Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GARRISI MARIA VIVIANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 35920220003314319000
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 35920220003314319000, con il quale l ha intimato il pagamento di complessivi € 7.998,08 a titolo di contributi Gestione CP_1
sanzioni per omesso versamento, spese di notifica Parte_2 per il periodo da 01/2020 a 12/2021, chiedendo A) dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito opposto per le ragioni di cui in premessa, con ogni conseguenza di legge, B) CP_ condannare a cancellare il ricorrente dalla Gestione Agricola – Parte_2
ovvero ad assumere ogni altro provvedimento necessario per evitare la richiesta futura
[...] di contributi, e condannarlo a restituire tutti gli importi versati in conseguenza dell'iscrizione; C) dichiarare in ogni caso non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni esposte nelle tre sentenze allegate alle note scritte di parte ricorrente, emesse in altri giudizi promossi dallo stesso ricorrente ed aventi oggetto analogo a quello del presente giudizio, trattandosi di altrettante opposizioni ad avvisi di addebito emessi dall per la stessa causale e relativi solo a periodi diversi. CP_1
In particolare, da tali sentenze – che vengono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. – si ricava la conferma della fondatezza delle affermazioni del ricorrente, ovvero: - che l'opponente risulta cancellato, a partire dal 31.12.2010, dal Registro delle Imprese agricole della Camera di Commercio di Lecce con provvedimento del Giudice del Registro reso in data 30.5.2016 (all. 6 fascicolo opponente), - che a partire quantomeno dall'aprile del 2016 (ma risulta dal provvedimento in atti che il fascicolo di apertura della relativa procedura risale al 2013, cfr. all. 4) il ricorrente è stato
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In tali sentenze si legge infatti che Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che, a seguito degli accertati gravi motivi di salute, il giudice del Registro, nella persona del presidente della sez. commerciale del Tribunale di Lecce (dott A. Silvestrini) con provvedimento del 30.5.2016, ordinava l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della cancellazione della posizione REA del ricorrente a far data dal 31.12.2010. Pertanto perlomeno a decorrere dal 30.5.2016, era venuta
CP_ meno, anche per l' la presunzione di continuazione dell'attività autonoma di coltivatore
CP_ diretto in precedenza svolta dal ricorrente, motivo per cui sarebbe stato onere dell fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa dei contributi previdenziali relativi al periodo successivo al decreto di cancellazione dell'impresa del ricorrente dal Registro delle Imprese…
CP_ D'altra parte, l' non ha fornito prova della continuazione “di fatto” dell'attività d'impresa da parte dell'opponente in data successiva al maggio 2016 sicchè appare sfornita di prova la pretesa
CP_ dell' di pagamento dei contributi previdenziali relativa all'anno 2019 per l'attività di coltivatore
CP_ diretto del cui svolgimento ha offerto prova”. Tale affermazione non è smentita da prove o deduzioni di segno contrario, essendosi l limitato a dedurre “come il ricorrente non abbia CP_1 mai inoltrato alcuna domanda di cancellazione dagli elenchi dei Coltivatori Diretti, allegando la documentazione comprovante la cessazione dell'attività, come sarebbe stato tenuto a fare”.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 13/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'avviso di addebito opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1870,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Spese irripetibili.
Lecce, lì 07/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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