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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, avv.
Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 6919/10 R. G., avente ad oggetto azione di annullamento di contratto,
promossa da
, nato a [...] il giorno 24.10.1965, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], inabilitato, con l'assistenza del curatore,
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Parte_2
Catania, Largo Aquileia, 9, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe V. Torrisi, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione,
ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
contro
, nata a [...] il giorno 15.04.1962, cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Catania, via G. Vagliasindi, 9, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Aliquò, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, inabilitato, con l'assistenza del curatore, conveniva in Parte_1 Parte_2
giudizio esponendo di avere stipulato in data 22.06.2005, con la Controparte_1
1 convenuta, contratto di vendita della piena proprietà della metà indivisa dell'unità immobiliare sita nel Comune di Acireale, Contrada Urne, in Catasto al foglio 71, particella 175, per il prezzo di euro trentamila/00, atto pubblico ai rogiti del notaio (rep 98604, racc 13351). Persona_1
Eccepiva che esso attore si trovava, al momento della stipula del predetto atto pubblico, in condizioni di incapacità naturale e, quindi, non in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni;
che sussisteva la mala fede dell'acquirente, atteso che si trattava della sorella, che in sede di giudizio per la pronuncia di inabilitazione, aveva mostrato di conoscere lo stato di alterazione del fratello (v. dichiarazioni rese nel corso del giudicio di inabilitazione).
Deduceva l'annullabilità dell'atto pubblico in questione e chiedeva pronunciarsi il suo annullamento.
La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e spiegando domanda riconvenzionale, per la condanna dell'attore al rimborso in suo favore delle spese da essa sostenute per imposte, oneri condominiali, manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, oltre che per prestiti a vario titolo.
Formulava altresì, domanda riconvenzionale subordinata, volta, per il caso di accoglimento della domanda di annullamento, alla condanna dell'attore alla restituzione delle somme dalla stessa sborsate per lavori di ristrutturazione dell'immobile, spese, oneri e sanzioni per sanatoria edilizia,
per l'acquisto, per spese notarili, per imposte, spese e oneri condominiali, per spese di manutenzione ordinaria.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di accertare la tipologia dei lavori edilizi migliorativi eventualmente realizzati dalla convenuta, sull'immobile oggetto del giudizio successivamente alla stipula dell'atto pubblico e l'esborso della convenuta per i detti lavori, nonché l'eventuale aumento del valore di mercato dell'immobile a seguito dei detti lavori.
La causa veniva rinviata, su richiesta delle parti, diverse volte per trattative di bonario componimento.
2 Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare la domanda di annullamento formulata dall'attore.
L'art. 428 cod. civ. stabilisce che “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi
essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in
cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati [artt. 775, 1425 c.c.] su istanza della
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa [artt. 377, 799 c.c.], se ne risulta un grave
pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia
derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del
contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente …. Resta salva ogni diversa
disposizione di legge (artt. 120, 591, n. 3 c.c.).” Tale ultima disposizione fa salve eventuali diverse disposizioni di legge. Il riferimento può riguardare i negozi di diritto familiare o anche il testamento o la donazione.
A tali fini, occorre preliminarmente qualificare il contratto di cui si chiede l'annullamento.
Trattasi di contratto di compravendita.
A tale fattispecie, qualora un contraente sia incapace di intendere o di volere, si applica l'art. 428,
secondo comma, cod. civ.
Trattandosi di contratto, esso è sempre annullabile, se risulti lo stato di incapacità naturale e, per il
pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la
qualità del contratto o altrimenti, la mala fede dell'altro contraente.
Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428,
comma 2, c.c., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave
3 pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro,
la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto (così
Cass. Civ., n. 4677/09).
Operata la detta qualificazione del negozio giuridico tra le parti, devesi rilevare che sussistono tutti i presupposti per l'annullamento dell'atto pubblico in questione.
E, invero, è stato dimostrato che, al momento della stipula dell'atto pubblico impugnato
(22.06.2005), il venditore (odierno attore), si trovava in una situazione di menomazione delle proprie facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e tale,
dunque, da far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all'atto che stava per compiere.
A tali conclusioni si giunge attraverso le seguenti evidenze e considerazioni.
, già all'epoca della stipula dell'atto impugnato (giugno 2005), era affetto da quella Parte_1
forma di incapacità di intendere e di volere in virtù della quale erano stati annullati (vedi sentenze del Tribunale di Catania, Sez. Distaccata di Mascalucia, in atti) i contratti preliminari conclusi dal medesimo pochi mesi prima, nella seconda metà del 2004 (precisamente in data 23.08.2004, il
12.10.2004 e 11.11.2004) ed era stato, altresì, dichiarato inabilitato dal Tribunale di Catania.
E' da rilevare che, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà
intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che
4 il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e,
quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
Lo stato di incapacità di intendere o di volere è una condizione personale dell'individuo che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto;
il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. Civ., n. 856/07).
La prova della situazione di incapacità può essere data con qualsiasi mezzo istruttorio. Il giudice può attingere elementi indiziari dal materiale probatorio raccolto in un diverso giudizio come nel caso in cui, precedentemente o successivamente all'atto impugnato, sia stato avviato nei confronti dello stesso soggetto, un procedimento di incapacitazione.
A tal proposito, è da rilevare che nella sentenza di pronuncia di inabilitazione, si dà conto del fatto che essa era il risultato dell'analisi di anni di comportamenti poco equilibrati del e della Pt_1
conclusione, sprovveduta e insana, di diversi atti economico-commerciali (tra i quali i contratti di vendita).
Inoltre, la prova della sussistenza dell'incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda l'annullamento. A tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità
al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto.
Ciò posto, non v'è dubbio che gli innumerevoli indizi, gravi precisi e concordanti, sopra richiamati,
dimostrino la sussistenza della menomazione della capacità dell'attore di intendere e di volere anche al momento della stipula dell'atto, collocato temporalmente a poco più di sei mesi dalla
5 conclusione degli altri atti di vendita annullati e tenuti in considerazione dal Tribunale ai fini della dichiarazione di inabilitazione.
Pertanto, è da ritenere che l'attore, al momento della stipula, non fosse stato in grado di percepire gli effetti negativi e pregiudizievoli dell'atto che stava concludendo.
In ordine alla malafede della convenuta acquirente, è da ritenere che questa, sorella del venditore,
fosse ben consapevole dello stato mentale e di salute del fratello.
Il requisito della malafede dell'altro contraente va inteso in senso soggettivo, ovvero quale conoscenza o consapevolezza da parte del contraente capace delle menomazioni intellettive o volitive dell'altro soggetto.
Ora, a parte lo stretto grado di parentela tra i due contraenti (fratello e sorella), tale consapevolezza emerge dal fatto che, nel corso dell'istruttoria del giudizio di inabilitazione dell'odierno attore la sorella risulta essere stata sentita, la quale ha dichiarato che “circa tre anni Controparte_1
fa (ossia nel 2004) mi accorsi che mio fratello era cambiato e gli chiedevo cosa stesse succedendo
[..] io vedevo che c'era qualcosa che non andava”.
Sicchè certamente, quando nel giungo del 2005 è stato stipulato il contratto oggi impugnato,
l'acquirente era cosciente dei problemi (mentali, economici, di salute) che affliggevano il fratello.
Pertanto, può ritenersi che l'atto pubblico stipulato il 22.06.2005, ai rogiti notar Persona_1
(rep 98604, racc 13351) sia viziato nella formazione della volontà dell'alienante, per essere stato lo stesso in una situazione di menomazione delle proprie facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e tale, dunque, da far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all'atto che stava per compiere.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda di annullamento dell'impugnato contratto tra le parti va,
pertanto, accolta.
6 Conseguentemente, l'atto pubblico tra le parti stipulato il 22.06.2005, ai rogiti notar Per_1
va annullato.
[...]
Passando all'esame delle domande riconvenzionali, devesi rilevare quanto segue.
La domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'attore alla restituzione, in favore della convenuta, delle spese da questa sostenute, in data antecedente all'atto di acquisto dell'immobile,
per imposte, oneri condominiali, manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto del contratto di compravendita, oltre che per prestiti a vario titolo, può essere solo parzialmente accolta, ovvero limitatamente alle somme per imposte, oneri condominiali, manutenzione ordinaria, documentate,
per complessivi euro 2.681,79.
Resta non provata - e, quindi, non può essere accolta la relativa domanda restitutoria - la dazione della somma di euro 33.413,01, asseritamente mutuata all'attore, atteso che alcuna documentazione
è stata depositata da attestante la circostanza del prestito di somme di Controparte_1
denaro al fratello, né la prova è stata raggiunta aliunde, essendo stata ritenuta inammissibile la prova per testi chiesta e articolata sul punto, in quanto il contratto di mutuo, avuto riguardo all'entità delle somme e allo stretto rapporto di parentela che lega le due parti, avrebbe dovuto essere provato per iscritto, non essendo sufficiente la prova della dazione del denaro che, di per sé,
costituisce un fatto neutro, mentre deve essere provato anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Atteso l'accoglimento della domanda attorea, va esaminata la domanda riconvenzionale subordinata, volta alla condanna dell'attore alla restituzione, ad essa convenuta, oltre che del corrispettivo della vendita, anche della quota parte di tutte le somme dalla stessa spese sull'immobile de quo per i lavori di ristrutturazione, per la sanatoria edilizia, per imposte e spese di manutenzione ordinaria per gli anni successivi all'atto di vendita.
7 In conseguenza dell'annullamento dell'atto, ed essendovi specifica domanda sul punto, Parte_1
deve restituire a il prezzo, ossia l'importo di euro 30.000,00, da
[...] Controparte_1
questa versato quale corrispettivo della vendita.
Riguardo alle altre spese, l'art. 1150 c.c., al secondo e terzo comma dispone che il possessore,
anche di mala fede, abbia diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al momento della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. Ciò
posto, sia considerando la convenuta possessore di buona fede che di mala Controparte_1
fede, la stessa avrebbe diritto alla indennità pari all'aumento di valore conseguito dal bene (atteso che l'importo della spesa, per come accertato dal CTU, di euro 140.421,24, è superiore all'aumento di valore, accertato in euro 119.265,00).
Secondo quanto accertato dal CTU nella sua relazione e nella successiva integrazione, il valore di mercato attuale dell'intero immobile è di euro 119.265,00, mentre il valore dell'immobile medesimo all'epoca dell'atto di compravendita in questione (considerando il valore attribuito dalle parti alla metà indivisa, e cioè euro 30.000,00) è pari ad euro 60.000,00; di talché l'aumento di valore complessivamente conseguito dal bene è pari a euro 59.265,00 e, quindi, la quota parte dovuta da è pari a euro 29.632,50 (50% di 59.265,00). Parte_1
Ancora, sono dovute, anch'esse oggetto di specifica domanda, le somme sborsate da
[...]
per imposte, spese e oneri condominiali e manutenzione giardino, documentate, per CP_1
complessivi euro 1.155,16.
Inoltre, in ordine alle spese sostenute per la pratica relativa alla sanatoria edilizia, va evidenziato, le dette somme non devono essere rimborsate, in quanto esborsi per sanatoria edilizia ed illeciti penali commessi dalla convenuta.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale principale, l'attore deve rimborsare alla convenuta le seguenti somme: euro 2.681,79 per imposte, Parte_1
8 oneri condominiali, manutenzione ordinaria, quali spese sostenute da in Controparte_1
epoca antecedente la stipula dell'atto di compravendita. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, deve Parte_1
rimborsare a le seguenti somme: euro 30.000,00, quale prezzo versato al Controparte_1
momento della stipula;
euro 29.632,50, quale aumento di valore, pro quota, conseguito dal bene;
euro 1.155,16, quali spese per imposte, spese e oneri condominiali e manutenzione giardino sostenute da successivamente alla stipula dell'atto, e così, Controparte_1
complessivamente, la somma di euro 60.787,66. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti e quelle di ctu, vanno poste a carico di entrambe solidalmente.
P.T.M.
Il G.O.T., definitivamente decidendo, così statuisce:
1 - In accoglimento della domanda principale formulata da nei confronti di Parte_1
annulla l'atto pubblico stipulato tra le parti il 22.06.2005, ai rogiti notar Controparte_1
(rep 98604, racc 13351); Persona_1
2 - In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
nei confronti di , condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 [...]
, della somma di euro 2.681,79, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
CP_1
3 - In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da
[...]
nei confronti di , condanna al pagamento in favore CP_1 Parte_1 Parte_1
di della complessiva somma di euro 60.787,66, oltre interessi legali dal Controparte_1
dovuto al soddisfo;
9 5 - Compensa tra le parti le spese del giudizio;
pone solidalmente a carico delle parti le spese di ctu,
già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 15.05.2025
IL G.O.T.
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Rigetta ogni altra domanda;