Sentenza 25 ottobre 2007
Massime • 1
La nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicchè la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi, attinenti ai profili particolari della condotta dell'agente, come argomentazione logica, e non già quali punti della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2007, n. 47158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47158 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/10/2007
Dott. MARZANO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1582
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 014381/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR SC N. IL 20/01/1965;
avverso SENTENZA del 26/09/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Autori, che ha chiesto la conferma della sentenza;
Udito il difensore Avv. Platania, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Ragusa ha affermato la penale responsabilità di IN SC in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., e lo ha inoltre condannato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Catania che, ritenute prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante, ha diminuito la pena. L'imputazione riguarda un infortunio sul lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, il lavoratore OS SE era intento a manovrare lo spostamento di una lastra di vetro blindato del peso di circa 400 kg che era appesa alla pinza di un carroponte. Improvvisamente la lastra si staccava dalla pinza e ricadeva sul lavoratore cagionandogli lesioni letali. All'imputato, legale rappresentante dell'azienda presso cui avvenivano le lavorazioni, sono stati mossi due addebiti colposi: la mancata predisposizione, ai lati dello spazio di movimentazione delle lastre, di una zona di sicurezza libera da ingombri che potesse costituire una via di fuga;
ed inoltre la mancanza di sorveglianza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza inerenti a tale tipo di lavorazione.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo diversi motivi.
2.1. Violazione dell'art. 597 c.p.p., e del giudicato parziale interno. La Corte, si afferma, ha ritenuto la responsabilità del IN per non aver previsto un perimetro delimitante la zona di pericolo. Con tale ragionamento è stato ha violato l'art. 597 c.p.p., e quindi il principio di divieto reformatio in peius ed il principio del devoluto. Infatti il primo giudice aveva escluso che la mancanza di tale perimetro avesse determinato l'evento mortale. Tale punto della decisione non è stato impugnato da alcuno e su di esso, pertanto, si era determinato un giudicato parziale interno.
2.2. In subordine, è stato eccepita la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per la mancata correlazione tra la sentenza e la contestazione. Il primo giudice aveva condannato in relazione alla colpa specifica prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. C. La Corte d'appello, jure proprio, ha ribaltato il giudizio di primo grado reintroducendo quale causa della morte la mancanza del perimetro di sicurezza. In proposito si eccepisce che, se vi deve essere correlazione tra contestazione e sentenza, analogamente vi deve essere correlazione tra quanto statuito con la sentenza di primo grado, che costituisce il nuovo capo di imputazione e quanto dalla corte deciso.
2.3. Mancanza ed illogicità della motivazione: la Corte si limita a fare riferimento alla originaria contestazione per ritenerla sussistente. Manca però ogni riferimento alla causa dell'evento ritenuta dal primo Giudice, eccezioni fatta per un inciso assolutamente enigmatico in cui si afferma che la vera causa dell'incidente individuata dal primo Giudice non è alternativa.
2.4. La pronunzia è pure priva di reale motivazione per quanto riguarda la ritenuta rilevanza della mancanza del perimetro di sicurezza. Tale valutazione si pone in contrasto con quanto stabilito dal primo Giudice. Il Giudice d'appello avrebbe dovuto dare contezza del proprio ragionamento, confutando quanto ritenuto nella sentenza di primo grado.
2.5. Con l'atto di appello si è rilevato che il Tribunale aveva condannato per un'ipotesi di colpa specifica mai contestata nel capo di imputazione. Si era altresì evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale non era emersa la sostituzione delle ganasce da parte di alcuno. La Corte non ha fornito alcuna risposta a tale doglianza.
2.6. La pronunzia, si assume ancora, ha violato l'art. 43 c.p.. L'imputato era stato appena nominato nell'incarico e non poteva essere quindi giudicato colpevole stante l'impossibilità materiale, per la ristrettezza dei tempi, di operare fattivamente per la sicurezza.
2.7. La Corte, nel ritenere prevalenti le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione senza tuttavia specificare le modalità di calcolo al fine di valutare l'incidenza di tale attenuante. Manca in particolare qualsiasi riferimento alla pena base.
3. I primi due motivi di ricorso sono palesemente infondati. La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, ha costantemente enunciato il principio che l'effetto devolutivo dell'appello è connesso ai "punti" della decisione e non alle singole questioni che vi si dibattono. Tra le tante, è particolarmente pertinente al caso in esame la pronunzia di questa Sezione che ha enunciato il condiviso principio che la nozione "punti della decisione" di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata più che a quello logico e, quindi, deve riferirsi alla decisione del Giudice, e non ad una semplice argomentazione logica. Pertanto la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, e concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non può riguardare gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo, quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi - particolarità della condotta dell'agente e non già distinti requisiti del reato - come notizia di argomentazione logica, e non già quali punti della decisione, oggetto di una manifestazione di volontà del giudice (Sez. 4^, 9 febbraio 1996, Bonetti, Rv 205265).
In conseguenza, la proposizione di appello sul tema della colpa ha devoluto alla Corte d'appello tutte le articolazione di tale profilo dell'imputazione.
3.1 Sono invece fondati i motivi di ricorso afferenti alla ponderazione del merito, indicati ai punti nn. 3 e 4. Il primo giudice ha ritenuto che l'infortunio fu determinato dal cattivo utilizzo e dalla mancanza di manutenzione della pinza cui la lastra di vetro era agganciata;
ed in particolare allo stato di usura delle ganasce della pinza;
alla presenza di un velo d'acqua; alla protratta utilizzazione dell'apparato. A tale riguardo lo stesso giudice è pure pervenuto a ritenere che la fodera in sughero di una delle due ganasce sia stata fraudolentemente sostituita dopo l'incidente e prima dell'intervento della polizia giudiziaria. La valutazione sul punto è sorretta dalle dichiarazioni di un lavoratore, il quale ha riferito che già in precedenza si erano verificati episodi di improvviso rilascio di lastre appese alla pinza in questione, che era usurata, in cattivo stato e ciò nonostante veniva adoperata da mesi. Il Tribunale ha invece escluso l'altro profilo di colpa, quello afferente alla mancanza di una zona di sicurezza. Vengono a tale riguardo esposte tre argomentazioni: un altro lavoratore che si trovava nella stessa zona ebbe tutto l'agio di indietreggiare e mettersi in salvo;
inoltre non vi era in realtà alcun percorso da compiere;
infine le ridotte dimensioni della vetrata lasciavano sufficienti margini di manovra sia a destra che a sinistra. Lo stesso Giudice ha posto in luce che il profilo di colpa inerente all'irregolarità della pinza si colloca all'interno della contestazione, quando si rimprovera al datore di lavoro la mancanza di iniziative per mantenere condizioni di sicurezza della lavorazione. Si assume, ancora, che la precisazione operata in sentenza a tale riguardo non costituisce immutazione del fatto contestato;
e che in ordine ad essa l'imputato è stato ampiamente messo in condizione di difendersi.
La Corte d'appello, chiamata a rispondere al motivo di gravame inerente alla violazione dell'art. 521 c.p.p., ha affermato che l'imputato ha certamente avuto modo di difendersi "in ordine al fatto contestato, provato sulla base della deposizione del consulente tecnico del P.M., da cui risulta che non era stato definito un perimetro delimitante la zona di pericolo e che lo spazio intorno ad essa era occupato da cavalletti, vetri ed altro. La vera causa dell'incidente individuata dal primo giudice non è quindi alternativa a quella contestata l'imputato, che rileva autonomamente ai fini della responsabilità e che, come si è sopra osservato integrando la motivazione della sentenza impugnata, appare provata". Tale approccio determina una situazione di sostanziale mancanza della motivazione. Il primo giudice ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa e ricostruzione degli accadimenti e della sfera di responsabilità dell'imputato. È stata in particolare dimostrata la rilevanza eziologia della condizione di cattiva manutenzione della pinza cui la pesante lastra di vetro era agganciata;
e per converso, con altrettanta ampiezza di argomenti, è stato escluso il profilo di colpa afferente alla mancata predisposizione di uno spazio di fuga. A fronte di tale motivato approccio la Corte territoriale ha controvertito il giudizio, con il sintetico passaggio motivazionale che si è sopra riproposto testualmente. Esso è radicalmente carente, sino a determinare, come si è accennato, una situazione di mancanza della motivazione. Infatti non si piega in alcun modo perché la ricostruzione proposta dal primo Giudice sia errata;
ne', soprattutto, perché la questione dello spazio di fuga sia decisiva e tale da giustificare l'imputazione colposa. Tale ultima situazione di vuoto risulta particolarmente rilevante, poiché sul punto il primo Giudice aveva speso argomenti plurimi e tra loro coerenti.
3.3 Pure formalmente fondato è il quinto motivo di ricorso, afferente al tema della specificità della contestazione. Come si è accennato, il primo giudice aveva spiegato che il profilo di colpa ritenuto è collocato all'interno della contestazione inerente alla mancanza di manutenzione dell'apparato. La correttezza di tale enunciazione era stata oggetto di censura in appello. La Corte non ha fornito una risposta pertinente, essendosi limitata a proporre un succinto passaggio motivazionale sulla "vera causa dell'incidente" di cui non si comprende il significato. La stessa Corte avrebbe dovuto fare applicazione dei noti principi esposti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la questione inerente all'identità del fatto attiene precipuamente all'esercizio del diritto di difesa e deve essere quindi ponderata con riferimento ai temi di discussione sviluppatisi nel corso del giudizio.
3.4 È invece infondato il sesto motivo. La Corte, rispondendo al motivo d'appello inerente alla riconducibilità dell'evento alla sfera di responsabilità dell'ingegnere IN, ha osservato che costui aveva ricoperto in precedenza incarichi presso la ditta, sicché, pur avendo assunto da poco le funzioni di legale rappresentante, avrebbe potuto predisporre le misure di sicurezza, considerando anche che la sua nomina risaliva a 14 giorni prima dell'evento. A tale riguardo si evidenzia pure che l'imputato, nella veste di vicepresidente del consiglio di amministrazione, si era occupato di protezione e sicurezza ed era quindi in grado di intervenire con immediatezza. Tale valutazione è sufficientemente articolata e coerente;
e si sottrae, quindi, alle dedotte censure. 3.5 È infine fondato il settimo motivo, poiché la Corte, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena senza specificare la pena base e l'entità della diminuzione apportata per effetto della circostanza in questione. Si versa, quindi, in una situazione che non consente di valutare la correttezza dell'iter seguito nella commisurazione della pena. 4 La pronunzia deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame in ordine alle questione oggetto delle censure sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007