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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2912/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Lidia Corallo e dell'avv. Parte_1
Guglielmo Barone
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Motivi della decisione
ha proposto tempestiva opposizione avverso le ordinanze Parte_1
ingiunzione nn. 002582496, 002260088 e 001897355 ricevute in data
CP_ 8.10.2024, con cui l ha intimato il pagamento della somma, rispettivamente, di € 3.575,00, di € 329,26 e di € 109,50 a titolo di sanzioni
1 e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n.
463, contestata per omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative agli anni 2016, 2019 e 2021.
CP_ In corso di causa, l ha dato atto di avere riesaminato la pratica e proceduto ad annullare tutte e tre le ordinanze opposte, quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Controparte si è opposta alla declaratoria invocata dall' , rilevando la CP_2
mancanza di prova in ordine al prospettato annullamento in autotutela e chiedendo, comunque, la refusione delle spese processuali.
***
Le ordinanze-ingiunzione impugnate vanno indubbiamente annullate - ove
CP_ non vi abbia già provveduto l in autotutela - atteso che lo stesso ha ammesso che i provvedimenti in questione meritano un riesame CP_2
con annullamento.
Le spese di lite vanno inevitabilmente poste a carico dell'
[...]
CP_
, non avendo l' puntualmente dedotto e provato alcunché CP_3
in merito alla ragione del sopravvenuto riesame della pratica.
Le spese, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari, si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla estrema elementarità ed alla serialità della causa, al valore della stessa ed alla scarna attività processuale concretamente svolta.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così
statuisce:
1) annulla le ordinanze impugnate, ove non già annullate in autotutela;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 886,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ragusa, 24.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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