Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2016, n. 54573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54573 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
5457 3/ 1 6 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 13/12/2016 Sentenza n. 3369 Reg. gen. n. 027373/2016 Composta dai Magistrati: Piercamillo Davigo Presidente Domenico Gallo Consigliere Adriano Iasillo Consigliere relatore Mirella Cervadoro Consigliere Luciano Imperiali Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dall'Avvocato Roberto De Sensi, quale difensore dell'imputato D'GE FR (n. il 27/03/1971), dall'imputato CC TE (n. il 29/06/1977), dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di IN e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN (entrambi i ricorsi nei confronti degli imputati D'NG RA e CC NO, n. IL 20/03/1973) avverso la sentenza della Corte di Appello di IN, III Sezione penale, in data 18/02/2016. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo: l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN;
l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di IN nei confronti di AM IA;
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di IN nei confronti di D'NG RA chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l'annullamento con rinvio in relazione al capo U ter e l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela in relazione al capo J. Udito il difensore dell'imputato D'NG RA Avvocato Roberto De Sensi - che ha concluso associandosi alla richiesta del P.G. per quanto riguarda il capo J ed insiste, per il resto, per l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avvocato Nicola Ciafardo, quale difensore di AM IA, quale si riporta alla memoria depositata il 29/11/2016 e conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN e del Procuratore Generale presso la Corte di appello di IN. OSSERVA: Con sentenza dell'11/11/2014, il G.U.P. del Tribunale di IN dichiarò D'NG RA, AM ST e IA AM responsabili: il primo di danneggiamento (capo Q così riqualificato l'originaria imputazione di incendio), di due furti aggravati (capo Q bis ed R), di detenzione illegale di arma da sparo (capo U Ter), di possesso di documento falso (capo Z), di fraudolento danneggiamento di beni assicurati (capo ]); il secondo di ricettazione (capo W); il terzo di rapina pluriaggravata (capo A). Il G.U.P., pertanto, li condannava: D'NG RA - applicata la recidiva e con la riduzione per la scelta del rito alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di - danneggiamento cui al capo Q. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra i furti di cui ai capi Q bis ed R e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di detenzione illegale di arma da sparo di cui al capo U ter. Riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di possesso di documento falso di cui al capo Z. Alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati di cui al capo J. D'NG RA veniva assolto dal reato di rapina aggravata di cui al capo A per non aver commesso il fatto. AM ST, ritenuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 del c.p. (ricettazione di cui al capo W) e con la riduzione per la scelta del rito alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. AM IA ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la riduzione per la scelta del rito per 2 il reato di rapina aggravata di cui al capo A alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Avverso tale pronunzia gli imputati e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN proposero impugnazione. La Corte d'appello di IN, con sentenza del 18/02/2016, in riforma dell'impugnata sentenza assolse D'NG RA dal reato di detenzione illegale di arma da sparo di cui al capo U ter limitatamente alla detenzione di una delle due pistole ed eliminò la pena relativa alla continuazione interna al capo pari a mesi 2 di reclusione ed Euro 67,00 di multa. Valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, ridusse la pena inflitta a AM IA ad anni 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Concesse a AM ST i doppi benefici ed eliminò la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata ad D'NG RA. Confermò nel resto la sentenza di primo grado. Ricorrono per cassazione D'NG RA, AM ST, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di IN e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN. Il difensore di D'NG RA deduce vizi motivazionali in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di detenzione di una pistola (capo U ter); responsabilità che si fonda su un'erronea interpretazione delle intercettazioni, tra l'altro, prive di riscontro. Si duole, infine, per il diniego delle attenuanti generiche anche per il capo J della rubrica. Il difensore del D'NG conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. AM ST deduce carenza motivazionale in ordine alla sua ritenuta penale responsabilità senza tener conto, tra l'altro, di quanto dichiarato da sua madre. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di IN e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN deducono vizi motivazionali in ordine all'assoluzione di D'NG RA per il reato di cui al capo A della rubrica. Rilevano, inoltre, per quanto riguarda AM IA la carenza motivazionale in ordine alla ritenuta prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. I ricorrenti P.M. concludono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. In data 21/11/2016 l'Avvocato Nicola Ciafardo deposita memoria difensiva per AM IA e rileva che il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di IN non può ricorrere ex art. 608 del c.p.p. avverso le- sentenze emesse dalla Corte di Appello. Rileva, poi, che il ricorso del P.G. è 3 invece inammissibile poiché propone generiche doglianze in fatto a fronte di un'incensurabile motivazione della Corte di merito. In data 13/12/2016 viene depositata remissione di querela della Unipol s.p.a. presentata nei confronti di D'NG RA che accetta la remissione della querela. Motivi della decisione Preliminarmente si annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'NG RA - limitatamente al capo J - e, conseguentemente, si elimina la relativa pena di anni 1 di reclusione. Infatti, in data 13/12/2016 è stata depositata remissione di querela dalla Unipol s.p.a.; querela presentata nei confronti di D'NG RA che accetta la predetta remissione della querela (capo J: reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, art. 642 del c.p.; reato procedibile a querela e quindi estinto per intervenuta remissione della querela di cui sopra). Spese a carico di D'NG RA ex articolo 340 del cod. proc. penale.
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN è inammissibile. Infatti, ex art. 608 del c.p.p., solo il Procuratore Generale presso la Corte di appello può procedere all'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale. Il ricorso sarebbe inammissibile anche se il rappresentante del Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha presentato le conclusioni e l'atto di appello avesse partecipato al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo (tra l'altro non sembra che questa circostanza ricorra nel caso di specie). Infatti, questa Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 570, comma terzo, cod. proc. pen., in virtù della quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo, è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione;
di talché il predetto rappresentante del P.M. non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte d'appello all'esito del giudizio al quale egli aveva partecipato in veste di sostituto del Procuratore Generale della Repubblica;
Sez. 4, Sentenza n. 14141 del 10/12/2014 Ud. - dep. 08/04/2015 - Rv. 263134 ). G 2. Tutti gli altri ricorsi (ovviamente esclusa la parte del ricorso di D'NG RA relativa al reato di cui al capo J;
reato estinto per remissione di querela) sono inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. 2,2. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. - dep. 27/11/2015 - Rv. 265482). 2,3. Inoltre tutti gli altri ricorsi (ovviamente sempre esclusa la parte del ricorso di D'NG RA relativa al reato di cui al capo J;
reato estinto per remissione di querela) sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. 2,4. Infatti, la Corte di appello - richiamando anche la condivisa sentenza di primo grado - ha fornito un'incensurabile motivazione su tutte le decisioni oggetto degli odierni ricorsi.
3. Invero, per quanto riguarda il ricorso del difensore di D'NG RA si deve rilevare che la Corte di merito ha, correttamente, evidenziato che: il Franco di cui alle intercettazioni è proprio D'NG RA;
che dal contenuto delle intercettazioni captate emerge con chiarezza che il ricorrente deteneva una pistola datagli dal coimputato AM (si vedano le pagine da 9 a 11 dell'impugnata sentenza). E', poi, evidente che non incide affatto sulla giustezza della decisione della Corte territoriale il fatto che questa abbia ritenuto che la pistola detenuta dall'imputato fosse proprio quella usata per l'omicidio di Tevere e che il AM sia stato, poi, assolto da tale omicidio. Infatti, a prescindere dalle ragioni per le quali il AM sia stato assolto da tale omicidio e se effettivamente la pistola illegalmente detenuta fosse proprio quella usata per l'omicidio del Tevere, quello che rileva è che dalle intercettazioni emerge la detenzione illegale di una pistola da parte dell'imputato (sulla certezza della Corte di merito della detenzione illegale di una pistola e non, quindi, per forza di quella usata nell'omicidio Tevere, si veda, ad esempio, pagina 11 dell'impugnata sentenza). Per quanto riguarda le generiche doglianze sulla interpretazione delle intercettazioni da parte di entrambi i giudici di merito si deve ricordare che 5 questa Suprema Corte ha più volte affermato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (e non è certo questo il caso di specie. Si veda: Sez. 5, Sentenza n. 7465 del 28/11/2013 Cc. dep. 17/02/2014 Rv. 259516). Inoltre, - - in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 - Rv. 263715; si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 35593 - del 17/05/2016 Ud. - dep. 29/08/2016 - Rv. 267650). 3,1. Come già sopra rilevato la Corte di merito ha interpretato e valutato con estrema attenzione le intercettazioni acquisite (si veda, ad esempio, a pagina 11 dell'impugnata sentenza la scrupolosa interpretazione e valutazione delle intercettazioni che porta all'assoluzione del ricorrente per la detenzione della seconda arma). In proposito si deve osservare che questa Suprema Corte ha affermato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 - Rv. 263714). Inoltre, alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 12/01/2012 Ud. dep. 09/02/2012 - Rv. 251812). Infine, è - manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella 6 conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (in motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni - accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore;
Sez. 6, Sentenza n. 25806 del 20/02/2014 Ud. - dep. 16/06/2014 - Rv. 259673). 3,2. Infine, è incensurabile la motivazione con la quale la Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P. di riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni dei reati per il quali il D'NG è stato condannato (non sono state riconosciute tali attenuanti per i capi: Q, U ter e J;
la doglianza del ricorrente, sul punto, formalmente investe solo il diniego delle attenuanti generiche per il capo J dichiarato estinto per remissione di querela ma in realtà il contenuto del ricorso sembra investire l'intera decisone dei giudici di merito di riconoscere le attenuanti solo per alcuni reati;
si veda a tal proposito, ad esempio, pagina 10 del ricorso). 3,3. Si deve preliminarmente rilevare che nel caso di specie la Corte di appello con motivazione incensurabile e neppure oggetto di contestazione - ha - confermato la decisione del G.U.P. di non riconoscere la continuazione tra tutti i reati contestati al D'NG. Quindi il giudice di merito ha determinato la pena per ogni singolo reato ed ha ritenuto corretto applicare le attenuanti generiche unicamente per i reati di cui ai capi Q bis, R e Z al solo fine "di parametrare la sanzione all'effettiva gravità del fatto". Ha escluso di riconoscere le attenuanti generiche per tutti gli altri reati tenendo conto sia della condanna del ricorrente per un grave reato, sia per la condotta di vita successiva alla scarcerazione ritenuta "riprova di una radicata capacità criminale" (si veda pagina 14 impugnata sentenza). A tal proposito si deve rilevare che questa Corte ha più volte affermato il principio che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre questa Corte di Cassazione ha stabilito il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto 7 adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 19/10/1992 Ud. - dep. 25/11/1992 - Rv. 192381; Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 02/12/2008 Ud. - dep. 21/01/2009 - Rv. 242709). Inoltre, l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 10/07/2009 Ud. - dep. 01/10/2009 - Rv. 245241). Infine, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. - dep. 24/05/2012 - Rv. 252900). 3,4. Nel caso di specie la Corte di appello ha fornito un'incensurabile motivazione sul perché conferma la sentenza impugnata e respinge tutte le doglianze dell'appellante sul punto. Infatti, la Corte territoriale valuta, correttamente, i vari elementi fissati dall'articolo 133 del c.p. per il riconoscimento delle attenuanti generiche (nel nostro caso per quanto sopra l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti osservato- al di fuori dell'adeguamento della pena solo per alcuni reati, la personalità dell'imputato, i precedenti penali. Si vedano sul punto ad esempio: Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con Q 0 8 0 l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte che ha considerato corretta la relativa motivazione il giudice - - di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, per la - concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). 3,5. Si deve, infine, rilevare che correttamente i giudici di merito hanno determinato la pena per ogni singolo reato e hanno riconosciuto le attenuanti generiche solo per alcuni di essi. Invero questa Suprema Corte ha più volte affermato che il giudice nel determinare la pena da applicare a ciascun reato, in caso di ritenuta continuazione, può concedere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che le attenuanti generiche concesse solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite e pertanto non possono essere computate ai fini del calcolo della prescrizione (Sez. 3, Ordinanza n. 34782 del 22/06/2011 Ud. - dep. 26/09/2011 - Rv. 250862). Nella motivazione della predetta sentenza si legge: "Invero, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., comma 2, il giudice è tenuto a stabilire la pena per ciascun reato, determinando poi la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati. pur non configurando l'omessa indicazione dei criteri di Pertanto - determinazione della pena alcuna nullità, in quanto il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2 non prevede alcuna sanzione processuale (Cass. sez. 3^, n. 11302/1999, proc. Cascino, rv. 214634) - deve comunque ritenersi che il giudice, nel determinare la pena per ciascun reato, può concedere le attenuanti generiche in relazione ad alcuni reati e non ad altri. Non vi è dubbio che tale principio opera anche in tema di applicazione della continuazione nel caso in cui il giudice della cognizione conceda le attenuanti generiche limitatamente al reato più grave, escludendo tale concessione in relazione ai reati satelliti. Nè può ritenersi, in mancanza di una esplicita pronuncia del giudice della cognizione, che le attenuanti generiche concesse solo in relazione al reato per il quale viene determinata la pena base possano estendersi automaticamente anche agli altri 9 reati unificati con il vincolo della continuazione" (si veda sul punto la conforme Sez. 3, Ordinanza n. 34782 del 22/06/2011 Ud. dep. 26/09/2011 - Rv. 250862).
4. Per quanto riguarda il ricorso di AM ST si deve rilevare che la Corte territoriale ha, correttamente, evidenziato che: le cose ricettate sono state rinvenute nella stanza di AM ST;
che IA -fratello del ricorrente AM ha preso parte alla rapina nel corso della - quale si è impossessato delle cose, parte delle quali sono state, poi, rinvenute nella stanza del fratello ST;
che il ricorrente il giorno prima della rapina entra in contatto con due degli autori del predetto reato: alle 13,13 riceve una telefonata di IA AM e un minuto dopo lo stesso ricorrente telefona a AM ON (si veda pagina 13 dell'impugnata sentenza). Sono incensurabili in questa sede di legittimità a fronte, anche, di una doppia - le considerazioni della Corte di appello su tali indizi. conforme- 4,1. Anche la seconda doglianza del AM ST è manifestamente infondata. Invero, l'imputato si lamenta del fatto che la Corte di appello non ha preso in considerazione le dichiarazioni di sua madre, la quale sosteneva che la stanza del figlio ST nella quale furono rinvenute le cose ricettate da - - quando questi non era più convivente con i genitori era divenuta "una stanza utilizzata da tutti". In realtà la Corte di merito ha, correttamente, evidenziato, a pagina 13 della sua sentenza, che le cose ricettate "sono state rinvenute nella camera da letto dell'imputato, il quale sentito in interrogatorio il 02/04/2014, riconosceva di frequentare abitualmente la casa dei genitori, ove si fermava anche durante la notte, a differenza del fratello IA, il quale si tratteneva soltanto il tempo necessario per condurre o prelevare il figlio, accudito durante il giorno dai nonni". E', dunque, evidente che la Corte territoriale ha ritenuto che la stanza nella quale sono state trovate le cose di provenienza - illecita fosse del ricorrente sulla base delle dichiarazioni dello stesso - AM ST ed ha, quindi, disatteso ogni altra diversa affermazione sul punto. A tal proposito questa Suprema Corte ha più volte, affermato il principio - condiviso dal Collegio che la regola della "concisa esposizione dei motivi di - fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate. (Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. - dep. 17/09/2004 - Rv. 229688; Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 - Rv. 256340). Q 10 5. Per quanto riguarda l'impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di IN si deve sottolineare che tutti i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa in punto di fatto, inammissibile in questa sede. Invero, a prescindere dal nomen iuris (nei ricorsi si invoca, anche, l'erronea applicazione della legge penale) in realtà il ricorrente fornisce una propria lettura delle risultanze istruttorie, volta a dimostrare che l'imputato D'NG RA è responsabile anche della rapina aggravata di cui al capo A della rubrica e che è privo di motivazione il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate riconosciuto, dalla Corte di merito, per l'imputato AM IA. 5,1. Com'è noto, però, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite (come, invece, si chiede nel ricorso nel quale si afferma che gli indizi appaiono "meritevoli di una valutazione diversa o quantomeno più approfondita da parte dell'Autorità giudicante"; si vedano, ad esempio, le pagine 12 e 13 del ricorso). Inoltre, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012 Ud. dep. 26/06/2012 - Rv. 253099). Si deve, infine, osservare che il principio "dell'oltre il ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (tra l'altro nel nostro caso si è in presenza di una doppia conforme sul punto. Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013 Ud. - dep. 06/03/2013 - Rv. 254579; Sez. 1, Sentenza n. 53512 del 11/07/2014 Ud. - dep. 23/12/2014 - Rv. 261600). 5,2. Nella specie, la Corte d'appello ha attentamente esaminato il materiale probatorio a carico del D'NG, ed ha spiegato correttamente - con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici e giuridici per quali ragioni - ritiene "che difettano elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia Я 1 1 persuasiva, idonei a pervenire alla certezza processuale della colpevolezza di D'NG, che quindi deve essere assolto, residuando un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità" (si vedano le pagine da 7 a 9 dell'impugnata sentenza). Sul punto la Corte di merito alla pagina 9 richiama il condiviso principio, ribadito di recente da questa stessa Sezione, secondo il quale "la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza" (si veda la motivazione della sentenza della Sez. 2, Sentenza n. 6296 del 17/11/2015 Ud. - dep. 16/02/2016 - Rv. 266131). 5,3. Infine, la Corte di merito - con motivazione ampia, logica e non contraddittoria ha ben evidenziato i criteri di cui all'art. 133 del c.p. sulla base dei quali ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, sulle aggravanti contestate (si vedano le pagine 14 e 15 dell'impugnata sentenza). Vale, anche in questo caso, il principio di diritto di questa Corte - già sopra richiamato - secondo il quale ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 5,4. Si tratta, pertanto, di censure inammissibili.
6. Dunque a fronte di tutto ciò tutti i ricorrenti contrappongono unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità diversa lettura del materiale - - probatorio raccolto e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità ° contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure dei ricorrenti non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. 6,1. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che G 12 non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 rv 230634).- 7. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili tutte le impugnazioni. 7,1. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente AM ST al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'NG RA limitatamente al capo J ed elimina la relativa pena di anni 1 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di D'NG RA. Dichiara inammissibile il ricorso di AM ST e condanna il ricorrente predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro alla cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di IN. Così deciso in Roma, il 13/12/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo Davigo Adriano Iasillo d an DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 DIC. 2016 Il Cancelliere IL CANCELLIERE Daniele Colapinto E N O 13