Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL P042 1 7 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 11215/99 Dott. OR MERCURIO Consigliere Cron. 9883 Dott. Mario PUTATURO DONATI V.- Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 D'AGOSTINO ConsigliereDott. Giancarlo ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: LI TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLETTI MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
4970 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 114/99 del Tribunale di PISA, depositata il 08/02/99 R.G.N. 1827/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30/1/97 il Pretore di Pisa riconosceva che ST OR era affetto da faringo laringite cronica, come accertato in corso di causa con apposita consulenza, e quindi condannava l'INAIL al pagamento della rendita nella misura dell'11%, indicando però nel dispositivo quale malattia professionale l'ipoacusia. L'INAIL impugnava la sentenza, deducendo che la stessa era nulla per la suddetta divergenza fra motivazione e dispositivo ed inoltre che non era stata offerta la prova della esposizione del ricorrente a rischio, pur trattandosi di malattia professionale non tabellata.; eccepiva comunque la prescrizione dell'azione avendo il CTU accertato che il minimo indennizzabile, all'epoca della visita medica, novembre 1996, era stato raggiunto da circa 5 anni. Il ST resisteva all'appello, ma il Tribunale di Pisa, con sentenza del 27/1 - 8/2/99, l'accoglieva rigettando la domanda dell'assicurato. Precisava il giudice del riesame che per mero errore materiale il Pretore aveva indicato nel dispositivo della sentenza l'ipoacusia quale malattia professionale per la quale riconosceva il diritto alla prestazione previdenziale, mentre risultava da tutto il contesto della sentenza che la malattia riscontrata era la faringo laringite. Infondata quindi era l'eccezione di nullità. La decisione però doveva essere comunque riformata, per la ragione assorbente che, trattandosi di malattia non tabellata, doveva essere provata in maniera certa la esposizione a rischio dell'assicurato, mentre il CTU si era espresso a riguardo in termini di pura possibilità. Né era rilevante la diversa conclusione cui era pervenuta l'autorità amministrativa nel riconoscere l'infermità per causa di servizio in favore del ST, in quanto ricercatore presso la Facoltà di Farmacia. Peraltro, il fatto che tale riconoscimento fosse stato concesso a domanda dell'interessato, presentata il 6/4/92, portava a ritenere che il ricorrente avesse già a quel tempo raggiunto la consapevolezza della malattia e della sua rilevanza nella misura minima richiesta per l'indennizzo; "talché l'eccezione di prescrizione non appare infondata". L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ST, fondato su tre motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa pronuncia sull'appello incidentale (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale, invece di procedere alla correzione dell'errore materiale in accoglimento dell'appello incidentale, aveva omesso di pronunciare in proposito, limitandosi a respingere la censura di extrapetizione. Lamentando, col secondo motivo, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, deduce il ricorrente che in ordine alla esposizione a rischio il CTU non si era espresso in termini di mera possibilità, ma aveva specificato che l'attività lavorativa presso il dipartimento di chimica della Facoltà di Farmacia comportava esposizione alla inalazione di sostanze tossiche, mentre erano assenti 2 stimoli nocivi extralavorativi, tanto che il pretore aveva ritenuto provata la esposizione e non necessaria la prova richiesta. In appello la richiesta di prova era stata reiterata, ma il Tribunale aveva ritenuto non provato il nesso causale, senza peraltro ammettere il mezzo istruttorio. Sotto altro profilo, il Tribunale aveva ritenuto provata la conoscenza della malattia da parte del ricorrente in misura indennizzabile in maniera contraddittoria: da una parte ritenendo che il riconoscimento della causa di servizio non costituiva prova del nesso causale tra attività lavorativa e la malattia accertata;
dall'altra, ritenendo che la medesima documentazione costituiva prova della conoscenza della patologia. Egli in realtà non poteva avere piena conoscenza se non dal momento della visita effettuata presso il patronato INCA del 12/7/94, che aveva dato luogo alla domanda amministrativa e poi al ricorso in sede giudiziale. Lamentando, col terzo motivo, falsa ed erronea interpretazione degli artt. 111, 112 del T. U. n. 1124 del 1965, deduce il ricorrente che il termine di 3 anni e 150 giorni non era disciplinato come termine di decadenza, ma di prescrizione, soggetto alle normali regole di cui art. 2943 c.c. e quindi soggetto ad interruzione, con i vari ricorsi presentati in via amministrativa: anche partendo dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio del 6/4/92, il termine di prescrizione è stato interrotto con la domanda amministrativa trasmessa tramite il Patronato INCA in data 14/7/94 ed i successivi ricorsi amministrativi. Peraltro, in analogia a quanto previsto per 3 l'INPS doveva affermarsi l'imprescrittibilità del diritto alle prestazioni INAIL e la prescrittibilità dei ratei nel termine ordinario decennale, a pena di violazione degli artt. 3 38 della Costituzione. Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo basta osservare che il Tribunale ha accertato che “l'indicazione ... della ipoacusia quale malattia invalidante, invece della faringo laringite ... costituisce un mero errore materiale" e quindi implicitamente ha accolto l'appello incidentale;
non ha effettuato materialmente la correzione (limitandosi a rigettare l'eccezione di extrapetizione) avendola ritenuta superflua, per quanto afferma subito dopo in ordine al difetto di prova sull'esistenza di un rapporto causale fra la malattia e l'attività professionale. Afferma, infatti, il Tribunale (e questo riguarda il secondo motivo) che la decisione va riformata "per la ragione assorbente che trattandosi di malattia professionale non tabellata, il rapporto causale .deve risultare provato da una sicura dimostrazione del rischio di contrarla, al quale il ricorrente fosse professionalmente esposto”, mentre il CTU si era espresso in proposito “in termini di pura possibilità". Questa parte della decisione viene censurata sotto il duplice profilo della insufficienza della motivazione (perché il Tribunale si discosta dalla valutazione del Pretore, senza ammettere le prove già chieste e reiterate) e della contraddittorietà: il primo è generico e non decisivo, in quanto il ricorrente, senza indicare quali fossero le prove richieste, onde mettere la Corte in grado di valutarne la rilevanza e 4 decisività, si limita ad affermare che la prova emergente dalla consulenza era stata ritenuta sufficiente dal pretore che aveva accolto la domanda (ed in questi termini il ricorrente contrappone un giudizio ad un altro, senza spiegare perché il secondo è errato); il secondo profilo di censura è infondato, perché non esiste la pretesa contraddittorietà; da una parte, infatti, la presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio non può che significare piena consapevolezza dell'esistenza della malattia, come ha affermato il Tribunale;
dall'altra, il giudizio espresso dall'autorità amministrativa ai fini della concessione di un determinato beneficio non può vincolare il giudice e tanto meno costituire elemento valutabile ai fini di una di una diversa prestazione, soggetta a diverse regole e presupposti anche in termini quantitativi: l'esistenza della malattia non significa che esista anche l'invalidità nella misura minima dell'11%; su questo punto esiste una accertamento di fatto, che non viene nemmeno adeguatamente censurato. In ordine al terzo motivo basta rilevare che è esatta, in linea di principio, la tesi del ricorrente che non si tratta di un termine di decadenza, ma di prescrizione soggetto alle comuni regole in tema di interruzione;
ciò però non è sufficiente per l'accoglimento del ricorso per difetto di autosufficienza dello stesso in ordine agli atti interruttivi che la parte assume di avere posto in essere;
la Corte non è stata posta in condizione di valutare la decisività della censura e quindi anche questo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. CPC. 5
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 13 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Francow ill aician. Dhille IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla oggi, 2.5 MAR 2002... IL CANCELLIERE 6