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Articolo 4 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
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Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 4 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Versione
5 giugno 1986
Art. 4. 1. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986
Vedi fonte istituzionale
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