Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. (Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).
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- 1. PM può impugnare con PEC? (Cass. 24714/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2021
Ferma l'astratta possibilità di procedere, avvalendosi dell'invio tramite pec, al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi di matrice cautelare, la forma di deposito dell'atto di impugnazione per via telematica non è consentita, oltre che alle parti private, anche al Pubblico Ministero. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 11 maggio – 24 giugno 2021, n. 24714 Presidente Fidelbo – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla medesima parte …
Leggi di più… - 2. PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020
Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25967 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 28/04/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 649
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 4273/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De SI AN;
De SI ER;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Frosinone che, in data 13 novembre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il tribunale di Cassino.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De SI AN e De SI ER hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Frosinone che, in data 13 novembre 2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il tribunale di Cassino.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
1) Violazione degli artt. 582 c.p.p. richiamato dall'art. 324, comma 2 c.p.p.. 2) Il ricorrente contesta che la trasmissione via fax dell'atto di impugnazione violi la prescrizione dell'art. 582 c.p.p, perché comunque non mette in dubbio l'autenticità della provenienza dell'atto.
Il ricorso deve essere rigettato.
La giurisprudenza appare costante nel ritenere che la presentazione dell'impugnazione è un atto a forma vincolata, e, pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può prevenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. Correttamente, quindi, il tribunale di Frosinone ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione presentata per telefax. (V. Cass., 21 maggio 1990, Azzolini). Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004