Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37054 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1140
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 037906/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RA LU, N. IL 21/10/1958;
avverso SENTENZA del 06/06/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADEAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Bua Francesco, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato;
Udito l'avvocato Valori Rosalba, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 3 gennaio 2006 il Tribunale di Roma dichiarava DE AN GI colpevole del reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di giustizia.
L'imputato era stato tratto a giudizio con l'accusa di essersi impossessato, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione, di energia elettrica erogata dall'Acea all'immobile nel quale abitava.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2007, confermava l'impugnata pronuncia. In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio andava disattesa, non risultando provato che l'abitazione dell'imputato fosse sprovvista di portiere;
che dalla documentazione medica prodotta al fine di dimostrare i disturbi psichici dai quali era affetto l'imputato, non si evinceva che gli stessi potessero avere influito sulla sua capacità di intendere e di volere;
che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità, "mancando la prova del reddito familiare e della inevitabilità"; che neppure risultava che il fatto ascritto all'imputato avesse determinato un danno di speciale tenuità.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza di primo grado per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, con avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale spedito in plico raccomandato e ricevuto da un presunto portiere, che non era stato possibile identificare, non esistendo, in realtà, portiere nello stabile ove era ubicata l'abitazione del prevenuto ed essendo peraltro illeggibile la sottoscrizione del consegnatario;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo evidente che l'imputato, per le sue precarie condizioni di stabilità psichica e per la sua estrema indigenza, non aveva compreso la portata lesiva dell'atto a lui addebitato, e per avere comunque agito in stato di necessità;
- mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere il giudice di merito disposto la rinnovazione dell'istruttoria al fine di accertare, a mezzo di perizia sulla persona del DE AN, che la capacità di intendere e di volere dello stesso era, quanto meno, grandemente scemata, come del resto acclarato in altro processo, celebrato per fatti analoghi;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, (danno di speciale tenuità).
2.1 Le doglianze sono infondate.
La notifica all'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, si effettua mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove egli svolge la sua attività lavorativa e comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 (recante disposizioni circa le notificazioni a mezzo posta), prevede poi che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego possa essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere specificata la qualità (confr. Cass. pen., Sez. 5, 2 maggio 1996, n. 2122). Orbene, ragionando delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.p., comma 3, la contigua giurisprudenza civilistica costantemente afferma che la qualità di portiere di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, di modo che incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza della succitata qualità (Cass. civ., sez. 1, 15 aprile 2005, n. 7827; Cass. civ., sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24798). Siffatti principi, sicuramente applicabili anche nel processo penale, comportano che correttamente il giudice di merito ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, non avendo la difesa fornito neppure un principio di prova in ordine alla pretesa inesistenza del portiere.
Non è superfluo aggiungere che la circostanza che l'abitazione del prevenuto si trovi in un immobile dell'ISVEUR, avrebbe dovuto agevolare l'onere del deducente di vestire probatoriamente l'allegazione, posto che a tal fine sarebbe stata sufficiente la produzione di certificazione, dell'ente proprietario o dell'amministratore del condominio, attestante la predetta circostanza.
Neppure possono condividersi le censure articolate negli altri motivi di ricorso.
E invero, quanto alla invocata scriminante dello stato di necessità, il giudice di merito, ricordato che essa postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (Cass. pen., sez. 7, 16 maggio 2006, n. 26143; Cass. pen., sez. 3, 26 aprile 2006, n. 16056), ne ha escluso la ricorrenza per mancata dimostrazione dei redditi effettivamente percepiti dall'istante e della inevitabilità della condotta criminosa, plausibilmente ritenendo insufficienti le prove addotte, esplicative soltanto di una situazione di grave indigenza.
Tale apprezzamento, in quanto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
Destituita di fondamento è altresì la doglianza relativa all'omesso espletamento di una perizia psichiatrica.
In proposito mette conto ricordare che la capacità di intendere e di volere dell'adulto è, in via di principio, oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum e che, conseguentemente, l'obbligo di motivare il giudizio sulla sua sussistenza, e specularmente quello sulla superfluità di una perizia volta ad appurarne l'integrità, va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici e concreti, idonei a far ragionevolmente ritenere che, nella singola fattispecie, per l'incidenza di una vera e propria "infermità", e cioè di uno stato morboso caratterizzato da inequivocabili connotazioni patologiche, detta presunzione possa ritenersi superata. Orbene, nella fattispecie, al mancato accoglimento della richiesta di espletamento di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa del prevenuto, il giudice di merito è pervenuto sulla base del rilievo dell'insussistenza di indici significativi di uno stato di incapacità di intendere e di volere dello stesso, pur dando atto dei disturbi depressivi e della memoria risultanti dagli atti. Ritiene il collegio che siffatta motivazione non sia affatto superficiale o inappagante, ma piuttosto saldamente ancorata alle emergenze processuali e che, essa, pur nella sua sinteticità, dia adeguatamente e congruamente conto della scelta adottata in dispositivo, così rendendola insindacabile in sede di legittimità (confr. Cass. pen., sez. 1, 28 aprile 2003, n. 35679). DE resto, e conclusivamente su questo punto, il ricorrente prospetta i disagi psichici ed economici del prevenuto in chiave di assoluta incapacità dello stesso di comprendere la portata lesiva del comportamento contestatogli, con argomentazioni, dunque, non proprio pertinenti alle problematiche specifiche della imputabilità. Infine nessun fondamento hanno le doglianze relative al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4: è sufficiente all'uopo rilevare che il ricorrente richiama affatto apoditticamente "le considerazioni e deduzioni sopra svolte", dimostrative, a suo dire, della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della diminuente del danno di speciale tenuità, senza fornire alcun elemento concreto idoneo a supportare le critiche alla negativa valutazione del giudice di merito. In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008