Sentenza 13 agosto 1999
Massime • 1
Anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione alla stima instaurato ex art. 19 della legge n. 865 del 1971, il Prefetto non è parte del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8638 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giovanni OLLA Consigliere
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 16950 R.G. 1997, proposto da
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA, in persona del Sindaco "pro tempore" - autorizzato con delibera di Giunta n. 491 del 28 novembre 1997 -, elettivamente domiciliato in Roma alla via Val Trompia 124, presso la dott.ssa Marisa BONANNO, unitamente agli avv.ti Mario CHIAPPETTA e Giuseppe CIPPARRONE, che lo rappresentano e difendono, con procura datata 29 novembre 1997, a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AC NC, AC VA, AC NA, elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Mordini 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale DI RIENZO, con gli avv.ti Salvatore e Stanislao DE SANTIS, loro procuratori e difensori, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;
- controricorrenti -
nonché sul ricorso n. 250 R.G. 1998, proposto da
AC NC, AC VA, AC NA, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati;
- ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA, in persona del Sindaco "pro tempore";
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 6 maggio 1997, depositata col n.466 il 26 luglio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Giuseppe Cipparrone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;
Udito l'avv. P. Stella Richter, per delega, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
FR, VA e IU ON -quali eredi della madre RI BA hanno proposto (con citazione notificata il 29 settembre 1990) opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativa a terreni della superficie di circa mq. 10.000 siti alla frazione Camigliatello del Comune di Spezzano della Sila, occorsi per la realizzazione della strada di collegamento fra la statale 106 e la via Roma, assumendo che, di fronte alla irrisoria determinazione in complessive lire 48.983.600, andava considerato, per il notevole pregio dei terreni espropriati, un valore unitario superiore a 100.000 lire/mq. Sulla resistenza dell'ente convenuto, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 maggio 1997, depositata col n. 466 il 26 luglio seguente, ha determinato l'indennità di espropriazione in lire 501.757.163 e quella di occupazione legittima in lire 224.450.190, con condanna del Comune al deposito delle maggiori somme, oltre interessi legali sulla prima dalla data del decreto di espropriazione e, sulla seconda, per ciascuna annualità o frazione di anno del precedente periodo, il tutto, col carico delle spese.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Spezzano della Sila, articolando tre mezzi.
I ON, nel resistere con controricorso, formulano impugnazione incidentale, affidata ad unico motivo, il tutto illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Denunzia, in ordine successivo, il ricorrente Comune:
1) violazione di legge, riferita agli artt. 2 legge 1187/1968, 4 legge 10/1977 e 5-bis legge 359/1992, e collegato vizio di motivazione, per avere, il giudice "a quo", con riguardo alla sopravvenuta disciplina dell'art.
5-bis cit., omesso di considerare che, per essere decorso il quinquennio dalla imposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, l'area, tornata ad essere libera ma solo come "zona bianca" per non trovarsi inclusa in alcuna delle zone dello strumento urbanistico generale, ha subito una riduzione dell'edificabilità di diritto a mente dell'art. 4 ultimo comma della legge 10/1977; onde, con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il valore dei suoli sarebbe in realtà diminuito almeno del 30% rispetto a quello considerato;
2) violazione di legge, riferita agli artt. 51 legge 2359/1865 e 101 seg. c.p.c., per l'omessa notifica della citazione introduttiva del giudizio di opposizione alla stima al Prefetto di Cosenza;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto, individuate negli artt. 183, 184, 189 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 19 legge 865/1971, nonché coordinato difetto di motivazione: la censura si rivolge alla indebita considerazione -con accoglimento- della domanda di determinazione della indennità di occupazione, non contenuta nell'atto introduttivo e formulata soltanto in sede di precisazione, rispetto alla quale la corte di merito, avendo rilevato la mancanza di eccezioni da parte del convenuto, ha ritenuto accettato il contraddittorio. Contesta l'esattezza di tale assunto, il ricorrente, osservando la non sanzionabilità di "un atteggiamento non oppositorio" della controparte, poiché, ai fini della concludenza del comportamento, accettazione tacita non significa accettazione "ficta", espressamente richiamando Cass., Sez un., 4712/1996 e spunti dottrinali in materia, e concludendo per la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Oppongono, i controricorrenti: a) la sostanziale inammissibilità del primo mezzo -in realtà inteso a conseguire una diversa valutazione di merito-, e, comunque, la sua infondatezza, alla stregua delle esatte valutazioni del giudice "a quo", conformi al prevalente indirizzo dottrinale ed al più recente orientamento giurisprudenziale -all'uopo segnalando Cass. 7152/1997-, cui vengono in realtà contrapposti 'ulteriori elementi valutativi del valore di mercato, mai dedotti nella fase di merito'; b) l'infondatezza del secondo, per essere stata notificata la citazione ai sensi dell'art.19 legge 865/1971, e per essere, il Prefetto, estraneo alla vicenda,
in virtù della L.R. 18/1983, che, all'art. 19 comma 1 (richiamato nel decreto di esproprio), delega ai Sindaci l'esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta Regionale, in materia di espropriazioni per pubblica utilità relative a lavori la cui esecuzione è affidata ai Comuni;
c) l'infondatezza dell'ultimo, poiché la richiesta di liquidazione dell'indennità di occupazione risulta formulata in sede di precisazione sia all'udienza del 22 aprile 1994, sia a quella successiva del 27 settembre 1996, ed il convenuto, sempre presente, non ha formulato eccezioni al riguardo, con l'inevitabile conseguenza della accettazione del contraddittorio (Cass. 1164/1995, 1656/1994, 2091/1992). Propongono inoltre impugnazione incidentale, denunziando falsa applicazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c. ed omessa motivazione, con riferimento al punto in cui la sentenza della corte catanzarese ha ritenuto eccessivo il valore unitario indicato dal consulente (171.000 lire/mq.), attraverso una statuizione "perentoria", inficiata da duplice errore di diritto, giacché, da un lato, la riduzione del valore risulta operata su circostanze presumibilmente da considerarsi notoriè, indebitamente ricorrendo tuttavia a nozioni di comune esperienza in materia tecnica (invocando a sostegno, fra le più recenti, Cass. 2859/1995); e, dall'altro, la discrepanza dalla valutazione dell'ausiliario riposa sul rilievo della notevole estensione dell'area espropriata -e della conseguente incidenza degli oneri di urbanizzazione-, mentre dalla consulenza tecnica di ufficio non risulta alcun riscontro di una valutazione operata per lotti singoli ovvero riferita ad aree di modesta entità, e, comunque, con riguardo a superfici siffatte, le conclusioni del giudice "a quo" appaiono smentite da altri dati, pure acquisiti al processo. I due ricorsi, avverso la stessa sentenza, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Rileva quindi, il collegio, che gli stessi risultano infondati e vanno pertanto respinti.
Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo del ricorso principale, destinato a riflettersi -secondo la prospettazione- sull'integrità del contraddittorio, per l'omessa notifica della citazione introduttiva al Prefetto, ai sensi dell'art. 51 legge 2359/1865. Il rilievo è infondato giacché il Prefetto non è parte nel giudizio di opposizione alla stima, anche se instaurato ai sensi dell'art. 51 legge 2359/1865 -rivestendo la notifica, ivi prevista, il solo scopo di evitare l'autorizzazione al pagamento della somma depositata dall'espropriante (v., per tutte, con riferimento al sistema generale previgente, Cass. 2936/1971)-, evenienza peraltro esclusa nel caso in esame, nel quale l'opposizione è avvenuta ai sensi dell'art. 19 legge 865/1971, onde, risultando il giudizio ritualmente instaurato nei confronti del Comune espropriante (cfr. Cass. 6959/1997), il contraddittorio si rivela integro, senza necessità di richiamo alla normativa regionale, indicata dai ricorrenti incidentali.
Vanno quindi esaminati, in ordine successivo, il primo motivo del ricorso principale e l'unico mezzo di quello incidentale, entrambi riguardanti l'aspetto delle possibilità legali ed effettive di edificazione dei fondi espropriati. Anche le corrispondenti censure sono infondate.
Non contesta, il Comune, l'edificabilità di diritto dell'area espropriata: afferma tuttavia che, essendo la stessa (con esclusione -come risulta in sentenza e non costituisce materia di contrasto fra le parti- della part. 1 del fol. 23, di natura agricola) ricompresa, in virtù del programma di fabbricazione entrato in vigore il 25 giugno 1979, in zona di edilizia pubblica per attrezzature e servizi, venuto meno, per l'inutile decorso del quinquennio, il vincolo di destinazione di zona, "l'area era si da considerarsi edificabile di diritto, ma con le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 21.1.1977 n. 10, prescritte per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale", traendone la conseguenza dell'applicabilità dei limiti prescritti dall'art. 4 cit., lett. a), secondo cui "l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile". Indi, dopo avere rilevato che, per le zone di completamento o di espansione, la potenzialità volumetrica risulta maggiore di ben 50 voltè rispetto a quella come sopra prospettata, conclude che il valore unitario attribuito dal giudice "a quo" al suolo in questione "andava determinato in lire 33.000 (30% di lire 110.000),". Non considera tuttavia, il ricorrente, la fragilità dell'impostazione, che, se svincolata dalla supposta violazione di legge, finisce per rivelare l'intrinseco contenuto di una (diversa) valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
È noto che l'intervento di Corte Cost. 55/1968, nel senso della illegittimità degli artt. 7 e 40 della legge 1150/1942, per la parte in cui non prevedevano l'indennizzabilità dei vincoli ricadenti in realtà su "aree" piuttosto che su "zone" e, quindi, di carattere sostanzialmente espropriativo, provocò il rimedio legislativo dell'art. 2 legge 1187/1968, inteso, attraverso il limite temporale del quinquennio, ad evitarne l'indennizzabilità o la risarcibilità (Cass., Sez.un., 11257/1992). Ma ciò comporta unicamente il venir meno dei vincoli d'inedificabilità e di quelli preordinati all'esproprio, mentre non può, ai fini proposti, perdere efficacia l'identificazione di un'area nell'ambito di una zona dello strumento urbanistico generale, con parametri d'edificabilità alla stessa connessi. Solo la mancanza, originaria o sopravvenuta (ad es., per annullamento del piano), degli strumenti urbanistici generali determina l'applicabilità dell'art. 4 legge 10/1977, onde la premessa da cui muove la censura del Comune si rivela erronea. La corte territoriale, invero, ha ragguagliato l'edificabilità legale alla inclusione, fin dal 1974, dell'area nella perimetrazione urbana ed alla ulteriore circostanza che, "alla data del decreto di esproprio, i terreni in oggetto, ad eccezione della part. 1 del foglio 23, risultavano inglobati nel centro edificato della frazione di Camigliatello" (sent., p. 11), così attenendosi alla interpretazione dell'art.
5-bis legge 359/1992 ormai affermatasi in giurisprudenza e già additata da Corte Cost. 442/1993, per cui la "indifferenza al vincolo consente una ricognizione della qualità (edificatoria, o meno) dell'area espropriata pienamente aderente alle possibilità legali ed effettive di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa". Del resto -e da ciò riceve implicita convalida il rilievo circa il carattere di merito della doglianza-, lo stesso ricorrente principale non sembra avvedersi che l'argomento (erroneamente) invocato in punto di diritto finisce per provare troppo, non risultando spiegabile perché una potenzialità edificatoria, che sarebbe stata sopravvalutata di cinquanta volte, richiederebbe una rettifica in diminuzione del valore unitario attribuito all'area soltanto del trenta per cento (ricorso, p. 5).
Parimenti infondata è la critica formulata dai ricorrenti incidentali, intesa ad attribuire maggior rilievo alla edificabilità di fatto. Il giudice del merito, avuto riguardo al criterio di stima del cd. valore comprensoriale, adottato dal consulente tecnico di ufficio, ha ritenuto di diminuire la stima da 171.000 lire/mq. a 110.000 lire/mq., prendendo le mosse dalla stessa citazione introduttiva, nella quale viene indicato un prezzo di mercato che supera agevolmente la misura di 100.000 lire/mq., ed affermando il valore stimato dall'ausiliario "di gran lunga superiore a quello indicato dalla stessa parte attrice"; ha, quindi, operato la riduzione col considerare, da un lato, l'incidenza "della notevole estensione dell'area espropriata e dei conseguenti oneri di lottizzazione" -circostanze non considerate nella consulenza di ufficio- e, dall'altro, il maggior valore (documentato in 130.000 lire/mq.) di alcuni "reliquati di terreno edificatorio, di proprietà del Comune convenuto e siti alla frazione di Camigliatello" (peraltro riferiti ad epoca successiva di circa due anni); facendo, infine, riferimento a valutazioni di riscontro desunte da un atto divisionale e da altra sentenza della stessa corte territoriale. Che si tratti di valutazione di merito, e di valutazione sorretta da argomentazioni immuni da vizi, risulta evidente;
del resto, l'individuazione di "ben due, distinti errori di diritto", da parte dei ricorrenti incidentali, risulta essa stessa inattendibile. Non è ravvisabile il primo errore, fatto consistere in un indebito ricorso al fatto notorio in materia tecnica, in quanto le argomentazioni riportate non utilizzano alcun dato tratto dalla comune esperienza;
e non sussiste il secondo, giacché il riferimento dell'ausiliario al criterio del valore comprensoriale non consente di inficiare, sotto il profilo logico, le considerazioni del giudice "a quo", ulteriormente contestate attraverso più evidenti argomentazioni di merito. Superate le impugnazioni contrapposte, incidenti sulla correttezza dell'indagine per la determinazione del valore unitario dell'area espropriata, resta da esaminare il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla intervenuta determinazione della indennità di occupazione legittima.
Muovendo dalle risultanze degli atti -come è necessario, attesa la natura del vizio denunziato-, si premette che, all'udienza di precisazione del 22 aprile 1994, gli espropriati conclusero chiedendo, oltre all'accoglimento della domanda di opposizione alla stima, "4) condannare il Comune convenuto a pagare in favore dei ricorrenti l'indennità di provvisoria occupazione del terreno "de quo", durata dal 15.4.87 al 13.5.91, nella misura pari agli interessi legali (5% fino al 15.12.90 e 10% per il periodo residuo) sulla somma che sarà liquidata come indennità di espropriazione;
maggiorando anche questo importo della rivalutazione Istat e degli interessi" (fasc. uff., fol. 35retro); il Comune rassegnò, a sua volta, specifiche articolate conclusioni, nel senso del rigetto della domanda e, in via gradata, di rinnovazione della consulenza tecnica ovvero di richiesta di chiarimenti all'ausiliario, senza alcuna osservazione in ordine alla nuova domanda di controparte, appena riportata. Disposto, con ordinanza del 13 giugno 1995, un supplemento di consulenza, le parti conclusero nuovamente (fol. 64 seg.) in maniera specifica, riproducendo le contrapposte istanze, sempre senza rilievo alcuno, da parte del Comune, in ordine alla richiesta di controparte, articolata "sub" 4).
In relazione a tanto, vanno tenuti presenti i criteri segnalati in materia da Cass., Sez.un., 4712/1996 -con riferimento al sistema previgente alla novella introdotta dalla legge 353/1990, con effetto dal 30 aprile 1995 (essendo iniziata la causa il 29 settembre 1990)-, riportata negli scritti difensivi dei ricorrenti incidentali, ma citata già nella sentenza impugnata, in materia di accettazione tacita (e non meramente "ficta") del contraddittorio, dovendo "seriamente indagarsi l'atteggiamento della parte per saggiare il grado di significatività che ad esso è realmente ricollegabile", in particolare considerando il significato neutro del silenzio, sia quando la domanda sia stata formulata per la prima volta in sede di precisazione, sia quando il difetto di reazione siasi prolungato nel tempo.
Orbene, il giudice "a quo" ha ritenuto che la domanda ora in contestazione, "pur non contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, è stata espressamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale udienze 22.4.1994 e 27.9.1996). Al riguardo giova sottolineare che il Comune di Spezzano della Sila ha precisato le proprie conclusioni senza formulare alcuna eccezione in ordine alla domanda di indennità di occupazione temporanea accettando, cosi, tacitamente il contraddittorio sulla stessa". E non può negarsi che si tratti di prudente motivato apprezzamento, condotto nel rispetto dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, di fronte ad un comportamento tenuto nelle due udienze di precisazione, ad oltre due anni di distanza l'una dall'altra, in un contesto -desumibile dalla complessiva specificità delle conclusioni contrapposte che mostrava con chiarezza la richiesta di ragguaglio dell'indennità di occupazione d'urgenza alla "somma che sarà liquidata come indennità di espropriazione", costituente oggetto della domanda iniziale, espressamente formulata. Se ciò comporta il rigetto del motivo di doglianza, deve conclusivamente rilevarsi -con riferimento al punto da ultimo ricordato- l'inammissibilità di un profilo, ulteriore, reso esplicito in sede di discussione dal ricorrente principale, ma contestato da controparte. Posto che, malgrado la richiesta ripetuta degli espropriati, il giudice del merito ha finito per rapportare la somma dovuta per il titolo "ex novo" richiesto non alla indennità di espropriazione ma al valore venale del bene (sent., p. 17, ove sono richiamate Cass. 5605/1985 e, con riguardo al regime introdotto dall'art.
5-bis legge 359/1992, Cass. 4914/1995), assume il ricorrente principale di avere contestato anche quest'ultimo ragguaglio, attraverso il periodo conclusivo dell'ultimo mezzo di cassazione, del seguente, testuale tenore -dopo le correzioni degli errori, di carattere puramente grafico, apportatevi nel corso della discussione medesima-: "ovviamente, mutando il valore venale dei terreni occupati viene a cadere anche la determinazione, per come operata, della indennità di occupazione legittima poiché rapportata (tramite l'utilizzazione del criterio degli interessi legali) ad un valore palesemente erroneo e illegittimo". Tale valore, infatti, è quello contestato col primo motivo, e non certamente -e, soprattutto, indipendentemente da esso- il valore indennitario (espropriativo), in luogo di quello venale in sè considerato, mancando totalmente, nello spunto considerato, il riferimento alla autonoma "ratio" della censura. La stessa, quindi, non ritualmente e tempestivamente proposta, è inammissibile.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
La soccombenza ripartita giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1999