Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2003, n. 15461
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Sentenza 14 gennaio 2003

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In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma cod. proc. pen. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi - fermo restando il limite posto dal divieto di riformatio in pejus - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2003, n. 15461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15461
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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