Sentenza 30 aprile 2013
Massime • 1
Integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis cod. pen. la condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia.
Commentario • 1
- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 22989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22989 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 30/04/2013
Dott. GALLO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1171
Dott. MANNA TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42516/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RÈ IO N. IL 04/12/1969;
RÈ EN N. IL 24/12/1978;
RÈ EN N. IL 27/12/1980;
RÈ TT EN N. IL 02/01/1961;
RÈ RI N. IL 01/08/1972;
RA IO LE N. IL 09/04/1950;
BA AR N. IL 20/08/1955;
GÈ CA IO IA N. IL 02/10/1938;
avverso la sentenza n. 2419/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 03/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA G., che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori avv. Gullo Michele, Alvaro NI, Coppi Franco Carlo, D'Ascola EN Nico, Managò TO, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2012, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 30 aprile 2010 dal Tribunale di PA, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RÈ CC TO in ordine al reato al medesimo ascritto per morte dell'imputato, revocando le statuizioni civili, ed ha confermato la condanna inflitta in primo grado a RA TO AL ad anni sei e mesi sei di reclusione;
a GÈ EL TO AR ad anni sei di reclusione;
a BA ARno ad anni sei di reclusione;
a RÈ VI EN, RÈ TO, RÈ EN, RÈ NI e RÈ IA ad anni cinque e mesi sei di reclusione ciascuno, tutti quali imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado, ha in estrema sintesi ritenuto che in Seminara, poco prima delle elezioni amministrative che si dovevano svolgere nel maggio 2007 per il rinnovo della sindacatura e degli altri organi comunali, si fosse realizzato un patto fra alcuni componenti della famiglia RÈ e due esponenti della giunta comunale allora in carica, il sindaco RA TO AL ed il suo vice BA ARno, al quale aveva preso parte anche GÈ EL TO AR, uomo politico del luogo, ancorché non investito in quel momento di cariche elettive, ma a suo tempo collegato con membri della stessa famiglia RÈ. In particolare, si è ritenuto che il BA AR, non essendo più disposto a rivestire la precedente posizione subordinata, si stesse attivando per creare una propria lista, a capo della quale contendere la sindacatura di RA IO LE.
Tale contrasto creava però il rischio di una dispersione del consenso elettorale di cui ciascuno dei due poteva disporre. L'insorta divergenza di vedute, secondo i giudici del merito, venne risolta attraverso un accordo intervenuto fra i suddetti esponenti politici e RÈ CC TO, poi deceduto, che si sostanziava nella adesione dei soggetti "politici" alla cosca RÈ e nella creazione di un organigramma delittuoso, il cui fine precipuo era quello di condizionare il voto, attraverso la unificazione delle due liste che si dovevano presentare;
e, poi, di coartare, pilotare ed indirizzare il voto verso tale lista.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati anzidetti.
Nel ricorso proposto dal RA TO AL si lamenta, nel primo motivo, carenza di motivazione in punto di responsabilità, in quanto i giudici dell'appello si sarebbero limitati a fare rinvio alla sentenza di primo grado senza svolgere un autonomo riesame critico sul materiale di prova raccolto. Non sussisterebbe, poi, la contestata partecipazione alla associazione dei RÈ finalizzata alla coartazione delle operazioni elettorali, non potendosi ravvisare elementi che asseverino la condotta cosciente e volontaria dell'imputato. Si contesta, anche, che comunque sussista una associazione mafiosa attorno ai RÈ e si sottolinea come già in sede cautelare fosse stata censurata da parte del giudice di legittimità la costruzione logico-giuridica su cui l'accusa si fondava. La stessa logica secondo la quale la partecipazione dell'imputato si sarebbe realizzata attraverso la mancata presentazione di una propria lista, si rivelerebbe inappagante, così come incongrui sarebbero gli incontri evocati in via di accusa ai fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato. Tutto ciò, unitamente alla brevità del periodo in cui l'associazione avrebbe operato ed alla mancata valutazione complessiva della condotta dell'imputato, per il quale gli indizi sarebbero stati disarticolati, conduce il ricorrente a ritenere violati i canoni di apprezzamento probatorio, stante anche l'assenza di reati fine.
Sarebbero poi nulli per difetto di motivazione tutti i provvedimenti di convalida dei decreti di intercettazione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che viene passata in rassegna. Si lamenta, infine, la eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della buona personalità dell'imputato e del breve periodo in cui avrebbe operato l'associazione.
Nel ricorso proposto nell'interesse di RÈ TO, RÈ EN e RÈ NI, si deduce la insussistenza degli elementi atti a delineare il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Ampiamente rievocati i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di associazione mafiosa, si contesta, infatti, la sussistenza dell'impiego della forza intimidatrice e dell'assoggettamento ed omertà, in quanto tutti a Seminara erano sicuri che il RA IO LE avrebbe perso le elezioni del 2007 e che la competizione sarebbe stata vinta dal candidato concorrente ST. I RÈ, dunque, si sarebbero solo attivati per supportare un loro congiunto. Gli imputati erano pertanto liberi di sostenere una candidatura piuttosto che un'altra, e ciò sarebbe avvenuto senza alcun tipo di intimidazione o di minaccia, come è dimostrato dal fatto che vi era una candidatura antagonista a quella del RA IO LE e che il OT di RÈ CC TO era candidato nella lista del ST.
È significativo, ancora, che, come risulta da una conversazione intercettata, RÈ EN rifiutò, considerandola non corretta, la consegna della scheda elettorale da parte di un elettore che non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto perché stava per lasciare Seminara. Si evoca, inoltre, la pronuncia di questa Corte adottata in sede cautelare, ove si sottolineò come l'eventuale presenza di illeciti elettorali non bastasse ad integrare l'ipotesi associativa contestata. Nel caso delle elezioni svoltesi a Seminara, le promesse, se esistenti, non avrebbero avuto influenza alcuna in ordine alle propensioni degli elettori, i quali hanno liberamente espresso il loro orientamento.
Si sottolinea, poi, che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato che la famiglia RÈ aveva funto da mediatrice per la risoluzione del conflitto tra i LE e i GI, puntualizzandosi che nessuno dei RÈ era mai stato condannato per reati di mafia.
Le intercettazioni, poi, nulla avrebbero dimostrato sul piano della valenza mafiosa degli imputati, con la conseguenza che non potrebbe in alcun modo ritenersi provata l'associazione, al di là di ogni ragionevole dubbio. I colloqui intercettati, infatti, non dimostrerebbero altro, si puntualizza nel ricorso, che la "megalomania" dei colloquianti, mentre i giudici dell'appello non avrebbero valutato adeguatamente il comportamento complessivo degli imputati, deducendosi sul punto una diffusa disamina dei fatti per come processualmente accertati.
Si osserva, infine, che, tenuto conto degli elementi di ambiguità che sono insiti nella interpretazione delle conversazioni intercettate, le stesse dovevano essere assistite da elementi di conferma che, invece, sono mancati.
In altro atto di ricorso proposto nell'interesse del solo RÈ TO, si propongono censure nella sostanza analoghe, sottolineandosi il proscioglimento dell'imputato nel procedimento denominato "Ponente". Le intercettazioni avrebbero, poi, contenuto neutro e non sussisterebbero elementi dai quali dedurre che i RÈ avessero coartato la libera espressione dell'elettorato di qualcuno. Ciò, si aggiunge, sarebbe asseverato anche dalla decisione adottata da questa Corte in sede cautelare. Si lamenta, infine, la eccessività del trattamento sanzionatorio.
Nel ricorso proposto nell'interesse di RÈ VI EN, si osserva - seguendo la traccia del percorso logico seguito dai giudici del gravame - che, come già dedotto in quella sede, con argomenti trascurati dai giudici a quibus, che il RÈ VI EN, all'epoca della faida tra le famiglie FR - LE negli anni settanta, aveva dieci anni e che il procedimento "Ponente" si era chiuso con una sentenza assolutoria, senza che a quegli elementi altri se ne fossero aggiunti o fossero stati comunque evocati in sede di merito. Quanto alla posizione dell'imputato, si lamenta che i giudici dell'appello non abbiano tenuto conto dei rilievi difensivi a proposito delle conversazioni utilizzate in via di accusa, essendosi offerta congrua spiegazione delle stesse. Si osserva, in particolare, che l'atteggiamento violento di una persona, non può essere indicativo di "mafiosità", nè risulta provato che l'imputato abbia utilizzato la violenza per condizionare la campagna elettorale e si ribadiscono le spiegazioni già offerte ai giudici dell'appello in ordine alla corretta lettura dell'atteggiamento che traspare nelle conversazioni intercettate. Ugualmente, sarebbero state indebitamente neglette le deduzioni svolte in sede di appello, a proposito della avversione del ST nei confronti dei RÈ e dei lavori effettuati dal ricorrente per il Comune, nonché in merito ai rilievi svolti per contrastare l'assunto secondo il quale l'imputato avrebbe promosso le riunioni del "motore" e della "topa", cui non avrebbe partecipato e di cui non era a conoscenza.
La condotta dell'imputato, si osserva, sarebbe stata quella di persona interessata alla situazione politica del suo paese, ma non ad affari di una presunta cosca, mentre sarebbe frutto di mera illazione l'accento posto dai giudici del merito sul carattere irruento dell'imputato stesso. Le intercettazioni, poi, dimostrerebbero che l'interesse dell'imputato per la candidatura del OT FR IA fosse una questione di natura strettamente familiare: il che dimostrerebbe l'assenza dei connotati associativi, posto che le organizzazioni mafiose scelgono i propri candidati fuori della cerchia dei familiari.
La Corte, infine, pur prendendo atto di un errore di identificazione in una conversazione intercettata, nella quale protagonista era RÈ EN e non RÈ VI EN, avrebbe omesso di trarre da ciò le dovute conseguenze.
Nel ricorso proposto nell'interesse di RÈ IA, si lamenta che la sentenza di appello si sia limitata a rievocare la pronuncia di primo grado, senza misurarsi con le critiche mosse nei motivi di appello e che tendevano ad escludere la sussistenza della ipotizzata fattispecie associativa. Sarebbe stata, infatti, indebitamente valorizzata la sentenza cosiddetta "Ponente", la quale, al contrario di quanto ritenuto dai giudici a quibus, aveva escluso la sussistenza di una cosca attorno ai RÈ. Lo stesso è a dirsi a proposito della faida risalente agli anni settanta, per la quale il Tribunale avrebbe travisato il contenuto di una conversazione intercettata, così come erronea sarebbe stata la lettura di altre conversazioni intercettate. Si sottolinea, poi, la estrema brevità del periodo in cui l'associazione sarebbe stata in vita, posto che il vincolo associativo, a differenza della associazione in quanto tale, deve assumere carattere di stabilità. Nella specie, invece, a tutto voler concedere, la famiglia RÈ si sarebbe organizzata per alterare le regole di una competizione elettorale, con programma evidentemente circoscritto. Sussisterebbe, poi, vizio di motivazione anche in ordine alla presunta partecipazione dell'imputato al sodalizio, posto che le conversazioni intercettate - e che vengono in larga misura rievocate - farebbero riferimento all'imputato come un buon candidato per le elezioni di Seminara. La interpretazione di tali conversazioni sarebbe stata, dunque, travisata dai giudici del merito, non essendovi prova che "l'imputato conoscesse e approvasse il comportamento di alcuni dei suoi familiari, ma anche che questo si esprimesse con forme di intimidazione mafiosa". La mancanza, pertanto, di elementi dai quali desumere il contributo offerto dall'imputato in ordine a fatti specifici e l'assenza di prove circa un qualsiasi apporto o contributo partecipativo ad un illecito procacciamento di voti, escluderebbe, ad avviso del ricorrente, la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il reato contestato, essendo emerso soltanto una convergenza di interessi tra RÈ IA ed alcuni membri della propria famiglia. Circostanze, queste, che talune cautele che compaiono nella sentenza, ove si fa riferimento alla posizione defilata dell'imputato ed alle spiegazioni relative alla sua assenza alle riunioni operative, risulterebbero in qualche modo riconosciute dagli stessi giudici dell'appello, senza che, peraltro, simili lacune ed aporie abbiano poi ricevuto adeguata motivazione.
Nel ricorso proposto nell'interesse di BA ARno, dopo ampia rievocazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, alla luce dei quali appare necessaria una ricostruzione della condotta partecipativa in termini di materialità, effettività e di efficienza causale, si sottolinea come nei confronti dell'imputato non sia stata raggiunta prova di tali elementi essenziali, posto che la motivazione esibita sul punto dai giudici a quibus si rivelerebbe illogica e contraddittoria. Si osserva, infatti, che la partecipazione alla associazione sarebbe stata desunta dalla partecipazione soltanto a due riunioni ed in un arco temporale ridottissimo, difettando, quindi, la necessaria stabilità nel vincolo. Ciò, anche, in considerazione dell'astio che i RÈ nutrivano nei confronti del BA AR;
circostanza, questa, che la sentenza di appello avrebbe indebitamente trascurato, pur dandone atto;
così come, contraddittoriamente, non avrebbe apprezzato il fatto che tra gli imputati non vi fossero stati in precedenza rapporti. Che questi rapporti si fossero instaurati solo in prossimità delle elezioni, dimostra proprio che gli stessi erano rimasti circoscritti alla sola vicenda elettorale. Quanto, poi, al tipo di contributo offerto, nessun elemento assevererebbe il fatto che la partecipazione del BA AR fosse stata consapevole e volontaria, proprio perché limitata alla partecipazione alle due riunioni indette dai RÈ. A proposito, poi, della rinuncia alla presentazione della lista, il consenso dell'imputato era viziato dalla intimidazione esercitata dai RÈ. Sarebbero frutto di interpretazione erronea le letture delle conversazioni intercettate e di cui si dà atto a pag. 131 della sentenza impugnata. Non sarebbe stata anche fornita adeguata risposta ai rilievi difensivi, secondo i quali la discesa in campo del ST, come candidato contrapposto al MA TO AL, determinava la impossibilità, per il BA AR, di formare una lista di larghe intese con la sinistra. Incoerente sarebbe anche la motivazione dei giudici dell'appello in riferimento alla intimidazione subita dal BA AR, come d'altra parte sarebbe dimostrato dal fatto che la seconda riunione si era resa necessaria per il fatto che l'accordo tra il BA AR ed il RA IO LE era sul punto di sfumare. Sarebbe quindi del tutto contraddittorio ipotizzare - come dedotto dai giudici a quibus - che il BA AR, da un lato, avesse ceduto alle pressioni dei RÈ e, dall'altro, ne avesse condiviso i fini sul piano associativo. Tenuto conto delle pressioni subite, l'atto di adesione sarebbe viziato e sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della esimente di cui all'art. 54 c.p.. Sarebbe poi del tutto incongruo ipotizzare che il vantaggio per l'imputato sarebbe stato rappresentato dalla ricollocazione in una posizione subordinata rispetto ad un soggetto, che, come il RA IO LE, non era ben tollerato: il tutto, si aggiunge, non senza riverberi sul piano del dolo in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. A quest'ultimo riguardo, si lamenta come la decisione impugnata sia rimasta del tutto silente e non abbia affrontato il problema di come potesse essere integrato l'elemento soggettivo del reato in capo ad un soggetto sottoposto a pressioni da parte della cosca dei RÈ.
Si lamenta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che i medesimi elementi di sfavore sarebbero stati apprezzati tanto ai fini della pena che della mancata concessione delle attenuanti non scritte.
Nel ricorso proposto nell'interesse di GÈ EL TO AR si rievoca ampiamente il contenuto della sentenza di questa Corte n. 7 del 2009, con la quale in sede cautelare venne disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per vizio di motivazione in punto di metodologia mafiosa, e si sottolinea come, secondo la stessa sentenza impugnata, l'imputato non avrebbe partecipato ad operazioni ricollegabili al condizionamento di voto, ma si sarebbe interessato per la formazione delle Uste e, in una fase successiva, per l'assegnazione di un assessorato da parte del Sindaco eletto. Dunque, una attività non riconducibile al modello delineato dall'art. 416 bis c.p., dal momento che la mediazione richiesta al GÈ CA IO IÀ era di natura esclusivamente politica, per di più neppure intesa ad appoggiare la candidatura di IA RÈ.
Il GÈ CA IO IÀ d'altra parte, era stato giudicato e prosciolto dalla imputazione di associazione mafiosa nel procedimento "Ponente" e, sul punto, si riportano i passi più significativi della sentenza del Tribunale di PA. Gli incontri, quindi, non avevano natura diversa da quella politica, mentre nessun rilievo possono avere i rapporti di affinità con un pregiudicato o incontri con tali DI TO, ritenuto vicino alla cosca GA. Si lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
In prossimità della udienza, ha depositato motivi nuovi il difensore di BA ARno, svolgendo deduzioni in merito alla insussistenza del requisito della stabilità del vincolo associativo, tenuto conto del breve arco temporale in cui si sarebbero svolti i fatti, nonché in merito alla volontarietà della condotta, posto che l'imputato sarebbe stato vittima e non sodale dei RÈ. Si sottolinea, altresì, la carenza di una condotta di "messa a disposizione" nei confronti della intera associazione e la mancanza di un contributo causalmente rilevante alla operatività del sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il procedimento si è snodato attorno ad una imputazione che presenta specifiche peculiarità, sulle quali è pregiudiziale soffermarsi per verificare se, alla stregua delle circostanze di fatto emerse nel corso dei gradi di merito, possa inferirsene la congruenza e la esaustività agli effetti della integrazione della contestata fattispecie associativa, nel quadro, appunto, dei particolari connotati che ne hanno disegnato il perimetro strutturale. Nei confronti degli odierni ricorrenti è stato infatti contestato - e ritenuto dai giudici del merito - il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per aver diretto (FR CC TO, poi deceduto) e fatto parte (tutti gli altri imputati) di un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata ndrangheta e, segnatamente ndrina FR, operante nel territorio di Seminara, la quale, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo sedimentatasi nel tempo, derivante dall'essere stata coinvolta negli anni 70 nella sanguinosa faida con la famiglia LE e per aver già fatto parte il AG ARno ed il GG EL TO IÀ del Consiglio Comunale di Seminara, disciolto per infiltrazione maliosa con provvedimento in data 30 settembre 1991, nel quale si fa esplicito riferimento ai legami dell'allora Sindaco GG EL TO IÀ con la "cosca mafiosa FR ed in particolare con CC TO FR" (fatti - puntualizza il capo di imputazione - che, in una piccola comunità quale quella di Seminara, paese di circa 3.000 abitanti, attribuivano agli indagati il pacifico ruolo di appartenenti ad associazione mafiosa armata) e, dunque, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, si adoperava al fine di controllare totalmente le elezioni comunali dell'anno 2007 e, dunque, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni, servizi pubblici comunali, realizzando, così, profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri, impedendo, al contempo, il libero esercizio del voto in tal modo procurando voti per la lista supportata e, in particolare, per il soggetto preposto alla cosca di appartenenza quale sindaco (MA TO AL), in occasione delle richiamate consultazioni elettorali. Dettagliata è, poi, la disamina dei fatti su cui si è radicata la configurazione della fattispecie associativa. In particolare, infatti, si addebitava agli imputati di aver, rispettivamente, promosso e partecipato a due riunioni in periodo pre-elettorale, l'una tenutasi presso l'abitazione della famiglia FR in data 16 aprile 2007 e l'altra in terreni di proprietà nelle campagne di Seminara in 21 aprile 2007, entrambe caratterizzate dalla clandestinità, durante le quali si decideva di far ritirare la lista presentata da ARno AG, con il suo consenso, e di far confluire lo stesso nella lista presentata da Sindaco uscente MA TO AL;
con l'accordo che al AG ARno sarebbe andata la carica di Vice Sindaco in caso di vittoria elettorale - accordo poi mantenuto - e che il medesimo AG ARno sarebbe stato supportato per concorrere alla carica di sindaco alle successive elezioni politiche - accordo non mantenuto per cause indipendenti dalla volontà degli imputati -; il tutto, affinché i voti dell'area politica di riferimento dei FR non andassero dispersi in due differenti liste, avvantaggiando così di fatto la lista avversaria di ST, ritenuto dalla ndrina "sbirro" ed "amico dei Carabinieri;
in tal modo alterando il meccanismo democratico di presentazione delle liste e con correlativa compromissione del principio di libera determinazione del corpo elettorale nella scelta dei propri rappresentanti. Si deducevano, ancora, quali condotte tipizzanti la contestata fattispecie associativa, l'aver contestualmente deciso che il candidato a Sindaco per quelle elezioni dovesse essere MA AL;
di aver altresì deciso che nella lista dovesse essere incluso un membro prossimo congiunto - FR IA - con l'ulteriore accordo che allo stesso sarebbe andato un assessorato, cosa verificatasi all'indomani delle elezioni;
di aver presidiato materialmente - al fine di incutere timore agli elettori, violando in tal modo la libertà nel voto - i tre seggi elettorali del Comune attraverso la nomina a rappresentanti della lista FR EN presso il seggio n. 1, FR NI presso il seggio n. 2, e Di SA ND EN - originariamente coindagato - presso il seggio n. 3, nonché con la presenza costante presso i medesimi seggi di FR TO e RI EN (quest'ultimo originariamente anch'egli coindagato); di aver ritirato le tessere elettorali di diversi elettori, in maniera da controllare una per una le persone che andavano a votare, riconsegnando le tessere davanti al seggio anche al fine di esercitare una notevole pressione psicologica finalizzata a "ricordare" agli elettori i candidati cui doveva essere data la preferenza;
di aver fatto utilizzare a svariati elettori il normografo in sede di apposizione del nome del candidato cui dare la preferenza, al fine di effettuare un controllo successivo sulle schede elettorali finalizzato alla verifica se determinati elettori avessero effettivamente votato i candidati della loro lista, ingenerando negli stessi paura per eventuali ritorsioni nell'ipotesi in cui non avessero votato i candidati proposti da FR, ed alterando, in tal modo, "il libero esercizio del voto sotto il profilo della libertà, genuinità e segretezza"; di aver preteso, infine, allo stesso scopo, che alcuni elettori testimoniassero con fotografie scattate presumibilmente con apparecchi telefonici cellulari dotati di macchina fotografica, il proprio voto e la preferenza data, anche in tal caso ingenerando negli stessi paura per eventuali ritorsioni, nell'ipotesi in cui non avessero votato i candidati proposti dai FR ed alterando, in tal modo, il libero esercizio del voto, sotto il profilo della libertà, genuinità e segretezza.
Condotte, quelle descritte, che venivano contestate come commesse in Seminara, nel periodo intercorso dall'aprile al 17 novembre 2007. Ciò che vale a caratterizzare l'addebito associativo è, dunque, un coeso fascio di condotte, volte a condizionare e "sfruttare" una tornata elettorale amministrativa, al dichiarato e precipuo scopo di penetrare nelle leve di governo amministrativo del Comune (GÈ CA IO IÀ, in una telefonata con la quale comunica la soddisfazione per la conferma del successo del 2002 da parte del RA IO LE, espressamente rievoca l'interesse a "prendere il Comune": v. sentenza impugnata, pag. 19); così da orientarne l'attività in senso favorevole alla associazione nel suo complesso, a prescindere dalle "utilità" - che ben possono essere differenziate - che i singoli associati ne avrebbero potuto trarre (sul piano politico, economico, di controllo del territorio, e simili).
Il tutto, ovviamente, realizzato attraverso la tipica metodologia mafiosa, che costituisce l'elemento specializzante del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., rappresentata dalla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
È noto, a tale riguardo, che la consorteria deve potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta, come s'è accennato, l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione, con la conseguenza che l'associazione deve aver conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvantaggiati in modo effettivo, al fine di realizzare il loro programma criminoso.
La violenza e la minaccia, dunque, rivestono natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione;
costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed "autorevole" centro di potere. Tali profili dovranno dunque essere congruamente valorizzati, per annettere il giusto significato - ben scolpito dai giudici del doppio grado di merito - a quelle condotte di "pressante" vicinanza dei protagonisti della vicenda, nel "gestire" i potenziali elettori, tutti in grado di percepire il "forte" interessamento dei RÈ nella tornata elettorale, la loro presenza anche fisica nel controllo del voto, il solido accordo "politico-affaristico" con il RA IO LE, il BA AR - tutt'altro che vittima, ma convinto partecipe del costituito sodalizio - ed il GÈ CA IO IA, attivo nell'assecondare la riuscita del pactum sceleris.
Il "microsistema" che governava il piccolo Comune della Calabria, la chiara "ripartizione" soggettiva e di intere famiglie nell'ambito della netta separazione "bipolare" tra sinistra e destra, la "storicizzata" presenza di gruppi riconducibili a quella particolare forma criminale di associazione mafiosa denominata ndrangheta (gli indizi, infatti, che in un contesto territoriale e sociale potrebbero avere un significato neutro, nelle zone in cui il fenomeno mafioso ha profonde radici storiche e culturali, assumono il valore di fatti concludenti e di circostanze rivelatrici di una realtà criminale sottostante), sono tutti elementi giustamente posti in risalto dai giudici del merito per escludere la fondatezza dei rilievi difensivi:
rilievi insistentemente concentrati (per negare l'esistenza di un clima di assoggettamento omertoso) sul limitato scarto di voti tra le due liste contrapposte, che aveva caratterizzato l'esito di quella tornata elettorale, e sulla assenza di specifici atti di intimidazione nei confronti degli elettori, tanto della lista del RA IO LE che di quella avversaria del ST.
Per altro verso, è noto che la tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso va colta nelle modalità in cui esso si manifesti in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché le finalità elencate nell'art. 416 bis c.p. coprono un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività in sè lecite. Il reato di associazione mafiosa costituisce, infatti, una ipotesi di delitto a condotta multipla, per cui, quando l'associazione risulta finalizzata alla commissione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla, rispetto alla associazione per delinquere "comune", nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15 c.p.; mentre, nell'ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse, l'elemento stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo per la libera espressione delle attività socio economiche - e nella specie dei diritti civili e politici - insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni.
Va da sè, d'altra parte, che la platea delle situazioni in cui può concretamente realizzarsi la fattispecie associativa delineata dall'art. 416 bis c.p., risente fortemente dei connotati - per così dire "storicizzati" - che ciascun "fenomeno" mafioso è in grado di esprimere. Non è dunque un caso, sotto questo specifico profilo, che lo stesso legislatore abbia nel tempo avvertito la necessità di estendere l'applicabilità della fattispecie anche al di là della originaria matrice "mafiosa" che ne aveva rappresentato l'occasio legis (al punto da strutturare la fattispecie sulla falsariga del tradizionale modo d'essere e di esprimersi della omonima organizzazione, denominata, appunto "mafia"), per attrarre nella relativa sfera precettiva anche "fenomenologie" criminali diverse, quali la camorra, la ndrangheta (D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50),
e, in genere, tutte le altre organizzazioni, comunque localmente denominate (ad es. Sacra Corona Unita, Stidda, ecc.), fino ad assorbire, nel genus, anche le associazioni straniere (ad es. la cosiddetta mafia cinese, russa e simili) (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. b-bis, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125). Ciò sta dunque a significare che, agli effetti della integrazione del precetto, ciascuna realtà associativa, al di là del nomen, più o meno tradizionale, vive di "regole proprie", così come assume connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano necessariamente essere riconducibili ad una sorta di unità "ideale"; con l'ovvia conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari, e ritenersi applicabili "massime di esperienza" non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi "mafiosi" di diversa matrice. E la presente vicenda processuale ne è fedele testimonianza, giacché da essa emerge plasticamente come, nella stessa "tradizione organizzativa" della ndrangheta, non possa intravedersi un'unica associazione articolata e presente in determinati territori, ma più "centrali operative", ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia, salvo intessere collegamenti con altre entità locali, patimenti organizzate ed autosufficienti.
Il "localismo" è, dunque, un connotato tipizzante, sul piano strutturale e funzionale, circa la presenza e l'attività delle "ndrine", o dei "locali", con ovvi riverberi sul piano della "notorietà" e appariscenza dei singoli sodalizi nella vita sociale, economica e politica di quello specifica zona, in termini (evidentemente) inversamente proporzionali alla estensione del territorio ed al numero delle persone ivi residenti. Per altro verso, e sotto il profilo squisitamente finalistico, non può non rilevarsi come il legislatore abbia precipuamente riguardato l'esperienza "mafiosa", come un realtà in grado di penetrare, non soltanto la realtà socio economica di determinate aree del Paese, ma anche suscettibile di inserirsi negli stessi gangli della gestione politico-amministrativa degli enti esponenziali di determinate realtà territoriali, al punto da aver introdotto, col D.L. n. 306 del 1992, non soltanto la figura del reato di scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), ma anche, nel corpo dello stesso art. 416 bis c.p., la specifica finalità - quale scopo del sodalizio mafioso - di "impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
Si è osservato, a questo riguardo, come la novella legislativa (introdotta, come è noto, sull'onda dei tragici attentati mafiosi di quell'anno) non presenti una reale portata precettiva innovativa, avuto riguardo alla natura intrinsecamente criminosa del fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, alla luce delle previsioni dettate dall'art. 294 c.p., nonché della normativa penale in materia elettorale, rappresentata - per quel che qui interessa - dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 86, 87 e 90 recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, la quale, appunto, punisce l'uso di violenza o minaccia o di qualsiasi mezzo illecito di pressione nell'esercizio del diritto di voto.
Deriva, quindi, da tutto ciò, che le finalità del procacciamento del voto sono state iscritte dal legislatore nel perimetro concettuale dei profitti e vantaggi ingiusti già previsti dall'art. 416 bis c.p., comma 3 come elemento di "scopo" che qualifica le condotte in sè lecite, considerato il rilievo che le modalità di partecipazione al voto assumono ai fini della qualificazione della ingiustizia del profitto.
Ma al di là dei profili di possibile evocazione dei reati elettorali come reati-fine della associazione maliosa, non sembra revocabile in dubbio la circostanza che il legislatore, nell'introdurre la novella di cui si è detto, abbia inteso orientare le applicazioni giurisprudenziali della fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. anche verso il settore delle collusioni con la politica e le amministrazioni locali, realizzate attraverso il condizionamento e la manipolazione dei flussi elettorali, reso possibile proprio attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso "competente" ratione loci.
In tale quadro di riferimento diviene allora agevole la configurazione di un sodalizio di tipo mafioso "organizzato" - attraverso la necessaria partecipazione di concorrenti "politici" - proprio al fine di "controllare", con la metodologia tipica di quel genere di associazioni, la tornata elettorale presa in considerazione, al fine di creare le premesse per poter inserire uomini del sodalizio in seno a quella determinata amministrazione locale, e traendo da ciò gli indubbi vantaggi che una simile "penetrazione" è in grado di produrre;
vantaggi certamente variegati (sul piano politico, amministrativo ed economico), ma tali da cementare, e rendere stabile anche per il futuro il sodalizio, malgrado la diversa matrice e origine dei singoli associati. Si tratta, quindi, di tutta una serie di "peculiarità" che indubbiamente presentano rilievo agli effetti della verifica dei presupposti per ritenere integrato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; e ciò, tanto sul versante degli elementi oggettivi, che su quello del profilo psicologico. È evidente, infatti, che proprio lo specifico fine perseguito dalla associazione - contestato, in rubrica, nelle articolate "forme" di cui si è detto - presenta un indubbio risalto sul versante della affectio societatis, altra essendo la correlazione parentale e di "storia" che legava fra loro i componenti della famiglia RÈ, altro il collegamento che si è instaurato fra questi ed i soggetti "politici" inquisiti e tra i medesimi soggetti fra loro.
Altrettanto evidente è il rilievo, per così dire "temporale", che ha caratterizzato i fatti oggetto del procedimento, giacché il prius ed il post elezioni trovavano una loro lettura unitaria solo nella prospettiva, appunto, del successo elettorale e dei "frutti" che da esso si intendevano desumere. È noto, infatti, a questo riguardo, che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo per contro sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo (Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2000, Buscicchio. In senso analogo e più di recente, v. Cass, Sez. 1^, n. 31845 del 18 marzo 2011). La circostanza che l'accordo programmatico e costitutivo ruotasse attorno ad una elezione amministrativa, non può essere dunque evocato - come erroneamente pretendono i ricorrenti - alla stregua di un elemento indicativo di un programma, per così dire, ad acta, limitato alla "gestione" della vicenda elettorale, senza alcun seguito e prospettiva futura. Il programma - da attuare col metodo mafioso - era infatti tutt'altro che contingente, e mirava ad introdurre, fra l'altro, nella campagna amministrativa del Comune di Seminara, non soltanto i vertici, quali il Sindaco ed il suo vice, ma anche un componente della famiglia RÈ da proiettare verso futuri maggiori incarichi e responsabilità politiche;
a testimonianza di come il pactum sceleris avesse tutt'altro che un oggetto limitato ad un orizzonte "temporalmente" circoscritto, e meno ancora collegato funzionalmente alla semplice vittoria elettorale (le intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata testimoniano, infatti, in termini univoci, la enunciazione di prospettive da coltivare anche a lungo termine).
Allo stesso modo, sono, ancora una volta, proprio le particolarità strutturali e funzionali del sodalizio a spiegare la ragione per cui le "pressioni" degli associati erano rivolte a persone vicine (o comunque non pregiudizialmente contrarie) alla matrice politico- ideologica della lista del RA IO LE, del BA AR e di RÈ IA, così come è del tutto logico che le modalità attraverso le quali gli elettori dovevano essere "convinti" a votare quella lista, non assumessero connotati di eclatante violenza o minaccia, bastando a tal fine la semplice e vigile "presenza" dei RÈ a fungere da persuasivo incitamento. Gli elettori dell'opposta lista, infatti, non erano "ontologicamente" avvicinabili - in un Comune così piccolo, in cui tutti si conoscevano e "conoscevano" i RÈ - senza suscitare pericolose "reazioni". Allo stesso modo, episodi di intimidazione diretta dei possibili elettori, si rivelavano non soltanto inutili, ma anch'essi pericolosi, visto, soprattutto, che la partita fra le due liste si giocava su uno scarto assai modesto di voti.
Quelli, dunque, che ad avviso dei ricorrenti dovrebbero rappresentare indici del non condizionamento delle operazioni elettorali, finiscono per trovare - come i giudici del merito hanno puntualmente messo in evidenza - una coerente spiegazione proprio alla luce delle peculiarità delle condizioni in cui il sodalizio si è costituito e delle finalità che esso perseguiva.
D'altra parte, non è senza significato la circostanza che il controllo e la manipolazione del voto postulasse strategie per così dire differenziate in ragione della natura dei rapporti che i protagonisti della vicenda avevano con gli elettori, visto che gli stessi RÈ, "nei casi in cui avevano imposto il loro voto a certe frange del parentado (come nel caso delle pressioni esercitate su AC FA) lo avevano fatto senza andare troppo per il sottile" (v. sentenza impugnata, pag. 14).
Al tempo stesso, assume tutta un'altra luce - rispetto a quella benevola additata dai difensori - la circostanza che RÈ IA mostrasse preoccupazione per l'uso di metodi illegali, quali l'uso degli "stampini", dal momento che l'impiego di strumenti tanto "rozzi" per il controllo del voto appariva, per un verso, superfluo, bastando a ciò la presenza del sodalizio, e, soprattutto, rischiosa, perché sarebbe stata sufficiente una sola denuncia, anche di un elettore della parte avversa (i reati elettorali sono, come è noto, ad azione pubblica: v. già citato D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100) a vanificare la intera operazione.
D'altronde, che i RÈ esprimessero una indubbia "forza di persuasione", è ben testimoniato dall'episodio relativo a EL NI, il quale, pur trovandosi nel nord Italia, a seguito delle richieste rivoltegli da RÈ EN, "pur in assenza di esplicite intimidazioni, si era determinato a ritornare in tempo utile per votare, dal momento che le schede elettorali non potevano essere cedute a terzi, cosa di cui il RÈ era certamente a conoscenza" (v. la sentenza impugnata a pag. 116). Le sentenze di merito, lungi dall'affidarsi a ricostruzioni teoriche e ad analisi di tipo meramente ambientale, si sono lungamente soffermate sulla lunga teoria di indizi - desunti da specifiche circostanze di fatto, tutte criticamente analizzate - dai quali hanno tratto la conclusione di ritenere processualmente accertata la connotazione mafiosa che nel corso degli anni è venuta, per così dire dia cronicamente, a caratterizzare la presenza in loco della famiglia RÈ. E ciò a far tempo dai primi anni 70, allorché tra i RÈ ed i LE esplose una cruenta faida, che si protrasse per diversi anni e che vide numerosi omicidi e tentati omicidi commessi in danno dei contrapposti appartenenti, secondo cadenze cicliche e con connotazioni di tipo mafioso e tali da far assumere a quel gruppo, strutturatosi su base familiare, una fama ed un potere in quello specifico contesto territoriale mai offuscatosi nel tempo.
La sentenza di appello giustamente rievoca l'univoco significato di varie conversazioni, fra le quali quella intercorsa tra RÈ EN e tale CC VO, nella quale il primo ricorda la "storia" della propria famiglia, le varie carcerazioni, le vendette, il numero dei morti e la fierezza di appartenere a quella "famiglia" ed alla sua storia.
Una fierezza che traspare anche da altra intercettazione nella quale si rammenta ad TO RÈ un episodio nel quale il defunto RÈ CC TO aveva pesantemente redarguito AM RO, capo della omonima cosca di Castellace. Sempre dalle intercettazioni emergeva, poi, l'esistenza di solidi rapporti di "rispetto" che l'anziano capo carismatico della famiglia aveva intessuto e manteneva con gli esponenti di altre cosche, come è dimostrato dal fatto di aver consentito ad un figlio degli Avignone di lavorare presso la propria cava in un periodo in cui quella famiglia aveva attraversato difficoltà, a causa di lunghi periodi di carcerazione dei propri sodali.
Traspariva anche, in termini inequivoci, la vicinanza, non soltanto "ambientale", che i RÈ manifestavano rispetto agli assetti delle famiglie mafiose palmesi, visto che RÈ EN nel parlare con il suo interlocutore, dimostrava di ben conoscere le vicende, il ruolo e la posizione dei GA, dei LL, dei RE e dei CA, fornendo al riguardo una serie di indicazioni che, del tutto pertinentemente, i giudici a quibus hanno ritenuto potessero essere note soltanto agli intranei alle logiche mafiose locali.
È ancora dalle intercettazioni che si viene ad apprendere che NI RÈ aveva ricevuto il battezzo, ossia la rituale investitura con cui si viene affiliati alla ndrina, ad opera di uno dei maggiorenti dei RE, nota cosca di PA, anch'essa impegnata in passato in una faida contro un clan rivale: ed era stato proprio grazie all'intervento di RÈ CC TO che si era scongiurato uno sterminio. Una pax, soggiungeva RÈ EN, che aveva visto i GA ed i RE dividersi PA (..."dal Tribunale per sopra era dei RE, dal Tribunale per sotto era dei GA, a spartire proprio il paese. Ora sono uniti che mancu li cani!").
Del tutto logico, quindi che i RÈ fossero assai temuti in paese, come d'altra parte emerge dalla conversazione riprodotta a pag. 52 della sentenza impugnata.
Di indiscutibile valore probatorio è, poi, la partecipazione dei fratelli FR NI ed TO RÈ al pranzo nel quale veniva decisa la pace, nella quale aveva avuto un ruolo significativo proprio RÈ CC TO, intervenuta fra le famiglie GI, da un lato e LE, dall'altro, la cui contrapposizione aveva dato vita ad una sanguinosa faida, culminata, nell'agosto di quel 2007, nella strage di Duisburg. Ed è proprio RÈ TO ad evidenziare, esaltandola, la compattezza e la "mafiosità" dei gruppi, in un fraseggio scoperto e tutt'altro che millantatorio, dal quale traspare l'auspicio di veder trasferita anche a Seminara la "serietà" delle famiglie di AN LU ("ma quando mai a Seminara, a Seminara non sanno cosa vuoi dire ndrangheta non vedi come sono compatti NT...abbiamo fatto amicizia adesso che è stata fatta l'amicizia qua una foglia di albero non si muove, che ti pare qua hanno responsabilità i due perni principali, uno da una parte e uno dall'altra, e basta, rispondono solo i perni principali, qualsiasi cosa succede. A Seminara una responsabilità di questa vediamo uno quale responsabilità si poteva prendere con questi quattro porcarusi che se ne vanno rubando casa casa da una parte all'altra che ti vergogni pure di dire che sei di Seminara, mi vergogno...pure la collana alla Madonna ragazzi! Ma non scherziamo. Fanno queste cose qua per ...i NG, LE, RG, i TA tutti là erano...e con quale gioia non hai visto ballando e saltando...").
Una pace, a quanto sembra, che aveva visto addirittura la "benedizione", rivolta al "pacificatore" RÈ CC TO, dal Vescovo della diocesi di Locri-Gerace, nel cui territorio ricadeva il santuario di Polsi, luogo del convegno in cui si era celebrata la "pace di AN LU".
È dunque, del tutto persuasivo e logico il corollario che da ciò hanno desunto i giudici del merito, laddove hanno ritenuto che la partecipazione dei RÈ ad un evento di così elevato spessore avesse un senso presupponendo la qualità mafiosa di quella famiglia in Seminara. In questa prospettiva si coglie, dunque, la ratio essendi del richiamo - fortemente censurato dalla difesa di RÈ IA - agli esiti del processo cosiddetto "Ponente" pur conclusosi con decisioni assolutorie, giacché, la ritenuta insussistenza in Seminara di una associazione a delinquere unitaria, non implicava affatto - come recita la relativa sentenza riprodotta a pag. 43 del provvedimento impugnato - "l'ulteriore negazione della realtà di una autonoma cosca RÈ radicata nello stesso paese come quella distinta dei ANtaiti. Gli stessi chiamanti, che non danno corpo, con le loro propalazioni, ad alcuna realtà di coesione dei due distinti gruppi criminali, non esitano infatti a individuare in Seminara più aggregazioni delinquenziali, indicandole concordemente in quelle principali dei ANtaiti e dei RÈ, oltre che in quella subordinata dei Caia".
Se, dunque, le acquisizioni dell'epoca non erano state reputate congrue agli effetti della affermazione di penale responsabilità, del tutto pertinentemente quelle voci processuali ricevono oggi - nel contesto delle diverse e più ampie acquisizioni - una nuova chiave di lettura, tale da permettere di intravedere in quel processo - e nei relativi dati probatori - un significativo "tassello" del percorso "mafioso" che ha costellato il progressivo incedere della cosca RÈ nel panorama delle "famiglie" della zona. L'obiettivo del sodalizio era dunque quello di "impadronirsi" del Comune di Seminara e per far ciò occorreva, accanto alla gestione "manipolativa" delle operazioni elettorali, anche una "squadra" politica destinata ad assumere la veste formale di candidati "presentabili" all'elettorato, ma che assentissero - cogestendoli - ai propositi di "infiltrazione" da tempo maturati dai RÈ. Questi ultimi volevano evitare - come testimoniano le intercettazioni - che ST o la sinistra potessero nuovamente prevalere nelle elezioni amministrative e porre dunque al vertice della amministrazione locale persone che potessero assecondare i loro obiettivi. Il quinquennio di sindacatura del RA IO LE, che aveva prevalso nel 2002 sulla opposta lista del ST, aveva posto in luce una condotta amministrativa che non mostrava segni di pregiudiziale avversione nei confronti dei RÈ, malgrado la "fama" che li circondava. D'altra parte - hanno sottolineato i primo giudici - il RA IO LE, suocero del mafioso ST NI, "non disdegnava, pur nella sua posizione, rapporti quantomeno amichevoli con soggetti notoriamente inseriti in ambienti malavitosi organizzati". Per altro verso, l'accordo con i RÈ non rappresentava un elemento "neutro" ai fini del successo elettorale, considerato che gli stessi - per consistenza del nucleo familiare e parentale e per la loro stessa "notorietà" - disponevano di un bacino di voti ragguardevole e tale da assumere rilievo determinante per gli esiti delle elezioni: non è un caso, quindi, a testimonianza anche dell'interessamento dei RÈ per la vicenda delle candidature, che nel corso di una conversazione tra RÈ EN e tale Emma EN, il primo affermasse, senza mezzi termini, che era il proprio genitore a decidere chi dovesse essere il Sindaco di Seminara.
In tale contesto si inquadra, dunque, l'accordo "politico-mafioso" che vedeva impegnati, da un lato, il gruppo dei RÈ e, dall'altro, i "politici" RA IO LE e BA AR, con il contributo "catalizzatore" del GÈ CA IO IA, e che vide i protagonisti raggiungere un accordo "costitutivo" del sodalizio e della "iniziativa" nel corso di due specifiche (e analiticamente scandagliare) riunioni tenutesi, la prima, il 16 aprile 2007 presso la residenza di RÈ TO CC, denominata il "motore", e la seconda il 21 aprile 2007, presso un terreno dei RÈ ubicato in una contrada denominata "Topa". Riunioni, entrambe, caratterizzate da segretezza e cautela dei convenuti, a fedele testimonianza del contenuto illecito dell'accordo, inteso ad influire sulla correttezza della presentazione delle liste e delle modalità di gestione delle operazioni elettorali, in vista, poi, dello sfruttamento politico affaristico del Comune, una volta occupati i relativi vertici amministrativi e gestionali, attraverso, anche, la penetrazione in seno alla amministrazione comunale di un rappresentante della famiglia, nella persona di RÈ IA.
Alla illecita influenza sul voto si è poi accompagnato l'impiego di metodi che, correttamente, sono stati ricondotti al paradigma della forza intimidatrice promanante dal sodalizio e dell'assoggettamento incontestabilmente "omertoso" che da esso è derivato, posto che la "pressante" vicinanza ed il costante attivismo che ha caratterizzato l'attività dei RÈ nell'accostarsi agli elettori potenziali, nell'isolare le iniziative di persone vicine all'opposto schieramento o propensi comunque ad appoggiare altre candidature (illuminante l'iniziativa per impedire che SO IU potesse ritirare le schede elettorali e svolgere funzione di "persuasione" ai fini del voto), e nel seguire passo passo chi e per chi venisse esercitato il diritto di voto, non potevano ricevere una interpretazione avulsa dalla "storia" di quella famiglia - notoriamente attiva proprio nell'assecondare, come si è detto, importanti accordi di "pacificazione" tra notissime compagini mafiose calabresi - in un contesto territoriale così ristretto e con riferimento ad elezioni amministrative di un Comune il cui consiglio, già nel 1991, aveva conosciuto un provvedimento di scioglimento per mafia. Pensare, dunque, che elementi in ipotesi riconducibili a mere "irregolarità elettorali", come il ritiro dei certificati elettorali, l'accompagnamento degli elettori ai seggi, la presenza dei RÈ presso gli stessi seggi come rappresentanti di lista, o l'impiego dei cosiddetti stampini, il tutto in funzione dell'orientamento e del controllo del voto, risultino pertinenti - come mostrano di ritenere i ricorrenti - alla configurazione, se del caso, di soli reati elettorali, finisce per risultare ipotesi al tempo stesso incoerente sul piano logico e, comunque, ampiamente contraddetta dallo stesso tenore delle conversazioni intercettate. I RÈ, d'altra parte, si muovevano a loro agio proprio in quanto famiglia "onorata", al punto da poter contattare senza tema anche soggetti in stato di latitanza (v. sentenza impugnata a pag. 123): il che dimostra come, non essendo pensabile che un latitante potesse venire a votare, simili contatti servissero proprio per rendere ancora più incisiva l'opera di "persuasione" che un certo tipo di ambiente era in grado di determinare.
D'altra parte, che il clima generatosi in quella tornata elettorale non fosse dei più sereni, è stato puntualmente posto in evidenza già nella sentenza di primo grado, la quale, nel dedicare ampio spazio alla testimonianza resa dal ST, aveva osservato come costui, nell'offrire la propria versione dei fatti, avesse cercato di smorzare i toni e di minimizzare: quando proprio il ST era rimasto vittima del danneggiamento della propria autovettura, significativamente mai denunciato;
episodio, questo, al quale si coniugava il fatto che l'11 maggio 2007, GG IU, fratello dell'imputato e candidato nella lista del ST, aveva denunciato il danneggiamento mediante incendio di alcune piante di ulivo.
In tale quadro di riferimento anche vicende all'apparenza collaterali, come quella relativa al "ricollocamento" di AP AR CO, assessore uscente e prima degli eletti, la quale aspirava - tramite le "pressioni" esercitate al marito SA ZO - a mantenere un ruolo di primo piano, difficilmente compatibile con il disegno di attribuire il suo assessorato a RÈ IA, assume un significato del tutto convergente rispetto al quadro complessivo tracciato dai giudici del merito. Essendo stata la AP AR CO la più votata, si pensava di soddisfarne le aspirazioni accordandole la presidenza del Consiglio comunale, ed il GÈ CA IO IÀ cercava quindi di convincere il SA ZO sulla bontà di tale soluzione, trattandosi di incarico che richiedeva doti di competenza e capacità. Proposta, peraltro, che vedeva il SA ZO in netto disaccordo, al punto da sottolineare, in toni forti, che il suo impegno a favore della lista lo legittimava ad avere ben di più che quella insignificante posizione, minacciando, addirittura, la possibilità "che si andasse tutti a casa".
La AP AR CO, poi, non conseguiva incarichi di sorta, a testimonianza del "potere" ormai raggiunto dai RÈ: ma è significativo il tipo di "arma di pressione" impiegato nei loro confronti dal SA ZO. Quest'ultimo, infatti, aveva fatto intendere ai RÈ di aver redatto un memoriale nel quale erano state riportate circostanze idonee a determinare il loro arresto per associazione. "Il SA ZO, difatti, seppur assolto nel processo "Ponente", si era reso latitante con gran parte dei mafiosi seminaresi poco prima che scattasse l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e quindi era a conoscenza di tanti segreti, mafiosi e politici". Da qui, intervento del GÈ CA IO IÀ e il tentativo di "aggiustare" la vicenda assegnando alla donna il ruolo di presidenza del Consiglio comunale (v. sentenza impugnata, pagi5 e segg. e 77 e segg.).
Non stupisce, dunque, che la donna, presentatasi in dibattimento dopo non poche difficoltà, si sia limitata ad affermare - malgrado le intercettazioni dimostrassero il contrario - che la sua mancata riconferma era dipesa da scelte personali e dal minimo apporto dato alla giunta precedente a causa delle sue prolungate assenze per maternità, dimostrando, per facta concludentia, l'esistenza di quel clima di assoggettamento omertoso che aveva accompagnato l'intero svolgimento della tornata elettorale e la gestione delle stesse vicende consiliari.
Che l'attività del sodalizio nel suo complesso non fosse poi circoscritta alla sola "conquista" del Comune di Seminara, ma fosse proiettata anche verso il futuro, secondo prospettive di comune e reciproco vantaggio - in tal modo dissolvendo la fondatezza dei rilievi difensivi, secondo i quali l'associazione contestata avrebbe rappresentato una sorta di sodalizio "a tempo determinato" - è circostanza univocamente asseverata dalle diverse vicende ed interessi maturati sull'onda del successo elettorale. Fra gli aspetti ricollegabili agli interessi dei RÈ, per i quali il neo sindaco avrebbe dovuto svolgere un ruolo agevolativo, vi era, infatti, la vicenda della cava sita in contrada Zambara e gestita, senza le dovute autorizzazioni (tant'è che per essa venne pronunciata il 2 luglio 2009 sentenza di condanna da parte del Tribunale di PA), da EN RÈ; una vicenda, questa, per la quale, mentore il RA IO LE (v. pag. 145 della sentenza impugnata), il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Seminara, architetto Alvaro, aveva preso tanto a cuore la vicenda da aver accompagnato RÈ TO a Catanzaro, sede dell'assessorato regionale competente, per ricercare e proporre soluzioni sananti.
Nella medesima prospettiva di "sfruttamento" della posizione conseguita, è stata pure inquadrata la vicenda relativa alla costruzione della cappella funeraria della famiglia GL, per la quale si stava attivando ARngela GL, figlia di GL NI, ucciso nel dicembre 2004, la quale voleva appunto onorare in tal modo il genitore. L'iniziativa, osteggiata dai RÈ che non volevano quella tomba, venne bloccata per non meglio precisate questioni amministrative, dall'Alvaro, ancora una volta con il diretto interessamento del RA TO AL (pag. 89 della sentenza impugnata). Oltremodo significative della perdurante intimidazione promanante dalla cosca dei RÈ sono, poi, le preoccupazioni manifestate per la propria incolumità da CA TI, fratello della intestataria del permesso, essendo a tal proposito eloquente la conversazione riprodotta a pag. 88 della sentenza, ove l'uomo disapprovava la tenacia della sorella nell'avversare la revoca del permesso, perché in tal modo avrebbe "deciso la sua morte".
Altrettanto significativi sono, infine, i riferimenti alla vicenda dei contributi devoluti dal Comune per l'annuale festa agostana della Madonna dei Poveri e quella relativa alle assunzioni nei cantieri autostradali della IMPREGILO, diffusamente rievocati in entrambe le sentenze di merito (pagg. 155 e segg. della sentenza di primo grado e pagg. 89 e segg. di quella di appello).
Scendendo all'esame dei singoli ricorsi - che devono essere tutti respinti - può rilevarsi come, a proposito delle censure dedotte nel ricorso rassegnato nell'interesse di RÈ TO, RÈ EN e RÈ NI, l'aspetto centrale delle doglianze, in larga misura reiterative di quelle già devolute all'attenzione dei giudici dell'appello, ruoti essenzialmente attorno alla assenza di qualsiasi connotazione di "mafiosità" nell'interessamento degli imputati per l'andamento della campagna elettorale e dell'esercizio del voto, ponendosi essenzialmente in luce la regolarità delle operazioni, l'assenza di minacce esplicite, la libertà di candidarsi per l'una o l'altra delle liste contrapposte.
Quanto al lessico "violento" che traspare dalle intercettazioni, unitamente ad altre circostanze reputate indizianti, il tutto sarebbe frutto di atteggiamenti di megalomania, neutri sul piano probatorio. A conferma di ciò, starebbero anche le decisioni cautelari, nelle quali si era affermata la equivocità di elementi come il ritiro delle schede o i noti "stampini", per delineare, al di là di semplici illeciti elettorali, la sussistenza della contestata ipotesi associativa.
Le posizioni degli imputati, contrariamente all'assunto del ricorso, sono più che adeguatamente scolpite nella sentenza impugnata, la quale - attenta a misurarsi con le censure di merito proposte in sede di appello e per molti profili rievocate anche in sede di ricorso - ha puntualizzato i sicuri indici partecipativi, in larga misura desunti dalle conversazioni intercettate. Che di queste, poi, e ancora una volta in contrasto con l'opposta tesi del ricorrente, sia stata fornita una lettura del tutto univoca e coerente, traspare a chiare note dai numerosi passaggi riprodotti nella decisione impugnata, ed il cui senso compiuto appare essere chiaramente sintonico rispetto al quadro d'assieme in cui giudici a quibus hanno ritenuto di iscrivere i singoli riferimenti.
A proposito di RÈ TO, che è il maggiore dei figli di FR CC TO, indiscusso leader carismatico della cosca (i riferimenti alla sua "storia", alla fama ed al prestigio che si era guadagnato anche nei confronti delle altre famiglie mafiose, alla sua "presenza" sul territorio e nel Comune di Seminara, ed al timore con cui le persone del luogo si rapportavano alla sua persona, sono un dato costante che traspare dalle sentenze di merito), la decisione impugnata ne puntualizza il ruolo come persona sempre presenta accanto al padre nelle questioni di maggiore delicatezza. Partecipa, infatti alle due riunioni "operative" svoltesi il 16 ed il 21 aprile per appianare il problema posto da BA ARno, riottoso nell'accontentarsi del ruolo di vice sindaco, e si prodiga nell'intessere le fila con quanti dovevano essere resi edotti dell'andamento della campagna elettorale e delle trattative per la presentazione di una lista unitaria. È presente, sempre assieme al padre e ad FR IA, ad un incontro per cercar voti da soggetti che si trovavano in stato di latitanza, e partecipa ad un incontro riservato con il RA IO LE per parlare delle deleghe assessoriali e dei problemi inerenti alla cava di famiglia sita in contrada Zambara. È ben al corrente e attivo partecipe del problema connesso al ricollocamento della AP AR CO e delle sue aspirazioni ad ottenere la delega attribuita ad IA FR e si mostra in stretto contatto con il BA AR, dal quale veniva spesso accompagnato per operazioni economiche e personali, a testimonianza di un sodalizio ormai definitivamente cementatosi. Non è stato ritenuta senza significato, infine, la circostanza che l'imputato si fosse recato il 13 settembre 2007 al santuario di Polsi ove, secondo quanto ipotizzato dalle indagini (ma, soprattutto, secondo quanto traspare dalle conversazioni intercettate), sarebbe stata sancita la pacificazione "mafiosa" tra le famiglie di AN LU, LE e GI.
Da tutto ciò, l'assunto dei giudici a quibus che hanno indicato nell'imputato colui che rivestiva un ruolo di assoluto spessore, proprio in quanto figlio maggiore del poi defunto FR CC TO e dunque pronto ad assumerne l'eredità.
Ugualmente di rilievo è la figura di RÈ EN. Costui, infatti, è il secondo dei figli del capo FR CC TO ed è la persona che, fin troppo "aperta" e trasparente nelle conversazioni che lo hanno visto protagonista, racconta con fierezza la "storia" mafiosa della propria famiglia, soffermandosi sui trascorsi e sui tragici fatti che avevano cadenzato la faida che aveva contrapposto i RÈ ai LE. Ha buona dimestichezza con le varie famiglie mafiose di PA, mostrandosi conoscitore di varie vicende dei GA, LL, RE CA che solo persona "interna" all'ambiente può aver appreso;
come, d'altra parte, è logico che sia, stante il rapporto di "comparaggio" esistente tra il fratello FR NI e RE CÈ, definito, appunto, "uno dei capi". Da qui, la conoscenza, tutta "intranea", della intervenuta "divisione" di PA, a seguito di un accordo pacificatorio, tra i RE, da un lato, ed i GA, dall'altro ("...dal Tribunale per sopra era dei RE, dal Tribunale per sotto era dei GA, a spartire proprio il paese. Ora si sono uniti che mancu li cani"). Sempre dalle intercettazioni è emerso il ruolo di grande attivismo partecipativo alla attività preparatoria - al punto, precisa la sentenza impugnata, da essere stato "in grado di calcolare in maniera quasi perfetta il numero dei voti riportati dalla coalizione di RA IO LE ("1050 voti")", rispetto a quelli effettivi pari a 1058 - che alla stessa "gestione" del voto, quale rappresentante di lista, attento ad "accompagnare" e sollecitare i votanti, al punto da farsi redarguire dal maresciallo dei Carabinieri presente presso il seggio (v. pag. 104 della sentenza).
Quanto a RÈ NI, la cui indole violenta è stata posta in luce dalle conversazioni intercettate, è anch'egli presente ai seggi quale rappresentante di lista, al precipuo scopo (come emerge da una intercettazione ambientale) di ricordare agli elettori di votare secondo gli impegni presi. Un "invito", va sottolineato, che proveniva da persona che aveva ricevuto, come si è già ricordato, l'affiliazione da uno dei capi della cosca RE di PA, e che, dunque, non proveniva da un semplice "attivista", ma da un qualificato esponente di una "famiglia" coagulatasi attorno al progetto di favorire - con i metodi tipici della associazione mafiosa - la candidatura del RA IO LE, per ottenere il "controllo" del Comune e permettere la "scalata politica" al cugino FR IA, al quale doveva essere attribuito un assessorato. Progetto comune al quale l'imputato ha dato la propria adesione e per la riuscita del quale si è attivamente impegnato assieme ai fratelli.
Ugualmente non fondate sono anche le doglianze poste a base del ricorso rassegnato nell'interesse di RÈ VI EN. Il ricorso, infatti, si snoda secondo un percorso ricostruttivo che ha seguito pedissequamente lo "schema" logico e cronologico adottato dai giudici a quibus per ripercorrere la genesi del clan IO,' come compagine mafiosa, e le successive evoluzioni, fino al "patto" con i "politici" inteso a conseguire il controllo della amministrazione comunale di Seminara: il tutto, peraltro, attraverso un metodo di dissoluzione atomistica delle varie "tappe", e di isolamento dei percorsi dei singoli che finisce per svalutare totalmente la interazione tra le vicende e tra i personaggi (quasi fossero tante monadi, e non una stessa "razza" - come più volte si dice nelle intercettazioni - unita da vincoli parentali e non solo); frustrando, in al modo, qualunque possibilità di lettura unitaria dei fatti. In questa prospettiva, la faida degli anni 70 tra i RÈ ed i LE finisce per assumere connotazioni del tutto neutre, sul semplice presupposto che gli odierni imputati - ed in particolare RÈ VI EN, ancora bambino a quell'epoca - non avrebbero direttamente partecipato a quelle tragiche vicende. Il processo "Ponente", dalle cui acquisizioni sarebbero stati tratti indebitamente spunti per asseverare l'escalation dei RÈ ed i rapporti da tempo esistenti tra il "capo" RÈ CC TO ed il GÈ CA IO IA, a testimonianza di quanto fosse vivo già all'epoca l'interesse di quella famiglia per la "vicinanza" con le amministrazioni comunali, si era concluso con tutte assoluzioni. Quanto, poi, alle risultanze delle intercettazioni, l'atteggiamento violento dell'imputato non varrebbe certo a qualificarlo come mafioso, mentre si esclude che lo stesso abbia concorso a promuovere le riunioni al "motore", il 16 aprile, ed alla "topa", il 21 aprile: riunioni alle quali il medesimo non ebbe a partecipare e delle quali non risulta fosse a conoscenza. D'altra parte, si osserva, se l'imputato venne tenuto al di fuori delle riunioni fondamentali per la riuscita del programma, a causa del suo carattere irruento, non si vede perché non ne dovesse essere sfruttato il contributo, proprio quale strumento ancor più "persuasivo". I giudici dell'appello, si sottolinea conclusivamente, avrebbero quindi nella sostanza costruito la posizione dell'imputato sulla base di elementi di ordine congetturale, interpretando in modo parziale le intercettazioni, e non assegnando alcun rilievo a tutte le spiegazioni alternative poste a base dell'atto di appello e che in sede di ricorso vengono diffusamente rievocate.
I rilievi si rivelano, però, privi di consistenza e risultano enunciati in termini tali da rendere il ricorso prossimo alla inammissibilità, sia perché sostanzialmente aspecifico, in quanto nella sostanza reiterativo delle questioni già agitate e motivatamente affrontate dai giudici del gravame, sia perché l'unico motivo rassegnato, solo in apparenza (a prescindere dai comuni rilievi in ordine alla configurabilità del reato associativo) deduce vizio di motivazione e di violazione di legge, apparendo in larga misura orientato a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, evidentemente incompatibile con la presente sede di legittimità.
Al contrario, la sentenza impugnata ha puntualmente messo in luce come l'imputato - alla stregua di quanto egli stesso andava affermando nelle conversazioni intercettate - si mostrasse, al di là della violenza e della logica di "regolamento dei conti" che traspariva da ogni suo dire, perfettamente in sintonia con il contesto mafioso della sua famiglia (è il OT di FE CC TO e fratello di RÈ EN, ucciso il 13 agosto 2009 a Seminara, sotto casa, colpito - si legge nella sentenza impugnata- da colpi di arma da fuoco caricata a pallettoni, con modalità tipiche dell'esecuzione mafiosa) ed inserito nelle logiche familiari intese a "conquistare" il Comune di Seminara. Era perfettamente al corrente dell'uso degli "stampini", fortemente avverso al ST, etichettato nel peggiore dei modi, non per qualche ragione di tipo politico-amministrativo, ma semplicemente perché rigoroso e non disponibile a favorire gli stessi RÈ ("...quel cornuto che gli toglie il pane ai miei figli..."), a differenza del ben più malleabile RA IO LE. Propenso ad appoggiare la candidatura di FR IA - fatto, questo, per il quale si arrogava il merito di essere stato colui che aveva promosso l'idea - non soltanto per "penetrare" nei gangli dell'amministrazione, ma anche per il "prestigio" della famiglia ("L'ho fatto per la famiglia, per dimostrargli stavolta la forza dei RÈ"), l'imputato non è stato chiamato a svolgere, dato il suo carattere irruento, compiti di mediazione;
ed è in tale contesto che ben si colloca l'assunto dei giudici a quibus secondo il quale il medesimo, pur non partecipando agli accordi stipulati in contrada Topa, non soltanto ne avesse condiviso appieno lo svolgimento e l'esito, affermando di essere stato proprio lui a lanciare l'idea che il padre convocasse i "politici" per sancire l'accordo poi intervenuto, ma ne avesse seguito da vicino i relativi sviluppi. D'altra parte - ed a fedele testimonianza di quali fossero in concreto le sue capacità di "persuasione" e l'attivismo mostrato nella intera operazione - sta l'episodio di EL NI, il quale, trovandosi al nord, proprio su sollecitazione dell'imputato, "pur in assenza di esplicite intimidazioni, si era determinato a ritornare in tempo utile per votare, dal momento che le schede elettorali non potevano essere cedute a terzi;
cosa di cui il RÈ IA era certamente a conoscenza".
Va respinto anche il ricorso proposto nell'interesse di RÈ IA. Le considerazioni svolte per sostenere la insussistenza del contestato sodalizio mafioso, sono, nella sostanza, comuni a quelle svolte negli altri ricorso;
sicché per esse valgono le considerazioni già svolte. A proposito, infatti dell'insistito rilievo concernente l'impossibilità di evocare la sentenza "Ponente" come base storica atta ad asseverare l'assunta "mafiosità" dei RÈ, essendo stata processualmente esclusa l'esistenza a quell'epoca di una cosca così denominata, s'è già posto in evidenza come, nell'ambito di quel processo, più voci ne avevano accreditato l'esistenza, pur se alle stesse non si era ritenuto di annettere la rilevanza probatoria congrua agli effetti della declaratoria di responsabilità penale. È del tutto coerente, quindi, che il quadro probatorio ritenuto insufficiente in quel contesto processuale, possa ricevere, oggi, alla luce delle nuove acquisizioni, una lettura, per così dire, più "sedimentata" e tale da legittimare la ricostruzione "storica" effettuata dai giudici a quibus, in termini di progressivo accrescimento della presenza mafiosa della famiglia RÈ, mai distaccatasi da un certo humus e da un certo modo di essere presente sul territorio.
Il tentativo, poi, di accreditare una lettura "neutra" delle intercettazioni rievocative della tragica faida degli anni 70, quasi fosse una semplice rimembranza di tempi passati e di vicende vissute da altri, si scontra con l'esplicita "fierezza" con la quale quei fatti venivano ricordatici punto da rendere quelle vicende, non soltanto un elemento di orgoglio familiare, quanto piuttosto il coagulo storico sul quale e per il quale si era cementata la genesi ed il prestigio del clan.
Quanto, poi, alla personalità dell'imputato, la difesa fa leva sulla circostanza che, dalle stesse conversazioni intercettate fosse emerso che i familiari del giovane ne avevano promosso la candidatura proprio per il fatto che lo stesso era "rimasto fuori da tutto" e rappresentava "la nuova speranza della famiglia", accreditandone, dunque, la estraneità a qualsiasi progetto delittuoso. L'assunto non è però concludente, dal momento che - secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito - l'obiettivo comune perseguito dal sodalizio era proprio quello di giungere al "controllo" della amministrazione comunale, non soltanto attraverso la partecipazione a tale disegno di coloro che dovevano ricoprire le cariche di vertice di quella amministrazione, ma anche attraverso un componente della stessa famiglia RÈ che avesse, per così dire, il "volto presentabile". Anche la preoccupazione mostrata dall'imputato per l'uso degli "stampini" per gli analfabeti, si iscrive in questa logica, non avendo alcun senso offrire agli elettori un RÈ apparentemente non compromesso dalla "storia" familiare, e poi "minarne" la credibilità, coinvolgendolo in prima persona nella consegna degli "stampini" col suo nome e cognome. Generando, al tempo stesso, il rischio - come si è già messo in luce - dell'avvio di un qualche procedimento per reati elettorali, promuovibile a seguito di azione popolare.
Il pieno coinvolgimento dell'imputato nel progetto politico-mafioso maturato in occasione delle elezioni amministrative del 2007 al Comune di Seminara e destinato a "fruttare" per il futuro in caso di vittoria della lista RA IO LE, è stato desunto da varie circostanze, tutte di univoco segno. RÈ IA era infatti non soltanto a conoscenza delle vicende familiari e del particolare contesto ambientale in cui le stesse si erano iscritte, ma si mostrava del tutto consenziente rispetto ai metodi di "persuasione" utilizzati dai suoi familiari per appoggiarne la candidatura ("...gliele abbiamo dette quattro parole giuste giuste...", "...glielo dice per bene a suo padre..."), partecipando attivamente alla ricerca di voti, in vista del condiviso progetto di futuro "politico" ("...lo scopo che vogliamo ottenere io e FR IA.." dice FR NI), che non si doveva arrestare neppure all'incarico di assessore. Il che, tra l'altro, denota come si trattasse di un progetto a lungo termine, e non certo di un disegno - come pretenderebbe il ricorrente - circoscritto alla semplice tornata elettorale del 2007.
La sentenza impugnata, sulla falsariga della diffusa analisi già condotta dai primo giudici, ha, d'altra parte, motivatamente dissolto la versione dell'imputato secondo la quale il medesimo avrebbe maturato la decisione di candidarsi nella prima settimana di aprile, comunicandolo ai propri familiari. La decisione, invece, era stata presa dai RÈ qualche giorno prima della riunione che RÈ CC TO aveva indetto per la giornata del 16 aprile (già il 12 aprile, infatti, RÈ NI dice: "Allora il nostro candidato sarà FR IA, hai capito?...Però muto...Perché lo sappiamo io, tu, FR IA e tuo zio FR EN...E mio padre..."). La "investitura" familiare per la candidatura e la comune gestione della vicenda elettorale, esclude, dunque, l'ipotesi che l'imputato avesse maturato una autonoma scelta verso la politica, dal momento che a ciò era stato indotto proprio dal "clan": l'adesione al progetto è, dunque, indice di adesione al sodalizio, e non un percorso autonomamente prescelto. Per altro verso, l'attenzione serbata dall'imputato alle diverse vicende connesse alla problematica degli accordi col RA IO LE ed il BA AR, è testimoniata dalla "vicinanza" fisica che - alla stregua delle indagini - lo vide presente, poco dopo la fondamentale riunione del 21 aprile a contrada Topa, in una zona vicina a quella in cui era avvenuto l'incontro tra i RÈ ed i politici GÈ CA IO IÀ, RA IO LE e BA AR (v. pag. 124 della sentenza impugnata).
Il pieno coinvolgimento dell'imputato, per altro verso, traspare univocamente anche dalla circostanza che lo stesso pur prudente FR IA (le sentenze di merito hanno assai diffusamente scandagliato tale aspetto) partecipa assieme a FR NO ed allo stesso RÈ CC TO ad un incontro con soggetti che si trovavano in stato di latitanza per cercare voti: episodio, questo, in rapporto al quale la sentenza impugnata deduce, in termini logicamente più che plausibili, che "con ogni probabilità, il latitante incontrato in tale occasione doveva essere un personaggio di spessore, tanto che lo stesso RÈ CC TO si era scomodato ad accompagnare il candidato all'incontro, rischiando così egli stesso di essere arrestato".
Le doglianze relative al rigetto della richiesta riapertura della istruzione dibattimentale e quella concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono entrambi inammissibili, essendo la prima del tutto generica e la seconda manifestamente infondata, alla luce della puntuale e non censurabile motivazione offerta sul punto dai giudici dell'appello.
Quanto a GÈ EL TO AR le censure proposte nel ricorso oltre ad attestarsi sui rilievi svolti da questa Corte in sede cautelare, nella sentenza n. 7/09 pronunciata dalla Sesta sezione di questa Corte il 3 dicembre 2008, con la quale venne annullata con rinvio la decisione reiettiva della istanza di riesame avanzata nell'interesse dello stesso imputato, si ribadisce, nella sostanza, si concentrano sulla assenza di elementi dai quali desumere il dispiegarsi del metodo mafioso nella attività di condizionamento del voto;
e si sottolinea, al riguardo, come il contributo offerto dall'imputato si sarebbe limitato ad un'opera di mediazione di carattere esclusivamente politico: Allo stesso modo, soltanto per ragioni politiche era intervenuto nelle varie vicende inerenti al voto, quali quelle relative alle assegnazioni degli assessorati e alle stesse riunioni preelettorali. D'altra, parte, ha sottolineato il ricorrente, il medesimo era stato prosciolto dalla accusa di concorso esterno mossagli nell'ambito del noto processo "Ponente";
inoltre, soggiunge il ricorso, "aveva avuto rigettata una proposta per misura di prevenzione da parte del Tribunale di Reggio Calabria ed aveva subito una lunga serie di danneggiamenti, tutti regolarmente denunciati, che facevano denotare l'assoluta estraneità di esso ricorrente a contesti di criminalità organizzata". Le doglianze sono, però, prive di fondamento. A proposito, infatti, della decisione adottata in sede cautelare, non può non sottolinearsi come a quella decisione ne siano succedute altre di segno completamente opposto, quale la sentenza pronunciata da questa stessa Sezione n. 38/09 del 29 gennaio 2009, nei confronti di RÈ CC TO, OF TO, RÈ EN e RÈ NI, e la sentenza, sempre di questa Sezione, n. 23169/09 del 26 febbraio 2009, relativa al "politico" RA TO AL, ove si osservò, fra l'atro, come le modalità degli incontri osservati dalla polizia giudiziaria fra soggetti tutti direttamente interessati all'esito elettorale, il contenuto dei colloqui percepiti attraverso le captazioni delle conversazioni intercettate, il coinvolgimento e la storia della famiglia RÈ, ed i peculiari metodi - ritiro delle schede elettorali, impiego degli "stampini" e simili - fossero elementi, tutti, indicativi "di una strategia di imposizione di un esito elettorale che si pone totalmente al di fuori delle regole previste per un ordinato svolgimento delle elezioni".
L'intervento di GÈ CA IO IÀ, d'altra parte, non è ne' estemporaneo ne avulso da pregresse esperienze e relazioni. Egli, infatti, da tempo in politica, è stato sindaco a Seminara a più riprese e da ultimo fino al 1991, allorché il consiglio comunale venne sciolto per mafia e nel relativo provvedimento si rievocavano, appunto, i rapporti con i RÈ ed in particolare col "padrino" FR CC TO. Non a caso, dunque, entrambi erano stati coinvolti nel processo "Ponente" ed avevano subito un periodo di comune carcerazione, durante il quale FR CC TO lo aveva aiutato economicamente. L'intervento di GÈ CA IO IÀ, dunque, non cala dal nulla e non si iscrive quale iniziativa politica individuale, ma scaturisce - secondo la ricostruzione puntualmente operata dai giudici del merito - da una richiesta dei RÈ, alla quale il ricorrente aderì prontamente, proprio in virtù dei solidi legami che lo vedevano da tempo strettamente collegato con il capo carismatico della famiglia. Famiglia della quale ben conosceva storia, metodi ed obiettivi. Che la sua opera, poi, non si fosse limitata alla partecipazione alle pur fondamentali riunioni operative per la riuscita della strategia elettorale, è testimoniato dal fatto che, come emerge dalle conversazioni intercettate, anche dopo le elezioni il GÈ CA IO IÀ si era adoperato attivamente per far sì che gli accordi presi tra tutti i protagonisti della vicenda nella riunione svoltasi il 21 aprile a contrada Topa, fossero, non solo rispettati, ma anche portati a buon esito negli obiettivi perseguiti;
obiettivi fra i quali doveva essere annoverato anche - aspetto, questo, di non trascurabile risalto - l'attribuzione di un assessorato per il giovane RÈ IA. Evenienza, questa, che, come s'è già accennato, assumeva grande rilievo proprio sul piano della associazione, dal momento che, attraverso quel disegno, si realizzava la prospettiva di collocare il "volto presentabile" della famiglia in una posizione ottimale ai fini della sua futura "carriera" politica, e, quindi, permettere un "controllo" ancora più stringente sulla amministrazione comunale.
Ed è questa la ragione per la quale si iscrive appieno fra le attività svolte nell'interesse del sodalizio la serie di interventi effettuati dall'imputato per risolvere la questione relativa a AP AR SS, assessore uscente e risultata la più voltata, che mirava - come s'è già ricordato - ad ottenere la riconferma nell'assessorato in precedenza ricoperto e che, invece, si intendeva attribuire al giovane e FR IA.
Quanto, poi, ai vari danneggiamenti di cui il GÈ CA IO IÀ sarebbe rimasto vittima e che, a parere della difesa, dimostrerebbero la provenienza politica di tali episodi e la estraneità dell'imputato a qualsiasi contesto di criminalità organizzata, sta la diffusa replica offerta dei giudici del merito, i quali hanno, al contrario, motivatamente escluso qualsiasi riconducibilità di tali episodi a vendette connesse alla sua attività politica. D'altra parte, che la lista appoggiata dai RÈ avesse bisogno di un "sostegno" del tutto particolare e capacità di persuasione di tipo mafioso, è attestato dalla conversazione dello stesso GÈ CA IO IÀ con tale TO Russo, nel corso della quale quest'ultimo, riferendosi al RA IO LE e alla sua lista, chiaramente osserva che "...le persone per bene non li votano e lui può fare pressione sui delinquenti, e di quella riunione che hanno fatto là sopra, quella è stata la loro toppa...".
Le riunioni del "motore" e della "Topa" sono state, dunque, segrete, e hanno visto i convenuti muoversi con notevole circospezione, non - come vorrebbe accreditare il ricorrente - per tener celati i loro disegni politici agli avversali, ma perché era l'oggetto delle riunioni e la personalità degli associati a dover restare occulto, trattandosi di momenti qualificanti la genesi e lo sviluppo dello stesso programma associativo, che mirava, dapprima, a manipolare le modalità e gli esiti della consultazione elettorale, e, poi, ottenere il controllo della amministrazione comunale. Le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono palesemente destituite di fondamento giuridico, in quanto la motivazione offerta in proposito dai giudici dell'appello si rivela congrua e non suscettibile di censura in questa sede.
Anche il ricorso di BA ARno deve essere respinto. La base dello schema difensivo ed il nucleo centrale attorno al quale ruotano le censure del ricorrente si snoda essenzialmente attorno alla assenza di elementi che denotino una "affinità" dell'imputato, tanto nei confronti del gruppo RÈ che nei riguardi dello stesso RA IO LE: evidenziandosi, a tal proposito, accanto alla brevità di tali rapporti - circoscritti alla vicenda elettorale - la sostanziale assenza di una qualche affectio societatis;
al punto da evocare la scriminante di cui all'art. 54 c.p., in ordine ai noti accordi intervenuti nel corso delle due riunioni operative.
Si tratta, però, di rilievi entrambi fallaci. Ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., infatti, ciò che rileva è l'adesione al sodalizio al quale si intende fornire un contributo, e che tale contributo si realizzi attraverso forme idonee al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi di essa. L'affectio sociatatis è, infatti, elemento che attiene all'assetto organizzativo ed alla permanenza della associazione, ma non presuppone affatto, nell'ambito degli stessi rapporti di sodalità, una specifica convergenza nelle vedute strategiche, o, addirittura, rapporti intersoggettivi qualificabili in termini di "amicalità". Il vincolo di sodalità, dunque, non presuppone affatto collegamenti riconducibili ai "moti dell'animo", ma si radica attorno ad una serie di regole da rispettare e da far rispettare, anche con la forza, proprio per mantenere stabile ed operativo il sodalizio stesso. E ciò, in particolare, nelle associazioni di stampo mafioso, per le quali la forza intimidatrice assume necessariamente i connotati di una duplice proiezione:
all'esterno, ma anche all'interno della associazione stessa, giustificandosi proprio in ciò la formulazione della massima di esperienza che permette di reputare permanente il vincolo associativo, salvo prova positiva della sua dissoluzione. Che, dunque, i RÈ non vedessero di "buon occhio" il BA AR, specie in rapporto alle sue pretese di presentare una lista "alternativa" a quella del RA IO LE, con il rischio di vanificare le iniziative volte a conseguire il controllo della amministrazione comunale, è circostanza del tutto neutra agli effetti del reato contestato, così come del tutto inconferenti si rivelano anche gli "screzi" che potevano aver visto lo stesso BA ARno contrapporsi al RA IO LE nel tentativo di "scalata" del Comune. Ancor meno plausibile è la tesi difensiva, secondo la quale il BA AR sarebbe rimasto "vittima" delle coartazioni dei RÈ, al punto da far ritenere ipotizzabile la causa di non punibilità prevista dell'art. 54 c.p.. Per un verso, infatti, è assorbente il rilievo per il quale l'accordo con i RÈ e con il RA IO LE rappresentava l'unica concreta possibilità di una riuscita elettorale, alla quale lo stesso BA AR fortemente aspirava, anche se ciò lo avrebbe portato a rimanere in posizione vicaria. D'altra parte, la circostanza che l'eventuale dissenso dalle deliberazioni di un associazione mafiosa possa esporre a gravi rischi chi vi abbia aderito, non può certo configurare in suo favore la scriminante di cui all'art. 54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione sia stata deliberata dal sodalizio stesso, dal momento che tale situazione è stata volontariamente causata dalla accettazione di un ruolo in seno al sodalizio, con adesione alle relative regole, ivi comprese quelle deliberative (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 2^, 1^ dicembre 1994, Graviano). Sotto un ultimo e conclusivo profilo, è evidente che la sussistenza della scriminante deve essere provata da chi la deduce: e nella specie, come sottolineano i giudici a quibus, nessun elemento risulta asseverare una siffatta ipotesi.
Per altro verso, non è senza significato la circostanza che, dopo le note riunioni, siano risultati numerosi ed assidui i contatti tra i RÈ ed il BA AR;
contatti dai quali sono emersi rapporti del tutto sintonici e privi di qualsiasi contrapposizione;
il che legittima, dunque, l'assunto dei giudici del merito, secondo i quali l'imputato, "accettando di modificare il piano di presentazione di una propria lista in ossequio ai desiderata dei RÈ, ha condiviso gli obiettivi dei predetti facendoli propri". Resta, invece, del tutto ininfluente, agli effetti che qui rilevano, la circostanza che egli avesse agito per soddisfare un interesse di tipo personale e politico, trattandosi di profilo che inerisce, semmai, al movente del reato, ma che non coinvolge il relativo elemento soggettivo.
Le censure relative al trattamento sanzionatorio) e alle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, in quanto la motivazione offerta dai giudici dell'appello si rivela puntuale ed esaustiva, su profili, tutti, che riflettono apprezzamenti di merito in sè non sindacabili in questa sede.
Va respinto, infine, anche il ricorso proposto nell'interesse di RA TO AL. La gran parte delle censure rassegnate evoca profili di carattere generale, che sono stati già affrontati. Le conversazioni intercettate rivelano, anzitutto, un dato di sicura valenza, nel contesto delle peculiari connotazioni che, come s'è detto, hanno contrassegnato l'oggetto del procedimento ed il relativo capo di imputazione. RA IO LE, a differenza di tutti gli altri "politici" della zona, era, infatti, persona particolarmente gradita ai RÈ, i quali ne avevano apprezzato la sindacatura, non per specifiche doti nella gestione politico amministrativa, ma soprattutto perché non si era mostrato "prevenuto" nei loro confronti, malgrado la "fama" che li circondasse, consentendo ad alcuni di loro di "lavorare" e di ottenere appoggi in relazione a singole vicende che sono state già scandagliate.
Dunque, un sicuro punto di riferimento, proprio nella prospettiva di un "controllo" diretto della amministrazione comunale, considerato che era proprio solo attraverso il fattivo "appoggio" dei RÈ - e con i loro metodi "persuasivi" - che la difficile tornata elettorale poteva essere superata con successo. Una piena convergenza di interessi, quindi, che valeva a cementare un sodalizio che doveva durare anche dopo le elezioni, vista anche la programmata "scalata" che i RÈ intendevano compiere ove si fossero realizzati i progetti che coltivavano sul conto del giovane FR IA. D'altra parte, la sentenza impugnata sottolinea come il RA IO LE fosse ben visto dai RÈ probabilmente anche per i contatti che questi aveva con ambienti legati alla malavita, e che erano emersi in modo del tutto eloquente dai colloqui che costui ebbe con la figlia durante il periodo di custodia cautelare e che vennero registrati (v. pag. 143 della sentenza impugnata). A proposito, poi, della condotta serbata dal RA IO LE dopo la sua elezione, diversi, e tutti oltremodo significativi e convergenti nel senso dei favoritismi riservati ai RÈ, sono gli episodi che le sentenze di merito hanno messo in luce: quali l'interessamento per i problemi relativi alla cava dei RÈ in contrada Zambara;
la vicenda dei contributi erogati in occasione della festa della Madonna dei Poveri e la vicenda relativa alle assunzioni nei cantieri autostradali. Lo snodarsi delle varie vicende e l'assoluta condivisione del progetto, non soltanto elettorale, ma di "occupazione" dell'amministrazione comunale, da realizzare con metodi e attraverso la fattiva collaborazione di un gruppo già ampiamente noto al RA IO LE, denotano, dunque, una condotta, non soltanto meramente adesiva alla associazione, ma di diretta e fattiva partecipazione alla riuscita del programma associativo: a prescindere, ovviamente, dalle personali "utilità" che ciascuno degli associati - e fra questi soprattutto i "politici" - intendeva desumere dal vincolo di sodalità liberamente contratto.
In tale quadro di riferimento risultano, dunque, pienamente integrati tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per ritenere perfezionato, anche nei confronti dell'odierno ricorrente, il contestato delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Deve ritenersi infine inammissibile per genericità la censura relativa alla pretesa carenza di motivazione dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, mentre sono manifestamente infondate le doglianze formulate in ordine al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti generiche, considerata - come si è più volte sottolineato - la esaustività e correttezza degli apprezzamenti svolti al riguardo nella sentenza impugnata.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013