansia patiti dalla che CP_1 hanno reso necessario «più di una volta» l'intervento del medico, essi non appaiono particolarmente gravi, essendo state fronteggiate solo con «gocce calmanti, qualcosa per dormire e molti gastroprotettori e antidiarroici».
Al contempo, non può non rilevarsi il difetto di qualsivoglia certificazione medica, verosimilmente disponibile ove le affezioni fossero state particolarmente afflittive e durature.
D'altra parte, le dedotte modifiche alle proprie abitudini – sia quelle che possano correlarsi alla truffa subita (disattivazione dell'home banking e utilizzo del bancomat per il prelievo), sia quelle che tali non appaiono, una volta escluso l'abbinamento al servizio bancario (eliminazione tutti gli accessi a internet dai dispositivi mobili e disattivazione da ogni contatto social), nonché la rinuncia alla vacanza e ai lavori di ristrutturazione immobiliare – non sembrano aggravare la sofferenza patita al punto da rendere inadeguato l'importo riconosciuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ammontare di euro
3.000,00, liquidato all'attualità a titolo risarcitorio, risulta perfettamente consono al danno morale subito.
9. In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli spiegati, deve essere revocata la condanna al risarcimento del danno morale a beneficio di e del mentre va riconosciuta la rivalutazione CP_3 CP_2 sull'importo dovuto a titolo risarcitorio patrimoniale, in tal senso dovendosi pag. 21/24 riformare la sentenza gravata, per il resto da confermare nei rapporti tra le parti.
L' e il vanno condannati a restituire a e CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, in esecuzione della sentenza gravata, rispetto a ciò che spetta loro in ragione della presente, oltre agli interessi in misura legale con decorrenza dalla data del pagamento al saldo
(ex aliis, Cass. n. 24475 del 2019, in massima).
10. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Facendo applicazione del citato principio con riferimento al rapporto intercorso tra e , da un lato, e gli dall'altro, Pt_1 CP_4 Controparte_8 all'esito del giudizio complessivamente considerato la soccombenza resta in capo alle prime, che vanno pertanto condannate in solido a rifondere alle controparti, anch'esse in solido, le spese processuali, da liquidare, quanto al giudizio di primo grado, secondo gli importi quantificati dalla sentenza gravata e, per il grado d'appello, secondo dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro
260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Nel rapporto intercorso tra e , la sentenza ha trovato Pt_1 CP_4 conferma, per cui la liquidazione delle spese va limitata a quelle del grado e pag. 22/24 orientata secondo soccombenza, da ravvisare in capo a , la quale va Pt_1 dunque condannata alla relativa refusione a beneficio di , secondo la CP_4 quantificazione operata in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, anche in questo caso esclusa la fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentali proposti avverso la sentenza n. 966 del 2022 del Tribunale di Lucca e in parziale riforma della stessa, revoca la condanna di Parte_1
e di al risarcimento di euro 3.000,00, oltre
[...] Controparte_4 interessi, a beneficio di e di CP_3 CP_2
2) in sostituzione di quanto previsto nella citata sentenza di primo grado, condanna e a Parte_1 Controparte_4 pagare:
a) a e la somma di euro 107.228,62, oltre CP_1 CP_2 rivalutazione e interessi in misura legale come indicato in motivazione;
b) a e euro 10.000,00, oltre rivalutazione e CP_1 CP_3 interessi come in motivazione;
3) per il resto conferma, la sentenza gravata;
4) condanna e a restituire a CP_3 CP_2 [...]
e quanto eventualmente ricevuto Parte_1 Controparte_4 in eccedenza, in esecuzione della sentenza impugnata, rispetto a ciò che spetta loro in ragione della presente, oltre interessi come in motivazione;
5) condanna e in Parte_1 CP_4 Controparte_4 solido tra loro, a rifondere a e nonché a CP_1 CP_3 CP_2
pag. 23/24 in solido tra loro, le spese di lite afferenti al relativo rapporto CP_2 processuale, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, secondo la quantificazione operata nella sentenza gravata e, quanto a quello d'appello, in euro 9.991,00, oltre euro 1.138,50 per rimborso spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_4 le spese di lite del grado afferenti al relativo rapporto processuale,
[...] liquidate in euro 9.991,00, oltre euro 777,00 per rimborso spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 24/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBALDO ENZO ( ) e dell'avv. FERRARIS C.F._1
PIETRO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6
ARRIGONI CATERINA ( ), C.F._4 appellati – appellanti incidentali (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
DE FABRITIIS CESARE ( ) e dell'avv. DE FABRITIIS C.F._7
JACOPO ( ), C.F._8 appellata – appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia codesta Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Firenze, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto nel proprio atto introduttivo: nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare integralmente la sentenza n. 966/2022 del Tribunale di Lucca (Dott.
Fornaciari) depositata in data 5 ottobre 2022, pronunciata a definizione del giudizio RG 121/2020, e, per l'effetto, in via principale mandare assolta da ogni pretesa avanzata Parte_2 nei suoi confronti, accertando l'esclusiva responsabilità di Controparte_5 in concorso con i sigg. e
[...] CP_1 CP_3 CP_6 altresì disponendo che controparte provveda senza indugio alla restituzione Par della somma che è stata costretta a versare agli attori in virtù della sentenza impugnata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata una qualche responsabilità concorrente di riconoscere la Parte_2 prevalente responsabilità di in misura non inferiore Controparte_5 all'80% o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, in concorso con i sigg. e e rideterminare il danno non CP_1 CP_3 CP_6 patrimoniale sulla scorta di quanto sopra dedotto in diritto, altresì disponendo che controparte provveda senza indugio alla restituzione della Par maggior somma che è stata costretta a versare agli attori in virtù della sentenza di prime cure, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
pag. 2/24 in ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite, comprese spese di CTU, di ogni fase e grado del giudizio»; per e «Voglia l'Ecc.ma CP_1 CP_2 Controparte_3
Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza,
- rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza n. 966/2022, depositata dal Tribunale di Lucca in data 5 ottobre
2022, dichiarando infondate tutte le domande, le istanze e le eccezioni proposte da nei confronti dei IG. , e CP_7 CP_1 CP_2
, per le difese e le ragioni di fatto e di diritto proposte da questa CP_3 difesa ed esposte nel presente atto, anche in forma di appello incidentale in via subordinata e cautelativa;
in accoglimento degli ulteriori motivi di appello incidentale, Voglia la
Corte
- condannare l'appellante anche in solido con l'appellata
[...]
al pagamento della rivalutazione monetaria ed in ogni caso CP_4 degli interessi legali decorrenti, dalle singole sottrazioni alla domanda al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c e, dalla domanda al saldo al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 cc., da calcolarsi sulle somme già liquidate in sentenza n. 966/2022 dal Tribunale di Lucca e su quelle che saranno liquidate all'esito del presente giudizio di appello;
- condannare l'appellante anche in solido con l'appellata
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della CP_4
IG.ra nella maggior misura di euro 10.000,00 ovvero in quella CP_1 ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi al saggio di cui all'art.
1284 comma 4, salvo diversa liquidazione attualizzata al momento della pronuncia.
- confermare nel resto la sentenza di primo grado anche in punto spese.
pag. 3/24 - dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello incidentale condizionato proposto da;
Controparte_4
- rigettare l'appello incidentale tardivo adesivo spiegato da
[...]
perché infondato in fatto e in diritto. CP_4
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso generale spese forfettarie, CPA e IVA come per legge sia del precedente sia del presente grado di giudizio»; per «Voglia l'Ill.m[a] Corte di Appello di Firenze, Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti:
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate
NEL MERITO:
IN ORDINE ALL'APPELLO PRINCIPALE FORMULATO DALLA SOCIETÀ
: QUANTO AL PRIMO E SECONDO MOTIVO AVVERSARIO: rigettare il Pt_2 primo e secondo motivo di appello avversario in quanto inammissibili, nonché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione in virtù dell'appello incidentale condizionato esperito, nella parte in cui condanna la convenuta e la terza chiamata al pagamento in solido fra loro nella misura del 50%, da intendersi come criterio ripartitivo della somma che sarà liquidata all'esito della riforma, in virtù del terzo e quarto motivo di appello avversari cui ci si associa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE TARDIVO ADESIVO: accogliere il terzo
e/o quarto motivo di appello avversari e per l'effetto riformare la sentenza nella parte impugnata accertando e dichiarando l'esclusiva o quantomeno prevalente e/o concorrente responsabilità degli attori nella determinazione dell'evento per cui è causa e per l'effetto rideterminare la somma della disposta condanna, con condanna degli attori, ciascuno per quanto percepito,
pag. 4/24 alla restituzione delle maggiori somme percepite, oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo.
IN ORDINE ALL'APPELLO INCIDENTALE DEI SIGG.RI INCROCCI E
BIAGGI: respingere tutti i motivi di appello incidentale poiché infondati.
Con vittoria di competenze e spese di lite».
Rilevato
(in prosieguo ) ha proposto Parte_1 Pt_1 appello avverso la sentenza n. 966 del 2022 del Tribunale di Lucca, con la quale è stata condannata, unitamente a (in Controparte_4 prosieguo ) – per quanto qui rileva – a pagare: a e CP_4 CP_1 la somma di euro 107.228,62, oltre interessi;
a e CP_2 CP_1 [...] la somma di euro 10.000,00, oltre interessi;
a ciascuno di essi CP_3
l'ulteriore somma di euro 3.000,00, oltre che a tenere indenne del CP_4
50% di quanto da essa versato.
Intesa e Telecom – chiamata in giudizio dalla prima e a cui la domanda attorea è stata estesa – sono state ritenute responsabili dei bonifici fraudolentemente operati da terzi, con modalità home banking, sul conto cointestato a e al marito e su quello cointestato CP_1 CP_2 alla medesima e al padre , ciò che ha anche comportato CP_1 CP_3 il risarcimento del danno morale (quantificato in euro 3.000,00 ciascuno) da essi subito in ragione dell'accaduto, reso possibile da negligenza ascrivibile a , quale gestrice del servizio di home banking, e a , per aver CP_4 Pt_1 rilasciato a un soggetto non adeguatamente identificato un duplicato della carta sim attraverso cui le operazioni sono state poste in essere.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Pt_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità (concorrente) della compagnia pag. 5/24 telefonica. Violazione degli artt. 1218, 1225, 2043, 2050 e 2055 c.c.
Violazione dell'art. 55, comma 7 del D.lgs. 259/2003. Violazione della Delibera n. 86/21 dell'8 luglio 2021»;
2. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto applicazione della presunzione di eguale concorso di colpa. Violazione degli articoli 1218, 2043, 2050 e 2055 c.c. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie»;
3. «Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso una qualche negligenza di parte attrice. Violazione degli artt. 1227 e
2056 c.c.»;
4. «Sull'erroneità della sentenza nella determinazione del danno non patrimoniale. Violazione dell'articolo 2697 c.c.».
Si sono costituiti in giudizio e nonché CP_1 CP_3 CP_2
protestando l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo appello
[...] incidentale, affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Primo motivo di appello incidentale: violazione dell'art. 1223 e 2056 cc e/o omessa pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto sulle somme oggetto di condanna la rivalutazione monetaria»;
2. «Secondo motivo di appello incidentale: violazione dell'art. 1284 cc e/o omessa pronuncia nella parte in cui il Tribunale non ha precisato il saggio degli interessi legali liquidati dovendosi applicare,
a far data dalla domanda, il saggio “maggiorato” di cui all'art. 1284
IV cc»;
3. «Terzo motivo di appello incidentale (subordinato in via cautelativa): violazione degli artt. 2729 e 2697 cc in combinato disposto dell'art. 10 D.lgs n.11/2010 e dell'art. 1227 cc nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la IG.ra avesse consentito a terzi di CP_1 impossessarsi delle credenziali»; pag. 6/24 4. «Quarto motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 2059 e
2056 cc nonché dell'art. 115 cpc per errata valutazione del materiale istruttorio».
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza dell'appello CP_4 di e spiegando a sua volta impugnazione incidentale, affidata ai Pt_1 seguenti motivi:
1. con il primo, condizionato all'accoglimento del gravame di , Pt_1 nega che sia stata dimostrata l'inadeguatezza del sistema di autentificazione da essa adottato;
2. con il secondo lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato una negligenza nella condotta della in ordine alla custodia delle CP_1 credenziali e abbia riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale anche a favore dei familiari della CP_1
Pervenuta la causa a questa sezione, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 26 giugno.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione, contesta la sentenza Pt_1 laddove ne ha ravvisato la responsabilità nella causazione della perdita patrimoniale subita dagli attori, evidenziando che nessuna negligenza sarebbe ravvisabile nel suo operato – per aver rilasciato una carta sim sostitutiva previa identificazione meramente telefonica della atteso CP_1 che tanto era previsto in contratto né modalità identificative rafforzate erano all'epoca dei fatti altrimenti imposte normativamente – e che andava riconosciuta esclusiva efficienza causale alla condotta di , che non si CP_4 sarebbe dotata di un sistema adeguato quanto ad autenticazione e pag. 7/24 controllo. Inoltre, la responsabilità di essa appellante andrebbe esclusa in ragione della non prevedibilità del pregiudizio, ex art. 1225 c.c.
Il motivo, articolato in più profili di censura, è destituito di fondamento.
1.1. , onde escludere la propria negligenza, anzitutto assume Pt_1 di aver adempiuto alle previsioni contrattuali intercorse con l'amministrazione intestataria del contratto (Stato Maggiore dell'Esercito –
Direzione Intendenza), nell'esecuzione del quale una carta sim è stata assegnata alla CP_1
Dalla disamina dell'«informativa generale e regolamento di servizio» afferente alla convenzione in considerazione (doc. 2 fasc. ) – per vero Pt_1 relativa a quella intercorsa con altra amministrazione (Dipartimento dei
Vigili del Fuoco), ma pacificamente applicabile alla vicenda di specie – risulta che il cambio della carta sim – ciò che è concretamente occorso nella fattispecie – è espressamente contemplato dall'ultimo capoverso del Par paragrafo 7, ove è stabilito: «In caso di guasto della SIM, metterà a disposizione presso i punti di raccolta individuati dall'Amministrazione, delle sim di scorta (prive di numerazione mobile) con le quali è possibile richiedere il cambio carta tramite il portale dedicato (fornendo il codice
ICCID stampato sulla carta medesima). Si precisa, al riguardo, di non utilizzare il canale del Centro TIM per effettuare il cambio carta in quanto non si assicura la regolare funzionalità del servizio trattandosi di offerta personalizzata».
Tale modalità di sostituzione appare funzionale a garantire che essa non possa essere richiesta da soggetti non legittimati, implicando l'accesso ai punti di raccolta individuati all'amministrazione onde dotarsi di una della sim messe a disposizione per poi indicarne il codice ICCID ai fini della richiesta.
pag. 8/24 Non risulta che tale prescrizione sia stata seguita, tanto non emergendo né dalla schermata prodotta dall'appellante (doc. 3 fasc.
Telecom) né dalla relazione dalla stessa depositata il 15 febbraio 2022.
, dunque, quantomeno – ossia a prescindere dal fatto che, Pt_1 all'epoca dei fatti, non vi fosse una norma giuridica che «esplicitamente» obbligasse a forme di sicura identificazione dei clienti nell'ambito della sostituzione di una carta sim (doc. 14 fasc. ), ciò che può comunque Pt_1 ricondursi a una regola prudenziale di correttezza nell'esecuzione dei contatti e di diligenza nel relativo adempimento – non ha osservato la regola di cautela prevista proprio dal medesimo disciplinare da essa richiamato a sostegno della correttezza del suo operato.
In tal senso, va riscontrata la negligenza ravvisata dal Tribunale, imputandosi all'operatore telefonico di aver incautamente rilasciato un duplicato della sim a un soggetto non adeguatamente verificato.
1.2. Con il secondo motivo di doglianza assume che il Pt_1 pregiudizio andrebbe ricondotto eziologicamente in via esclusiva alla condotta di , che non si sarebbe dotata di un adeguato sistema di CP_4 autenticazione e controllo per l'esecuzione delle operazioni mediante home banking.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[i]n presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di pag. 9/24 concausa e li releghi al livello di occasioni estranee» (Cass. n. 8778 del
2024, in massima).
Nella specie, non sarebbe stato possibile per i truffatori perpetrare la frode senza intercettare le credenziali dinamiche rilasciate da CP_4 attraverso sms, che gli stessi hanno potuto ricevere proprio grazie alla disponibilità della sim ottenuta da in sostituzione di quella in uso Pt_1 alla La truffa, infatti, è consistita nell'abbinare il numero telefonico CP_1 originariamente associato alla sim del legittimo proprietario ad altra sim telefonica in possesso del truffatore, dirottando così tutto il traffico voce e sms su dispositivi nella disponibilità di quest'ultimo (così come indicato dal c.t.u.: pag. 3 della relazione peritale).
In mancanza, l'ordine di bonifico non avrebbe potuto essere impartito, ciò che consente di ravvisare nella condotta di l'efficienza causale Pt_1 nella produzione del pregiudizio rappresentato dalla perdita delle disponibilità erogate, resa altresì possibile dalla negligenza ascritta dal
Tribunale a . CP_4
1.3. Con il terzo profilo di doglianza assume che la non Pt_1 prevedibilità del danno patito ne escluderebbe ogni responsabilità, ex art. 1225 c.c.
Neanche tale censura è fondata.
Secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (Cass. n. 16763 del 2011, in massima). pag. 10/24 Alla luce di tali principi, da un lato, l'art. 1225 c.c. non può essere evocato per escludere radicalmente l'esistenza del danno, ma solo per incidere sulla sua misura;
dall'altro, non può certo ritenersi che il pregiudizio non fosse prevedibile, rispondendo alla comune esperienza la possibilità (e la diffusione) dell'associazione dell'utenza di telefonia mobile ai servizi di home banking, con quanto ne consegue in merito alle conseguenze che possono derivare dall'incauta sostituzione di una scheda sim a beneficio di un soggetto non legittimato a beneficiarne.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, subordinatamente al primo,
lamenta che il Tribunale abbia ravvisato una pari responsabilità, Pt_1 quando, viceversa, l'inadempimento di sarebbe stato più grave;
ciò CP_4 che avrebbe dovuto condurre a un diverso riparto di responsabilità, preponderante in capo alla banca (indicativamente ipotizzandola pari all'80%), e non all'applicazione della presunzione di pariteticità.
Giova preliminarmente evidenziare, sotto il profilo processuale, come non osti in astratto all'accoglimento del motivo e all'adozione delle conseguenti statuizioni il fatto che , in primo grado, non abbia Pt_1 chiesto l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso.
L'orientamento giurisprudenziale evocato da a sostegno della CP_4 tesi difensiva, recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (Cass. n.
3447 del 2024, in motivazione), si riferisce al caso nel quale, tra i due convenuti a cui sia ascritta la responsabilità della provocazione del danno, non si sia instaurato alcun rapporto processuale e non vi sia domanda di accertamento della percentuale di responsabilità.
Nella specie il rapporto processuale tra e si è instaurato CP_4 Pt_1 in ragione della chiamata in causa della seconda da parte della prima, con richiesta di quest'ultima di accertamento della responsabilità prevalente dell'operatore telefonico e di correlato regresso.
pag. 11/24 D'altra parte, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che, «[i]n tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello» (Cass. n. 7332 del 2025, in massima).
Una volta che il Tribunale, pronunciando sulle domande di , ha CP_4 accertato nel 50% la percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle danneggianti e conseguentemente ha pronunciato sul regresso, ben può
dolersi di tale statuizione, auspicando il riparto secondo una Pt_1 percentuale diversa e più favorevole e quindi un minor onere a suo carico, concludendo in tal senso.
Nel merito, premesso che «[l]a responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate» (Cass. n. 286 del 2015, in massima), per cui «[c]ostituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti» (Cass. n. 26736 del 2024, in massima), il
Tribunale ha evidentemente ravvisato una pari responsabilità tra e Pt_1
, senza tuttavia precisare se essa sia frutto dell'applicazione della CP_4 presunzione di cui all'art. 2055, terzo comma, c.c. oppure di una concreta valutazione dell'apporto di ciascuna di esse.
pag. 12/24 Il Collegio non ritiene di dissentire dal riparto operato dal giudice di prime cure.
Considerato che, da un punto di vista causale, la sostituzione della carta sim senza adeguata identificazione del richiedente riveste un'efficienza analoga a quella di dare corso ai bonifici impartiti, a fronte di un iniziale blocco per anomalia, a seguito di un ulteriore conferma a proseguire mediante il medesimo canale (sms), compromesso, con cui erano pervenute le prime autorizzazioni, consentendo operazioni assolutamente sospette e inusuali, quanto alla gravità della colpa non può ritenersi che la condotta di ne integri un grado inferiore, essendo avvenuta non solo in Pt_1 violazione di una regola di prudenza di immediata percezione – di cui può ritenersi espressione, sia pur con riferimento al caso di nuovi contratti di servizi di telefonia o nel caso d'integrazione di contratti o di portabilità del numero per cambio operatore, l'art. 55, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003
(nella versione applicabile ratione temporis) – ma anche dello specifico regime recato dalla convenzione in essere con l'amministrazione, considerate anche le conseguenze che ne possono derivare in termini di furto non solo di denaro, come nella specie, ma anche di dati personali sensibili, come segnalato dall'AGCOM nell'allegato (doc. 14 fasc. ) Pt_1 alla delibera di avvio del procedimento di implementazione della sicurezza nei casi di sostituzione (doc. 13 fasc. ). Pt_1
Il motivo è dunque infondato.
3. L'infondatezza dei primi due motivi dell'impugnazione di Pt_1 comporta l'assorbimento del primo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto da , volto a contestare ogni inadeguatezza del CP_4 sistema di autentificazione da essa adottato.
4. Con il terzo motivo di gravame lamenta che il Tribunale non Pt_1 abbia ravvisato un concorso di colpa della nella riscontrata CP_1 comunicazione ai truffatori, a mezzo di captazione fraudolenta, delle proprie pag. 13/24 credenziali statiche, nonché nell'abbinamento della propria utenza telefonica, con carta sim suscettibile di sostituzione semplificata, al servizio di home banking.
A tale motivo ha aderito , spiegando appello incidentale tardivo CP_4 adesivo.
Anzitutto, l'impugnazione incidentale della banca deve reputarsi ammissibile, in applicazione del principio per cui «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale» (Cass. n. 10477 del 2024, in massima).
Nella specie, il motivo d'appello proposto da , volto a far valere Pt_1 il concorso di colpa della è in grado di alterare in diminuzione CP_1
l'esito risarcitorio espresso dalla sentenza impugnata, con riverbero anche sul regresso, con la conseguenza di rendere ammissibile l'impugnazione adesiva spiegata da . CP_4
Tanto preliminarmente chiarito, le censure possono essere trattate unitamente al terzo motivo d'appello incidentale, con cui gli Controparte_8 hanno inteso cautelativamente lamentare che la sentenza, sia pur considerandola leggerezza non rimproverabile, abbia addebitato alla di aver consentito a terzi di appropiarsi delle sue credenziali CP_1 statiche, assunto contestato.
Occorre premettere che, «“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.
1, c.c. … la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i pag. 14/24 danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (Cass. n. 4954 del 2007 e n. 7777 del 2014 in motivazione)» (Cass. n. 25712 del 2023, in motivazione).
Nella specie non emerge in alcun modo che la non abbia CP_1 debitamente custodito le proprie credenziali – obbligo specificamente previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 11 del 2010, peraltro solo in termini di ragionevolezza («adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate») – e, segnatamente, che abbia incautamente assecondato tentativi truffaldini di captazione delle stesse.
Sebbene il c.t.u., nel descrivere i connotati della frode, ne abbia immaginato la perpetrazione «[t]ramite una qualche tecnica di Phishing
(molto probabilmente tramite una email ingannevole)» (pag. 3 dell'elaborato peritale), di ciò non v'è alcuna evidenza, le modalità dell'acquisizioni delle credenziali risultando, in ultima analisi, ignote (pag. 9 dell'elaborato peritale).
Peraltro, a diversamente opinare bisognerebbe concludere che, ogni volta che l'operazione sia stata effettuata a mezzo di strumenti elettronici ma non dal soggetto a tanto legittimato, vi sia un presumibile concorso di colpa di quest'ultimo.
Ciò non solo non è mai stato affermato dalla Corte di cassazione – il precedente evocato da Telecom e (Cass. n. 7214 del 2023) ha sancito CP_4
l'inammissibilità dell'impugnativa, non ha validato quanto asserito dalla sentenza impugnata, che tanto affermava – ma, anzi, confligge con la posizione espressa ormai in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (specificamente con riferimento alle banche), secondo cui «“la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi pag. 15/24 tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del
2016); dunque, la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass., 1, n. 2950 del 3/2/2017; Cass., 3, n.
18045 del 5/7/2019; Cass., 6-3, n. 26916 del 26/11/2020)”; […] Cass n.
26916 del 2020, nella cui motivazione si legge: “Deve darsi séguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca, ovvero dell'erogatore del corrispondente servizio, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che pag. 16/24 rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo: ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n.
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass., 03/02/2017, n. 2950; cfr. altresì Cass., 05/07/2019, n. 18045, secondo cui la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente» (Cass. n. 23683 del 2024, in motivazione).
In conclusione, prima ancora che in termini d'irrilevanza, deve escludersi che vi sia la prova, anche solo presuntiva, di una condotta negligente in capo alla CP_1
Al contempo, nemmeno può ravvisarci il concorso di colpa della stessa in ragione dell'abbinamento dell'utenza telefonica al servizio di home banking pur in presenza di modalità semplificate di sostituzione della carta sim, considerato quanto sopra illustrato a proposito del regime di sostituzione contemplato dalla convenzione intercorsa con l'amministrazione, ciò che avrebbe messo ragionevolmente al sicuro l'utente da operazioni truffaldine, così fondandone l'affidamento, in uno con pag. 17/24 l'aspettativa che l'operatore telefonico non assecondasse richieste al di fuori degli ordinari canoni di prudenza.
In conclusione, considerata anche la fondatezza della contestazione mossa dagli a quanto affermato in sentenza in ordine alla Controparte_8 captazione delle credenziali, i motivi articolati da e vanno Pt_1 CP_4 respinti.
5. Con il quarto motivo d'impugnazione – a cui ha aderito Parte_4
lamenta che sia stato riconosciuto a e al
[...] CP_3 CP_2 cointestatari dei conti attinti dai bonifici, la somma di euro 3.000,00 ciascuno, sebbene sia mancata un'adeguata prova presuntiva del danno morale dagli stessi patito.
Il motivo, dotato di sufficiente specificità quanto a ragioni addotte a confutazione della statuizione della sentenza gravata, è fondato.
Il danno non patrimoniale non può mai sussistere in re ipsa, «essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici» (ex aliis, Cass. n. 11269 del 2018, in massima).
Nella specie, sono stati dimostrati sufficienti elementi indiziari di sofferenza emotiva solo con riferimento alla CP_1
Le prove testimoniali, quanto al padre – a cui si riferisce solo il capitolo n. 8 di cui alla seconda memoria istruttoria, in quanto cumulativo, confermato dai figli escussi – hanno dimostrato che nei mesi da marzo a maggio del 2020 «ha[…] utilizzato come unica forma di prelievo lo sportello
Bancomat».
Quanto al marito – a cui si riferisce anche il capitolo 4 della citata memoria istruttoria, anch'esso confermato dai figli – risulta anche che egli abbia rinunciato «alle vacanze estive» e abbia soprasseduto dai lavori di ristrutturazione immobiliare preventivati.
pag. 18/24 In tale panorama probatorio, non è possibile presumere – come ritenuto dal Tribunale – che un analogo stato psicologico – che non deve consistere in una condizione assimilabile al semplice disagio – abbia riguardato anche gli altri titolari del conto, per i quali, da un lato, non sono state comprovate ricadute particolarmente negative sulla qualità della vita e tali da far presumere un sufficiente grado di sofferenza, mentre, dall'altro, il dato valorizzato dal Tribunale dell'ammontare della perdita patrimoniale sofferta (euro 110.000,00 per i coniugi euro 10.000,00 per padre e CP_2 figlia), di pressoché azzeramento dei conti, consente senz'altro di far presumere uno stato di preoccupazione, ma impedisce, in mancanza di altri elementi in ordine a come la situazione sia stata vissuta, di valutarne la gravità e di ritenerla in concreto tale da raggiungere la soglia della risarcibilità.
Il motivo articolato da , a cui ha aderito , è pertanto Pt_1 CP_4 fondato e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a beneficio di e del va revocata. CP_3 CP_2
6. Passando all'esame dell'impugnazione incidentale proposta dagli con il primo motivo essi lamentano il mancato Controparte_8 riconoscimento della rivalutazione sugli importi riconosciuti a titolo risarcitorio patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Anzitutto, va condivisa la considerazione degli appellanti incidentali, secondo cui, nonostante l'utilizzo del termine «restituzione», e Pt_1
siano state condannate dal Tribunale a risarcire il danno CP_4 patrimoniale patito dai correntisti, ciò che è coerente con l'azione di responsabilità da essi spiegata, con la negligenza che è stata riscontrata nel loro operato, con il fatto che siano state giudicate «corresponsabili» e con la valutazione in punto di «regresso», così come richiesto da e previsto CP_4 dall'art. 2055, secondo comma, c.c.
pag. 19/24 Tanto premesso, occorre rammentare che «[l]'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione» (Cass. n. 13225 del 2016, in massima).
Ne consegue che sull'importo già oggetto di condanna dev'essere riconosciuta la rivalutazione a far data dall'esecuzione dei bonifici, da cumularsi con gli interessi ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. – come si dirà in prosieguo, il motivo d'impugnazione afferente alla loro misura non può essere accolto – da applicare sul capitale rivalutato anno per anno
(Cass. n. 1627 del 2022, in massima).
7. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti incidentali lamentano il mancato riconoscimento degli interessi nella Controparte_8 misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il motivo è infondato.
Come recentemente affermato dalla Corte regolatrice, «[l]e SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza» (Cass. n. 3499 del 2025, in motivazione).
Nella specie, né nell'atto di citazione in primo grado, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., né, infine, in occasione della precisazione delle conclusioni sono stati espressamente richiesti i cosiddetti super-interessi.
Il loro riconoscimento non potrebbe nemmeno avvenire in virtù dell'art. 345 c.p.c., atteso che esso non riguarda il caso in cui la domanda sia stata proposta per la prima volta in appello.
pag. 20/24 8. Con il quarto motivo contesta la liquidazione del CP_1 danno non patrimoniale a essa accordato, assumendone l'inadeguateazza rispetto ai patimenti sofferti.
Il motivo è infondato.
Se dalle dichiarazioni rese dalla teste risultano comprovati Tes_1 disturbi gastrointestinali e del sonno e stati d'ansia patiti dalla che CP_1 hanno reso necessario «più di una volta» l'intervento del medico, essi non appaiono particolarmente gravi, essendo state fronteggiate solo con «gocce calmanti, qualcosa per dormire e molti gastroprotettori e antidiarroici».
Al contempo, non può non rilevarsi il difetto di qualsivoglia certificazione medica, verosimilmente disponibile ove le affezioni fossero state particolarmente afflittive e durature.
D'altra parte, le dedotte modifiche alle proprie abitudini – sia quelle che possano correlarsi alla truffa subita (disattivazione dell'home banking e utilizzo del bancomat per il prelievo), sia quelle che tali non appaiono, una volta escluso l'abbinamento al servizio bancario (eliminazione tutti gli accessi a internet dai dispositivi mobili e disattivazione da ogni contatto social), nonché la rinuncia alla vacanza e ai lavori di ristrutturazione immobiliare – non sembrano aggravare la sofferenza patita al punto da rendere inadeguato l'importo riconosciuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ammontare di euro
3.000,00, liquidato all'attualità a titolo risarcitorio, risulta perfettamente consono al danno morale subito.
9. In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli spiegati, deve essere revocata la condanna al risarcimento del danno morale a beneficio di e del mentre va riconosciuta la rivalutazione CP_3 CP_2 sull'importo dovuto a titolo risarcitorio patrimoniale, in tal senso dovendosi pag. 21/24 riformare la sentenza gravata, per il resto da confermare nei rapporti tra le parti.
L' e il vanno condannati a restituire a e CP_1 CP_2 Pt_1 CP_4 quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, in esecuzione della sentenza gravata, rispetto a ciò che spetta loro in ragione della presente, oltre agli interessi in misura legale con decorrenza dalla data del pagamento al saldo
(ex aliis, Cass. n. 24475 del 2019, in massima).
10. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Facendo applicazione del citato principio con riferimento al rapporto intercorso tra e , da un lato, e gli dall'altro, Pt_1 CP_4 Controparte_8 all'esito del giudizio complessivamente considerato la soccombenza resta in capo alle prime, che vanno pertanto condannate in solido a rifondere alle controparti, anch'esse in solido, le spese processuali, da liquidare, quanto al giudizio di primo grado, secondo gli importi quantificati dalla sentenza gravata e, per il grado d'appello, secondo dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro
260.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Nel rapporto intercorso tra e , la sentenza ha trovato Pt_1 CP_4 conferma, per cui la liquidazione delle spese va limitata a quelle del grado e pag. 22/24 orientata secondo soccombenza, da ravvisare in capo a , la quale va Pt_1 dunque condannata alla relativa refusione a beneficio di , secondo la CP_4 quantificazione operata in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, anche in questo caso esclusa la fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentali proposti avverso la sentenza n. 966 del 2022 del Tribunale di Lucca e in parziale riforma della stessa, revoca la condanna di Parte_1
e di al risarcimento di euro 3.000,00, oltre
[...] Controparte_4 interessi, a beneficio di e di CP_3 CP_2
2) in sostituzione di quanto previsto nella citata sentenza di primo grado, condanna e a Parte_1 Controparte_4 pagare:
a) a e la somma di euro 107.228,62, oltre CP_1 CP_2 rivalutazione e interessi in misura legale come indicato in motivazione;
b) a e euro 10.000,00, oltre rivalutazione e CP_1 CP_3 interessi come in motivazione;
3) per il resto conferma, la sentenza gravata;
4) condanna e a restituire a CP_3 CP_2 [...]
e quanto eventualmente ricevuto Parte_1 Controparte_4 in eccedenza, in esecuzione della sentenza impugnata, rispetto a ciò che spetta loro in ragione della presente, oltre interessi come in motivazione;
5) condanna e in Parte_1 CP_4 Controparte_4 solido tra loro, a rifondere a e nonché a CP_1 CP_3 CP_2
pag. 23/24 in solido tra loro, le spese di lite afferenti al relativo rapporto CP_2 processuale, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, secondo la quantificazione operata nella sentenza gravata e, quanto a quello d'appello, in euro 9.991,00, oltre euro 1.138,50 per rimborso spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_4 le spese di lite del grado afferenti al relativo rapporto processuale,
[...] liquidate in euro 9.991,00, oltre euro 777,00 per rimborso spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 24/24