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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1015 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies all'udienza del giorno 20.10.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo digitale dell'avv. Daniele De Paulis (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che lo rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellante- e (cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente pro tempore, elettivamente domici- CP_2 liato in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 1, presso lo studio degli avv. Save- rio Ugo Gerolamo de' Dominicis e (cod. fisc.: Controparte_3 [...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta in appello;
-appellato-
OGGETTO: associazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed Parte_1 in totale riforma della ordinanza appellata, previo accoglimento della do- manda di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, ri- gettare le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi nell'interesse del Sig. e perché, Parte_1 comunque, sfornite di prova.
Col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio e con il rimborso del contributo unificato”; per : “Voglia la Corte adita, disattesa ogni Controparte_1 differente deduzione ed eccezione spiegata,
Rigettare l'istanza invocata di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, poiché infondata in fatto e in diritto per quanto sopra meglio de- dotto e precisato.
Nel merito, rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la decisione di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e ono- rari del giudizio, oltre oneri di legge ex DM n. 140/22 e smi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato il 14.10.2022 innanzi al Tribunale di Roma, il premesso: Controparte_1
- di essere un circolo sportivo e culturale, di cui era socio Parte_1 ordinario, in ragione del titolo nominativo n. 486 e, iscrivendosi al Circolo, aveva accettato lo Statuto e il Regolamento di tale ente;
- il socio avrebbe dovuto versare le quote associative, ai sensi degli artt. 3 e
16, lett. b), dello Statuto, nonché degli artt. 6, 7 e segg. del Regolamento, ma egli non aveva corrisposto integralmente le quote associative degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, limitandosi ad effettuare pagamenti par- ziali;
- l'ente aveva deliberato, approvato e comunicato le quote ai soci;
- di avere notificato atto di diffida e messa in mora, con invito alla negozia- zione assistita, intimando il pagamento della somma di € 8.250,00 (€
7.450,00, a titolo di quote degli anni 2014/2017, al netto degli acconti corrisposti, ed € 800,00, a titolo di quota a saldo dell'anno 2019), ma il socio non aveva fatto pervenire alcuna adesione alla negoziazione nei termini di legge;
2 - aveva riconosciuto l'esposizione debitoria, ma aveva invo- Parte_1 cato talune compensazioni, senza però dare prova del proprio credito;
ha concluso chiedendo: “1) in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa, il diritto di parte attrice ad ottenere il pagamento della somma di € 8.250,00 come determinato in que- sta sede e con riserva sull'ulteriore debito per il differente titolo eventuale emergesse in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in danno della controparte convenuta resistente, , C.f. Controparte_4
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Giacinta Pezzana, 62 - 00197, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto sopra, in favore del ora ASD, già Controparte_1 [...]
, di quanto richiesto ovvero nella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che emergerà in corso di causa.
2) In subordine, in caso di mancato accoglimento integrale della domanda principale, Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la differente somma, maggiore o minore che emergerà in corso di causa, dovuta al
[...]
dalla stessa parte convenuta resistente, condannandola Parte_2 all'adempimento in favore di quest'ultimo con il pagamento di quanto ritenuto giusto ed equo.
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze ex DM n. 55\14 e smi”.
Dopo che alla prima udienza di trattazione ne era stata dichiarata la contu- macia, con comparsa depositata il 17.11.2023 si è costituito nel giudizio di primo grado deducendo che: i) non corrispondeva al vero Parte_1 che egli avesse pagato “a macchia di leopardo” le annualità 2014-2017, poiché, in pendenza di più debiti ugualmente onerosi, il pagamento si imputa al debito più antico;
ii) parte ricorrente non aveva assolto all'onere di allega- zione, poiché non aveva indicato a quanto ammontassero le quote annuali, gli acconti corrisposti e la differenza a debito;
iii) inoltre, il non aveva CP_1 assolto all'onere della prova, giacché non aveva dimostrato: l'ammontare delle quote annuali, non avendo depositato le delibere assembleari di ap- provazione, nonché l'esistenza e l'ammontare del debito imputato al Pt_1 non avendo prodotto alcun estratto conto inerente alla situazione contabile del socio. ha quindi concluso perché il Tribunale di Roma Parte_1 volesse “rigettare sia l'avversa domanda principale che quella secondaria,
3 poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti richiamati nel presente atto e perché, comunque, sfornite di prova. Il tutto col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Con ordinanza cron. n. 348/2025 del 21.1.2025 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha “1) CONDANNA[to] al pa- Parte_1 gamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
8.250,00 oltre interessi, nella misura legale, con decorrenza dalla data della messa in mora (06.12.2019) fino al soddisfo;
2) CONDANNA[to] CP_5
alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese della presente
[...] procedura che liquida in € 2.600,00, per compensi ed € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come CP_5 in epigrafe, chiedendo preliminarmente la sospensione ai sensi dell'art. 283
c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Si è costituito nel pre- sente grado di giudizio il che ha contestato Controparte_1 la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto Parte_1 applicabile il principio secondo cui il creditore che agisca “per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento (...) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i- nadempimento della controparte”.
L'appellante deduce che tale statuizione sarebbe completamente priva di pregio, in quanto “mal si attaglia alla fattispecie oggetto di causa”. In parti- colare, deduce che erroneamente il giudice di primo grado Parte_1 ha ritenuto che, una volta provato il rapporto associativo dello stesso con il Circolo ricorrente, “che, tra l'altro, mai è stato contestato”, ha ritenuto che la prova dei dedotti mancati pagamenti sarebbe derivata dalla produzione di
“copia dei verbali delle adunanze assembleari in cui è stata quantificata la quota annua dovuta dai soci effettivi”.
Il motivo non è fondato.
4 L'odierno appellante deduce che “Basta analizzare le copie dei verbali delle adunanze assembleari ex adverso prodotte per rendersi pienamente conto del fatto che in neanche uno solo dei verbali prodotti viene approvata la quota annua”. Di contro, la determinazione delle quote annue è provata:
- quanto all'anno 2014, dall'approvazione del bilancio preventivo per tale anno (v. doc. n. 6a del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2016, dall'approvazione del bilancio preventivo per il 2016 con verbale in data 20.6.2016 (v. doc. n. 6e del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2017, dall'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 con verbale dell'assemblea del 10.4.2018 (v. doc. n. 6f del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2018, dall'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018 con verbale dell'assemblea del 10.4.2018 (v. doc. n. 6f del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2019, dalla determinazione effettuata, in misura pari all'anno precedente, con verbale dell'assemblea del 20.12.2018 (v. doc. n. 6g del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Difetta allora la prova soltanto della determinazione (in misura di €
3.550,00, come indicato nella comunicazione inviata al socio: v. doc. n. 6b del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) della quota relativa all'anno 2015. Ciò nondimeno è provato un credito del nei confronti CP_1 dell'odierno appellante a titolo di quote per gli anni dal 2014 al 2019, quelli per cui ha chiesto la condanna del convenuto con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 14.10.2022, per una misura anche superiore a quella per la quale è stata chiesta la condanna con il suddetto ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Non merita censura, quindi, la statuizione di con- danna operata dal giudice di primo grado con l'ordinanza impugnata.
3. Parte appellante deduce che, tuttavia, “il vero problema sollevato dalla difesa del Sig. riguardava la assoluta genericità della richiesta ("quote Pt_1 anni precedenti al netto degli acconti corrisposti 2014/2017, per € 7.450,00") che non rende possibile una reale corretta imputazione della pretesa”. E che
“Analogo discorso vale per l'ultima voce ("quota a saldo anno 2019, per € 800,00"), stante la mancanza del documento che provi quale fosse 5 l'ammontare della quota associativa per l'anno 2019 ed a quanto ammontas- sero i versamenti effettuati dal socio”.
Diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime cure - laddove ha osservato che, “con riscontro del 10.03.2022, aveva riconosciuto im- Pt_1 plicitamente l'esposizione debitoria, eccependo che le quote impagate fos- sero compensate, ma non provando le compensazioni” - la prova dell'obbli- gazione di pagamento nella misura indicata dal ricorrente (e odierno CP_1 appellato) non si può dedurre dalla mail in data 10.3.2022 con cui Pt_1
a fronte della richiesta da parte di pagamento del residuo dovuto a
[...] titolo di quote sociali, ha dedotto come tale credito del dovesse es- CP_1 sere compensato “dal rapporto con il tiro a volo nuoto”, come sarebbe avve- nuto per un altro associato (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, non può qualificarsi come ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere (cfr. Cass. civ., Sez. II,
17.6.2011, n. 13395; Cass. civ., Sez. I, 2.11.2015, n. 22347; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 11.2.2020, n. 3303).
4. Con riguardo alle quote associative al cui pagamento è onerato Pt_1
in quanto associato al , con la produzione
[...] Controparte_1 da parte dell' originaria ricorrente dei verbali di assemblea con CP_6 cui sono state approvate le relative quote l'originario ricorrente ha fornito la prova dell'obbligazione in capo all'odierno appellante per complessivi €
17.050,00, e segnatamente per:
- € 3.450,00 per l'anno 2014 (v. doc. n. 6a del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2016 (v. doc. n. 6e del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2017 (v. doc. n. n. 6f del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2018 (v. doc. n. n. 6f del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
6 - € 3.400,00 per l'anno 2019 (v. n. 6g del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Inoltre, l'Associazione creditrice ha dedotto il versamento da parte di
[...] di acconti in relazione a tali somme dovute, e quindi il residuare CP_5 di un credito complessivo per € 8.250,00, “al netto delle spese extra” non oggetto della domanda di pagamento proposta con il ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. depositato il 14.10.2022.
A fronte della prova da parte del sia del titolo in ragione del quale CP_1
è obbligato al pagamento (l'essere socio), circostanza peral- Parte_3 tro mai contestata dallo stesso (come lo stesso ha rimarcato nel proporre appello), nonché della determinazione da parte dell'organo assembleare, competente per statuto, delle quote relative agli anni 2014, 2016, 2017,
2018 e 2019, e quindi l'esistenza di un debito complessivo per € 17.050,00, era onere dell'odierno appellante allegare e provare di avere ef- fettuato pagamenti in ragione dei quali il proprio debito in tale misura si sia ridotto, nel tempo, a un importo diverso rispetto a quello azionato o che sia stato integralmente pagato.
Non meritano censura, allora, le statuizioni del giudice di primo grado per cui “la difesa del ricorrente abbia adeguatamente provato il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento”, avendo prodotto
“lo statuto, il regolamento e copia dei verbali delle adunanze in cui è stata quantificata la quota annua dovuta dai soci effettivi”; e quella per cui “il Bar- toli non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuta estinzione, per adempimento
o altro motivo, dell'obbligazione predetta”.
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 ordinanza cron. n. 348/2025 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 21.1.2025 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da proposto da avverso l'or- Parte_1 dinanza ordinanza cron. n. 348/2025 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 21.1.2025; condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 150001.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT EN Thellung de Courtelary
8
(cod. fisc. ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo digitale dell'avv. Daniele De Paulis (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che lo rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
-appellante- e (cod. fisc.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente pro tempore, elettivamente domici- CP_2 liato in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 1, presso lo studio degli avv. Save- rio Ugo Gerolamo de' Dominicis e (cod. fisc.: Controparte_3 [...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta in appello;
-appellato-
OGGETTO: associazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed Parte_1 in totale riforma della ordinanza appellata, previo accoglimento della do- manda di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, ri- gettare le avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi nell'interesse del Sig. e perché, Parte_1 comunque, sfornite di prova.
Col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio e con il rimborso del contributo unificato”; per : “Voglia la Corte adita, disattesa ogni Controparte_1 differente deduzione ed eccezione spiegata,
Rigettare l'istanza invocata di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, poiché infondata in fatto e in diritto per quanto sopra meglio de- dotto e precisato.
Nel merito, rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la decisione di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e ono- rari del giudizio, oltre oneri di legge ex DM n. 140/22 e smi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato il 14.10.2022 innanzi al Tribunale di Roma, il premesso: Controparte_1
- di essere un circolo sportivo e culturale, di cui era socio Parte_1 ordinario, in ragione del titolo nominativo n. 486 e, iscrivendosi al Circolo, aveva accettato lo Statuto e il Regolamento di tale ente;
- il socio avrebbe dovuto versare le quote associative, ai sensi degli artt. 3 e
16, lett. b), dello Statuto, nonché degli artt. 6, 7 e segg. del Regolamento, ma egli non aveva corrisposto integralmente le quote associative degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, limitandosi ad effettuare pagamenti par- ziali;
- l'ente aveva deliberato, approvato e comunicato le quote ai soci;
- di avere notificato atto di diffida e messa in mora, con invito alla negozia- zione assistita, intimando il pagamento della somma di € 8.250,00 (€
7.450,00, a titolo di quote degli anni 2014/2017, al netto degli acconti corrisposti, ed € 800,00, a titolo di quota a saldo dell'anno 2019), ma il socio non aveva fatto pervenire alcuna adesione alla negoziazione nei termini di legge;
2 - aveva riconosciuto l'esposizione debitoria, ma aveva invo- Parte_1 cato talune compensazioni, senza però dare prova del proprio credito;
ha concluso chiedendo: “1) in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa, il diritto di parte attrice ad ottenere il pagamento della somma di € 8.250,00 come determinato in que- sta sede e con riserva sull'ulteriore debito per il differente titolo eventuale emergesse in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in danno della controparte convenuta resistente, , C.f. Controparte_4
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Giacinta Pezzana, 62 - 00197, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto sopra, in favore del ora ASD, già Controparte_1 [...]
, di quanto richiesto ovvero nella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che emergerà in corso di causa.
2) In subordine, in caso di mancato accoglimento integrale della domanda principale, Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la differente somma, maggiore o minore che emergerà in corso di causa, dovuta al
[...]
dalla stessa parte convenuta resistente, condannandola Parte_2 all'adempimento in favore di quest'ultimo con il pagamento di quanto ritenuto giusto ed equo.
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze ex DM n. 55\14 e smi”.
Dopo che alla prima udienza di trattazione ne era stata dichiarata la contu- macia, con comparsa depositata il 17.11.2023 si è costituito nel giudizio di primo grado deducendo che: i) non corrispondeva al vero Parte_1 che egli avesse pagato “a macchia di leopardo” le annualità 2014-2017, poiché, in pendenza di più debiti ugualmente onerosi, il pagamento si imputa al debito più antico;
ii) parte ricorrente non aveva assolto all'onere di allega- zione, poiché non aveva indicato a quanto ammontassero le quote annuali, gli acconti corrisposti e la differenza a debito;
iii) inoltre, il non aveva CP_1 assolto all'onere della prova, giacché non aveva dimostrato: l'ammontare delle quote annuali, non avendo depositato le delibere assembleari di ap- provazione, nonché l'esistenza e l'ammontare del debito imputato al Pt_1 non avendo prodotto alcun estratto conto inerente alla situazione contabile del socio. ha quindi concluso perché il Tribunale di Roma Parte_1 volesse “rigettare sia l'avversa domanda principale che quella secondaria,
3 poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti richiamati nel presente atto e perché, comunque, sfornite di prova. Il tutto col favore delle spese e dei compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Con ordinanza cron. n. 348/2025 del 21.1.2025 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha “1) CONDANNA[to] al pa- Parte_1 gamento, in favore del , della somma di € Controparte_1
8.250,00 oltre interessi, nella misura legale, con decorrenza dalla data della messa in mora (06.12.2019) fino al soddisfo;
2) CONDANNA[to] CP_5
alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese della presente
[...] procedura che liquida in € 2.600,00, per compensi ed € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come CP_5 in epigrafe, chiedendo preliminarmente la sospensione ai sensi dell'art. 283
c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Si è costituito nel pre- sente grado di giudizio il che ha contestato Controparte_1 la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto Parte_1 applicabile il principio secondo cui il creditore che agisca “per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento (...) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i- nadempimento della controparte”.
L'appellante deduce che tale statuizione sarebbe completamente priva di pregio, in quanto “mal si attaglia alla fattispecie oggetto di causa”. In parti- colare, deduce che erroneamente il giudice di primo grado Parte_1 ha ritenuto che, una volta provato il rapporto associativo dello stesso con il Circolo ricorrente, “che, tra l'altro, mai è stato contestato”, ha ritenuto che la prova dei dedotti mancati pagamenti sarebbe derivata dalla produzione di
“copia dei verbali delle adunanze assembleari in cui è stata quantificata la quota annua dovuta dai soci effettivi”.
Il motivo non è fondato.
4 L'odierno appellante deduce che “Basta analizzare le copie dei verbali delle adunanze assembleari ex adverso prodotte per rendersi pienamente conto del fatto che in neanche uno solo dei verbali prodotti viene approvata la quota annua”. Di contro, la determinazione delle quote annue è provata:
- quanto all'anno 2014, dall'approvazione del bilancio preventivo per tale anno (v. doc. n. 6a del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2016, dall'approvazione del bilancio preventivo per il 2016 con verbale in data 20.6.2016 (v. doc. n. 6e del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2017, dall'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 con verbale dell'assemblea del 10.4.2018 (v. doc. n. 6f del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2018, dall'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2018 con verbale dell'assemblea del 10.4.2018 (v. doc. n. 6f del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio);
- quanto all'anno 2019, dalla determinazione effettuata, in misura pari all'anno precedente, con verbale dell'assemblea del 20.12.2018 (v. doc. n. 6g del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Difetta allora la prova soltanto della determinazione (in misura di €
3.550,00, come indicato nella comunicazione inviata al socio: v. doc. n. 6b del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) della quota relativa all'anno 2015. Ciò nondimeno è provato un credito del nei confronti CP_1 dell'odierno appellante a titolo di quote per gli anni dal 2014 al 2019, quelli per cui ha chiesto la condanna del convenuto con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 14.10.2022, per una misura anche superiore a quella per la quale è stata chiesta la condanna con il suddetto ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Non merita censura, quindi, la statuizione di con- danna operata dal giudice di primo grado con l'ordinanza impugnata.
3. Parte appellante deduce che, tuttavia, “il vero problema sollevato dalla difesa del Sig. riguardava la assoluta genericità della richiesta ("quote Pt_1 anni precedenti al netto degli acconti corrisposti 2014/2017, per € 7.450,00") che non rende possibile una reale corretta imputazione della pretesa”. E che
“Analogo discorso vale per l'ultima voce ("quota a saldo anno 2019, per € 800,00"), stante la mancanza del documento che provi quale fosse 5 l'ammontare della quota associativa per l'anno 2019 ed a quanto ammontas- sero i versamenti effettuati dal socio”.
Diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime cure - laddove ha osservato che, “con riscontro del 10.03.2022, aveva riconosciuto im- Pt_1 plicitamente l'esposizione debitoria, eccependo che le quote impagate fos- sero compensate, ma non provando le compensazioni” - la prova dell'obbli- gazione di pagamento nella misura indicata dal ricorrente (e odierno CP_1 appellato) non si può dedurre dalla mail in data 10.3.2022 con cui Pt_1
a fronte della richiesta da parte di pagamento del residuo dovuto a
[...] titolo di quote sociali, ha dedotto come tale credito del dovesse es- CP_1 sere compensato “dal rapporto con il tiro a volo nuoto”, come sarebbe avve- nuto per un altro associato (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Infatti, non può qualificarsi come ricognizione di debito la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere (cfr. Cass. civ., Sez. II,
17.6.2011, n. 13395; Cass. civ., Sez. I, 2.11.2015, n. 22347; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 11.2.2020, n. 3303).
4. Con riguardo alle quote associative al cui pagamento è onerato Pt_1
in quanto associato al , con la produzione
[...] Controparte_1 da parte dell' originaria ricorrente dei verbali di assemblea con CP_6 cui sono state approvate le relative quote l'originario ricorrente ha fornito la prova dell'obbligazione in capo all'odierno appellante per complessivi €
17.050,00, e segnatamente per:
- € 3.450,00 per l'anno 2014 (v. doc. n. 6a del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2016 (v. doc. n. 6e del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2017 (v. doc. n. n. 6f del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
- € 3.400,00 per l'anno 2018 (v. doc. n. n. 6f del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio);
6 - € 3.400,00 per l'anno 2019 (v. n. 6g del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Inoltre, l'Associazione creditrice ha dedotto il versamento da parte di
[...] di acconti in relazione a tali somme dovute, e quindi il residuare CP_5 di un credito complessivo per € 8.250,00, “al netto delle spese extra” non oggetto della domanda di pagamento proposta con il ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. depositato il 14.10.2022.
A fronte della prova da parte del sia del titolo in ragione del quale CP_1
è obbligato al pagamento (l'essere socio), circostanza peral- Parte_3 tro mai contestata dallo stesso (come lo stesso ha rimarcato nel proporre appello), nonché della determinazione da parte dell'organo assembleare, competente per statuto, delle quote relative agli anni 2014, 2016, 2017,
2018 e 2019, e quindi l'esistenza di un debito complessivo per € 17.050,00, era onere dell'odierno appellante allegare e provare di avere ef- fettuato pagamenti in ragione dei quali il proprio debito in tale misura si sia ridotto, nel tempo, a un importo diverso rispetto a quello azionato o che sia stato integralmente pagato.
Non meritano censura, allora, le statuizioni del giudice di primo grado per cui “la difesa del ricorrente abbia adeguatamente provato il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento”, avendo prodotto
“lo statuto, il regolamento e copia dei verbali delle adunanze in cui è stata quantificata la quota annua dovuta dai soci effettivi”; e quella per cui “il Bar- toli non ha in alcun modo dimostrato l'avvenuta estinzione, per adempimento
o altro motivo, dell'obbligazione predetta”.
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 ordinanza cron. n. 348/2025 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 21.1.2025 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da proposto da avverso l'or- Parte_1 dinanza ordinanza cron. n. 348/2025 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 21.1.2025; condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_7
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 150001.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT EN Thellung de Courtelary
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