Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25967
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata, e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza circa la sottoscrizione di essa e dei motivi da parte dell'interessato, certezza che può provenire esclusivamente dall'attestazione del funzionario a tal fine designato dalla legge. (Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione presentata via telefax).

Commentari2

  • 1PM può impugnare con PEC? (Cass. 24714/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2021

    Ferma l'astratta possibilità di procedere, avvalendosi dell'invio tramite pec, al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi di matrice cautelare, la forma di deposito dell'atto di impugnazione per via telematica non è consentita, oltre che alle parti private, anche al Pubblico Ministero. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 11 maggio – 24 giugno 2021, n. 24714 Presidente Fidelbo – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla medesima parte …

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  • 2PEC vietata per impugnazioni, ma consentita per memorie e legittimo impedimento se .. (Cass.21981/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2020

    Nel procedimento camerale di sorveglianza costituisce una causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, sicché quando una tale circostanza risulti il giudice che ne abbia conoscenza è tenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, a rinviare l'udienza. Vietata la trasmissione delle impugnazioni via PEC in assenza dell'attuazione dell'art. 35 del D.M. n. 44/211. Memorie inoltrate all'autorità giudiziaria con modalità diverse dal deposito possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione. Corte Suprema di Cassazione Sezione I Penale Presidente: DI …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 25967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25967
Data del deposito : 28 aprile 2004

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