Articolo 4 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 giugno 1986
Art. 4. 1. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986