Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37054
CASS
Sentenza 3 giugno 2008

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Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37054
    Data del deposito : 3 giugno 2008

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